RELATORE ILLMO E
RMO MONSIGNORE NOBILI VITELLESCHI ARCIVESCOVO DI SELEUCIA SEGRETARIO
ROMA
TIPOGRAFIA
POLIGLOTTA
DELLA S. C. DI
PROPAGANDA
1874.{1 [335]} .{2
[336]}
SOMMARIO
Num. I
[è
premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]
INDEX
Beatissime Pater 3
Num.II. Decretum 3
Num. III. Animadversiones in Conslitutiones Sociorurn sub titolo S.
Francisci Salesii in Dioecesi Taurinensis, quae adnectebantur Decreto diei 23
lul. 1864.. 4
Num IV. Decretum 5
Num V. Informazione dell'Arcivescovo di Torino. 5
Num. VI. Lettera riservata dell' Arcivescovo di
Torino. 6
Num. VII. Informazione del Vescovo di Casale. 9
Num. VIII. Informazione del Vescovo di Savona. 9
Num. IX. Informazione del Vescovo di Vigevano. 10
Num. X. Informazione del Vescovo di Albénga. 10
Num. XI. Informazione del Vescovo di Fossano 11
Num. XII. Informazione dell'Arcivescovo di Genova 12
Num. XIII. Voto del Rmo Consultore. 13
Num. XIV. Riassunto delle precedenti osservazioni trasmesso. al Sac. D.
Giovanni Bosco sopra le Costituzioni esibite nell'anno 1873. 17
Num. XIII. Riassunto della Pia Società. di s. Francesco di Sales 19
Suoi rapporti coll'autorità ecclesiastica. 19
Sue Costituzioni 20
Rapporti coi vescovi. 20
In faccia alla civile societa' . 21
Case della Congregazione: 21
Oratori festivi di Torino. 22
Presentemente 22
Confronto del Riassunto presentato alla Sacra Congne de' Vescovi e Regolari
il 20 Gennaio 1870 con quello del 23 Febbr. 1874. 23
Indice dei documenti 23
Societas Salesiana
quam Tu, Beatissime-Pater, opere et consilio fundasti, direxisti, consolidasti,
uova beneficia a Magna Clementia Tua postulat. Etenim huius Congregationis
constitutionum existentia et praxis ferme triginta annorum; difficultates et
gravia pericula superata, admirabile eius incrementum, sunt totidem argumenta
quae Dei digitum ostendunt, quemadmodum ipsi Episcopi in eorum litteris
commendatitiis asserunt.
Nunc
vero ad huius operis complementum duo summopere adhuc desiderantur: absoluta
Constitutionum approbatio, et facultas dimissoriales litteras relaxaudi absque
exceptione. Haec sani duo beneficia quae humillimis et enixis precibus exopto.
Ut autem uno oculorum ictu Congregationis status dignoscatur hic adnectuntur:
1.
Brevis notitia sive collectio documentorum ad hanc Congregationem spectantium;
2.
Nonnulla exemplaria Constitutionum de ultima editione.
3.
Declarationes supra aliquas parvi momenti mutationes, quas experientia ad
processum et soliditatem Congregationis perutiles ostendit. {1 [337]} [1]
Caetera,
quae desunt addere ldiguetur Bonitas et Clementia Tua.
Dum
autem hoc magnum negotium nostrum in manus Domini commendamus, omnes Salesianae
Congregationis socii, qui omnes filios Tuos esse gloriantur, corde et animo
Deum deprecamur, ut, quidquid in oculis Domini melius sii, ipse perficiat,
Tibique suggerat.
Interim
ad Tuae Sanctitatis pedes provolutus, caeteris felicior suppliciter subscripto
Taurini
1 Martii 1873.
Humillimus
filius
Ioannes
Bosco Sacerdos Sup. Gen. {2 [338]}
23 Iulii 1864
Pauperum
adolescentulorum miserans condit.ionem Sacerdos Ioannes Bosco e Dioecesi
Taurinensi iam ab anno IMI aliorum Presbvtcrorum etiam auxilio fretus, illos in
unum colligere, Catholicae Fidei rudimenta edocere, et temporalibus subsidiis
levare instituit. Hinc ortum lrabuitt pia Societas, quae a S. Francisco Salesio
nomen habens ex Presb<<teris, Clericis, et laicis consta [. Socii tria
consueta simplicia Vota obedientiac, paupertatis, ci castitatis profitentur,
Superioris Generalis, qui Rector Maior nuncupatur, directioni i subsunt, et
practer propriarn sanctificationem praecipuum liunc habent finem, ut quum
temporalibus, tum spiritualibus, adolescentiunì praesertim miserabiliu ni
commodis inserviant. lam iride a piae Congregationis principio quae ad
huiusmodi consilii rationem pertinere arbitrati sunt, adeo studiose,
diligenterque curarunt, ut maximum ex eoruni lahoribus Cbbristianae Reipublicae
fructum accessisse, exploraium omnibus sit, et quamplures Antistites in
proprias eos Dioeceses advocaverint, quos tamquam solleries, strenuosque
operariosin vinea Domini excolenda sibi adiutores adsciscerent. Verum
praenominato Sacerdoti Bosco, qui fundator, simulque Superior Generalis piae
Societatis est, multum sibi, suisque Sociis deesse visuì est, nisi eidem
Societati Apostolica accederei confirmatio. Commendatus idcirco a plurimis
Antistitibus praefatam confirmationem a SSfro Duo Nostro Pio Papa IX
hurnillimis precibus nuperrime postulavit, et Constitutiones approbandas
eghibuit. Sanctitas Sua in Audientia habita ab infrascripto {3 [339]} Domino
Pro Secretario S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 1 Iulii 1864
memoratam Socielatem, attentis litteris commendatitiis praedictorum Antistitum,
uti Congregationem Votorum simplicium sub regimine Moderatoris Generalis, salva
Ordinariorum iurisdictione ad praescriptum Sacrorum Canonum, et Apostolicarum
Constitutionum, amplissimis verbis laudavit, atque commendavit, prout
praesentis Decreti tenore laudat, atque commendai, dilata ad opportunius tempus
Constitutionum approbatione.
Insuper
Sanetitas Sua, attentis peculiaribus circumstantiis, indulsit, veluti huius
Decreti tenore indulget, ut hodiernus Moderator Generalis, seu Rector Maior in
suo munere, quoad vixerit, permaneat, quamvis constitutum sit, ut eiusdem piae
Societatis Superior Generalis duodecim tantum annos suum officium exerceat.
