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Torinese NEL SETTEMBRE 1880
TORINO
TIPOGRAFIA
SALESIANA
1882. {I [1]}
[è
premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]
INDEX
Indice 3
Distinzione I. Regolamenti speciali 5
I. Regolamento pei capitoli generali. 5
II. Il regolamento per l’elezione dei membri del capitolo superiore. 6
III. Uffizi di ciascun membro del capitolo superiore. 8
IV. Regolamento dell’ispettore. 11
Distinzione II. Vita comune 16
Capo I. Articoli Generali. 16
Capo II. Direzione. 17
Capo III. Rispetto ai Superiori. 17
Capo IV. Amministrazione. 18
Capo V. Abiti e biancheria. 18
Capo VI. Vitto e Camera. 19
Capo VII. Libri. 20
Capo VIII. Sanità e riguardi. 20
Capo IX. Ospitalità , Inviti, Pranzi. 21
Capo X. Abitudini. 21
Capo XI. Trasferimento di personale. 22
Capo XII. Monografie - Costumiere. 23
Distinzione III. Pietà e moralità  23
Capo I. Moralità tra i Soci Salesiani. 23
Capo II. Pratiche di pietà . 25
Capo III. Moralità tra gli allievi. 25
Capo IV. Mezzi per coltivare le vocazioni allo stato Ecclesiastico. 27
Capo V. Usanze Religiose. 28
Capo VI. Associazioni varie - I Cooperatori Salesiani. 29
Distinzione IV. Studii 30
Capo I. Studii Ecclesiastici. 30
Capo II. Studii filosofici e letterarii. 32
Capo III. Studio tra gli allievi. 32
Capo IV. Libri di testo e premii. 33
Capo V. Diffusione dei buoni libri. 34
Capo VI. La stampa. 34
Distinzione V. Economia. 34
Capo I. Articoli Generali. 35
Capo II. Provviste. 35
Capo III. Economia nei viaggi. 36
Capo IV. Economia nei lavori e nelle costruzioni. 37
Capo V. Economia nella cucina. 37
Capo VI. Economia nei lumi. 38
Capo VII. Economia nella carta. 39
Carissimi
Figli in G. C.
           Coll’aiuto della Divina Provvidenza già due volte potè tenersi il Capitolo Generale della pia nostra Società di S. Francesco di Sales: primieramente nell’autunno del 1877 ed ultimamente nel 1880.
           Dopo il primo Capitolo una parte delle materie che furono in esse trattate venne pubblicata col titolo di Deliberazioni: di cui penso che ogni Casa abbia avuto sufficente conoscenza. Ma pel buon andamento delle nostre Case rimaneva ancora a discutere accuratamente un’altra parte delle materie fin d’allora prese in considerazione, e questo si fece nel secondo Capitolo. In esso si esaminarono di nuovo le deliberazioni prese nel 1877, introducendovi quelle modificazioni che l’esperienza ha suggerito, ed inoltre sè ne aggiunsero alcune altre che parvero atte a promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime. Pertanto {III [3]} in questo libro, che vi presento, troverete riunite e coordinate le deliberazioni di entrambi i Capitoli Generali per nome comune. Specialmente si ebbe mira di spiegare alquanto diffusamente gli uffici dei varii membri del Capitolo Superiore, che nelle Costituzioni trovansi solo brevemente accennati. Così ciascun confratello, e specialmente ciascun Direttore, saprà a chi indirizzarsi secondo la diversità degli affari che possono occorrere.
           Dall’esatta osservanza delle nostre Costituzioni e di queste deliberazioni, che ne sono come l’applicazione pratica, dipende in massima parte lo sviluppo ed il profitto spirituale della nostra pia Società e de’suoi membri. Perciò mentre raccomando lo studio e la pratica delle Costituzioni non posso a meno di raccomandare pure caldamente a ciascuno dei confratelli questo libro delle Deliberazioni, a fine di conoscerle e di poterle all’occorrenza osservare, procurando così il loro spirituale vantaggio con quello della Società .
           I Direttori poi avranno qui come un manuale ed una guida nelle loro gestioni ed un appoggio alla loro autorità ; e dovrà essere loro cura non solo d’impararle per conto proprio, ma ancora di farne argomento di conferenze, sviluppando più ampiamente ciò che per avventura avesse bisogno di dichiarazione. {IV [4]}
           Lo sviluppo della nostra pia Società in Europa ed in America è un sicuro indizio che Iddio la benedice in una maniera speciale: Sia perciò impegno d’ogni Salesiano di rendersi ognor più degno della grazia del Signore collo spirito di preghiera, d’ubbidienza e di sacrifizio. Ciò noi potremo ottenere per mezzo dell’esatto adempimento delle nostre Costituzioni e di queste Deliberazioni.
           La grazia di N. S. G. C. ci renda sempre più costanti nella pratica della virtù, ci conforti nel divino servizio sulla terra, per meritarci un giorno l’immensa gloria che Iddio promette ai suoi fedeli in cielo.
           Dio vi benedica, o miei cari ed amati figliuoli; e poichè si va avvicinando sempre più la fine de’miei giorni, vogliate anche pregare per me che vi sarò sempre in Gesù Cristo
Aff. Amico
Sac. GIOVANNI BOSCO. {V [5]}
Dedica.  Â
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 pag. III
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Distinzione
I.
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|
REGOLAMENTI
SPECIALI.
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I. Regolamento
pei Capitoli Generali
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 1
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II. Regolamento
per l’elezione dei membri del Capitolo Superiore
|
 4
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III. Uffizi di
ciascun membro del Capitolo Superiore
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 8
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           § 1.
Del Rettore Maggiore
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 9
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           § 2.
Del Prefetto della SocietÃ
|
 ivi
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           § 3.
Del Direttore Spirituale ossia Catechista
|
 11
|
           § 4.
Dell’Economo
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 12
|
           § 5.
Del Consigliere Scolastico
|
 14
|
           § 6.
Degli altri Consiglieri
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 16
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IV. Regolamento
dell’Ispettore
|
 ivi
|
Capo I. Sua
elezione
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 17
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Capo lI. Doveri
dell’Ispett
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 ivi
|
Capo III. FacoltÃ
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 19
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Capo IV. Visita
dell’Ispettore
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 20
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V. Regolamento
pel Direttore
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 22
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VI. Direzione
Generale delle Suore
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 26
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Distinzione
II.
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VITA
COMUNE.
|
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Capo I. Articoli
Generali
|
 30
|
Capo II.
Direzione
|
 31
|
Capo III.
Rispetto ai Superiori
|
 33
|
Capo IV. Amministrazione
|
 35
|
Capo V. Abiti e
Biancheria
|
 ivi
|
Capo VI. Vitto e
Camera
|
 37
|
Capo VII: Libri
|
 39
|
Capo VIII. SanitÃ
e Riguardi
|
 40
|
Capo IX.
Ospitalità , Inviti, Pranzi
|
 42
|
Capo X. Abitudini
|
 pag. 43
|
Capo XI.
Trasferimento di Personale
|
 44
|
Capo XII.
Monografie, Costumiere
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 46
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|
Distinzione
III.
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PIETÀ
E MORALITÀ.
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Capo I. MoralitÃ
tra i Soci Salesiani
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 48
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Capo II. Pratiche
di pieta
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 51
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Capo III.
Moralità tra gli allievi
|
 53
|
Capo IV. Mezzi
per coltivare le vocazioni allo stato Ecclesiastico
|
 56
|
Capo V. Usanze
Religiose
|
 59
|
Capo VI.
Associazioni varie. I Cooperatori Salesiani
|
 61
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Distinzione
IV.
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STUDI.
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Capo I. Studii
Ecclesiastici
|
 65
|
Capo II. Studii
filosofici e letterari
|
 69
|
Capo III. Studio
tra gli allievi
|
 71
|
Capo IV. Libri di
testo e premi
|
 73
|
Capo V.
Diffusione di buoni libri
|
 75
|
Capo VI. La
stampa
|
 ivi
|
|
|
Distinzione
V.
|
|
ECONOMIA.
|
|
|
|
Capo I. Articoli
Generali
|
 77
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Capo II.
Provviste
|
 79
|
Capo III.
Economia nei viag.
|
 82
|
Capo IV. Economia
nei lavori e nelle costruzioni
|
 83
|
Capo V. Econom.
nella cuc
|
 84
|
Capo VI. Econom.
nei lumi
|
 86
|
Capo VII.
Economia nella carta
|
 87 { [7]}
|
1. Il Capitolo
Generale, secondo che prescrivono le nostre regole al capo VI, art. 3, si dovrÃ
tenere ogni tre anni; e vi prenderanno parte il Capitolo Superiore, gli
Ispettori ossia Visitatori, il Procuratore Generale, i Direttori delle case
della Congregazione ed i Maestri dei Novizi.
           Possono anche invitarsi i semplici socii professi laici od ecclesiastici, quando si trattano argomenti in cui taluno abbia perizia speciale; ma questi avranno solamente voto consultivo.
           Dai luoghi di Missioni estere verrà ogni Ispettore od un suo delegato con uno dei Direttori della propria Ispettoria o provincia, scelto dall’Ispettore stesso d’intelligenza col Rettor Maggiore.
2. Alcuni mesi
prima della convocazione il Rettor Maggiore nominerà Regolatore del
futuro Capitolo uno dei membri del Capitolo Superiore, e lo notificherà ai
singoli Direttori, affinchè a lui si {1 [9]} facciamo pervenire per iscritto,
almeno due settimane prima che il Capitolo sia radunato, quei riflessi e quelle
proposte, che si giudicheranno alla maggior gloria di Dio ed a vantaggio della
nostra pia Società .
3. Il Regolatore
esaminerà le osservazioni e le preposte pervenutegli; significherà al Rettor
Maggiore quelle cose, che giudicherà poter giovare al buon andamento delle
conferenze: invigilerà sui preparativi, affinchè tutto sia ordinato al
cominciare delle sedute. Aperto poi il Capitolo, egli notificherà l’ora delle
conferenze, e l’ordine delle materie che si dovranno trattare.
4. In tempo opportuno il Regolatore, notificherÃ
ai Direttori di tutte le case il giorno ed il luogo delle conferenze, cogli
schemi delle materie relative, che verranno comunicati ai singoli membri dei
capitoli particolari.
5. Coloro che per
lontananza o per altri gravi ragioni non potranno intervenire al Capitolo,
procureranno almeno di far pervenire al Regolatore le loro proposte e i loro
riflessi sulle materie comunicate.
6. Giunti al luogo
stabilito, quelli che dovranno prender parte al Capitolo si raccoglieranno in
Chiesa, dove si canterà il Veni Creator Spiritus col relativo Oremus.
Quindi il Rettor Maggiore annunzierà il motivo per cui sonosi adunati e leggerÃ
gli articoli 3°, 4°, 5°, del capo VI delle nostre costituzioni. Invocata poi la
protezione di Maria Santissima col canto dell’Ave, Maris Stella, si darÃ
la benedizione del SS. Sacramento.
7. Raccoltisi
poscia nella sala del Capitolo, la conferenza s’incomincerà col Veni, Sancte
Spiritus; Actiones; Ave Maria. In fine di ciascuna conferenza si reciterÃ
un Pater, Ave, Gloria in onore {2 [10]} di S. Francesco di Sales, coll’Oremus
relativo, Agimus, Ave Maria e la Giaculatoria: Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis.
8. Nella prima
conferenza (se non si è ancor fatto antecedentemente) si stabiliranno diverse
commissioni, a cui saranno distribuiti gli schemi delle materie, affinchè sieno
studiate e se ne riferisca a suo tempo. Si stabiliranno ancora due Segretarii,
ed altri ufficiali del Capitolo, qualora occorrano.
9. I Segretarii
avranno cura di registrare in appositi verbali, accuratamente redatti, le
deliberazioni che si prendono e il sunto delle discussioni.
10. Nelle
discussioni si avranno sempre per base le nostre Costituzioni già approvate
dalla Santa Sede, e non si prenderanno mai deliberazioni contrarie allo spirito
delle medesime.
11. Le conferenze
saranno presiedute e dirette dal Rettor Maggiore. In ogni conferenza si darÃ
lettura dello schema e delle relazioni, che ne fa la rispettiva commissione,
secondo l’ordine stabilito del Regolatore.
12. Ciascuno ha la
facoltà di fare osservazioni e chiedere schiarimenti, e quando ognuno avrà espresso
i proprii sentimenti si verrà alla votazione segreta.
13. Le
deliberazioni saranno approvate se otterranno la maggioranza dei voti. Qualora
le proposte non fossero approvate, il Rettor Maggiore può modificare il tema e
proporlo nuovamente allo studio di una commissione. Quando vi fosse parità di
voti, egli può aggiungere un voto secondo che giudicherà meglio nel Signore.
14. Non è permesso
d’assentarsi dalle conferenze, o di partire prima che siano terminate.
15. Prima di
chiudere il Capitolo si darà lettura di {3 [11]} tutte le deliberazioni, con
libertà a ciascuno di fare le osservazioni che ancora si giudicheranno
opportune.
16. Nell’ultima
seduta si sottoscriverà da tutti i presenti un atto di approvazione di quanto
si sarà stabilito.
17. Il Capitolo
Generale sarà conchiuso col canto del Te Deum e colla benedizione del
SS. Sacramento.
18. Sciolto il
Capitolo, si metteranno in ordine le materie discusse ed approvate, per essere
quindi inviate alla Santa Sede, siccome è prescritto dalle nostre Costituzioni
al capo VI, articolo 5°.
           Il bisogno di procedere con tutta regolarità ed esattezza in un atto di tanto rilievo, com’è quello di eleggere i Superiori di tutta la nostra pia Società , richiede, che detto atto sia diretto da un regolamento apposito. Perciò a compimento e schiarimento delle regole descritte al capo 9° delle nostre Costituzioni saranno da osservarsi le seguenti norme pratiche.
1. Il Prefetto, il
Direttore Spirituale, l’Economo, i tre Consiglieri saranno eletti per suffragi
dal Rettor Maggiore e dagli altri soci, i quali avendo fatto i voti perpetui
potranno aver parte alla elezione del Rettor Maggiore. {4 [12]}
2. Per essere
eletti è necessario che abbiano almeno vissuto cinque anni in Congregazione,
compiuti 35 anni di età , abbiano emessi i voti perpetui e sieno sacerdoti.
Affinchè poi l’uffizio assegnato a ciascuno di essi non abbia a soffrire
detrimento, dovranno ordinariamente tutti risiedere nella casa in cui dimora il
Rettor Maggiore.
3. Può essere
eletto a membro del Capitolo Superiore chiunque abbia i requisiti su esposti, e
se il nuovo eletto si trovasse allora in qualche carica speciale, il Rettor
Maggiore procurerà , che in quella sia supplito al più presto possibile da un
altro socio.
4. Il Prefetto, il
Direttore Spirituale, l’Economo e i tre Consiglieri dureranno in carica sei
anni e potranno essere rieletti.
5. La loro elezione
si farà in occasione del Capitolo Generale, che secondo le nostre Costituzioni
deve radunarsi ogni tre anni.
6. Tre mesi prima
il Rettor Maggiore farà noto a tutte le Case il giorno in cui si farà la
elezione.
7. Pertanto tutti i
Direttori raduneranno i professi perpetui della loro Casa e insieme con un
socio da questi eletto verranno alla futura elezione. {5 [13]}
8. Se poi il
Direttore o il Socio di qualche casa, per la troppa distanza, o altra giusta
causa, non potesse intervenire all’elezione, questa nondimeno sarà valida e
compiuta.
9. Giunta l’epoca
dell’elezione, si farà accuratamente una lista di tutti coloro nei quali si
verificano le condizioni richieste per essere eletti, e sarà distribuita a
tutti i convenuti almeno 24 ore prima del tempo della elezione.
10. Ciascuno può
dare a chiedere informazioni intorno ai candidati, ma non palesare a chi
intende dare il voto, nè eccitare od invitare altri a dare il voto ad un socio
determinato piuttosto che ad un altro.
11. Il Rettor
Maggiore eleggerà un Segretario minutante, il quale terrà nota in appositi
verbali di quanto nelle elezioni avverrà di più notevole.
12. Aperta la
seduta preparatoria alla elezione, il Rettor Maggiore, ed in sua assenza il
Prefetto, indicherà il motivo dell’adunanza, e si darà lettura de’sei primi
articoli del capo 9° delle nostre Costituzioni, i quali trattano di queste
elezioni; quindi si stabilirà subito l’Uffìzio provvisorio.
13. Formeranno
questo Uffìzio provvisorio:
a) Come presidente
il Rettor Maggiore, o in sua assenza il Prefetto della Congregazione;
b) Come scrutatori
i tre più vecchi fra i radunati;
c) Come segretari i
due più giovani.
14. Formato così
l’Uffìzio provvisorio, si distribuiranno le schede per venire ad eleggere
l’Uffìzio definitivo. A questo scopo ciascuno noterà sulla propria scheda
cinque nomi; quindi si farà lo scrutino. {6 [14]} Resteranno scrutatori
definitivi i tre che avranno maggior numero di voti, segretarii i due che dopo
essi avranno la maggioranza.