Datum
etc. sub die 23 Iulii 1864.
S.
Svegliati Pro-Secretarius. {4 [340]}
1. Munus Rectoris Maioris, seu Superiori Generalis ad duodecim annos erit
duraturum, nec in co poterit confirmari sine venia S. Sedis.
2.
Consultius erit expungere in Conslitulionibus verba quibus sociis prohibetur,
ne in rebus politicis partes assumant.
3. Vota
quae in huiusmodi Institutis emittunzur sunt S. Sedi reservata ideoque delendum
in Constitulionibus, praedicta vota dispensari posse a Superiore Generali.
4.
Permittendum non est, ut superior Generalis relaxare possit sociis pii
Instituti Litteras Dimissoriales ad Ordines suscipiendos, idque pariter in
Constitulionibus deleatur.
5.
Reservandum erit Beneplacitum Apostolicum pro alienationibus, ac debitis
contrahendis ad praescriptum sacrorum Canonum.
6. Non
expedit remittere arbitrio sociorum depositionenì Rectoris Maioris. seu
superioris Generalis, sed praescribeudum erit, utt depositio effectum liabere
nequcal inconsulta hac Sacra Congregazione.
7. Pro
fundatione novarum doinorum, et pro suscipienda in posterum ab Ordinariis
dircetione Seminariorum recurrendum erit in sin ulis casibus ad S. Sedem.
8.
Optandum est, ut socii plusquam unius horae spatio orationi vocali, et mentali
quotidie vacent, et ut quolibet anno per decern dies spiritualia peragant exercitia.
9.
Approbandum noti est, ut personae extraneae pio Instituto adscribantur per ita
dictain afliliationem. {5 [341]}
10. Io
formula Professionis addendum erit nomen Rectoris coram quo emittitur
Professio, et, verbis «volermi comandare senza riserbo» substituantur
sequentia nlia verba «Volermi comandare a tenore delle
Nostre Costituzioni».
11. Quolibet triennio Rector Maior, seu superior Generalis relationem status proprii instituti ad hanc sacram Congregationem transmittere teneatur, quae quidem relatio complecti debet tam statum materialem, et personalem nempe numerum domorum, et sociorum, quam disciplinarum, scilicet Constitutionum observantiam, nec non quae respiciunt administrationem oeconomicam.
12.
Prout moris est penes pias Presbyterorum Congregationes Constitutionum
traductio e vernacula in latinam linguam fiat.
13. Ne
scrupulis, et anxietatibus detur locus, deleantur in Constitutionibus verba,
quibus superioris praeceptum obligare sub culpa statuitur.
Stanislaus
Svegliati Pro-Secretarius. {6 [342]}
Salus animarum,
quarum curam a Principe Pastorum accepit SS. D. Noster Pius Papa IX, continuo
cum vigilem reddit, ut nihil inexpertum relinquat, quo Sacrosancta Catholica
Fides, sine qua impossibile est piacere Deo, ubique terrarum vigeat semper,
atque augeatur. Quocirca singolari Sua Apostolica Benevolentia eos potissimum
Ecclesiasticos Viros prosequitur, qui in Societatem adunati iuventutis curam
suscipiunt, eam spiritu intelligentiae, ac pietatis imbuunt, omniquc studio et
contentione uberas in Vinea Domini fructus virtutis et honestatis afferro
conantur.Quum Sanetitas Sua inter huiusmodi Societates accenseri noverit piam
Ecclesiasticorum Virorum Congregationem, quae a S. Francisco Salesio nuncupata
Anno 1841 a Sacerdote Ioanne Bosco Augustae Taurinorum eretta fuit, illam sub
die 1 Iulii 1864. Apostolicae laudis Decreto condecoravit. Ast memoratus
fundator nuperrime Urbem petiit, atque penes Sanctam Sedein enixe postulavit,
ut praefatam Congregationem, ciusque Constitutiones approbare dignaretur.
Summus vero Pontifex in Audientia habita ab infrascripto D. Secret.ario huius
S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 19 Februarii 1869, attentis
litteris commendatitiis plurimorum Antistitum, enunciatam piam Congregationem,
uti Societatern Votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis, salva
Ordinariorum iurisdictione ad formam Sacrorum Canonum, et Apostolicarum
Constitutionum, approbavit, et confirmavit, uti praesentis Decreti tenore
approbat, acque confirmat, dilata ad opportunius tempus approbatione
Constitutionum quae emendandae erunt iuxta animadversiones ex mandato
Sanctitatis Suae iam alias communícatas, excepta quarta, quae modificanda erit
{7 [343]} prout sequitur, nempe Sanctitas Sua, supplicationibus Sacerdotis
Ioannis Bosco benigne annuens, eodem tamquam enunciatati piati Congregationis
Moderatori Generali facultatem tribuit ad decennium proximum tantum duraturam,
Alumnis, qui in eiusdem Congregationis aliquo Collegio, vel Convictu ante
aetatem annorum quatuordecim excepti fuerunt, vel in posterum excipientur, ac
nomen praefatae piae Congregatióni suo tempore dederunt vel imposterum dabunt,
relaxandi litteras Dimissoriales ad Tonsuram, et Ordines tam Minores quam
Maiores recipiendos; ita tamen ut, si a pia Congregatione quavis de causa
dimittantur, suspensi maneant ab exercitio susceptorum Ordinum, donec de
sufficienti Sacro Patrimonio provisi, si in Sacris Ordinibus sint constituti,
benevolum Episcopum receptorem inveniant. Contrariis etc.
Datum
Romae ex Secret. S. Congr. sub die 1 Martii 1869.
S.
Svegliati Secretarius. {8 [344]}
Quum admodum
Reverendus Sacerdos Ioannes Bosco a Castronovo Archidioecesis Nostrae, exoptec
ut a S. Sede Apostolica Suprema Sanctione donetur Congregatio sub Titulo S.
Francisci Salesii quam ipse instituit, quaeque iam a S. Sede praedicta
aliqualem approbationem promeruit; et ad hunc finem idem Sacerdos a Nobis
Litteras postulaverit quibus apud S.Sedem Apostolicam desiderium Suum
commendetur, Nos, votis Nostris, preces quos ipse Summo Pontifici est
oblaturus, libentissime comitamur.
Id enim
testamur quod in Nostra cornmendatione dictae S. Sedi Apostolicae exhibenda
testati sumus quum Episcopi Salutiarum munere fungeremur, scilicet Nos, huius
Congregationis exordia et progressus sub oculos habuisse, acque mira incrementa
de die in diem vidisse, acque coactos fuisse profiteri digitum Dei ibi esse.
Innumeri pueri acque adolescentes ad dictum Sacerdotem eiusque ivi opere Socios
confugèrunt ut in Catholica Catechesi instituerentur, acque Sacramenta
reciperent; cc innumeri Fideles tura Ecclesiastici tum Laici opem et Auxilium
huic operi praebuerunt, co quod perspicerent quantum boni illis pueris et
adolescentibus non solum in ordine Spirituali sed etiam temporali accederei.
Hinc Collegium coepit erigi Augustae Taurinorum in quo nunc ultra quam
octingenti Adolescentes sub eodem tetto simul vivunt acque instituuntur, maior
pars in litteras ut deinde Clerici fiant, alii in artibus, omnes in religione
et pietate. Ex his plures ingrediuntur dictam Congregationem, et post
probationis tempus ad vota temporalia admittuntur; intereaque Studiis
Philosophiae et Theologiae applicantur, acque ad Sacros Ordines promoventur;
ita ut Congregatio quinquaginta circiter Sacerdotes in suo Sinu iam enumeret.
{9 [345]} [3]
Brevissimo
tempore Cal in ai is locis erecta sunt, aliud scilicet, in loco Lancei huius
Nostrae Archidioecesis, aliud in Dioecesi Casalensi, Genuensi, Savonensi et
Albingaunensi; in quibus locis nihil aliud de bis Collegiis auditur,
praeterquam generalis satisfactio et laus de profectu in litteris et in
Religione qui fit ab adolescentibus sub regimine Sacerdotum et Clericorum
dictae Congregationis.
Augustae
vero Taurinorum praeter dictum Collegium extat magnifica et valde ampia
Ecclesia in honorem B.M. Virginis Auxilium Christianorum paucis
ab hinc omnis erecta, quae modo quasi prodigioso surrexit, quum eius Auctor
pecuniis omnino destitutus ci erigendae manum admoverit, sola spe divinae opis
innixus; in qua quidem Ecclesia quotidie et praesertim diebus festis, cum magno
animarum lucio verbum Dei explicatur, Confessiones excipiuntur, Sacramenta
administrantur, Missae celebrantur et aliae functiones retigiosae solemniter
exerceutur.
In hac
urbe extant etiam quatuor Oratoria festiva, in quibus Sacerdotes huius
Congregationis mira charitate pueros et adolescentes edocent in Catechesi et
Sacramenta eis administrant, atque ad quasvis virtutes efformant. Proptereaque
quum haec Congregatio iam a vingintiquinque circiter annis tot fructus
religionis et pietatis produxerit, praesertim pro pueris, adolescentibus et
iuvenibus rette instituendis in fide Catholica Christianisque moribus,
argumentum praebet se in suo interno statu satis dispositam et ordinatam, et
ideo dignam quae Sanctae Sedis Apostolicae protectione muniat ur.
Quae
omnia dum laeto animo exponimus, addimus:
1.
Exhibendas esse a Fundatore Regulas quibus haec Congregatio regi debet.
2. Quae
respiciunt neguias servandas in Novitiatu, huiusmodi esse debere ut per eas,
efformandis optimis membris huius Congregationis in perpetuum consulatur, et
quantum fieri potest, ea similia fieri iis quae servantur in Novitiatu
Societatis lesu.
3.
Nullum ex Membris huius Congregationis promovendum esse ad Ordines Sacros
antequam vota perpetua emiserit. {10 [346]}
4. Qui
promovend sunt ad Ordines tum Maiores tum Minores, iuxta praescriptum. Concilii
Tridentini sess. XXIII Cap. 12 subiiciendos esse diligenti examini Episcopi a
quo sunt ordinandi.
5.
Episcopo ius servandum esse visitandi Ecclesias publicas acque Oratoria huius
Congregationis, ut omnia quae ad eadem pertinent semper sint iuxta Canones et
leges Ecclesiasticas, et Legata pia rette adimpleantur.
6.
Tantum concedendum esse buie Congregationi exemptionis a iurisdictione
Episcoporum, quantum sufficit ad eius conservationem, nihilque amplius;
proptereaque in caeteris piena remauere debere Episcoporum iura et munera.
Augustae
Taurinorum die decima mensis Februarii anno millesimo octingentesimo septuagesizno
tertio.
†
Laurentius Archiepiscopus {11 [347]}
Num. VI. Lettera
riservata dell' Arcivescovo di Torino.
Torino,
Seminario 20 Aprile 1873.
Eminenza Rma
Stimo essere mio gravissimo dovere lo esporre a Vostra Eminenza Rma e per essa alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari lo stato delle cose della Congregazione di S. Francesco di Sales istituita dal molto Rev. Sacerdote Gio. Battista Bosco mio diocesano; riguardo alla quale mi premerebbe assai di intendere da Vostra Eminenza, se essa debba riguardarsi come già approvata dalla S. Sede e perciò già ammessa a godere dei diritti e privilegi dei Regolari: oppure debba essere considerata come una Congregazione che solo gode della benevolenza della S. Sede, e quel tanto de privilegi che già le fu concesso debbe aversi solo in conto di cosa provvisoria ad experimentum e non mai da estendersi in generale ai privilegi dei Regolari.
Questa Congregazione si formò col consenso dell' Arcivescovo di Torino Mons. Luigi Fransoni: proseguì col consenso del suo Successore Mons. Alessandro Riccardi: ed ha il mio consenso; che anzi desidero di tutto cuore che essa prosperi e duri al bene dell'istruzione ed educazione cristiana della gioventù: ma le sue Regole finora non furono approvate nè da me, al quale non fu chiesta tale approvazione, nè da alcuno de' miei Predecessori. Che anzi io non mi sentirei di approvare queste Regole quali esse sono presentemente, e quali furono date alle stampe nel presente anno dalla Tipografia di detta Congregazione. Imperocchè quivi mancano le Regole necessarie per un buon Noviziato, senza {12 [348]} del quale non vi saranno mai di regola, ordinaria dei buoni Religiosi, e conseguentemente la Congregazione non presenterà mai dei motivi da sperarne solidità:e prosperità per l'avvenire.