15. I membri del
Capitolo Superiore scaduti e gli Ispettori, non possono essere eletti per far
parte dell’Uffizio definitivo.
16. Formato che sia
l’Ufficio definitivo, si precederà alle varie elezioni, notando, che pel
Prefetto, pel Catechista e per l’Economo si faranno tre scrutinii separati, ed
appena constatata la elezione di uno il Rettor Maggiore ne pubblicherà il nome.
Quanto ai Consiglieri si farà la scheda e lo scrutinio per tutti tre insieme.
17. Prima di dare i
voti per una carica si leggerà a chiara ed intelligibile voce l’Uffìzio di cui
l’eletto sarà incaricato; poscia dai Segretari si distribuiranno a tutti i
presenti le schede che tutte devono essere di forma uguale.
18. Scritto da
tutti sulla scheda il nome di colui che ciascuno intende eleggere, il primo
degli scrutatori farà l’appello nominale dei presenti, e ciascun nominato si
avanzerà e rimetterà la propria scheda al secondo scrutatore, affinchè la metta
nell’urna.
19. Ricevute tutte
le schede, il primo scrutatore le estrarrà una per una dall’urna, e le
presenterà al secondo scrutatore il quale ne darà lettura ad alta voce e le
farà passare al terzo, affinchè le riveda e le ritenga per abbracciarle poi in
fine della seduta.
20. Intanto i due
segretarii unitamente al Segretario minutante scriveranno i nomi pronunziati
dallo scrutatore, poi si farà il confronto: se vi è disaccordo, e si rivedono
le schede; se sono d’accordo tutti e tre, chi ha maggior numero di voti resta
eletto a quell’uffìzio. Tuttavia secondo l’art. 6° del capo 9° delle nostre
Costituzioni il Rettor {7 [15]} Maggiore per ragionevoli motivi può variare la
destinazione dei varii uffizii agli eletti.
21. Fatta la
elezione del Prefetto, si passa alla elezione del Direttore Spirituale, poi a
quella dell’Economo, quindi a quella dei Consiglieri.
22. Finiti i varii
scrutinii si abbruceranno nella sala stessa tutte le schede adoperate per le
elezioni.
23. Compiuta così
la elezione, il Rettor Maggiore darà communicazione a tutta la Congregazione del nome degli eletti e dell’Ufficio loro affidato.
           Le nostre Costituzioni al capo VII, art. 1° dicono che la Società di S. Francesco di Sales pel suo reggimento interno dipende dal Capitolo Superiore, che è composto di un Rettore, un Prefetto, un Economo, un Catechista o Direttore spirituale e di tre consiglieri. Sebbene nelle Costituzioni stesse si dia un cenno sull’ufficio di ciascuno di essi, è tuttavia opportuno dare qui una pratica spiegazione delle loro attribuzioni. Siccome poi per lo sviluppo, che la Divina Provvidenza ha dato alla nostra umile Società ciascun membro del Capitolo non potrebbe da solo disimpegnare il proprio uffizio, così dovrà essere aiutato da uno o più segretari esperti e fidati, i quali possano eziandio in caso di bisogno supplirlo, e chi avesse a succedergli o a surrogarlo provvisoriamente, possa avere esatta conoscenza di tutti gli affari. {8 [16]}
§ 1. - Del Rettore Maggiore.
           Il Rettore Maggiore è il Superiore di tutta la Società . Gli officii, le persone, le cose spirituali e temporali, mobili ed immobili, dipendono totalmente da lui. Perciò spetterà al Rettore, secondo le norme delle costituzioni, accettare o non accettare nuovi socii in Congregazione, assegnare a ciascuno i suoi uffizii sia per lo spirituale sia pel temporale. Tutti gli altri membri poi del Capitolo Superiore dovranno tenersi ognora in istretta relazione e dipendenza con lui per informarlo di quanto riguarda il proprio uffizio e per ricevere e comunicare ai subalterni gli ordini e le istruzioni opportune.
§ 2. - Del Prefetto della Società .
           Il Prefetto della Società , secondo le nostre Costituzioni, è colui che fa le veci del Rettore Maggiore. Egli lo supplisce sia nel governo ordinario della Società in caso di assenza, sia in tutte le cose, di cui avrà ricevuto particolare incarico.
           Suo ufficio speciale poi è l’amministrazione in generale della Società di cui è come il centro, dovendo da lui partire ed a lui riferirsi tutte le cose dell’amministrazione.
           Egli pertanto deve:
1. Tenere registro
delle pratiche spettanti a ciascuna Casa della Congregazione e dei relativi
mezzi di sussistenza.
2. Tenere un
registro delle proprietà dei membri della Congregazione e conservare copia
degli istrumenti di compra, di vendita o permuta e di qualunque acquisto
d’immobili. {9 [17]}
3. Tener il
registro generale di tutti i professi della Congregazione, notando il loro
casato, il nome di battesimo, la paternità e maternità , patria, nascita,
battesimo e cresima, condizione o mestieri esercitati prima d’entrare in
Congregazione, l’epoca della loro professione triennale o perpetua, della loro
morte od uscita dalla congregazione, della quale noterà la data e la cagione.
4. Amministrare,
nei limiti prescritti dal Rettor Maggiore, per sè o per altri tutto quello che
provvidenzialmente provenisse ai membri della Congregazione, e conserverÃ
accuratamente un registro dei crediti e dei debiti dei medesimi.
           Renderà conto almeno una volta all’anno della sua amministrazione al Rettore Maggiore, ed ogni altra volta che da esso ne fosse richiesto.
5. Compilare ogni
anno il catalogo della Congregazione, chiedendo per tempo agli Ispettori i nomi
di tutti i soci della loro ispettoria.
6. Secondo gli
ordini del Rettor Maggiore, provvedere a quanto occorre per l’impianto delle
nuove Case; riscuotere dalle Ispettorie i sopravanzi od anticipazioni secondo
le circostanze, e a sua volta venir in soccorso a quelle case che ne fossero in
bisogno.
7. Ricevere ed
esaminare i rendiconti annuali amministrativi delle ispettorie, facendo quelle
osservazioni che saranno opportune.
8. Mantenere cogli
Ispettori una corrispondenza mensuale per essere informato e a sua volta
informare il Rettore Maggiore dell’andamento delle loro ispettorie.
9. Dovrà badare che
si seguano in tutte le ispettorie le stesse regole di contabilità , e perciò
provvederè a tutti i registri necessarii stampati secondo lo stesso esemplare.
{10 [18]}
§ 3. - Del Direttore Spirituale
ossia Catechista.
           Il Direttore Spirituale è colui che ha la cura di ciò che riguarda il profitto morale e Spirituale della Congregazione e de’suoi membri. Pertanto:
1. A lui in modo particolare incomberà che sian
ben ordinate e dirette le case degli ascritti: per conseguire il qual fine si
terrà in frequente relazione coi loro direttori o maestri. D’accordo coi
maestri dei novizi si darà la massima sollecitudine per far conoscere e
praticare lo spirito di carità e lo zelo che deve animare colui, che desidera
dedicare interamente la sua vita al bene delle anime.
2. È pure dovere
del direttore spirituale ammonire riverentemente il Rettore, qualora scorgesse
in lui qualche notabile negligenza nel praticare o far osservare le regole
della Congregazione.
3. Ma è poi offizio
speciale del Direttore Spirituale significare al Rettore qualunque cosa
giudicherà utile al bene spirituale della Società . Perciò procurerà di tenersi
informato dello stato religioso di tutta la Congregazione. A tal fine si farà spedire un rendiconto trimestrale da tutti gl’Ispettori
sull’avanzamento morale e spirituale della propria ispettoria.
4. Terrà un esatto
registro dei chierici con tutte le indicazioni necessarie, cioè il nome di
casato, di battesimo, del padre e della madre, della patria e dell’età , la data
della loro entrata nelle nostre case, della vestizione chericale, di ciascuna
{11 [19]} ordinazione, come pure il nome e la residenza dell’ordinante, e la
data eziandio delle patenti di Confessione e predicazione.
5. Terrà eziandio
nota o specificata o complessiva dell’esito degli esami di teologia che si
danno in tre epoche dell’anno, la qual nota riceverà dal Consigliere
scolastico.
6. Procurerà che a
tempo debito sia preparata la nota degli ordinandi, ed avuta intelligenza col
Rettore Maggiore, spedirà agl’Ispettori le dimissorie debitamente firmate.
7. Si adoprerÃ
presso gli Ispettori, affinchè in tutte le nostre Case siano praticati i mezzi
prescritti dalle nostre Costituzioni pel profitto de’Confratelli nella virtù,
specialmente coi rendiconti individuali e colle conferenze mensuali.
8. Procurerà che in
tutte le ispettorie si facciano a loro tempo gli spirituali esercizi,
distribuendo le cose in modo che tutti possano parteciparvi, e che a dettarli
siano incaricate persone adatte.
9. Procurerà che
gli Ispettori gli mandino per tempo le biografie dei Confratelli defunti nella
propria ispettoria, per farle stampare a comune edificazione.
§ 4. - Dell’Economo.
           L’Economo è quegli che ha il governo di tutti i beni immobili della Società : Siccome però essa per ora non è in alcun luogo dalle leggi civili approvata, e perciò nell’impossibilità di possedere, così l’uffizio dell’Economo si riduce ad aver cura di quegli stabili che da alcuni membri della Società ed anche dai benemeriti secolari sono lasciati ad uso della Società stessa. Per conseguenza egli a norma dei capi 2°, 4° e 9° delle nostre Costituzioni: {12 [20]}
1. Dovrà attendere
all’esecuzione materiale delle opere che occorrono nelle case della
Congregazione.
2. Secondo le
istruzioni, che avrà dal Rettore Maggiore, tratterà cogl’Ispettori sulle
riparazioni da farsi nelle singole Case, sulle nuove costruzioni, e sui
contratti di maggior rilievo.
3. All’Economo è
affidata la parte contenziosa della Congregazione, e perciò procurerà di
conoscere almeno genericamente le leggi più essenziali, sia civili, sia
ecclesiastiche riguardanti i contratti, le successioni, ecc. Riguardo alle
cause giudiziali, e alla vendita di beni stabili della Società (qualora venisse
a possederne per approvazione legale in qualche Stato) s’atterrà a quanto è
prescritto dall’art. 13 del c. IX delle nostre Costituzioni.
4. Si terrÃ
informato del personale addetto a qualche arte od ai lavori domestici, e, ove
sia d’uopo, verrà in aiuto agli Ispettori nelle loro richieste del personale
suddetto.
5. Procurerà di
stabilire centri in ciascuna ispettoria, ai quali si possa ricorrere per
provviste di stoffe, libri, oggetti di cancelleria, commestibili e
combustibili, ecc., in conformità di quanto è stabilito nel C. II, Dist. 5a
delle deliberazioni.
6. Insieme col
Prefetto esaminerà i rendiconti annuali di amministrazione degl’Ispettori.
7. Si terrà in
relazione cogl’Ispettori intorno all’avanzamento delle Case professionali,
affinchè i laboratorii siano ben diretti pel vantaggio morale e materiale delle
medesime. E ove in qualche casa sovrabbondi il lavoro, concerti per farne parte
ad altra casa, ove sia d’uopo. {13 [21]}
§ 5. - Del Consigliere Scolastico.
           Al capo IX, art. 15 delle nostre Costituzioni si dice che fra i Consiglieri del Capitolo Superiore uno per delegazione speciale del Rettor Maggiore avrà cura delle cose scolastiche di tutta la Società . Egli adunque:
1. Avrà la cura
generale di quanto spetta all’insegnamento letterario e scientifico delle Case
della Congregazione, tanto riguardo ai soci, quanto riguardo agli alunni. Nel
disimpegno poi del proprio uffìzio si atterrà a ciò che è prescritto al capo
XII delle nostre Costituzioni e alla Distinzione IV delle Deliberazioni.
2. Si procurerà la
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e programmi riguardanti la pubblica
istruzione, per servirsene all’uopo.
3. Terrà registro
di tutti gl’insegnanti, delle loro patenti, diplomi, lauree ed autorizzazioni
che si potranno avere nella Congregazione, colla rispettiva data.
4. ConserverÃ
presso di sè tali documenti per somministrarli dove e quando ve ne sarÃ
bisogno, invigilando che gl’Ispettori ne abbiano gran cura, ed al principio di
ogni anno si farà indicare da ciascun Ispettore gli uffìzi scolastici o civili
a cui furono consegnati.
5. Spedendo alcuni
di tali documenti ne terrà nota per richiamarlo e ritirarlo, cessato il
bisogno, o per farlo rimettere da un Ispettore all’altro nel passaggio dei
Socii dall’una all’altra ispettoria. {14 [22]}
6. Si terrà in
relazione cogl’ispettori assistendoli ed aiutandoli nelle cose scolastiche,
specialmente nei primordi del loro ispettoriato.
7. Procurerà che
nelle scuole si dia l’insegnamento in conformità delle leggi e dei programmi
vigenti nello Stato.
8. Ricorderà spesso
agl’Ispettori ed agl’Insegnanti che loro uffìzio è non solo d’insegnare la
scienza, ma altresì la religione e la pratica della virtù. Perciò invigilerÃ
che non s’introducano mai libri che possano ledere la moralità o la religione,
secondo che è prescritto nella Distinzione IV, capo IV di queste deliberazioni.
9. Richiederà dagli
Ispettori un rendiconto trimestrale scolastico di ogni casa, secondo il modulo
appositamente preparato.
10. A lui s’indirizzeranno gli Ispettori per
avere il personale insegnante e gli assistenti, allorchè saravvi difetto nelle
proprie ispettorie.
11. Sarà sua cura
stabilire ogni anno il programma per le scuole di teologia e di filosofìa; e di
ricevere i voti conseguiti dai chierici negli esami, i quali voti comunicherÃ
al Direttore Spirituale.
12. È parimenti suo
ufficio di compilare il programma annuale d’insegnamento per tutte le altre
scuole della Società .
13. Avrà eziandio
cura che si scriva la storia della Società e che ciascun Ispettore faccia
debitamente scrivere le monografie delle proprie case e collegi.
14. Si adopererÃ
finalmente affinchè in ciascuna ispettoria siano stabiliti i revisori per gli
scritti da pubblicarsi dai soci. {15 [23]}
§ 6. - Degli altri Consiglieri.
           A norma delle Costituzioni, gli altri due Consiglieri, secondo il bisogno, faranno le veci di quelli del Capitolo Superiore che per malattia o per altra causa non potessero attendere al loro uffizio. Essi intervengono a tutte le deliberazioni che riguardano l’accettazione al noviziato, l’ammissione ai voti, il licenziamento di qualche membro dalla Società ; ogni qual volta si tratta dell’apertura di nuove case, della elezione del Direttore di qualche casa particolare, di contratti di beni immobili, di compre e di vendite, ecc.; in una parola prenderanno parte a tutte le cose di maggior importanza, che spettano al bene generale della Società .
           Ad uno de’Consiglieri il Rettore Maggiore potrà affidare la cura spirituale delle figlie di Maria Ausiliatrice, e all’altro la corrispondenza e la trattazione di quanto si riferisce alle nostre Missioni estere, secondo le norme che verranno indicate.
           Uffizio dell’Ispettore è di mantenere esattamente l’osservanza delle nostre Costituzioni, impedire gli abusi, che potrebbero introdursi, e dare a questo fine tutti gli opportuni provvedimenti nelle case della propria Ispettoria. {16 [24]}
Capo I. Sua Elezione.
1. Affinchè un
socio possa eleggersi Ispettore, deve avere emessi i voti perpetui ed aver
tenuto costantemente vita esemplare nell’osservanza delle Costituzioni. Di
preferenza sarà scelto fra i Direttori delle case della Provincia, cui devesi
deputare; od almeno dovrà aver sufficiente conoscenza degli usi, dei costumi,
delle persone di quei luoghi in cui eserciterà il suo ufficio.
2. Il Rettor
Maggiore si procurerà le dovute informazioni sull’idoneità del Socio che
intende scegliere, poi lo presenterà al Capitolo Superiore, poichè sia
esaminata ed approvata la convenienza del medesimo a quest’ufficio.
3. L’Ispettore
durerà sei anni in carica; ma il Rettor Maggiore, secondo il bisogno, può
riconfermarlo, traslocarlo in altra provincia, o destinarlo ad altro ufficio
dove giudicasse che egli potesse meglio promuovere la gloria di Dio.
Capo II. Doveri dell’Ispettore.
1. L’Ispettore deve
precedere i Confratelli della sua provincia nell’ossequio, nella riverenza ed
ubbidienza al Rettor Maggiore. Promuova coll’esempio l’esatta osservanza delle
Costituzioni, e si faccia piuttosto amare che temere.