Su questo punto del Noviziato il Sig. D. Bosco, a mio giudizio, la sbaglia e assai. A me pare, che i soggetti i quali intendono poi fare i voli nella Congregazione debbano essere appositamente esercitati per due anni nell'umiltà ed annegazione di sè medesimi, e per riuscire alla totale indifferenza di sè stessi, che il sostanziale del religioso, debbano essere applicati ad esercizi di ascetica speciale, come si fa negli ordini religiosi, e specialmente nella Compagnia di Gesù: al contrario al Sig. D. Bosco sembra, che ammettendo ai voti solo dei giovani i quali, entrarono nelle sue scuole da giovanetti e che per 7 od 8 anni od anche più furono ogni dì attentamente osservati, e furono sempre e sono ora trovati modesti, pii, casti, docili, mortificati. ciò debba bastare per giudicarli atti ai voti. Ma questo a mio giudizio, è un errore, perchè l'esperienza di quel lungo tempo dimostrerà bene che questi giovani sono ottimi cristiani, ma non già che sieno formati a quello spirito di sacrificio ed a quella costanza di annegazione e indifferenza, senza cui i soggetti non potranno mai perseverare nella religione.
Quindi per mancanza di noviziato sono già usciti taluni i quali avevano pur fatto voti perpetui e che parevano fermissimi nella loro vocazione. E questi interrogati da une perchè fossero usciti; risposero appunto: perchè non avendo percorso un buon noviziato non avevano potuto formarsi lo spirito sufficientemente religioso.
Frattanto questa Congregazione senza averne per nulla la intenzione, reca un disturbo non piccolo alla Disciplina ecclesiastica in questa Diocesi, ed io temo che lo recherà pure nelle Diocesi in cui sarà per stabilirsi: ed eccone il come. Il Superiore di essa ha la facoltà di presentare all'Ordinazione i giovani, i quali {13 [349]} sieno entrati prima dei 14 nelle due Scuole, ancorchè manchino di patrimonio, purchè abbiano fatti i Voti triennali. Se terminati questi voti, gli Ordinati li rinnovassero e quindi rimanessero al servizio della Congregazione, tutto potrebbe andar bene. Ma troppo sovente avviene, che certi giovani, i quali mancano di mezzi per pagare la pensione nel Seminario, entrino in questa Congregazione, ove gratuitamente percorrono i loro corsi e vengono ordinati titulo Mensae communissima compiti i voti triennali, se ne escono e si presentano al Vescovo per hè l' incorpori nella sua Diocesi. Ma frattanto manca il patrimonio: e quale educazione, quale istruzione si è ricevuta? E questa in armonia con quella che si dà nella Diocesi? Fosse almeno stato il Sig. D. Bosco, il quale esaminò, e prima di esaminare, formò quei soggetti: tua no: furono altri in cui non è nè la mente, nè l'occhio nè lo spirito di D. Bosco. Quand'io era a Saluzzo, un mio diocesano fu ordinato in questa Congregazione, il quale brevissimo tempo dopo fu cacciata via perchè scoperto infetto di intemperanza nel bere: e tale esso è ancora presentemente. Quindi io penso che la facoltà di presentare all' Ordinazione giovani legati coi soli voti triennali offra una via troppo facile a tutti i giovani i quali non hanno alcuna intenzione di rendersi religiosi, e che nel Santuario non cercano altro che pane, ed i quali senza un centesimo di spesa recandosi alla Congregazione di D. Bosco, trovano il mezzo di essere Ordinati, e poi cessato il triennio dei voti, si presentano dal' Vescovo che loro cerchi una pensione ecclesiastica ed un impiego: e il Vescovo per riguardo al carattere sacerdotale bisogna che loro provveda anche dopo averli respinti sulle prime quando si presentarono a chiedergli l'abito ecclesiastico.
La cosa diventa assai più grave e seria in seguito all'altra facoltà che il Sig. Don Bosco dice di avere di presentare all'Ordinazione giovani entrati nella sua Congregazione anche dopo i 14, anzi anche dopo i 20 anni. Qualche Chierico dimesso dal Seminario si presenta a D. Bosco, e questi lo riceve anche senza il consenso esplicito del Vescovo, lo manda a fare da maestro in un suo collegio posto in una Diocesi lontana, per es. {14 [350]} da Torino lo manda a Vatuzze nella diocesi di Savona, o ad Alasso nella diocesi di Albenga; questo giovane mentre fa il maestro, studia la Teologia; e poi a tempo debito viene presentato da D. Bosco a quel Vescovo, il quale senza altra informazione me lo Ordina: e il giovane Ordinato, tosto compiti i suoi tre anni de' voti, ritorna a casa ed è Sacerdote senza che il suo Vescovo diocesano siavi entrato per nulla, anzi l'avesse giudicato inabile.
Finalmente in questa Congregazione non si possono formare ecclesiastici bene istruiti nella Filosofia razionale e nella Teologia e nelle altre scienze sacre perchè la massima parte attendono a questi studi mentre fanno la scuola di latinità o di altra arte o scienza: e mentre per contro, la S. Sede aveva prescritto che lutti gli studenti di Teologia che sono in Torino appartenenti a questa Congregazione frequentassero le scuole del Seminario Arcivescovile: si trovò modo di ottenere da questa prescrizione una dispensa.
Venendo a una conclusione pratica io proporrei, che:
1. Le regole di questa Congregazione sieno tosto esaminate dall'Arcivescovo di Torino e ne ottengano l'approvazione. Se l'Arcivescovo ricusa di approvarle esponga le sue ragioni ai Vescovi di Casale, Savona, Albenga e all' Arcivescovo di Genova, ove il Signor D. Bosco ha presentemente delle case, e fra tutto si venga ad un' approvazione.
2. Il Sig. D. Bosco non possa presentare mai giovane alcuno all'Ordinazione, se questi non è entrato nelle sue scuole almeno prima dei 16 anni, e dal suo ingresso vi sia sempre rimasto e non siane più uscito.
3. Esso non possa presentare per l' Ordinazione del Suddiaconato se non quelli che essendo nella condizione del n. 2° abbiano emesso i voti perpetui di rimanere nella Congregazione, dispensabili però dal Sommo Pontefice.
4. Tutti gli studenti di Teologia debbano almeno per quattro anni frequentare le scuole del Seminario della città ove trovasi la loro casa; e quindi nelle case della Congregazione dei luoghi ove non sono Seminari {15 [351]}
non si tengano
soggetti i quali percorrano lo studio di questa scienza.
5. Tutti gli Ordinandi presentati dal Sig. D. Bosco debbano prima d' ogni Ordinazione presentarsi al Vescovo del luogo, e coi dovuti attestati fargli constare, che essi entrarono nelle Scuole della Congregazione prima dei 16 anni, e vi rimasero sempre, che fecero i Voti perpetui (se trattasi d' Ordini maggiori) frequentarono le scuole del Seminario: e quindi essere dal Vescovo sottomessi al diligente esame prescritto dal Concilio di Trento Sess. 23. c. 12. Sottomettendo tutte queste cose alla Sapienza della S. Congregazione ed in primo luogo di Vostra Eminenza Rma, io finisco con dire, essere in me un grave timore che, se non si danno pronte providenze, questa Congregazione per mancanza di bene intesa disciplina e di soda istruzione teologica, e quindi per mancanza di soggetti ben formati non potrà sostenersi ma tutt'al più si reggerà finchè è in vita il suo fondatore: ma venuto questo a cessare di vivere, cadrà, e saranno deluse le speranze dei molti benefattori i quali fecero grandi sacrifici per cooperare alla sua formazione.
Io penso di essere nel numero di questi: perchè avendola veduta nascere e crescere sotto gli occhi miei, vi ho cooperato col mio ministero e come Sacerdote e come Professore e come Vescovo, e col mio danaro. Ho sempre fatto animo al fondatore, sostenendolo con le lodi e le approvazioni, e non parlando mai dei difetti che vedeva, per non iscoraggiarlo, e perchè allora io non aveva giurisdizione su quest' opera; e stante la tristezza dei tempi, mi pareva si potesse chiudere un occhio sulle deficienze in vista del bene immediato che ne veniva, sperando che la Provvidenza avrebbe apportati i necessari rimedi. Ma ora che questa Congregazione fa parte della mia Diocesi, e che sento il dovere che mi corre di esaminare le cose quali sono, e che mi accorgo che l'Opera per quanto sembri ingrandita, è lungi dall' avere la solidità che sarebbe desiderabile, giudico, sia mio stretto obbligo di esporre la cosa a questa Sacra Congregazione come allo stromento di cui Iddio si servirà certamente per {16 [352]} ordinare nell'Opera suddetta quando sarà da ordinarti per renderla solida e di durata.
Inchinandomi al bacio della sacra Porpora, col massimo ossequio mi pregio di essere.
di V. Eminenza Reverendissima
Umo Ossmo Servitore
† Lorenzo Arcivescovo di Torino {17 [353]} [5]
BEATISIME
PATER!
Pro Dei
gloria et catholicae Ecclesiae utilitate lubenter testor secundum veritatem et
fdem facio, prout mihi constai, Piani Congregationem S. Francisci Salesii a
Rev. D. Sacerdote loanne Bosco institutam pro educatione praesertim et
instructione iuventutis maschilis scie ntiis aut artibus addictae, cuius
Congregationis una exstat domus in hac mea Dioecesi Casalensi in oppido Burgi
S. Martini sub nomine parvi Seminarii et Collegii S. Caroli, ubi plusquam
centum septuaginta adolescentuli pietate et litteris incumbentia, primitivum a
suo exordio servare religionis nostrae sanctissimae et moralis disciplinae
spiritum, et non modo inde alumnis suis sed etiam populo fideli non parvam provenire
spiritualem aedificationem. Hinc pergratum mihi foret, si Sanctitas Tua novis
beneficiis atque privilegiis praelaudatam Congregationem religiosam cumulare
dignaretur.
Ad
Sanctissimi Tui Pedis osculum prostratus et Apostolicam Tuam Benedictionem implorans
humillime me subscribo.
Datum
Casali die 13 Februarii 1873
Humill.
Ob. Dev. Filium
† P. M.
Episcopum Casalensem. {18 [354]}
I.
N. D.
Cum
advocaverimus in nostram Dioecesim Societatem S. Francisci Salesii Augustae
Taurinorum, institutam ob admodum Rev. D. D. lo. Baptista Bosco, ad regendum
Collegium municipale civitatis Varaginis, boria spe freti, ut a spiritu timoris
Dei institutio puerorum optimum initium accipiat, cumque nobis innotuerit laudatum
sacerdotem approbationem absolutam eiusdem Congregationis a S. A. Sede esse
petituram, ideo adherentes votis et commendationibus Archiepiscopi Taurinensis
ceterumque ecclesiasticae illius provinciae Episcojorum, petitionem eius
pariter et nos demisse pro gratia commendamus.
Dat. ex
Epis. Savonae die 16 Februarii 1873.
† Io.
Baptista Epis.
H.
Gazzano Secretarius. {19 [355]}
Vigevano
il 21 Febb. 1873.
G.
M. G.
Il nome
del Saèerdote D. Giovanni Bosco da vari lustri risuona grato e venerato
principalmente in Piemonte. E comune e somma l'ammirazione per il bene da lui
operato sia col raccogliere in vari Oratori la gioventù, sia cogli scritti
popolari che si leggono anche dalle persone colle con grande frutto e diletto,
e coll'educazione di giovani Chierici al Sacerdozio. I suoi Collegi
Ecclesiastici aperti con immense sollecitudini in molti luoghi della Liguria e
del Piemonte, ove co' buoni studi vi fioriva la disciplina ne sono una prova
luminosissima. Molte Diocesi, e la mia segnatamente ebbero dai Collegi del S.
D. Bosco ottimi Sacerdoti.
Non era
necessaria questa Nostra testimonianza perchè le opere del S. D. Bosco parlano
da se: Ci riesce però cosa assai grata rendere questa testimonianza dell'ammirazione
e gratitudine che professiamo verso un Sacerdote che abbiamo apprezzato
costantemente, ed in cui fino dagli esordi delle sante sue imprese abbiamo
ammirato un uomo suscitato dal Signore a gloria del Cattolico Sacerdozio a bene
dell'umanità.
Noi crediamo
tornerà di vero vantaggio alla Religione ed alla società secondario ne' suoi
voti di dare più ferma consistenza alla sua Congregazione benedetta
replicatarnente dal maraviglioso Pontefice Pio IX.
Pietro
Giuseppe Vescovo. {20 [356]}
Anacletus Petrus
Siboni Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Albinganensis
Cum
Vicarii primum Generalis exinde Capitularis partes hac in Albinganensi Dioecesi
adimpleremus speciale putabamus Miserentis Dei beneficium admod. Rffium D.
Sacerdotem Bosco Ioannem Archidioecesis Taurinensis Congregationis Salesianae
Fandatòrem ci oblatam illico arripuisse occasionem ad dornum filialem
Congregationis praedictae nuncupatam «Collegio Municipale di Santa Maria
degli Angeli» Alaxii constabiliendam.