2. Procuri che il
Rettor Maggiore conosca pienamente ed apertamente tutto lo stato delle case
della sua Ispettoria; quindi ogni mese scriva al {17 [25]} Rettor Maggiore, e
procuri che ciascuno dei Direttori e Soci gli scriva a norma delle nostre
Costituzioni.
3. Ogni anno farÃ
un rendiconto al Rettor Maggiore, secondo un apposito formolario.
4. Senza il
permesso del Rettor Maggiore non si assenti dalla sua Ispettoria, eccetto i
casi di grave bisogno; nè permetta che i Direttori si assentino notabilmente
dalle proprie case senza ragionevole motivo.
5. Interverrà al
Capitolo Generale, alla elezione dei membri del Capitolo Superiore e del Rettor
Maggiore ed ogni qual volta fosse da questo chiamato.
6. Nei casi di
lunga assenza dalla sua Ispettoria, il Rettor Maggiore provvederà un Vicario
con quelle facoltà che crederà necessarie ed opportune.
7. L’Ispettore
tratterà coi Direttori della sua Ispettoria sul luogo e tempo conveniente per
gli Esercizi Spirituali.
8. Delegherà gli
esaminatori per gli esami di teologia e di filosofia.
9. Procurerà che
ogni Casa abbia la propria cronaca.
10. Avrà cura o per
sè o per altri dell’Archivio della sua Ispettoria. {18 [26]}
11. Toccherà pure
all’Ispettore vegliare sul deposito di provviste che soglionsi fare dal
Provveditore Ispettoriale.
12. La casa di
residenza dell’Ispettore sarà fissata dal Rettor Maggiore.
Capo III. Facoltà .
1. L’Ispettore ha
l’autorità sui Direttori delle case della sua Ispettoria, ma non potrÃ
traslocarli senza il consenso del Rettor Maggiore.
2. Ogni anno in
occasione degli Esercizi Spirituali od in altra circostanza radunerà i
Direttori della sua Ispettoria, e tratterà delle cose più importanti
all’avanzamento delle Case a lui affidate, nonchè della distribuzione del
personale, come sarebbe dei Prefetti, Economi, Professori, ecc., e di tutto
farà relazione al Rettor Maggiore per averne l’opportuna approvazione. {19 [27]}
3. Abbisognandosi
di personale, l’Ispettore si rivolgerà al Consigliere scolastico se ha bisogno
di Maestri od Assistenti; all’Economo, se di personale addetto alle arti o per
lavori domestici.
4. Qualora gli
venga fatta proposta d’aprire nuova casa o scuola, non potrà accettarla senza
il consenso del Rettor Maggiore.
5. Verificandosi il
caso che nella sua Ispettoria debba aprirsi un noviziato proporrà al Rettor
Maggiore un Socio da eleggersi a Maestro dei Novizi.
6. Potrà accettare
alla prima prova coloro che giudicasse idonei alla Congregazione, o che come
tali gli fossero proposti dai rispettivi Direttori. Per ciò che riguarda
l’accettazione al Noviziato, ammettere ai Voti, presentare alle Sacre
Ordinazioni, licenziare dalla Congregazione, allungare la prova agli Ascritti,
si terrà a quelle facoltà di cui fu investito dal Rettor Maggiore.
Capo IV. Visita dell’Ispettore.
           L’Ispettore visiterà le case della sua Ispettoria una volta l’anno d’uffizio, ed ogni altra volta che qualche ragionevole causa lo richiede. Egli è come un padre, un amico, il quale va a fare visita per aiutare e consigliare i suoi Confratelli e per trattare coi Direttori le cose da provvedersi e rinnovarsi pel bene delle case. Pertanto:
1. Avviserà il
Direttore del tempo scelto per la visita, a fine di evitare che egli sia
assente, e le cose non trovinsi preparate.
2. Visiterà la Chiesa o Cappella in forma canonica, cioè a porte chiuse; osserverà come sia custodita la SS. Eucaristia, il Tabernacolo, l’Olio Santo, {20 [28]} le Sacre Reliquie, gli Altari, i
Confessionali, la Sacrestia, i Vasi sacri, cioè calici, pissidi, ostensori, il
registro delle Messe e gli arredi destinati al divin culto.
3. Visiterà le
camere, i dormitori, l’infermeria, la cucina, la cantina, la dispensa;
osserverà attentamente se non vi è spreco di libri, carta, biancheria, abiti,
commestibili, combustibili; noterà , se occorre, quello che gli pare contrario
alla Religione, alla moralità , all’igiene ed alla povertà .
4. Dopo aver
ricevuto il rendiconto personale dal Direttore con un ragguaglio sopra tutti i
Confratelli della casa, ascolterà con benevolenza i bisogni morali e materiali
dei Soci, secondo l’ordine che gli parrà conveniente, e terrà nella massima
segretezza le cose che si riferiscono alla coscienza, eccetto che il Socio dia
licenza di servirsene per esporre il suo bisogno al Superiore.
5. Si informerà se
i Direttori abbiano costantemente ricevuto dai loro subalterni il dovuto
rendiconto mensile, e se hanno fatto le prescritte conferenze.
6. Visiterà le sale
di scuola, osservando se non vi sono cose da provvedere e riparazioni da farsi.
Parlerà coi Maestri, visiterà le classi e le decurie, notando se sono usati i
libri di testo stabiliti, se non vi sono allievi negletti in classe, ecc.
7. Visiterà i
registri del Prefetto, osservando il numero degli allievi, se gl’incassi sono
fatti a tempo, se vi sono dei morosi nei pagamenti, e come si possono
sollecitare. Chiederà se fannosi le provviste a tempo debito, se all’ingrosso
quelle che ciò comportano. Nè abbandoni i registri fino a tanto che non conosca
bene lo stato delle finanze in debito e in credito.
8. Se in qualche
casa vi fosse danaro oltre lo stretto bisogno, il Direttore lo consegnerÃ
all’Ispettore {21 [29]} per sopperire ai bisogni generali della Congregazione
od a quelli speciali della sua Ispettoria.
9. Se poi vi sono
passività , riparazioni da farsi, lavori da iniziarsi, ne prenderà nota penserÃ
al modo di provvedere i mezzi necessari, ed ogni cosa esporrà al Rettor
Maggiore.
10. Prima di
partire farà un sermoncino a tutti gli allievi, una conferenza al Capitolo ed
un’altra a tutti i confratelli, e si tratterrà quanto è necessario col
Direttore, per esaminare le difficoltà che esso incontra nella sua
amministrazione, per conferire e dar consiglio in tutto quello che giudica
poter giovare alla sanità , alla moralità od all’amministrazione stessa, ed alla
maggior gloria di Dio.
11. L’Ispettore
nella sua visita usi la massima prudenza e carità , per non compromettere o
diminuire l’autorità del Direttore o quella di altri Superiori.
V. Regolamento pel direttore.
1. Il Direttore è
il Superiore di ciascuna casa. Esso ha cura di tutto l’avanzamento spirituale,
scolastico e materiale della casa a lui affidata, e si terrà a questo fine alle
regole stabilite al capitolo X delle nostre Costituzioni.
2. Il Direttore
pienamente riconoscerà l’autorità del Rettor Maggiore, del Capitolo Superiore,
e dell’Ispettore, e si adoprerà per farla riconoscere ai dipendenti.
3. Egli viene
nominato dal Capitolo Superiore, durerà in carica sei anni, e potrà essere
rieletto. {22 [30]} Ogni Direttore può anche traslocarsi dall’una nell’altra
casa, qualora il Capitolo Superiore giudicasse ciò tornare a maggior gloria di
Dio.
4. Interverrà ai
Capitoli Generali, ed alle adunanze del Capitolo Superiore nelle quali si
tratti di costituire il Capitolo della sua casa; e non potendo intervenire,
sarà rappresentato dall’Ispettore.
5. Esso dal canto
suo deve in tutte le cose regolarsi in modo da poter ad ogni momento render
conto della sua amministrazione a Dio ed al Rettor Maggiore.
6. Nelle difficoltÃ
verso le autorità scolastiche, municipali ed ecclesiastiche farà ricorso
all’Ispettore, ed in ogni caso può rivolgersi anche liberamente al Rettor
Maggiore.
7. Il Direttore non
può comperare nè vendere immobili, nè costruire nuovi edifizi, nè demolire i
già fatti, nè far novità di grave rilievo, senza il consenso del Rettor
Maggiore.
8. A lui, come capo dell’Istituto, spetta
l’accettare o licenziare gli alunni, e potrà anche delegare a questo il
Prefetto. Egli è responsabile dei doveri di ciascun impiegato, della moralità e
dell’educazione degli allievi.
9. Solamente il
Direttore può modificare gli uffizi de’suoi dipendenti, la disciplina e
l’orario stabilito. Egli però in tal caso ne darà comunicazione all’Ispettore.
10. Terrà Capitolo
ogni mese e ogni qual volta vi sarà qualche affare d’importanza da trattare. In
queste radunanze dia facoltà a ciascun membro di esprimere liberamente il
proprio parere.
11. Tenga
regolarmente le due prescritte conferenze ogni mese. Riceva immancabilmente
tutti i mesi il rendiconto da tutti i Soci. {23 [31]}
           Faccia almeno tre conferenze all’anno con tutto il personale insegnante ed assistente.
12. Il Direttore
ceda volentieri al Prefetto o ad altri l’incarico di punire gli alunni e gli
altri uffizi alquanto odiosi.
13. Il Direttore si
studii di conoscere l’indole, la capacità , le doti fisiche e morali de’suoi
dipendenti, per essere in grado di dare a ciascuno la conveniente direzione. In
questo modo potrà conseguire l’importantissimo scopo di formarsi il personale
secondo il regolamento interno delle case, affidando a ciascuno l’uffizio che
più gli è confacente.
14. Cerchi di
occupare tutti secondo le proprie forze, procurando di non avere mai alcun
socio disoccupato, sebbene sia di capacità molto limitata, ma nemmanco di
averne altri sopraccarichi di lavoro, in modo che si metta a pericolo la loro
sanità .
15. Il Direttore riservi
per sè le cose di maggior importanza, procurando che tutti gli altri uffizi
siano convenientemente disimpegnati dai subalterni.
16. Si darà massima
sollecitudine d’impedire le spese inutili, vegliando che nè il Prefetto, nè
l’Economo, nè altri della casa facciano spese di sorta, se non nei limiti, per
quegli oggetti e per quelle provviste, di cui furono espressamente incaricati.
Egli poi terrà un registro delle sue spese private, che presenterà a suo tempo
all’Ispettore.
17. Si studi di
esonerarsi dalle udienze inutili e dalla corrispondenza epistolare ad eccezione
degli affari a lui riservati.
           Distribuisca l’esercizio del Sacro Ministero in modo, che possibilmente a lui non rimanga più di una predicazione alla Domenica. Non cerchi, e, per quanto può, non accetti occupazioni estranee alla casa a lui affidata. {24 [32]}
18. Non faccia
stampare nuovi programmi per l’accettazione degli alunni, nè introduca
mutazioni nei già stampati, senza intelligenza col proprio Ispettore, il quale
non approverà novità di momento senza renderne consapevole il Rettor Maggiore.
19. Il Direttore
procuri di visitare con frequenza la casa; veda la condizione di tutto, passi
nelle camere, nella cucina, nei refettorii e nella cantina; nè lasci di
visitare i laboratorii dove vi sono, affinchè abbia piena conoscenza delle
cose. È questo il mezzo d’impedire che mettano radice i disordini.
20. Ogni mese
ciascun Direttore riempierà i formolarii stampati a parte e li manderÃ
all’Ispettore. A tale scopo deve tener nota precisa del personale occupato o
libero, sano od ammalato, dar conto dello stato morale, sanitario, scientifico
dei socii e degli allievi.
21. Terrà registro
delle persone benemerite e benefattrici della casa, per invitarle ad assistere
in occasione di feste religiose, di accademie o distribuzioni di premii agli
allievi.
22. Ciascun
Direttore si adoperi quanto può per promuovere gli Oratorii festivi, e si
prenda a cuore la condotta morale degli alunni esterni; ma in ciò proceda di
buona intelligenza col Parroco.
23. Invigilerà che
si scriva dall’annalista la cronistoria del Collegio e le lettere edificanti
come al cap. XII, art. 3° della Distinz. II. {25 [33]}
VI. Direzione generale delle suore
1. L’abitazione
delle Suore sia intieramente separata dalle altre abitazioni, di modo che niuno
possa nè entrare, nè uscire se non per la porta della loro casa che mette
all’esterno.
2. Dove le Suore
prestano l’opera loro nei collegi o nei seminarii devono avervi soltanto
comunicazione per mezzo della così detta Ruota, tanto per commestibili,
quanto per abiti, biancheria, arredi sacri e simili.
3. Il dormitorio e
l’infermeria sono luoghi rigorosamente riservati. Se per ragionevole motivo
deve entrare il Direttore, sia esso accompagnato da una superiora, e l’uscio
non sia mai chiuso a chiave.
4. È stabilito un
parlatorio, dove al bisogno la Direttrice può conferire col Direttore e con le
persone esterne. Questo però senza grave necessità non deve avvenire di notte,
nè mai coll’uscio chiuso a chiave.
5. Dove
l’abitazione non è ancora a norma dell’articolo primo, niuno degli interni
potrà inoltrarsi nella parte destinata alle Suore, senza licenza del Direttore,
nè fermarsi a parlar con alcuna di esse, senza il permesso e la conveniente
assistenza della Direttrice o di chi ne fa le veci. Parimenti occorrendo ad
alcuna suora di dover parlare col Direttore o con altra persona da lui
delegata, dovrà prima render avvertita la Direttrice. {26 [34]}
6. Questi colloquii
siano brevi, ed improntati di gravità , prudenza e carità .
7. Il Direttore vegli
attentamente nella scelta e nel modo di portarsi delle persone, che hanno
qualche incarico relativamente alle Suore, come sarebbe per la cucina,
biancheria, ecc.
8. Le Suore avranno
una cappella propria per le pratiche di pietà . Dove ciò non potesse farsi,
assisteranno, per mezzo di apposito coretto, alle sacre funzioni nella Chiesa
della Comunità .
9. Per la
predicazione, confessione, ecc., si osserverà quanto è stabilito dai Sacri
Canoni e dalle regole loro particolari.
10. Le Confessioni
non si ascolteranno mai di notte. Avvenendone la necessità si osserveranno le
ecclesiastiche prescrizioni.
11. Il confessore
procurerà di essere breve quanto gli sarò possibile, avvezzando a ciò le Suore,
se occorre, con apposite conferenze.
12. Il Capitolo
approva il loro regolamento particolare già stampato, ed approvato da parecchi
Vescovi. {27 [35]}
           La vita comune fu tenuta da Gesù Cristo coi suoi Apostoli, e dagli Apostoli fu introdotta nella Chiesa.
           Tra i primi fedeli, dei quali era un sol cuore ed un’anima sola, tutte le cose erano in comune, siccome sta registrato negli Atti degli Apostoli (capo IV, vers. 32): Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una, nec quisquam, eorum quae possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Essi vendevano le loro possessioni e le loro sostanze, e poscia ne dividevano il prodotto a ciascuno secondo il bisogno, come dagli Apostoli disponevasi, non ritenendo nulla di proprio (Actor. II, 44, 45). Omnes etiam qui credebant erant pariter, et habebant omnia communia. Possessiones et substantias vendebant et dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat.
           La vita comune fu anche generalmente osservata in tempi posteriori,
come ricavasi da un antichissimo canone Ecclesiastico: Scimus vos non
ignorare, quod hactenus vita communis inter omnes Christianos viguit (V.
Ferraris...) {28 [36]}
           Tal genere di vita, che prima praticavasi da tutti i Cristiani,
raffreddandosi il fervore nei laici, continuò negli Ecclesiastici, i quali
furono anche chiamati canonici, perchè vivevano insieme come fratelli
sotto un canone, ossia una regola fissa; e così par certo vivessero
tutti gli Ecclesiastici nella primitiva Chiesa (V. Car. Petra, tomo I, Com.).
           Ma coll’andar’del tempo e col mutare delle circostanze non si potè più
conservare questo pio e santo uso di viver in comune, nemmeno tra gli
ecclesiastici, e fu necessario stabilire altri canoni disciplinari coi quali i
Vescovi dovendo erigere delle chiese fuor della città dov’essi stavano, e
dovendo mandare nei borghi e nei villaggi dei Sacerdoti, permisero, che
ciascuno separatamente s’amministrasse i proprii beni.
           Non pertanto molti santi Padri ed illustri personaggi della Chiesa per ispirazione del divino Spirito istituirono varie religioni, assegnando e dando ai proprii alunni peculiari regole, sotto la cui osservanza vivessero in perfetta e santa vita comune, e progredissero più e più ogni giorno nelle virtù. In questo modo si restituì la caduta forma e regola del vivere comune, stabilita dagli Apostoli, e si propagò per tutta la terra quell’esempio di virtù e grande avanzamento di santità , che in ogni tempo risplendette negli ordini religiosi.
           La vita comune è il legame che sostiene le istituzioni religiose, e le conserva nel fervore e nell’osservanza delle loro Costituzioni.