Piorum
namque Virorum relationibus in antecessum habitis, attestationibusque multorum
Antistitum freti non dubitabamus quin adolescentuli illius populosae Urbis a
Clericis et Sacerdotibus praefatae Congregationi addictis spiritu pietalis, et
intelligentiae imbuerentur, uberesque inde piae fundationis fructus in illa
gregis huius portione producerentur.
Cortimendatitias
ea propter Litteras in favorem huiusce filialis domus hac in Dioecesi
constabiliendae S. Sedi dabamus, quas benigne receptas exinde gratulabamur
praesertim cum Episcopatus onere ac ipsa in Dioecesi Apostolica benignitate
gravati non parum auxilii ad hoc ferendum, plebemque nobis commissam contra
spiritum erroris, et impietatis pestiferos suos virus quaque ex parte in iuventute
praesertim effundentem defendendum a Moderatoribus, et Magistris praelaudatae
Congregationis Alaxii degenlibus percipere sentiebamus.
Viam
sternere consequenter animosque parare ad hanc eamdem societatem alia quoque in
Civitate huius Dioecesis recipiendam cgrabamus irrito tamen hucusque eonatu ob
causas certe varias, sed praesertim {21 [357]} quia eius Sociorum unuquamae
intermissi labores ad omnes populi Christiani indigentias quaquaversus
irrumpcntes satisfaciendas impares sunt.
Ardenter
itaque in Domino cupimus praedictam Congregationem adeo bene de vinea Domini
meritam vires potiores assumere, crescere, ramosque suos nostra in Dioecesi
extendere. et ad hunc finem a S. Sede Apostolica definitivam approbationem,
favoresque obtinere ad sui conservationem dilatationem, et perfectionem
opportunos et ideo eam quantum in Domino possumus, et in Nobis est SSino
humillime commendamus.
Datum
Albinganae ab Episcopali Curia die 22 Februarii 1873.
†
Anacletus Petrus Episcopus. {22 [358]}
Aemilianus
Manacorda Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Fossanensis.
Ab anno
Redemptoris Domini 1844 Societas quaedam in Subalpinis regionibus apparuit sub
titulo et protectione S. Francisci Salesii, optimo Sacerdote Ioanne Bosco
curante Taurinensis Dioecesis, qui a pueritia pauperes pueros lionestis
oblectamentis, verbo sano et exemplo, in iis quae suoi ad Deum, erudiebat. Mira
quae in illo elucebat comitas ac morum suavitas, nihil tale cogitanti ac tic
suspicanti quidem boni nominis undique liti sacram conciliaverat, adeo ut
adolescentules, vi quadam abscondita caritatis velarnine traheret. Aeternì
luminis gratiam in vacuum recipiens crescebat aetate ett merito coram Deo et
hominibus, neque artibus aliis quam suavissimae caritatis nihil perperam
agentis, attratta maior in dies se illi adiunxit corona fratrum. laetantibus
Augustae Taurinorum civibus oppidisque finitimis ac civitatibus. Hinc ortum
habuisse novimus Salesianum Sodalitium, quod labente anno 1869 plurimis instantibus
sacrorum Antistibus, uti Societatem votorum simplicium sub regimine generalis
Moderatoris laudati loannis Bosco Suprema Sedes approbavit et confirmavit,
dilata tamen Constituionum approbatione. Cum vero a Nobis expostulaverit idem
Sacerdos commendatitias litteras, quibus facilius posset ab Apostolica Sede
definitivam obtinere approbationem, libenti animo quod oculis vidimus et
auribus audivimus pro conscientia in Domino testamur, totis viribus exoptantes,
ut laudata Societas Apostolicae Sedis auctoritate fatta ac roborata, sicuti par
est, posteris quoque bonas afferat fructus.
Vere
ipsa est granum sinapis, quod omnibus quidem seminibus minimum maius fit
omnibus oleribus, {23 [359]} ramosque magnos extendit quorum sub umbra aves
habitant coeli; ita Societas a parvis initiis foecundata rore divinae gratiae,
ne dixerimus providentiae miraculo, brevi omnibus admirantibus,. crevit quasi
arbor ingens, cuius in ramis praesertim pauperes paternum inveniunt hospitium,
ac maximum quod est, divino pabulo nutriuntur. Bonum opus operatum ac in die
operari hoc sodalitium fatentur omnes, et quaquaversum suos evibrare radios,
ardentis instar lucernae, et mirum non sic, undecumque iuvenes et patiperes ad
Salesinum asceterium confugere in odore currentes unguentorum, quae de fontibus
Christianae charitatis fluunt. Ibi reapse virtutibus pingucscunt aniinae, ibi
fides recta, spes firma, caritas non ficta. In scientia et pietate aluntur
pueri. in longanimitate, suavitate, patientia ac in verbo veritatis educantur
ornnes cordis simplicitate.
Qui
ingenio pollent apto, doctrinis imbuuntur, coeteri artibus variis indole sua
quisque haud exclusa arte musica, non animi solum causa, sed ponesti etiam
lucri, ad vit.am scilicet sustentandam, quum ex epliebis excesserint. Amplius
pro temporum calaniitatibus. Ubique enim parva surgunt oratoria, in quibus
parvuli in aticuius Sancti tutelam recepii Clrristiana catechesi, augustissimo
Missae sacrificio, piis adhortationibus, Sacramentorum susceptione ad pietatem
informantur, honestis etiam additis recreationibus, quibus aetas tenella carere
vix potest. Sapienti cantate Sacerdotes optimi eiusdem societatis scholis
praefecti, id quod gratis acceperunt gratis amabiliter verbis, scriptis et
exemplo refunduni. Profecto sal est Societas Salesiana, qua infatuata
condiuntur tempora mala; lux illuminans qui cos videntes non videni, acque in
tenebricosae ignorantiae umbra sedent; vox clamantis per vicutos et plateas,
pauperes iuvenes omnes a inalo fermento retrahit, docetque servare mandata.