           Pertanto noi dobbiamo darci premura di introdurla perfettamente, conservarla e farla osservare tra di noi con molta esattezza. {29 [37]}
1. I soci Salesiani
conserveranno uniformità nella direzione ed amministrazione, nell’orario, negli
abiti, nella biancheria, nel vitto, nelle abitazioni e suppellettili.
2. Ogni socio abbia
una copia delle nostre Costituzioni, affinchè possa con sua comodità leggerle,
meditarle ed eseguirle.
3. I Superiori
facciano leggere a mensa nei tempi stabiliti e facciano osservare, per la parte
che loro appartiene, i due Decreti emanati a Roma dalla Congregazione sullo
stato dei Regolari li 25 Gennaio, dell’anno 1848. Il primo che riguarda le Lettere
Testimoniali si ha da leggere al primo Gennaio in tutte le case della
Congregazione. Il secondo che riguarda l’Accettazione al Noviziato ed alla
Professione si deve similmente leggere al 1° di Gennaio, ed una seconda
volta nella prima domenica di luglio; ma obbliga solamente per l’Italia e le
isole adiacenti.
4. Pel buon
andamento della Congregazione, per conservare l’unità di spirito e seguire
l’esempio degli altri Istituti religiosi è fissato un confessore stabile per
quelli che appartengono alla Società . Il Rettor Maggiore è confessore ordinario
in qualunque casa della Congregazione esso si trovi. In ciascuna casa poi
confessore ordinario è il Direttore od altro Sacerdote a ciò delegato, a norma
dell’articolo 2° capo XIII delle nostre Costituzioni; ma in casi eccezionali
ognuno potrà eziandio confessarsi ad altro sacerdote. {30 [38]}
5. In tutte le nostre case siavi il massimo
impegno Dell’osservare uniformità nell’orario e nei regolamenti; occorrendo il
bisogno di qualche modificazione si ricorra all’Ispettore.
6. Ciascuno procuri
di trovarsi a tutte le pratiche di pietà che si fanno in comune; come pure alle
orazioni ed al sermoncino che si tiene dopo le preghiere della sera.
7. Affinchè siano
informati i confratelli dello stato della Congregazione, si stamperà ogni anno
nel mese di gennaio un catalogo dei socii, divisi secondo la professione e la Casa a cui ciascuno appartiene, notando gli uffizii di ciascuno; e di questo catalogo se ne
distribuirà copia a tutti i membri dei capitoli delle varie case.
8. Si stamperÃ
anche una breve biografia dei socii chiamati in quell’anno alla vita eterna, e
di queste se ne distribuirà copia a tutti i confratelli professi ed ascritti.
1. La dipendenza e
soggezione ai proprii superiori è il più sodo fondamento d’ogni Congregazione;
e dovendo il Superiore essere informato di quanto accade a’suoi subalterni, non
si intraprenda mai opera d’importanza senza prima averne da lui ottenuto il
permesso.
2. Tutti quelli che
esercitano qualche autorità cerchino di eseguire e di far eseguire nelle
proprie case ogni disposizione proveniente dal Rettor Maggiore o dal Capitolo
Superiore.
3. Quando si
abbisogna di qualche cosa nessuno se {31 [39]} la procuri da se medesimo, ma ne
domandi sempre permesso al Superiore, sia per cose di cucina, sia per cose di
cancelleria, di abiti e simili.
4. Quando occorre
di uscire se ne dimandi il permesso, dicendo il motivo dell’uscita, ed
approssimativamente il tempo del ritorno.
5. Si ricordi
l’osservanza dell’articolo quarto Cap. VII delle nostre Costituzioni che ordina
di non scrivere lettere, nè riceverne, senza il permesso del Superiore. Perciò
in ogni collegio o casa si consegnino dissuggellate al Direttore le lettere che
si hanno a spedire. Questi parimenti potrà aprire quelle che si ricevono e
consegnarle dissuggellate a coloro cui sono indirizzate; ma ciò si eseguisca
con tutta prudenza e carità .
6. Sono eccettuate
le lettere dei socii indirizzate al Rettor Maggiore o da lui inviate, e quelle
di cui al capo VII, art. 4 delle nostre Costituzioni.
7. Una volta
all’anno o in occasione della festa di S. Francesco di Sales, o in quella di
Maria Santissima Ausiliatrice tutti i confratelli scrivano al Rettor Maggiore,
ed un’altra volta al proprio Ispettore. Tutti poi in qualunque altro tempo possono
liberamente scrivere lettere al Rettor Maggiore, e se sono confidenziali
noteranno in capo alle medesime la parola riservata.
8. Quando un socio,
per qualunque motivo di malattia o di vacanza, trovasi fuori delle nostre case
non intraprenda viaggi o cosa alcuna di rilievo senza permesso del suo
Direttore.
9. Tutti coloro che
esercitano qualche uffizio si mettano in grado di conoscere i proprii doveri e
le regole che al medesimo si riferiscono per poterli eseguire; nè alcuno
abbandoni mai l’incarico affidatogli senza preventivo consenso del Superiore. {32
[40]}
1. Tutti i soci
Salesiani abbiano sempre radicati nel cuore sentimenti profondi di venerazione,
amore e rispetto verso i Superiori, siccome quelli che vegliano al nostro bene,
e sono in certo modo responsabili delle anime nostre innanzi a Dio.
2. Quelli stessi
che già esercitano qualche autorità nella casa debbono mostrarsi loro
ubbidienti e rispettosi.
3. Niuno si
permetta mai di biasimare le disposizioni dei Superiori, o criticare le loro
azioni, le loro parole, i loro scritti, e simili.
4. Ciascuno
sostenga sempre la riputazione della Congregazione prestando e facendo prestare
ossequio alle deliberazioni ed ordinazioni dei Superiori, parlandone con
rispetto e venerazione. I socii si sostengano quanto è possibile tra di loro,
specialmente in faccia agli esterni ed inferiori, nutrendo e dimostrandosi
vicendevole stima ed affezione.
5. Perchè sia più
costante e meritoria presso Dio la nostra ubbidienza, ciascuno si ricordi di
obbedire, non per rispetto o per le buone maniere di chi comanda, ma unicamente
perchè sa che, adempiendo il comando del Superiore, adempie la volontà di Dio.
6. Dove si può
lodare un Superiore, si faccia per gloria di Dio e pel buon esempio. Qualora
poi avvenisse che non si potesse approvare una disposizione, o si trovasse in
un Superiore cosa meritevole di biasimo, ciascuno si rammenti che giudice delle
azioni dei Superiori è Dio solo: e {33 [41]} dovendo parlarne imiti la prudenza
e la venerazione di Sem verso Noè, tacendo o scusando ciò che non può
altrimenti lodare.
7. A fine di sostenere l’autorità del Direttore
si assumano i Prefetti l’uffizio di infliggere i castighi agli alunni, ordinare
la disciplina ed in generale le parti odiose, riserbando ai Direttori il
concedere favori e le cose onorevoli. Procurino però tanto i Prefetti quanto
gli altri Superiori che apparisca sempre, specialmente in faccia ai subalterni,
il loro buon accordo col Direttore, componendo privatamente e con carità i
dispareri che fra loro sorgessero.
8. I Superiori
secondarii procurino di eseguire con puntualità i comandi dei Superiori
maggiori, e nulla cangino o trascurino delle loro disposizioni, senza previa
intelligenza coi medesimi.
9. I Direttori si
mostrino benigni e condiscendenti verso quelli che esercitano qualche autoritÃ
nella loro casa; ed ai membri che hanno meriti particolari usino speciali
riguardi, tanto nei viaggi, quanto nelle varie circostanze della vita, e
segnatamente in occasione di malattia.
10. In tutte le case si tengano in ispecialissima
considerazione i professi perpetui, sì sacerdoti, come chierici o coadiutori, e
si usi loro molta confidenza.
11. Giova anche a
promuovere il rispetto verso i Superiori il fare loro buona accoglienza ogni
volta che alcuno di essi fa visita od anche solo è di passaggio nella Casa in
cui ci troviamo. L’invitarli a parlare la sera agli allievi, fare sermoncini,
celebrar la Messa della Comunità , visitare le scuole, il dar loro il posto più
onorifico alla mensa comune se è Direttore, Ispettore o membro del Capitolo
Superiore, sono cose assai utili ed edificanti. {34 [42]}
           La Congregazione Salesiana ha per principio fondamentale che i suoi membri ritengano il possesso delle loro sostanze anche dopo la professione Religiosa, ma non l’amministrazione dei frutti a norma dei capi II e IV delle nostre Costituzioni, e perciò:
1.
L’amministrazione dei beni, di cui al capo II, art. 3° delle nostre
Costituzioni, che spetta al Superiore Generale, potrà da lui essere delegata
agli Ispettori nei limiti che giudicherà opportuni.
2. Vivendo noi di
quotidiana provvidenza, per regola generale non conserveremo alcun possesso di
beni stabili, fuori delle case di abitazione e loro adiacenze.
3. La contabilitÃ
sia uniforme per tutte le case della Congregazione, e non siano mai introdotte
variazioni nella medesima, senza speciale intelligenza col Rettor Maggiore.
1. La biancheria è
in comune; e perciò non è necessario che alcuno pensi a portar seco il corredo
quando cangia domicilio. Sono ad uso privato le scarpe, le calze, i calzoni, le
sottane, i berretti, i cappelli, ed in generale gli abiti che si fanno sopra
misura personale. {35 [43]}
2. Tutte le
biancherie della Congregazione siano segnate colle iniziali S. F. (S.
Francesco) per distinguerle dalle altre ed impedirne la perdita.
3. Le camicie
saranno distinte in tre tagli: il 1° sarà per le persone più alte; il 2° per
quelle di media statura; il 3° pei più piccoli. Sarà poi uffizio del guardaroba
di distribuire le camicie proporzionate ad ognuno.
4. A tal uopo in ogni casa vi sarà una camera con
cancelli, in cui saranno riposti gli abiti e la biancheria, disposta in tre
categorie secondo il precedente articolo; e questa verrà a tempo e luogo
distribuita secondo il bisogno.
5. Ognuno sia
contento, per maggior mortificazione, d’aver le cose peggiori. A quelli però
che dovessero trattare affari fuori di casa, od anche nella medesima cogli
esterni saranno usati quei convenienti riguardi che la povertà nostra comporta.
6. La sottana dovrÃ
durare almeno per un anno, il mantello sei. I Direttori sono in facoltà di fare
le convenienti eccezioni.
7. Quanto al modo
di vestire vedasi il capo XV delle nostre Costituzioni. La stoffa sia di lunga
durata e di buon prezzo. A questo fine ogni Ispettoria nel suo Costumiere
indicherà la foggia di vestire adatta a quella provincia, ammettendo ancora le
piccole variazioni necessarie tra luogo e luogo. Sì pei Coadiutori, come pei
Sacerdoti e Chierici sarà uniforme, sia per l’estate sia per l’inverno, a meno
che per ragionevoli motivi il Superiore giudicasse altrimenti. {36 [44]}
8. Si badi
attentamente che i panni, le tele, il calzamento e i modi con cui sono
lavorati, non disdicano alla povertà religiosa, nè presentino una forma
mondana. La seta, le lane preziose, gli stivalini, le scarpe verniciate ed ogni
calzatura elegante non siano mai usate nella nostra Congregazione. Dicasi lo
stesso dei ricami, dei tappeti, e di ogni elegante lavoro che non sia per uso
di Chiesa, o pei casi di dover dare ospitalità a qualche personaggio.
9. Nessuno può
tener presso di sè più di una vestimenta e di un paio di scarpe, oltre quella
che ha in dosso. Gli abiti lasciati dai più anziani saranno rimessi ad uso dei
socii novelli.
10. In un giorno della settimana un coadiutore
stabilito all’uopo passerà dai confratelli per raccogliere e far riparare gli
abiti e le scarpe che ne avessero bisogno; al medesimo si consegneranno pure le
cose fuor d’uso.
11. Sul cominciar
dell’autunno e della primavera si prenderà nota dei confratelli che hanno
bisogno d’abiti, per provvederneli secondo gli ordini dei Superiori; in altri
tempi, occorrendo un bisogno straordinario a qualcuno, si presenterà al
Superiore della casa.
1. I confratelli
avranno a colazione caffè e latte; a pranzo, due pietanze e frutta o cacio; a
cena pietanza e frutta o cacio; in amendue i pasti vino in misura discreta,
pane e minestra a piacimento.
2. Ciascuno si
mostri contento degli ordinari apprestamenti di tavola, eviti ogni spreco di
cibo, {37 [45]} ed abbia per regola di non ricercare la soddisfazione del
palato, ma solo di dare al corpo il necessario nutrimento. Se poi avvenisse un
bisogno particolare si ricorra al Superiore, che darà le disposizioni
opportune.
3. Niuno può tenere
presso di sè nella propria camera bibite o commestibili di sorta. Per ogni
bisogno sarà destinata una camera o dispensa, dove queste cose saranno poste in
comune e distribuite ai forestieri od ai confratelli dal Direttore o Prefetto.
4. Allorquando
alcuno va a trovare parenti o conoscenti, se offron bibite o commestibili, ove
possa esimersi dall’accettarle, le ricusi; ma con prudenza senza ledere la
suscettibilità altrui. La stessa cosa si faccia riguardo ai regali d’ogni
genere od alle cose che si offerissero in tempo ed in quantità non opportune:
ma ciascuno può accettare oblazioni che si intendono fatte non all’individuo ma
alla Congregazione.
5. Le camere o
celle siano possibilmente uguali, e nessuna suppellettile siavi di proprietÃ
particolare. Perciò non si trasportino senza necessità da camera a camera,
qualora il confratello avesse a mutare stanza.
6. Ognuno da sè
terrà in ordine ed assetto la persona, il letto, la propria camera. La nettezza
e la povertà siano le note caratteristiche.
7. Il Direttore di
ciascuna casa, e quelli cui dallo stesso si permetterà , potranno avere qualcuno
incaricato della pulizia ed assettamento della camera. Il Direttore concederÃ
questo aiuto a coloro soltanto che per ragion d’impiego o d’infermità ne avesse
bisogno. {38 [46]}
1. Riguardo ai
libri si osserveranno le disposizioni, di cui al capo II, art. 8° delle nostre
Costituzioni.
2. I manoscritti,
secondo le disposizioni Canoniche, appartengono all’Autore anche dopo la
profession religiosa. Si considerano come manoscritti eziandio i libri, su cui
si fecero studi speciali o che servirono di testo nelle scuole o sopra i quali
si fecero speciali annotazioni.
3. Ciascuno col
permesso del Superiore può tenere in camera per suo uso quei libri che gli sono
necessarii, specialmente quelli che gli occorrono per la scuola o per
l’esercizio del sacro ministero. Ma quando cangia domicilio non può portar seco
se non i reputati per manoscritti ed il breviario.
           Per quelli che gli fossero strettamente necessari ne ottenga prima speciale licenza dal Superiore, il quale in questo caso può permettergli di portarseli seco, ed usarli, finchè non siasi altrimenti provveduto.
4. Occorrendo di
provvedere libri nuovi ad alcuno, si segneranno col bollo del proprio collegio.
5. Ogni anno
durante le vacanze ciascun Direttore faccia fare una visita alla Biblioteca
della casa e presso i socii, e restituisca i libri che troverà col bollo
d’altri collegi. {39 [47]}
           Dobbiamo avere gran cura della sanità propria e di quella dei confratelli. La sanità è un dono assai prezioso del Signore, con cui possiamo fare molto bene a noi ed agli altri.
1. All’accettazione
di un aspirante si badi che questi sia in buono stato di salute e di buona
costituzione fìsica; e coloro che sono chiamati a dare notizie a quest’uopo,
cerchino d’averle esatte, ed in generale non si dia voto d’accettazione a quei
candidati che non possono uniformarsi alla vita comune, e compiere tutti gli uffizi
e i lavori che sono proprii della nostra Congregazione.
2. Gli ammalati coi
voti triennali non sono a carico della Congregazione, se non durante il
triennio, dopo il quale, se la sanità non comporta di continuare, si possono
rinviare. Ma i professi perpetui, essendo membri effettivi della Congregazione,
sono a totale carico della medesima, specialmente quelli che lavorarono molto,
o in altro modo hanno fatto del bene alla nostra Società .
3. Finora non
possedendo case apposite per gli invalidi, i confratelli infermicci siano
distribuiti per le diverse case, dove saranno trattati con quei riguardi che la
carità cristiana richiede. Ad essi siano affidate quelle leggiere occupazioni,
che sono compatibili col loro stato.
4. Chi si sente
notabilmente incomodato è obbligato ad avvisarne il Superiore od almeno
l’assistente dell’infermeria. Agli incomodi ordinari e {40 [48]} leggieri
generalmente si rimedia colla moderazione nelle occupazioni e nel cibo e con
sufficiente riposo.
5. In ogni casa vi sarà un esperto e caritatevole
infermiere, il quale possibilmente non avrà occupazioni che lo distolgano dalla
cura degli ammalati.