Haud insuper praetereundum, quod perutile universi proclamant, typographeum
inquam, ex quo innumera iam prodierunt volumina studio et labore magno edita ab
eiusdem societatis sodalibus. Hi et alii fructus debentur optimae institutioni,
qua tirocinii tempore quotidianis allocutionibus aliisque spiritualibus
exercitationibus excoluntur, a moderatore, {24 [360]} et alacritati qua
novitiatu peracto, studiis pro communi bono incumbunt. Novitiatum diximus,
addemus, minus caeteris apparens, sed vere novitiatum, prout decet atque
exposcit sodalitii animarumque honum. Palam enim acque per pompam quasi formae
peragi sub ordines monasticos destruentium oculis, non sine suae existentiae
praeiudicio posse, nemo est qui non videat. Quapropter patienter quod
perfectius amplius desideratur, expectamus a Domino, qui Ecelesiae pace donata,
quae sunt ad omnimodam perfectionem sui operis media suppeditabit. Caeterum
sodales Salesianos optime institui in ipso novitiatu, ut alia quae iam
recenstrimus, omittamus, illud argumentum esse potest, quod ex eorum scholis
singulis annis minimum centeni discipuli clericali militiae dent nomen, non
minima certe pars adolescentium, qui in Subalpinis Seminariis in spem Ecclesiae
succrescunt, nec magis numero quam pietate et bona institutione spettando.
Supplicibus itaque Sacerdotis Ioannis Bosco precibus Nostras addimus ad
expositum effectum. Suprema Sedes, cui ad mortem usque obedientiam et
reverentiam maximam profitemur, divina sapientia freta,. quod bonum est,
iudicabit.
Datura
Romae die 2 Martii 1873.
†
Aemilianus Manacorda
Episcopus
Fossanen.
Loco
del Sigillo {25 [361]}
Eme ac Rme Domine
Dum
inimicus homo in agro Domini pravarum doctrinarum zizania plenis manibus
seminare satagit eaque magno animi nostri moerore, ubique excrescere videmus,
nihil sane magis commendatione dignum eorum caelestis Patrisfamilias servorum
opera qui bonum semen spargere student et illud in primis in puerorum et
adolescentium animis inserere et alere solerti cura adlaborant.
Ad
laudabilem eiusmodi finem egregio nominis Sacerdos Ioannes Bosco Congregalionem
instituit a plurimis Episcopis vino ah ista Apostolica Sede amplissimis verbis
iam laudatam et commendatam et tanquam Congregationem votorum simplicium a SS.
D. N. Papa adprobatam et privilegiis auctam cuius ipse Fundator perpetuus
Moderator et Superior est constitutus.
Nos
itaque qui eiusdem Congregationis ulilitatem in hac Genuensi Dioccesi experti
sumus et experimur praesertim in proxima civitate S. Petri Arenarii ubi
Ecclesiam et Domum obtinet, aliorum Sacrorum Antistitum Commendatitiis Litteris
Nasce nostras addimus, humillime Supremum Ecclesiae Moderatorem, Pontificem
Maximum obsecrantes ut eiusdem Congregationis Constitutionum definitivam
adprobationem concedere benigne dignetur, bis tamen positis conditionibus ah
aliis Episcopis iam propositis si Sanctitati Suae placueret.
1°
Societatis alumni ad sacros Ordines non promoveantur antequam perpetua vola
emiserint ne periculum sit ut facile Societatem deserentes et patrimonio {26
[362]} destituti suspensi remaneant cum fidelium scandalo et non levi
Ordinarlorum incommodo.
2º
Liberum sit Episcopus Congregationis Alumnos qui a suis Superioribus ad Sacros
Ordines praesentati fuerint examinare per seipsum vel suos delegatos. Elsi enim
id Sacrorum Canonum praescriptis ac praesertim Concilii Trident. sess. XXIII c.
12 cautum est, utile tamen videtur ut id expresse in Constitutionibus
exprimatur.
3°
Facultas etiam sit Episcopus Congregationis Ecclesias et Oratoria visitandi, ut
videant an omnia rite se habeant.
Dal.
Genuae die 6 Mart. 1873
Humillimus
Obsequentissirnus Servus
†
Salvator Archiepiscopus. {27 [363]}
Questo pio Istituto
il quale ha per iscopo speciale l'educazione dei Giovani poveri, fu già
approvato come Istituto di voti semplici dalla S. Sede, con Decreto del 1º
Marzo 1869; rimanendo però riservata a tempo più opportuno l'approvazione delle
Costituzioni; ed insieme con questo Decreto furono trasmesse 13 animadversioni
sopra le medesime.
Ora il Superiore Genle supplica la S. Sede per ottenere l' approvazione delle stesse costituzioni, nelle quali (esso dice, in un memoriale a stampa annesso, p. 9) sono state accomodate le suddette animadversioni prout finis et regulae societatis patiuntur.
Questa supplica è appoggiata da parecchie lettere di Vescovi, con alcune riserve però, per parte di alcuni; per es. di Monsig. Arcivescovo di Genova, e massimamente di Monsig. Arcivescovo di Torino, Ordinario della Casa Madre.
Avendo esaminato il detto Libro di Costituzioni, ho dovuto prima verificare il modo nel quale sono state eseguite le correzioni ingiunte dalla S. Sede. Ora mi ha recato non poca sorpresa lo scorgere che la maggior parte di esse sono state omesse, o eluse sotto pretesti più o meno speciosi allegati dal Superiore Generale in una così detta dichiarazione delle regole annessa alla supplica.
1. Si era dichiarato (Animadv. 3) che i voti emessi nell'Istituto erano riservati alla S. Sede, e comandato che si togliesse dalle Costituzioni la facoltà per il Superiore generale di dispensarne. Ora non se n' è tenuto verun conto, come si può vedere p. 11. n. 7. - Il pretesto allegato (Dichiarazione cit.) che la consuetudine sarebbe tale in altri simili Istituti, non ha sufficiente fondamento. Che se alcuni Istituti avranno ottenuta {28 [364]} qualche simile facoltà a titolo di derogazione alla legge generale; non può essere che per eccezione, da non allegarsi in esempio.