6. Nell’infermeria
vi sia un altare a cui il catechista o chi per lui celebri la messa per dare
agli infermi la maggior comodità possibile di ricevere i Santissimi Sacramenti.
7. Niuno si
applichi ad alcun lavoro dopo la cena; ma recitate le orazioni comuni ciascuno
si rechi tostamente a riposo. Il Superiore giudicherà quando sia da farsi
qualche eccezione.
8. La diligenza di
ogni socio nel compiere il proprio dovere, la ragionevole distribuzione degli
uffizi secondo le forze di ciascuno, gioveranno assai alla conservazione della
sanità .
9. Gl’infermicci
siano affidati al Catechista. Ove ne sia il caso, egli penserà a trattenerli in
qualche leggiero lavoro letterario, scientifico o materiale, che li tenga
occupati, senza pregiudicare al loro stato sanitario.
10. Chi è in
convalescenza ed è obbligato dal medico a stare nell’infermeria, abbia nella
medesima cibi convenienti al suo stato.
11. Chi è
semplicemente indisposto, ma lavora, specialmente col fare scuola, sia servito
a tavola comune di cibi da ammalato; e quando la malattia il richiede il
Superiore dispensi facilmente dal mangiar magro il venerdì e sabato. Ma nessuno
di proprio arbitrio dia ordine in proposito in cucina od all’inserviente,
perchè questo spetta ai Superiori.
12. Abbiasi gran
cura che i cibi siano sani. Non si {41 [49]} diano cose indigeste, specialmente
alla cena; nella quantità e qualità dei cibi si abbia riguardo al luogo, alle
stagioni ed alle altre particolari igieniche circostanze.
1. Si usino buone
maniere, affabilità e cortesia con tutti. Alle persone amiche e conoscenti e ad
altri ancora per convenienza, soprattutto nei giorni di magro, si potrà offrire
rispettosamente ospitalità per vitto ed alloggio nelle nostre Case. Questo
tuttavia si faccia con precauzione, e solamente con quelli di facile
contentatura.
2. Nei casi
ordinari basterà la mensa della comunità . Se poi sono persone di condizione o
benemerite della casa o delle opere che abbiamo tra mano, si aggiunga qualche
cosa d’antipasto ed una pietanza al vitto ordinario, e vi prendano parte i
Superiori più vicini.
3. Nei pranzi poi
in cui gli ospiti sono appositamente invitati, p. e. in occasione delle
maggiori solennità , cui intervenissero persone autorevoli o qualche illustre
personaggio, si può stabilire il massimo a cinque pietanze. In questi casi il
pranzo non si farà nel refettorio comune, ma in camera a parte, coll’intervento
del Direttore e di alcun altro socio della casa.
4. Solamente il
Direttore di ciascuna casa può fare inviti. Gli altri non ne faranno senza
previa intelligenza col Superiore ed a suo nome. Se poi il Direttore fosse
assente, ogni cosa deve intendersi col Prefetto. {42 [50]}
5. Nelle solennitÃ
dell’Immacolata Concezione, Natale, Pasqua, Pentecoste, di S. Francesco di
Sales, di S. Luigi Gonzaga, di Maria Ausiliatrice, del Patrono di ciascuna
casa, nell’ultimo giorno degli Esercizi Spirituali, nell’ultimo giorno di
carnevale e nel giorno onomastico di ciascun Direttore si aggiungerà per tutti
una pietanza al vitto ordinario.
6. Il vasellame di
cucina e gli oggetti di tavola non sian mai nè di oro, nè di argento, nè di
altra materia disdicevole a chi professa la povertà religiosa.
1. Le abitudini
buone, cioè quelle che tendono e conducono al bene, si debbono promuovere e
conservare. Tale è l’uso delle giaculatorie, del segno della Croce, dell’acqua
benedetta nell’entrare ed uscire di Chiesa o di camera, salutare gli amici
dicendo: Sia lodato Gesù Cristo, viva Gesù, chinare il capo al Gloria Patri,
o quando si pronunzia il nome di Gesù o di Maria e simili.
2. Le abitudini
cattive, od anche solo indifferenti, ma che possono diventar biasimevoli in
rapporto ai luoghi od alle condizioni delle persone, siano affatto distrutte.
3. Il fumare, o
masticar tabacco sono abitudini condannate.
4. Il prender
tabacco da naso per regola ordinaria non si concede a nessuno. Quelli però che
ne avessero già contratta l’abitudine prima d’entrare in Congregazione potranno
ottenerne facilmente il permesso dal Superiore. {43 [51]}
5. Chi sente il
bisogno di prender tabacco deve indirizzarsi al Direttore, che, solamente col
parere del Medico, può concederne l’uso, in quei limiti che nella sua prudenza
giudicherà fissare.
6. Niuno può
conservare notabile quantità di tabacco presso di sè, ma il Superiore d’ogni
casa ne farà provvista e lo distribuirà a chi ne abbisogna.
7. Per non dar
luogo all’abitudine di prendere tabacco giova assai l’astenersi dall’offrirne e
riceverne, quando la convenienza e l’urbanità non suggerisca altrimenti.
8. Non sarà mai
permesso di usar tabacchiere d’oro, d’argento, o d’altre materie preziose.
9. Il fare uso di
vino, di caffè o d’altre bevande fuor di pasto, dormire dopo il pranzo,
l’andare ogni giorno al passeggio, sono cose da non permettersi, a meno che la
sanità esiga tale eccezione. Ciò è rimesso alla prudenza dei Direttori.
10. Ognuno procuri
di evitare la ridicola eccezione d’aver moccichini, scarpe, calzette, od altri
oggetti di vestiario più eleganti degli altri confratelli.
1. Quando un socio
deve recarsi da una casa ad un’altra per qualunque siasi motivo, il Direttore
lo munisca sempre d’una lettera d’accompagnamento, in cui accenni la ragione
del viaggio, il tempo che dovrà fermarsi, con tutte l’altre indicazioni
necessarie od opportune. Tale lettera abbia sempre il bollo della casa da cui
il socio parte. {44 [52]}
2. Arrivando questi
alla casa a cui è destinato, sia anche per poco tempo, per prima cosa consegni
al Direttore od al Prefetto la lettera di accompagnamento. Con quest’atto
s’intende posto sotto la sua dipendenza pel tempo che ivi dimorerà .
3. È stabilito che
quando un Socio è trasferito d’una casa ad un’altra deve andarvi decentemente
vestito e provveduto del necessario, ma non può portar seco nè baule, nè libri,
nè suppellettile di sorta, fuori degli abiti fatti sopra misura personale. Il
Direttore giudicherà quando occorresse permettere qualche eccezione.
4. Allorchè un
confratello ha da fare un viaggio, o deve recarsi provvisoriamente in altra
casa, gli si dia il danaro necessario per l’andata ed il ritorno, con quel
soprappiù che gli potrà occorrere.
5. Abbisognando poi
in tal tempo di alcuna cosa di qualche rilievo, se ne procurerà il permesso dal
proprio Direttore, presentando il quale, sarà provveduto di quanto gli potrÃ
essere necessario dai Superiori della casa dove provvisoriamente si trova: essi
poi addebiteranno le spese fatte alla casa da cui è partito.
6. I denari, che in
occasione di viaggio si ricevono di sopravanzo, non si potranno spendere in
altre cose. Il prolungare il viaggio a piacimento, od il comperare oggetti
senza permesso è cosa contraria alla obbedienza e povertà .
7. Quando un socio
va in altra casa e vi dimora pochi giorni, si considera come ospitato da
fratelli. Dimorandovi per tempo notabile, e specialmente per qualche ufficio
lucroso, ma non in beneficio della casa ospitale, come quando si va a predicare
nella Quaresima o nel Mese di Maria, ecc., allora si lasci una parte del
guadagno {45 [53]} fatto o della limosina ricevuta, come in compenso della
ospitalità avuta.
8. Ritornato dal
viaggio ciascuno vada a presentarsi al Superiore e gli consegni il danaro sopra
vanzato od acquistato e gli renda conto di ogni spesa fatta.
1. È stabilito un
annalista per ciascuna casa della Congregazione. In forma di monografia egli
noterà l’anno in cui fu fondata la casa, il nome del Vescovo Diocesano, nome ed
anno del Sommo Pontefice e del capo dello Stato; chi ne promosse l’apertura o
fece beneficenze speciali; le biografie di quelli che Dio chiama a miglior
vita, e tutti quei fatti particolari che possono interessare la storia della Congregazione.
           Ogni tre anni se ne manderà copia al Capitolo Superiore, perchè sia deposta nell’archivio principale.
2. È stabilito uno
storico della Congregazione, il quale avrà cura di raccogliere le epoche, le
difficoltà , gli appoggi che si ebbero, i documenti relativi alle autoritÃ
civili ed ecclesiastiche, procurando di dar ragione dei fatti, e di collegare
le cose che ai medesimi si riferiscono. In ciò farà uso della lingua latina.
3. Tutti gli anni
in ogni casa saranno scritte lettere in cui si esporranno le cose che possono
ediflcare i confratelli, od in qualche modo giovare alla cristiana pietà .
Queste lettere si leggeranno nel refettorio e si faranno conoscere a tutte le
altre case della Ispettoria. {46 [54]}
4. Siccome per la
foggia di vestire abbiamo per regola di seguire gli usi del paese dove si
stabilisce una casa della Congregazione, ed in varie altre cose si richiedono
disposizioni speciali per la diversità dei luoghi e dei climi, così ogni
Ispettoria avrà il suo Costumiere, dove saranno notati gli usi ed i costumi dei varii paesi, per
esaminare quali si hanno da adottare per la Congregazione.
5. Detto Costumiere
è formato dalle risoluzioni che si prendono nei Capitoli Ispettoriali. Ogni
casa dovrà averne una copia. Le sue prescrizioni restano obbligatorie nelle
sole case di ciascuna particolare Ispettoria, senza estendersi alle altre. {47
[55]}
           La moralità è il fondamento e la conservazione degli Istituti Religiosi, massime di quelli, come il nostro, che hanno per fine le opere di carità verso del prossimo e l’educazione della gioventù; perciò:
1. Prima di
accettare un ascritto si prendano informazioni sicure sulla sua condotta morale
nella vita anteriore. Si potrà talvolta transigere sulla scienza e
sull’interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali. Non si accetti
alcuno, il quale per cagione di immoralità sia stato espulso da qualche
seminario, collegio, congregazione, od istituto educativo. Avvenendo il caso
raro in cui appaiano gravi motivi di far qualche eccezione si rimetta ogni
deliberazione al Superior Generale.
2. Nell’accettar
persone di servizio si richieda per prima cosa un certificato di buona condotta
dal proprio parroco, il quale attesti chiaramente la frequenza alle funzioni
parrochiali ed ai Santi Sacramenti. {48 [56]}
3. Gli ascritti,
che nell’anno di prova lasciano dubbio sulla moralità , non siano ammessi alla
professione religiosa. Anzi è meglio seguire l’usanza di altre corporazioni
religiose, che rimandano il novizio, appena avvi alcun segno che la moralità in
lui non è ben fondata.
4. Si potrÃ
prolungare la prova agli ascritti quando trattasi di semplici difetti
facilmente emendabili, non mai però se trattasi dei costumi.
5. La Confessione settimanale e la frequente Comunione sono mezzi indispensabili per assicurare
l’angelica virtù; perciò i Direttori nelle loro conferenze raccomandino a tutti
con insistenza queste pratiche. Eglino procurino ancora che, non potendosi fare
la meditazione o la visita al SS. Sacramento in comune, si faccia da ciascuno
in particolare.
6. Sono proibite
con severità le strette di mano, i baci, il passeggiar a braccetto e simili
cose secolaresche, e specialmente le amicizie particolari, sia coi confratelli,
sia coi giovani allievi. Si ritenga il detto di s. Girolamo: aut omnes
ignora, aut aequaliter dilige.
7. Stia altamente
fisso nell’animo il gran detto del Salvatore: Hoc genus daemoniorum
(impurità ) non eiicitur nisi in ieiunio et oratione. Perciò si raccomandi
instantemente a tutti lo spirito d’orazione e la temperanza nel mangiare e nel
bere, e siano proibite le refezioni fuori della mensa comune.
8. Non si permetta
di uscire senza necessità ; non si facciano visite inutili, nè in patria, nè
presso i parenti, nè presso gli amici del secolo. Non si accettino inviti di
pranzi, di festini; non si facciano viaggi senza grave necessità nelle
occasioni di fiere, di mercati o di gran concorso per trattenimenti {49 [57]}
profani, e specialmente non si vada a passare il tempo delle vacanze in casa
dei parenti.
9. Quelli che non
si sentono di sacrificare quest’andata nel secolo danno indizio di non essere
chiamati allo stato religioso. Nei casi di grave bisogno si ricorra
all’Ispettore, il quale giudicherà quando sia da farsi eccezione.
10. La sera dopo le
orazioni sono proibiti i privati colloquii; perciò in silenzio ognuno si ritiri
tosto nella propria camera.
11. In ogni casa vi sarà un assistente pei
chierici professi, il quale per regola ordinaria dovrà essere il Catechista.
12. Si escludano
per quanto è possibile dalle case nostre le persone secolari, perchè lo spirito
della Congregazione se ne risentirebbe troppo; anzi i Direttori invigilino che
i professori, maestri od assistenti non contraggano troppa relazione cogli
esterni.
13. Sarà cura
particolare del Prefetto di ciascuna casa l’assistere i coadiutori e invigilare
affinchè compiano i loro doveri religiosi e materiali separatamente dalle
persone esterne, specialmente dalla servitù; siano a mensa comune in luogo
diverso dagli estranei alla Congregazione, e siano anche separati in
dormitorio. Si nota anche pei Direttori di fare in modo che i soci coadiutori
esercitino sempre una qualche autorità sopra gli esterni.
14. Per regola
generale si tengano separati i giovani dagli adulti e non si mettano mai
giovanetti a lavorare nella cucina, in refettorio, nei dormitorii, ecc.
15. Non sia
permesso (fuori che ai Superiori) di entrare nei dormitorii, nelle celle o
camere altrui, e nessuno si faccia servire dai giovani.
16. Nei dormitorii
dei giovani l’assistente non dovrà {50 [58]} avere cella alcuna, ma il solo
letto a cortine collocato nella parte più atta a tutto osservare.
17. Non si tralasci
mai dai Direttori di fare due conferenze mensuali, nell’una delle quali si legga
e si spieghi un capo delle nostre Costituzioni o delle deliberazioni del
Capitolo Generale; nell’altra svolgasi qualche punto morale. Accadendo che il
Direttore non possa, si faccia supplire dal Prefetto o dal Catechista colla
lettura di qualche libro spirituale. Ma questo non si tralasci, nè perchè pochi
siano i soci della casa, nè perchè paia non ne abbiano bisogno, nè per altro
frivolo motivo.
18. I Direttori
procurino che da tutti i soci si facciano sempre i rendiconti mensili,
posatamente e con impegno.
19. In ciascun mese i Direttori nel dare conto
all’Ispettore dell’andamento igienico, economico, scolastico di ciascun
confratello, notino specialmente le particolarità di merito o demerito sulla
condotta dei medesimi, affinchè i Superiori Maggiori possano ben conoscere i
membri della Congregazione.
           Principale sostegno della moralità tra i soci è da porsi l’osservanza delle pratiche di pietà ; e perciò si eseguiscano esattamente le cose ordinate a quest’uopo nel capo XIII delle nostre Costituzioni. Per agevolare poi l’esecuzione e perchè uniforme sia il modo di fare l’esercizio della Buona Morte ed i rendiconti mensuali si stabilisce quanto segue:
1. L’esercizio
della Buona Morte quando si può si faccia in comune, tenendo queste regole: {51
[59]}
a) Oltre la
meditazione solita del mattino si faccia ancora una mezz’ora di meditazione
alla sera, e questa versi su qualche novissimo.
b) Si faccia come
una rivista mensile della coscienza, e la confessione di quel giorno sia più accurata
del solito, come di fatto fosse l’ultima della vita, e si riceva la S. Comunione come fosse per viatico.
c) Si pensi almeno
per una mezz’ora al progresso o al regresso che si è fatto nella virtù nel mese
passato, specialmente per ciò che riguarda i proponimenti fatti negli esercizi
spirituali, l’osservanza delle regole, e si prendano ferme risoluzioni di vita
migliore.
d) Si rileggano in
quel giorno tutte od almeno in parte le regole della Congregazione.
e) Sarà anche bene
di scegliere un Santo per protettore del mese che si sta per cominciare.
2. Se taluno per le
sue occupazioni non può fare l’esercizio della Buona Morte in comune, nè
attendere a tutte le accennate opere di pietà , col permesso del Direttore, lo
pratichi privatamente per quella volta, e compia quelle soltanto, che sono
compatibili col suo impiego, rimandando le altre ad un giorno più comodo.
3. A tenore dell’articolo 18° del capo precedente
almeno ogni mese si renda conto del proprio stato morale e materiale al
Direttore od a chi fu a ciò stabilito. I punti principali su cui debbono
versare questi rendiconti sono:
a) Sanità .
b) Studii.
c) Se si possono
disimpegnar bene le proprie occupazioni e quale diligenza si mette in esse.
d) Se si abbia
comodità di adempiere le pratiche religiose e quale sollecitudine si pone in
eseguirle. {52 [60]}
e) Come si diporti
nelle Orazioni e nelle Meditazioni.
f) Con quale
frequenza e divozione si vada ai SS. Sacramenti.
g) Come si
osservino i voti, e se non vi sian dubbi in fatto di vocazione. Ma si noti bene
che il rendiconto si raggira solamente su cose esterne e non di confessione, a
meno che il socio ne facesse egli stesso argomento per suo spirituale
vantaggio.
h) Se abbia
dispiaceri od astio verso qualcuno, e se ha confidenza coi Superiori.
i) Se conosce
qualche disordine, a cui siavi da porre rimedio, specialmente quando si tratta
di impedire l’offesa di Dio.
           La moralità tra gli allievi progredisce in proporzione che essa risplende nei Salesiani. I giovanetti ricevono quello che loro si dà ; ed i Salesiani non potrebbero mai dare agli altri quello che essi non possedessero. Siano ben considerate queste parole, ed i Direttori ne facciano tema delle loro conferenze.
1. La precisione
dell’orario, la puntualità di ciascuno al proprio uffizio e la regolare
assistenza sono il seme del buon costume tra gli allievi.
2. Si preferiscano
i trastulli in cui ha parte la destrezza della persona, ma s’impediscano quelli
in cui soglionsi usare tratti di mano, baci, carezze od altro che possa
interpretarsi contro le regole di buona creanza; sia comune l’impegno
d’impedire che gli allievi si mettano le mani addosso. {53 [61]}
3. In dormitorio, nelle ricreazioni, a mensa, nel
cortile, nelle passeggiate ed in Chiesa gli allievi siano classificati per etÃ
e studio.
4. I maestri e gli
assistenti non permettano mai che in tempo di scuola o di studio escano più
insieme per le corporali necessità .
5. Non si permetta
a’giovani il fermarsi a studiare o lavorare dopo le orazioni della sera. Se
occorresse qualche eccezione non si lascino senza la necessaria assistenza.
6. I dormitorii di
giorno siano regolarmente chiusi, e di notte alquanto illuminati; così pure
s’intende dei corridoi e degli altri siti di passaggio.
7. Le cortine del
letto degli assistenti nei dormitorii debbono sempre tenersi aperte
sufficientemente da poter osservare anche di notte gli allievi; si terranno
chiuse solo nel tempo in cui l’assistente si leva o si corica.
8. Gioverà anche
potentemente alla moralità non lasciar mai libero adito ai nascondigli.
9. Si vegli
affinchè gli allievi di notte non depongano la camicia e facciasi loro tenere o
mutande od altro che serva per conservare la modestia cristiana.
10. Conosciutosi
uno scandaloso in materia di moralità , sia immediatamente separato dai
compagni, e quindi restituito alla propria famiglia.
11. Il Direttore
per sè o per altri di notte faccia visita nei dormitorii in qualche ora
inaspettata.
12. Finita la
scuola i maestri non si fermino mai da soli con alcuno degli scolari nella
scuola medesima; ma occorrendo di dare qualche avviso particolare o fare una
correzione, il facciano, chiamando l’alunno in disparte al tavolino in presenza
di tutta la scolaresca, oppure nella camera di parlatorio. {54 [62]}
13. Nessun maestro
od assistente permetta che gli allievi entrino in sua camera o cella, nè lui
presente, nè lui assente. È a tutti indistintamente proibito di fermarsi a
parlare con chichessia, quando si è già a letto, ad eccezione del caso di
infermità .
14. Si procuri per
quanto è possibile che i letti in dormitorio non sieno ristretti, nè gli
allievi troppo vicini gli uni agli altri nelle scuole e nello studio.
15. Si usi
sorveglianza assidua e solerte nel dormitorio, nella chiesa, nella scuola,
nello studio, nella ricreazione e nelle passeggiate.
16. Si usi grande
sorveglianza nel teatrino; giacchè se vien fatto secondo le regole della morale
cristiana può tornare di grande vantaggio alla gioventù, mentre dimenticando
tali regole potrebbe riuscir di grave danno.
17. In esso non si abbia altro di mira che
moralmente rallegrare, istruire ed educare gli allievi. Perciò la vigilanza si
estenda alla materia da rappresentarsi, alle cose da escludersi, al contegno
degli attori, e a quello degli spettatori, seguendo le norme stabilite nel
regolamento per le case della Congregazione.
18. Ogni casa abbia
un parlatorio conveniente e non si permetta a nessuno di quelli che vengono a
visitare i giovani di entrare nel cortile dove gli alunni fanno ricreazione.
Non si lascino mai entrare in casa a parlare coi compagni quei giovani, che
siano stati espulsi dalle nostre case, e quelli che uscendo non lasciarono
buona fama di sè.
19. Nel parlatorio,
nelle ore in cui si possono visitare i giovani, vi sia sempre un Superiore ad
assistere, per impedire i discorsi cattivi, l’introduzione di libri o fogli
pericolosi ed ogni altra cosa, {55 [63]} che possa esser di nocumento ai
convittori od ai confratelli.
20. S’impediscano
le amicizie particolari e la trasmissione di biglietti o lettere tra compagni,
e sia tolta ogni speciale relazione tra gl’interni e gli esterni.
21. A quando a quando, e specialmente nel
principio dell’anno scolastico, si faccia qualche visita ai libri, stampe,
bauli, ed involti appartenenti agli alunni.
22. Soprattutto si
ricordino i Direttori che il discorsetto della sera prima d’andare a letto è
mezzo potente per animare i giovanetti a pensar seriamente alla salute
dell’anima; così pure la lettura spirituale che devesi fare nel dormitorio alla
sera mentre mettonsi a letto.
23. È cosa utile
che nell’occasione di solennità , e dell’esercizio della Buona Morte, i
Direttori invitino per le confessioni qualche Sacerdote delle case nostre più
vicine, od altro confessore esterno. Come pure quando è di passaggio qualche
Superiore della Congregazione si procuri di dar comodità ai giovani di
parlargli in confessione.
           Iddio misericordioso, immensamente ricco di grazie, nella stessa creazione dell’uomo, stabilisce a ciascuno una via, la quale percorrendo egli può con molta facilità conseguire la sua eterna salvezza. Colui che si mette in quella via, e per quella cammina, con poca fatica adempie la volontà di Dio, e trova la sua pace; al contrario correrebbe grave {56 [64]} pericolo di rendersi immeritevole delle grazie necessarie per salvarsi. Per questo motivo il P. Granata chiamava la elezione dello stato la ruota maestra della vita. Siccome negli orologi, guastata la ruota maestra, è guastato tutto il macchinismo, così nell’ordine della nostra salvazione errato lo stato andrà errata tutta la vita, come dice S. Gregorio Nazianzeno. Se noi pertanto vogliamo accertare la salute eterna bisogna che cerchiamo di seguire la divina vocazione, dove Dio ci apparecchia speciali aiuti per giungere a salvamento. Perchè, come scrive s. Paolo, unusquisque proprium donum habet ex Deo. Cioè, come spiega Cornelio a Lapide, Dio a ciascuno dà la sua vocazione e gli elegge lo stato in cui lo vuol salvo. Essendo adunque la vocazione cosa di tanta importanza, noi dobbiamo, secondo che dicono le nostre Costituzioni, al c. I, art. 5, darci massima cura di coltivare nella pietà quei giovani che mostrassero speciale attitudine allo studio e aspirassero allo stato ecclesiastico. Scopo dei nostri collegi è di formare dei buoni cristiani, e degli onesti cittadini; non si tratta adunque nel promuovere le vocazioni di sforzare allo stato ecclesiastico chi non ha ad esso la vocazione, ma di coltivarla e svilupparla ne’giovanetti che ne dessero chiari segni. Pel che si danno qui alcune norme pratiche:
1. La vita
esemplare, pia, esatta dei Salesiani, la carità tra di loro, le belle maniere e
la dolcezza cogli alunni sono mezzi efficaci per coltivare le vocazioni allo
stato Ecclesiastico, perchè, verbo movent, exempla trahunt.
2. I maestri e gli
altri superiori sappiano cogliere l’occasione per proporre esempi edificanti di
sacerdoti, e specialmente di quelli, che si resero celebri a giovamento del
buon costume e della civile società . {57 [65]}
3. Si consiglino
gli alunni di non parlare della loro vocazione, se non col loro Direttore
spirituale o con persone pie, dotte e prudenti.
4. Si promuovano le
pie Associazioni, che sono nelle nostre case, per promuovere con esse la
moralità tra gli allievi, e si procuri che le medesime abbiano un capo di buono
spirito e di speciale attitudine all’uopo.
5. I maestri e gli
altri superiori usino benevolenza ai membri di queste associazioni ed
impediscano ogni disprezzo che possa loro pervenire; ma nello stesso tempo si
guardino dall’avvilire quelli che non appartengono ad esse. Occorrendo di dare
qualche avviso o fare qualche rimprovero ad un giovine appartenente ad alcuna
di queste associazioni, per quanto è possibile, lo facciano privatamente e con
buona grazia.
6. Nelle Conferenze
si trattino materie adatte e vi si leggano preferibilmente le biografie di pii
giovanetti, le cui virtù siano praticabili nella loro età e condizione, come
pure relazioni delle fatiche apostoliche sostenute dai Missionarii a vantaggio
della civiltà e della religione.
7. In occasione degli spirituali esercizi soliti
a darsi nei collegi fra l’anno, si tratti in qualche istruzione della necessitÃ
ed importanza di riflettere sulla scelta dello stato.
8. La stessa cosa
faccia il Direttore di quando in quando nel corso dell’anno.
9. Si consiglino
attentamente gli allievi alla fuga dei cattivi compagni ed alla frequenza dei
buoni; ad astenersi dalla lettura di libri non solo cattivi e pericolosi, ma
anche dagli inutili o meno opportuni.
10. Pel tempo delle
vacanze, a norma degli avvisi che si sogliono distribuire stampati, si
raccomandi {58 [66]} la frequenza dei SS. Sacramenti e l’assistenza alle
funzioni religiose, ed anche di tenere relazione epistolare coi proprii
superiori.
11. Si persuada la
necessità d’una vita ritirata in tempo di vacanza e si cerchi modo di diminuire
loro la dimora fuori di collegio, dando comodità di continuare le vacanze in
alcuna delle nostre case, coi necessarii sollievi.
12. Si allontanino
inesorabilmente dalle nostre case quei giovani e quelle persone che in qualche
modo si conoscessero pericolose in materia di moralità e di religione.
13. Il Rettor
Maggiore od altri del Capitolo Superiore o l’Ispettore facciano annualmente
almeno una visita in ogni casa per dare a ciascuno alunno la comodità di
parlargli di vocazione. Il Direttore poi, alcuni giorni prima, dia avviso di
questa visita ai giovani.
1. Per usanze
Religiose qui s’intendono le pratiche di pietà che non sono comandate dalla
Santa Chiesa, ma che essendo conformi allo spirito della medesima, servono
potentemente a promuovere il sentimento di pietà ed a proteggere la moralitÃ
tra gli allievi. Di questo genere sono i sermoncini della sera dopo le
orazioni, fatti dal Direttore o da chi sia espressamente dal medesimo
designato; la lettura a mensa, i tridui, le novene, gli esercizi spirituali, le
solennità , le associazioni del Piccolo Clero, della compagnia di S. Luigi, del
SS. Sacramento, di S. Giuseppe, e simili. {59 [67]}
2. Queste pratiche
devonsi caldamente raccomandare, e sono come l’anima della pietà . Si deve però
usar prudenza per non dar motivo a critiche intempestive e non ispingere le
cose troppo avanti con zelo alle volte inopportuno. Ma non si ommetta di fare
ogni mese l’esercizio della Buona Morte, nella quale occasione anche gli alunni
esterni siano invitati ad accostarsi ai SS. Sacramenti della Confessione e
della Comunione. I Direttori sceglieranno a quest’uopo il giorno che crederanno
più conveniente.
3. Le feste
soppresse, in cui la Chiesa dispensò dall’obbligo di precetto, siano sempre
ricordate e possibilmente osservate. Alla vigilia si ricordi quella giornata
festiva, si raccomandi di assistere alla S. Messa, e chi può faccia la S. Comunione.
           La sera poi all’ora più comoda si cantino i vespri seguiti da un sermoncino o dalla lettura della vita del Santo o del Mistero che si celebra in quel giorno.
           La funzione si termini sempre colla benedizione del SS. Sacramento.
4. Le preghiere, il
canto delle laudi sacre, i libri o le regole di musica vocale od istrumentale e
del canto Gregoriano siano uniformi in tutte le case. Non sia mai dimenticato
il desiderio del Sommo Pontefice Pio IX così espresso: Il canto Gregoriano
gioverà molto a conservare e propagare la pietà e la divozione, specialmente quando
il numero dei cantori comporta di fare due cori.
5. Si ritengano le
usanze della Casa Madre, se ne serbi memoria, e si mantengano in vigore in ogni
nostra casa o collegio. Le preghiere prima e dopo la Comunione si continuino a fare in comune, come trovansi nel Giovane Provveduto.
6. Fra le altre
cose si ricordi il mattutino e le lodi {60 [68]} della B. Vergine, la
spiegazione del Vangelo o l’esposizione di un fatto della Storia Sacra od
Ecclesiastica al mattino; e il catechismo, vespro, breve istruzione e
benedizione col SS. Sacramento alla sera di ogni giorno festivo.
7. Al principio
dell’anno scolastico si farà l’inaugurazione degli studi con un triduo di
prediche ogni sera; finito il triduo si farà l’esercizio della Buona Morte. Vi
interverranno gli alunni, i chierici e tutti gli altri della casa che non ne
siano assolutamente impediti.
8. Ogni anno nel
tempo pasquale tutti i nostri allievi studenti o artigiani faranno gli esercizi
spirituali di circa quattro giorni.
9. In tutte le nostre case si solennizzi colla
maggior pompa possibile la festa di S. Francesco di Sales. Nelle case
Ispettoriali si celebri nel giorno in cui cade; nelle case particolari nella
Domenica susseguente.
10. È pure usanza
utilissima e lodevolissima quella di consacrare a Maria Ausiliatrice il mese
che corre dal 24 aprile al 24 maggio, o l’intero mese di maggio che i fedeli
cristiani consacrano a Maria Santissima.
           Le pie Associazioni, Confraternite, Compagnie già esistenti nei luoghi, dove apriamo case, siano sempre da noi incoraggiate, rispettate e promosse, prestando all’uopo l’opera nostra per farle fiorire; si eviti ogni biasimo per parte nostra a loro riguardo. Non mancheremo però di proporre, sostenere e far ognor più conoscere: {61 [69]}
1. La pia
Associazione dei divoti di Maria Ausiliatrice canonicamente eretta
nell’Arciconfraternita omonima in Torino, approvata, benedetta ed arricchita di
molte indulgenze dalla Santa Memoria di Pio IX.
2. Nell’interno
delle nostre case si propaghi molto la Compagnia di S. Luigi Gonzaga e quelle varie associazioni, di cui si parla al capo Usanze Religiose. Formino
esse l’oggetto speciale delle comuni sollecitudini.
3. È da commendarsi
in modo tutto particolare l’opera dei Figli di Maria per le vocazioni
allo stato Ecclesiastico. Il Capitolo raccomanda che tutti i Soci cerchino di
farla conoscere e di promuoverla, e se conoscono qualche giovane, il quale
abbia i requisiti dal programma richiesti procurino d’indirizzarlo in quelle
case dove si fanno gli appositi studii.
           I Direttori poi ne parlino anche in pubblico nei proprii collegi, affinchè i giovani sappiano dove e come indirizzare quei loro compagni e conoscenti adulti, i quali avessero tali disposizioni.
           È sommamente desiderabile che in tutte le Ispettorie si apra una casa di detti Figli di Maria.
4. Una associazione
per noi importantissima, braccio forte della nostra Congregazione, è la Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.
5. I Cooperatori e
le Cooperatrici Salesiane non sono altro che buoni cristiani, i quali vivendo
in seno alle proprie famiglie mantengono in mezzo al mondo lo spirito della
Congregazione di S. Francesco di Sales, e l’aiutano con mezzi morali e
materiali, allo scopo di favorire specialmente la cristiana educazione della
gioventù. Essi formano come un terz’ordine, e si propongono l’esercizio {62 [70]}
di opere di carità verso il prossimo, soprattutto verso la gioventù
pericolante.
6. Affinchè uno
possa essere Cooperatore Salesiano si richiede:
a) Che abbia l’etÃ
di 16 anni, e non sia stato processato per cause criminali.
b) Si trovi in tali
condizioni da poter prestare qualche aiuto morale o materiale alla
Congregazione o alle opere che alla medesima si riferiscono.
c) Osservi il
Regolamento dell’Associazione.
7. Vincolo di
unione tra i Cooperatori è il Bollettino Salesiano.
Quando qualche
membro si rendesse immeritevole d’essere Cooperatore, si cessa di mandargli il
Bollettino, senz’altra formalità .
8. Anche
gl’Istituti educativi possono far parte di questa Pia Associazione. Per tali
Istituti basta che sia iscritto nel catalogo il Superiore, e il nome
dell’Istituto; ma tutti i membri devono concorrere a qualche opera secondo il
regolamento, affinchè possano partecipare ai favori spirituali.
9. L’esser poi
questa Pia Associazione sciolta da ogni vincolo di coscienza fa sì che anche i
religiosi dei varii ordini possano prendervi parte. Tanto più lo possono i
terziarii Francescani e Domenicani.
10. I Direttori ed
in generale tutti i Soci Salesiani si adoperino per accrescere il numero dei
Cooperatori. A questo fine parlino sempre bene di questa Associazione, dicendo
che il Santo Padre è il primo Cooperatore, che il suo scopo è affatto estraneo
alla politica, e che solo mirando a far del bene alla società , specialmente coll’impedire
la rovina dei giovani pericolanti, ne deriva che chiunque vi può prender parte.
Ma non se ne {63 [71]} faccia mai proposta, se non a persone già conosciute per
la loro onestà e probità .
11. Il Capitolo
approva e commenda il regolamento già stampato a parte dei medesimi
Cooperatori, come pure il programma della summentovata Associazione dei Figli
di Maria. {64 [72]}
           Gli studi della pia Società Salesiana sono regolati secondo il capo dodicesimo delle nostre Costituzioni. A maggior chiarezza si aggiungono qui alcune norme pratiche.
1. Il corso
teologico abbraccia quattro anni.
           Finito il quadriennio richiesto dalle Costituzioni i socii attenderanno per due anni allo studio della morale casistica.
2. In ogni Ispettoria vi sarà uno studentato per
gli studi teologici.
3. L’anno
scolastico durerà nove mesi intieri.
           Negli studentati vi sarà non meno di tre ore di scuola al giorno.
           Nelle case dove non si può ancora avere un regolare studentato sono stabilite non meno di cinque ore di scuola per settimana.
4. Si assegnino le
lezioni giorno per giorno, e si facciano recitare, notando il voto meritato.
5. Nessuno sia
dispensato dai tre esami consueti, se non per gravi motivi. {65 [73]}
           L’esame autunnale dovrà versare su tutte le materie assegnate nel programma dell’anno.
6. Tutti i chierici
avranno ogni settimana un’ora di scuola per le sacre cerimonie e dovranno
essere bene istruiti nel canto Ecclesiastico.
7. In ogni casa di studentato e noviziato sarÃ
fissata in ciascuna settimana un’ora per la recita e spiegazione del Nuovo
Testamento.
8. Il Consigliere
Scolastico del Capitolo Superiore fisserà anno per anno i trattati da studiarsi
in tutte le case.
9. L’Ispettore
nomini a tempo debito gli esaminatori per ciascuna casa della sua Ispettoria.
           Tenga registro preciso dei trattati su cui vennero esaminati i singoli chierici, come pure dell’esito ottenuto in ciascun esame su d’ogni materia. Di tutto manderà esattamente copia al Capitolo Superiore.
10. Riguardo al
trattato de matrimonio, nel corso si studii quanto spetta alla dogmatica
soltanto: la parte morale col trattato de sexto si rimandi al corso di
morale casistica. Si abbia cura che detti trattati non cadano in mani estranee.
11. Affinchè un chierico
sia ammesso al sacerdozio, dovrà aver sostenuto gli esami su tutti i trattati
assegnati al quadriennio.
           Qualora però il Rettore Maggiore giudicasse farsi alcuna eccezione col presentare alle sacre Ordinazioni qualcuno prima del compimento del corso teologico, questi rimarrà ancora obbligato a completare gli studii negli anni seguenti ed a sostenere i prescritti esami.
12. Nessuno potrÃ
essere presentato all’esame di approvazione per le confessioni, se non ha
compiuto lo studio di teologia dogmatica e morale.
13. Le sacre
Ordinazioni preferibilmente si prenderanno {66 [74]} lungo le vacanze
autunnali, acciò siavi maggior tempo e comodità a prepararsi nelle sacre
cerimonie ed a fare regolarmente i santi Spirituali Esercizi.
14. In ogni casa vi sarà in ciascun mese la
risoluzione di un caso di teologia morale preparato da un incaricato dal Rettor
Maggiore; interverranno tutti ed i soli sacerdoti.
15. Negli
studentati si spiegheranno e si faranno studiare dai chierici studenti di
teologia i precetti di eloquenza sacra, che espressamente si comporranno.
16. I Direttori
invigilino che tutto il tempo disponibile sia dai chierici impiegato negli
studii teologici.
17. I chierici ed i
novelli sacerdoti non applicati all’insegnamento si astengano da letture e studii
non direttamente utili al sacro ministero.
18. Ogni Direttore
procuri che i chierici maestri od assistenti abbiano mezzo, tempo e comodità di
studiare: ed il catechista invigili che detti studii siano fatti in modo
conveniente, che nessuno perda tempo o si occupi in cose non necessarie,
trascurando gli studii obbligatorii.
19. Ogni Sacerdote
procuri di tenere preparato un triduo di discorsi per le Quarant’ore ed una
serie di meditazioni ed istruzioni per gli esercizi spirituali adattata sia pei
giovani dei nostri collegi sia pel popolo {67 [75]}
20. Chi ha da
predicare procuri di scrivere le prediche; e nei casi in cui non possa, si
prepari almeno su qualche accreditato autore.
21. Essendo scopo
principale della Congregazione il catechizzare i fanciulli e istruire il
popolo, si raccomanda ai chierici ed ai giovani sacerdoti la lettura e lo
studio di autori di catechismo ragionato sulle norme del catechismo Romano. {68 [76]}
22. Il Direttore o
chi per esso incominci al principio dell’anno scolastico e ponga massimo studio
nel continuare un corso di istruzioni catechistiche dogmatico-morali ai
giovani, trattando una delle quattro parti della dottrina cristiana.
23. Per regola
ordinaria le prediche ai giovani non passino la mezz’ora; e in tempo degli
Esercizi Spirituali i tre quarti d’ora.
24. Con massimo
rispetto e somma venerazione accettiamo e aderiamo ai principii esposti dal
glorioso e a noi benevolo Sommo Pontefice Leone XIII nella sua enciclica Aeterni
Patris; perciò nelle questioni vuoi teologiche, vuoi filosofiche, ci
atterremo fedelmente alla dottrina del grande San Tommaso d’Acquino e ai suoi
più fedeli commentatori, come sta ordinato nel c. XII, art. 3° delle nostre
Costituzioni.
1. Niuno è ammesso
in Congregazione come studente, se non ha compiuto il corso ginnasiale od abbia
almeno quelle cognizioni della lingua latina e patria necessarie per essere
ammesso alla filosofia.
2. Per via
ordinaria chi fu accettato in Congregazione come coadiutore non sarà ammesso
allo stato Ecclesiastico. Il Rettor maggiore farà quelle eccezioni che
giudicherà convenienti alla maggior gloria di Dio ed al bene della
Congregazione. {69 [77]}
4. Quelli che, o
perchè fecero privatamente i loro stadi, o perchè di minor capacità stentassero
a sostenersi in classe, abbiano una scuola a parte conveniente alle loro forze.
5. Gli studenti di
filosofia restino tutti, per quanto è possibile, nelle case di studentato.
6. Nel tempo degli
studi filosofici i chierici siano anche applicati alla letteratura latina ed a
quella della nazione dove esistono le case, e specialmente nella composizione
delle lettere.
7. Non si ammettano
alla classe superiore quelli che non furono promossi negli esami, fino a che
non abbiano ottenuta la sufficienza.
8. Siccome per
sostenere l’insegnamento nelle pubbliche scuole sono richiesti i titoli legali,
così si prepareranno a questo fine i chierici che danno di sè buona speranza.
9. Chi ha sostenuto
l’esame di licenza ginnasiale può essere abilitato a prendere la licenza
liceale, purchè abbia emessi i voti perpetui.
10. Atteso il
bisogno di maestri elementari, gli studenti di filosofia siano preparati a
sostenere gli esami magistrali.
11. Si raccomanda
poi a tutti che, fatta la professione religiosa, facciano in modo d’abilitarsi
a qualche pubblico esame che possa procurare titolo d’insegnamento tecnico,
ginnasiale o liceale, ed anche conseguire la laurea in teologia.
12. Queste ultime
norme sono specialmente date per l’Italia. Pei paesi fuori d’Italia
procureranno di sostenere gli esami di abilitazione al pubblico insegnamento in
conformità delle leggi ivi vigenti.
13. Affinchè
possano agevolmente compiere gli studii filosofici e teologici, i nostri soci
non frequenteranno le scuole delle università , se non dopo essere stati
iniziati negli ordini sacri. {70 [78]}
14. Per mezzo di
regolare e continua assistenza si procuri che ciascuno occupi bene il tempo.
15. Si ecciti
emulazione per lo studio tra i chierici con esercitazioni scientifiche e
letterarie, declamazioni, accademie, e specialmente colla coscienza del proprio
dovere.
16. I chierici si
diano la massima sollecitudine di attendere ai propri doveri scolastici, ed è
perciò loro proibito di tenere o leggere libri alieni dai loro studi, o
giornali, senza espressa licenza del Direttore.
1. Si abbia massima
cura che gli allievi non passino il tempo in ozio, come pure che nessuno studi
più di quello che le forze gli permettono con danno della sanità .
2. La ricreazione
per regola ordinaria non oltrepassi l’ora. Nei giorni di vacanza e dopo il
pranzo d’ogni giorno non oltrepassi l’ora e mezzo.
3. La durata degli
studii non sia mai troppo prolungata: essa non dovrà oltrepassare le due ore e
mezzo di seguito.
4. Il maestro non
spinga oltre le forze loro quelli che sono di scarso ingegno. Gli alunni siano
caritatevolmente aiutati nelle rispettive classi.
5. Si mettano in
pratica le prescrizioni sancite nelle regole particolari pel consigliere
scolastico, pei maestri e per gli assistenti; e specialmente i maestri si
ricordino di aver massima cura degli allievi che sono di più scarso ingegno.
6. I Direttori
trattino in Capitolo sul buon andamento delle scuole ed invitino gli stessi
maestri {71 [79]} ad esporre quello che l’esperienza loro ha suggerito. A tale
uopo si facciano non meno di tre conferenze all’anno coi medesimi maestri.
7. Il Consigliere
scolastico procurerà di fare ogni mese una conferenza ai maestri ed a quelli
che fanno le ripetizioni, o sono in qualche modo applicati nella direzione
degli studii o nell’assistenza degli alunni.
8. Nella scuola di
Pedagogia Sacra, stabilita per tutti i chierici di prima filosofia, si facciano
leggere più volte e si spieghino le norme da seguirsi dai maestri e dagli
assistenti.
9. Nessun maestro
sia messo in classe ad insegnare, se prima non ha letto e compreso il
regolamento della casa nella parte che lo riguarda.
10. Per aver
uniformità d’insegnamento e maggiore comodità nell’orario delle lezioni sarÃ
conveniente che tutti gli insegnanti appartengano alla Società , e non si
affidino le scuole a professori esterni, se non in casi eccezionali.
11. Ogni giorno non
vi sia meno di nove ore tra scuola e studio. Nel tempo estivo la scuola
pomeridiana sia ridotta circa ad un’ora e mezzo.
12. Riguardo alle materie
d’insegnamento si seguano, per quanto è possibile, i programmi governativi e le
istruzioni del Consigliere scolastico del Capitolo Superiore.
13. I maestri non
omettano di dare tutte le settimane un lavoro di prova, ed in ogni collegio si
stabiliscano regolarmente gli esami bimestrali. L’esame semestrale poi sia dato
con maggior importanza e solennità .
14. Il Consigliere
scolastico d’ogni collegio riferisca sempre ogni cosa al Direttore e al
Prefetto e consegni loro i voti settimanali di studio, i voti mensuali di
scuola, e quelli di ciascun esame. {72 [80]}
1. Per regola
generale i libri di testo siano scritti o riveduti dai nostri socii o da
persone conosciute per onestà e religione.
2. Qualora le
autorità scolastiche comandassero qualche libro, potrà essere senza difficoltÃ
introdotto nelle nostre scuole; ma se in questo libro si contenessero massime
contrarie alla religione od alla moralità , non sia mai dato nelle mani degli
allievi. In questo caso si provveda col dettare in classe o facendo stampare o
poligrafare tale libro, omettendo oppure rettificando quelle parti, quei
periodi e quelle espressioni che fossero giudicate pericolose, o semplicemente
inopportune. Questo è uffizio del Consigliere scolastico del Capitolo
Superiore.
3. Affinchè in
tutte le case siavi uniformità nei libri che si adoperano e nelle materie che
si insegnano, ogni direttore e maestro si attenga fedelmente al programma che
il Consigliere scolastico del Capitolo Superiore distribuirà ogni anno prima
che incomincino le scuole.
           Occorrendo il bisogno di cambiare qualehe cosa, se ne dia avviso al medesimo Consigliere scolastico. Per le scuole fuori d’Italia egli prenderà le opportune deliberazioni coi rispettivi Ispettori.
4. Si studi il modo
d’introdurre nelle nostre case i classici cristiani; in tutte le scuole
ginnasiali e liceali siavi almeno una lezione per settimana sopra un testo di
tali autori e questo formi materia di esame.
5. Si usi molta
diligenza per tener lontano dagli allievi ogni sorta di giornali e di libri
cattivi o pericolosi. {73 [81]}
6. Non si consigli
mai la lettura di romanzi di qualsiasi genere, nè si dia comodità di
procurarsene alcuno. In caso di bisogno si abbia riguardo a procurarne le
edizioni purgate.
7. Nei nostri collegi
non si diffondano libri che non abbiano l’approvazione ecclesiastica e quella
del Direttore del collegio.
8. Si vegli
attentamente sui libri di premio, e siano di preferenza scelti quelli di nostra
pubblicazione; e ciò a fine di essere più sicuri che non contengano massime
contrarie alla moralità ed alla religione. I Direttori compilino una nota di
libri che loro sembrino più opportuni per le premiazioni, e la facciano
conoscere al proprio Ispettore. Esso poi la presenterà per l’approvazione al Rettor
Maggiore. Dove le scuole dipendessero dai Municipii o da altre Commissioni, si
trovi il modo di persuaderli a lasciare la scelta dei libri a giudizio del
Direttore del collegio.
9. Nell’annuale
distribuzione dei premi vi siano declamazioni e letture di alunni di ciascuna
classe: pezzi di musica eseguiti da qualcuno degli allievi e qualche cantata a
coro. Un dialogo od un sermoncino di opportunità spieghi lo scopo della
radunanza. Si ringrazino gli spettatori e si aggiunga sempre qualche pensiero
di ossequio alle autorità civili e religiose. Ma si faccia in modo che il
trattenimento non oltrepassi un’ora e mezzo.
10. Ad assistere
alla distribuzione dei premi siano invitati coloro che in paese sono in qualche
autorità o per qualche titolo commendevoli. {74 [82]}
           Ognuno si adoperi per la diffusione dei buoni libri già pubblicati. Nè per utilità temporale, nè per ispirito di novità si intraprendano nuove pubblicazioni, senza il permesso del Superiore. Dal canto nostro adoperiamoci con diligenza a diffondere e far conoscere:
1. I Classici
latini profani e cristiani editi dalle nostre tipografie.
2. I libri della
Biblioteca della Gioventù Italiana.
3. Le Letture
Cattoliche più volte lodate dal Santo Padre Pio IX di S. Memoria e commendate
dall’Episcopato Italiano.
4. I libri di
nostra edizione e di nostra composizione, perchè scritti per gli attuali
bisogni delle scuole e della religione, e specialmente la storia d’Italia,
Ecclesiastica e Sacra del sig. D. Bosco.
           La buona stampa forma oggetto delle nostre sollecitudini (V. art. 7, capo I delle nostre Costituzioni). A tutelare la bontà ed utilità delle pubblicazioni è stabilito che esse siano presentate alla revisione ecclesiastica secondo le norme del Concilio Tridentino ed al Revisore della nostra Congregazione. {75 [83]}
           Si noti però che la revisione della Congregazione deve sempre precedere all’Ecclesiastica. Anche gli articoli che si mandano ai giornali debbono avere il Visto del Revisore della Congregazione, quando escono col nome di chi li scrive. Altramente basta il permesso dei Superiori locali. {76 [84]}
           Il nostro vivere è appoggiato sulla Divina Provvidenza che mai non ci mancò, e speriamo che non sarà per mancarci in avvenire. Noi però dal canto nostro dobbiamo usare massima diligenza per fare risparmio in quello che non è necessario, per diminuire le spese e procacciare qualche utilità nelle compere e nelle vendite. Quindi:
1. È stabilita una
contabilità uniforme per tutta la Congregazione: per ciò in tutte le case si useranno registri appositamente stampati per ogni ramo d’amministrazione.
Ciascun Direttore e Prefetto procuri di uniformarvisi intieramente.
2. È cosa
essenziale per l’amministrazione la buona tenuta dei Registri; perciò si
raccomanda di averne molta cura. Per semplificare la contabilità ciascuna casa
tenga i suoi conti assestati trimestralmente colle altre case della
Congregazione; ed occorrendo ad alcuna di non poter fare il saldo {77 [85]} a
tutti i debiti, ricorra alla Casa Ispettoriale.
3. Ogni trimestre
ciascuna casa mandi nota dei crediti alla casa debitrice. Ricevuta tale nota,
la casa debitrice procuri di soddisfarvi al più presto.
4. Il danaro sia
inviato al Direttore od al Prefetto, indicando a quale debito intenda di
soddisfare. Se si tratta di pensioni ricevute a conto di altra casa, se ne dia
mensilmente annunzio, colla data del versamento. Ciò che sopravanza a ciascuna
casa, pagate le note, ogni tre mesi si trasmetta all’Ispettore.
5. Ciascun Prefetto
tenga i registri in modo, che possa rendere conto della propria amministrazione
qualunque momento ne sia richiesto, procurando di conservare tale chiarezza,
che chi avesse a succedergli possa facilmente aver la conoscenza dei suoi
registri e de’suoi affari.
6. I Prefetti e gli
Economi hanno l’autorità limitata alle provviste delle cose quotidiane. Per le
provviste all’ingrosso dovranno prima trattarne col Direttore ed averne il
consenso; nè mai facciano proposte che non siano necessarie od opportune
secondo la nostra condizione.
7. Non si permetta
ai capi di laboratorio di accettare e di far eseguire lavori per chiunque,
benchè della Congregazione, senza il permesso del Direttore della casa a cui
questi sono aggregati, ovvero di chi ne è incaricato.
8. Per tutti i
Collegi di pari condizione le divise degli alunni siano uniformi, per non
cagionar troppo gravi spese ai parenti, qualora un giovane d’un collegio
dovesse passare ad un altro. La distinzione potrebbe consistere nella cifra e
nel berretto.
9. Si lasci libero
ai parenti degli allievi di provvedere essi stessi la divisa anche con panno
non {78 [86]} affatto uguale, purchè sia dello stesso colore e di egual forma.
10. Ciascun
confratello vedendo un oggetto in abbandono o in pericolo di guastarsi abbia
cura di raccoglierlo o ne avvisi il Prefetto. I libri usitati si conservino per
distribuirli ai giovani che godono della beneficenza della casa.
11. Non si
spediscano lettere, pieghi, libri od altro per posta o per ferrovia senza
bisogno, e si procuri di riunire, ove si possa senza inconveniente, in una sola
busta quelle lettere che hanno la medesima destinazione.
12. Dovendosi far
uso di cartoline postali tra i soci, si faccia preferibilmente con cartoline
doppie, cioè con risposta pagata.
1. È stabilito un
procuratore o provveditore generale per tutta la Congregazione ed un altro provveditore per ogni Ispettoria. Ciascuna casa stia in relazione
stretta col provveditore delle Ispettorie più vicine e col provveditore
generale, il quale converrà interpellare quando occorre il bisogno di provviste
rilevanti.
2. È necessario che
ogni Casa Ispettoriale o quella che venisse dall’Ispettore designata, sia fatta
centro di tutte le operazioni commerciali, come quella che potrà più facilmente
provvedere alla anticipazione delle spese, all’acquisto ed alla distribuzione
delle merci, secondo i bisogni generali delle singole case da lei dipendenti.
3. Facciasi in modo
di pagare sempre in contanti ed {79 [87]} al più presto possibile; le provviste
siano di primo acquisto e fatte all’ingrosso, ad eccezione solo di quelle di
breve conservazione, le quali devonsi fare quando ve n’è bisogno, come sarebbe
del pane, della carne e simili. Se a queste non si può soddisfare in contanti
ogni volta, si procuri almeno che entro il mese tutti i conti siano saldati.
4. Il Prefetto di
ciascuna casa studii le specialità del paese, ne esamini i prezzi, e poi
partecipi alla casa Ispettoriale la convenienza ed il modo di provvedere di
primo acquisto, specialmente i prodotti del paese e dei luoghi vicini. Ogni
volta poi che occorrono variazioni nei prezzi, ne dia avviso ai singoli
provveditori ispettoriali circonvicini. Trimestralmente ed in ispecie nel
principio d’ogni anno, ciascun Prefetto indichi loro quelle derrate di cui sia
per abbisognare. I provveditori ispettoriali poi, occorrendo il caso, ne
daranno avviso al provveditore generale.
5. Colla scorta di
tali nozioni e colla puntualità nelle esazioni potrà il provveditore ispettoriale,
e specialmente il generale, calcolare l’importanza degli acquisti da farsi per
la generalità delle case, stabilire le condizioni dei contratti, fissare le
epoche dei pagamenti, dipendentemente dalle epoche dei rimborsi che loro
possono spettare, ed in ultimo pensare ai mezzi più acconci di far giungere a
ciascuna casa le cose richieste. Secondo le circostanze, essi giudicheranno se
lor convenga fare direttamente i contratti, ovvero darne l’incarico a quella
casa che ne abbia maggior comodità . {80 [88]}
6. La casa
ispettoriale, posta in grado di far più utili acquisti, procurerà di comunicare
i vantaggi alle altre case, colle migliori condizioni di rivendita ad essa
possibili.
7. Ove sia
possibile, le merci richieste si faranno spedire direttamente alle singole case
richiedenti, per evitare i doppi trasporti. Tuttavia un deposito dovrà sempre
trovarsi presso il Provveditore Generale, il quale delle merci esistenti nel
Magazzino centrale spedirà ad ogni casa l’elenco secondo le regole di
commercio.
8. Si facciano le
richieste per tempo, affinchè si possano fare le spedizioni a piccola velocitÃ
con notabilissimo risparmio, specialmente quando il peso oltrepassi i 50
Chilogrammi. Si noti che l’agevolezza di prezzo nel trasporto delle merci per
ferrovia è assai più grande, quando si può avere un carro completo.
9. Nelle spedizioni
si procuri di operare con quel riguardo che esige la qualità della merce che si
spedisce, e la necessità della prontezza dell’arrivo.
           Si abbia l’avvertenza di spedire le merci in porto assegnato per ottenere maggior sollecitudine nelle spedizioni ed evitare il pericolo di pagare due volte.
10. Dovendosi fare
qualche spedizione se ne dia avviso al destinatario, il quale, confrontata la
merce colla fattura, ne accuserà ricevuta.
il. È
indispensabile che tutte le case, nel fare le richieste prendano le opportune
misure, per poter soddisfare agli assunti impegni nelle epoche e nei modi
stabiliti, affinchè i provveditori possano fare a suo tempo le provviste di
primo {81 [89]} acquisto. Anzi converrà che nel pagare i debiti si dia sempre
la preferenza a quelli che si hanno verso le case della Congregazione,
anticipando eziandio, per quanto è possibile, le somme occorrenti per le
necessarie provviste.
1. Non si viaggi,
se non per ragionevole bisogno o per cose che riguardino gli affari della
Congregazione.
2. Nella ferrovia,
anche per corse brevi, si approfitti sempre delle riduzioni, ove sono concesse.
3. Quando il
viaggio non è molto lungo, o non avvi ragione in contrario, si prendano
biglietti di terza classe.
4. Quanto è
possibile, si prenda alloggio e vitto nelle case della Congregazione, oppure
presso qualche Cooperatore Salesiano e di preferenza presso ecclesiastici.
5. Non si vada ad
alloggiare o a mangiare negli alberghi o nei caffè, a meno che non si possa
convenientemente fare in altro modo.
6. Ciò che si può
portare a mano non si metta fra i bagagli a pagamento; e nei casi di lunghi
viaggi ciascuno abbia con sè i soli oggetti più indispensabili, affinchè il
rimanente si possa spedire a piccola velocità .
7. Nei viaggi
all’estero conviene avere con sè i propri bagagli per evitare gl’inconvenienti
delle dogane. {82 [90]}
1. Non si
eseguiscano mai costruzioni senza espressa autorizzazione dell’Ispettore, il
quale ne conferirà col Rettor Maggiore, sottoponendogli il disegno, la spesa,
la necessità di farla, e accennando anche alla probabilità di averne i mezzi
relativi; nè si comincino i lavori, senza prima averne ottenuto il permesso per
iscritto.
2. Nella forma
degli edifizi, nella scelta dei materiali, nella mano d’opera, nella esecuzione
dei lavori, negli ornamenti sì esterni sì interni, non si dimentichi mai la
povertà religiosa.
3. Nelle provviste
di attrezzi domestici, come sedie, tavolini, scrittoi, invetriate, porte,
finestre e simili, si osservi prima se non esiste in casa qualche oggetto, che,
mediante qualche riparazione, possa servire al bisogno.
4. Le piccole
riparazioni si devono eseguire prontamente, affinchè, pel ritardo, il guasto
non si faccia maggiore.
5. Per le ordinarie
riparazioni è cosa utile che in ogni casa si abbia qualche coadiutore capace di
eseguire lavori da muratore e da falegname, da vetraio, da gasista, per
ottenere prontamente e con minore spesa le piccole opere che occorrono ai muri,
ai tetti, alle porte, alle finestre ed alle serrature. Quando non si abbia coadiutori che esercitino tali mestieri, non sarÃ
difficile {83 [91]} di addestrarne qualcuno, con non leggiero vantaggio
materiale e morale.
6. In ogni casa siavi un magazzino per riporvi i
materiali vecchi e nuovi, gli usci ed altri legnami posti fuori d’uso, le
ferramenta, gli utensili del mestiere da muratore ecc., come pure per deposito
della sabbia e della calce. Converrà che il Prefetto conservi una nota esatta
degli oggetti ivi esistenti.
7. In quelle case ove le finestre sono alla
portata delle gettate dei palloni da giuoco siano esse munite di graticola, per
evitare le rotture dei vetri. Però l’uso dei tamburelli in simili giuochi resta
ovunque proibito. Quanto ai palloni sono soltanto permessi gli elastici, quando
non si prevedano danni.
8. Si tenga nota
dei danni cagionati a motivo dei trastulli degli allievi, od altrimenti da essi
recati; e la spesa sia addebitata all’autore del danno, se è conosciuto; del
resto si può distribuire in parti eguali fra gli allievi.
1. Nella cucina per
regola ordinaria a colezione si prepari caffè e latte od altro secondo l’uso
del paese. A pranzo si prepari una pietanza di carne ed una di erbaggi o di
altri cibi magri; a cena pietanza mista; minestra buona ed abbondante, frutta o
cacio a pranzo ed a cena; il vino sia limitato a misura discreta.
           Il cuoco conservi la rimanenza dei commestibili e ne approfitti per altro pasto, quando ciò può farsi con vantaggio. Ciò si addice a chi ha fatto voto di povertà . {84 [92]}
2. L’usanza di fare
una quotidiana distribuzione di pane o di minestra ai poveri che si presentano
alla porta, non può darsi come regola generale. Il tutto è rimesso alla
prudenza del Direttore delle singole case.
           Si tenga tuttavia come norma di non far mai pubblicamente sì fatte distribuzioni, e questo specialmente nelle grandi città ; perchè ciò reca grave disturbo, riesce arduo nell’applicazione, ed è cosa difficile potersi assicurare, che tale elemosina vada a vantaggio di coloro che sono veramente poveri.
3. Nelle città più
piccole e nei borghi, dove le distribuzioni possano porsi più facilmente in
pratica, con reale vantaggio dei veri bisognosi, si facciano in modo
conveniente alla nostra povertà ; ed in questo si abbia specialissimo riguardo
ai giovanetti, ai passeggieri ed altri che si trovassero in pericolo della
moralità o della religione.
           Le rimanenze possono essere, più utilmente che alla porta del collegio, distribuite in privato a quelle famiglie che saranno indicate dal parroco.
4. Ogni casa faccia
d’avere un orticello da coltivarsi a profitto della comunità .
5. Chi deve fare le
provviste per la cucina, tenga nota di que’commestibili che tornano di maggior
gradimento ai giovani, e che nello stesso tempo sono di minor costo.
6. Gioverà che ogni
casa a tempo debito faccia provviste di uva pel vino occorrente nel corso
dell’anno, utilizzando i raspi pel secondo vino e per l’aceto.
7. Per fare il
caffè e per le cose di piccola ebollizione si faccia uso di un caminetto a
parte, senza accendere il fuoco nel grande fornello. Ove esiste {85 [93]} il
gaz se ne potrebbe adottare l’uso nella cucina per il caffè e nelle infermerie.
8. Le legna siano
comperate in quel tempo e in quei luoghi dove si spera qualche agevolezza. Ma
non si bruci legna verde, umida o troppo grossa. Si abbia gran cura delle
legna, della cenere, del carbone e della spazzatura.
9. Le legna in
pezzi non tanto grossi e spaccate in più piccoli e corti dánno maggiore
economia, non essendo necessaria una forte corrente d’aria per alimentare la
fiamma.
10. Si osservi che
la bocca del camino sia piuttosto piccola e capace della sola quantitÃ
necessaria per dare una fiamma moderata. Meglio aggiungere legna più sovente
che bruciarne troppa insieme.
11. Il cuoco non
dimentichi che Economia, Igiene e Pulizia non devono mai essere separate.
1. Non si mettano
fiamme maggiori di quanto fa strettamente bisogno; non si accendano prima
dell’ora dovuta e si spengano appena se ne possa fare a meno. I lumi
indispensabili per la notte nei dormitorii, nei corridoi e nelle scale siano
impiccioliti in guisa che bastino a rompere l’oscurità .
2. Si possono
omettere alcuni lumi nelle scale, nei corridoi e nei portici, in quelle notti
in cui si può godere il chiarore della luna.
3. L’incarico della
sorveglianza dei lumi sia affidato a persona speciale nelle singole case. Ad
essa spetta la cura di tutti i lumi, affinchè si mettano {86 [94]} in buono
stato di servizio, siano tenuti accesi i soli necessari, e all’ora prescritta
siano spenti; soprattutto si assicuri che non disperdano come che sia il gaz o
il liquido combustibile per l’illuminazione.
4. Per avere il
lume sufficiente nello studio e nei laboratorii, ove non esiste il gaz-luce,
pare accertato che il petrolio presenti maggiori vantaggi, sia riguardo alla
minore spesa, sia riguardo alla maggior quantità di luce che trasmette.
5. La fabbricazione
del gaz presenterebbe vantaggi anche maggiori, quando la consumazione
giornaliera della casa corrispondesse all’alimentazione di almeno 300 fiamme.
6. Il gaz-luce
delle società può convenire, quando il prezzo di ciascun metro cubo non
oltrepassi i centesimi 40.
1. Si è osservato
che si possono fare notevoli economie col tener conto della carta usitata;
perciò si raccomanda di averne gran cura.
2. I mezzi fogli
bianchi delle lettere che si ricevono, e simili, siano usati a far quadernetti,
a prendere memorie, a scriver ricevute, ricordi, ecc. Se questi pezzi di carta
non possono usarsi in alcuno dei nostri collegi, si mandino ad altra casa.
3. La carta scritta
da una sola parte e bianca dall’altra, come sono ordinariamente le pagine dei
lavori scolastici e degli esami, sia mandata in una casa ove esiste la
tipografìa. Ivi sarà con vantaggio {87 [95]} impiegata per le bozze e prime
stampe, quando non possa altrimenti essere utile nella casa.
4. La carta
d’imballaggio e di giornali, non si sprechi, ma si adoperi nell’avviluppare
merci che occorre mandar lontano; ed anche quando già fu usata si adoperi
ancora nelle varie spedizioni, servendosi il meno possibile di carta nuova. Ove
non se ne abbisogni si mandi parimente nelle nostre case di beneficenza, quando
occorre di farvi altre spedizioni, e s’indirizzi alla libreria o al magazzino
dell’Ispettoria.
5. Qualunque altra
carta scritta, come pure i ritagli raccolti negli studi e nelle scuole, quelli
delle lettere o corrispondenze fatte a pezzi e simili, non trovando modo di
venderli nei diversi paesi, si spediscano al magazzino dell’Ispettoria.
6. Si può eziandìo
praticare grande economia nella carta nuova, procurando d’impedirne lo spreco
negli altri, e non usandola noi senza necessità . Nelle buste, nelle lettere,
nei quaderni si faccia uso di carta ordinaria e piuttosto sottile.
           La carta elegante, forte e di lusso non conviene alla nostra povertà . Quando però si deve scrivere a persone di riguardo, si adoperi carta conveniente alla dignità di coloro cui lo scritto è indirizzato. {88 [96]}