2. Non si permetteva al Superiore generale di concedere le Dimissoriali per le Ordinazioni, e si prescriveva di levare anche questo punto dalle Costituzioni. Ora si è bensì cambiata la lettera delle Costituzioni; ma vi è stato sostituito un articolo il quale in sostanza contiene implicitamente lo stesso, anzi aggiunge qualche cosa di più. Cioè che riceveranno l' Ordinazione dagli Ordinari secondo la consuetudine degli altri istituti p. 16 N° 4. videlicet ex privilegiis Congregationum quae tamquam Ordines regulares habentur: e si citano in conferma le Costituzioni degli Oblati di Maria SSma, dei Sacerdoti della Missione e dei Rosminiani ai quali fu concessa questa facoltà. li Superiore generale dell' Istituto dei quale ora si tratta, ebbe già dalla S. Sede qualche indulto per dare le Dimissoriali ad un numero limitato di Ordinandi: ma non sembra opportuno che questa licenza venga iscritta a titolo di facoltà generale nelle Costituzioni. Oltre che la licenza accordata ad altri Istituti in derogazione alla legge generale, non può essere invocata come precedente ed in esempio, vi è fortissima opposizione per parte di alcuni Ordinari, e segnatamente per parte di Monsig. Arcivescovo di Torino Ordinario della Casa madre, fondato sopra motivi da tenersi in conto come si vedrà meglio in fine. Onde si opina doversi mantenere l'animadversione 4º come fù già comunicata.
3. Si prescriveva di riservare il Beneplacito della S. Sede, a norma dei SS. Canoni per l’ alienazione dei beni, e la contrazione dei debiti. Ora questa riserva non si legge punto nelle Costituzioni. II Superiore dice che esso l’ osserverà ma non vuole farne menzione nelle Costituzioni, allegando il timore di qualche difficoltà per parte dell' Autorità civile. Ora un tal motivo non sembra sufficiente. Oltrechè lo potrebbero invocare tanti altri Istituti esistenti in Italia ed in altri paesi dove i governi civili non vogliono riconoscere le comunità religiose, non vi è nessun obbligo di stampare le Costituzioni, nè di comunicarle integralmente al governo. {29 [365]}
4. Si era; prescritto (Animadvers. 7) il medesimo Beneplacito della S. Sede, oltre quello degli Ordinari, per fondare nuove Case, ed accettare la direzione de' Seminari. Ora la necessità di questo beneplacito non si legge, il Superiore generale fa l'istessa risposta, ed invoca l'istesso timore della potestà civile. Al che si crede di rispondere come sopra, cioè non essere sussistente questo motivo e doversi mantenere l'animadversione 7º a norma delle Costituzioni Apostoliche.
5. Si era detto (Animadvers. 8°) essere desiderabile che i soci attendessero ali' orazione mentale più di un ora ciascun giorno, e facessero gli esercizi spirituali dieci giorni ogni anno. Ora si legge che essi faranno l' orazione almeno una ora, e gli esercizi almeno sei giorni (p. 32 N. 3).
6. Si era dichiarato (animadvers. 9º) non potersi approvare che persone estranee all'Istituto, vi fossero ascritte per così detta affigliazione. Ora tiene il Superiore generale che sarebbe cosa assai profittevole, sì all'istituto, che alla stessa Religione, se questa affigliazione fosse conservata (Dichiarazione citata). Aggiunge però che è pronto a ritirarla, se così lo giudicherà opportuno la S. Sede. Non essendovi nessun motivo nuovo di modificare l’ accennata animadversione, si opina che detta affigliazione si tolga del tutto dalle Costituzioni dove è stata collocata in appendice.
7. La formola di professione (p. 35) non è stata modificata a tenore dell' animadvers. 10º, in quanto si prescriveva di aggiungervi il nome del Rettore innanzi al quale si emette la professione.
8. Si prescriveva (Animadvers. 11) che il Superiore generale manderebbe ogni triennio alla S. Congregazione dei VV'. e RR'. una Relazione dello stato del suo Istituto. Neppure questo punto è stato inserito, allegando il Superiore generale al solito, il timore j della potestà civile!...
Sarebbe forse il mio dovere di non andare più oltre, e prima di fare di queste Costituzioni un esame piu particolare, di aspettare che il Superiore, abbia. inserite tutte le correzioni prescritte. Però affinchè esso possa presentare di nuovo ali' esame ed approvazione della S. Sede una compilazione meno difettosa, ho creduto {30 [366]} di esaminare diligentemente la presente redazione e di fare sopra di essa le, seguenti altre animadversioni.
9. I statuti si chiamano da pertutto Regole. Vi si dovrebbe sostituire secondo il solito la parola Costituzioni, quella di Regole non dovendosi applicare agl' Istituti moderni.
10. La S. Sede non è solita di approvare i Proemi nelle Costituzioni - Si opinerebbe di levare da queste il' Proemio, e l’ elogio storico dell' Istituto che seguita (p. 3 ad 7).
11. Si crederebbe anche di levare (p. 9) la menzione fatta tra i buoni libri da diffondersi delle Letture Cattoliche, della Biblioteca della gioventù, ed altri molti usciti dalla Stamperia dell' Istituto. Oltre l' essere questo troppo simile ad un avviso di Libraro, sarebbe una specie di approvazione implicita ed anche anticipata dei libri già stampati e da stamparsi, i quali non sono stati esaminati ed approvati dalla S. Sede.
12. Si propone di sopprimere la menzione più volte ripetuta de' diritti civili che i soci dovranno conservare e della sottomissione alle leggi civili (p.10 N. 2, p. 11. N. 6, p. 26. N. 2).
13. La norma indicata per l'osservanza del voto di povertà non è chiara nè precisa; anzi in più punti è contraria alle leggi stabilite dalla S. Sede per gl'Istituti di voti semplici, a tal segno che l'amministrazione del patrimonio de' soci e la percezione dei frutti stà in mano del Superiore Generale (p. 11 n.5). Si opinerebbe di sostituirvi la formola tante volte trasmessa a simili Istituti e segnatamente a' PP. Maristi (Collectanea p. 859).
14. Si stabilisce (p. 10 n. 4; p. 11 n. 5) che i Chierici e Sacerdoti conserveranno i loro Benefici semplici, dei quali però l'amministrazione e la percezione dei frutti rimarranno ugualmente in arbitrio dei Superiore Generale. Ora, ancorchè non si tratti di un Ordine Regolare, si può nondimeno per analogia considerare questo punto come contrario almeno allo spirito dei SS. Canoni, i quali considerano l'ingresso nello stato religioso come una rinuncia tacita. Si opinerebbe che i Chierici o Sacerdoti provveduti{31 [367]} di benefici semplici ne fossero decaduti almeno dopo la professione dei voti perpetui, eccetto quei benefici i quali potessero appartenere alla propria famiglia.
15. Si attribuisce (p. 18 n. 6) al Capitolo dell'Istituto la facoltà di modificare le Costituzioni. Si deve riservare l'approvazione della S. Sede.
16. Si prescrive (p. 13 n. 6) la manifestazione di coscienza in modo assai stretto e rigoroso, a tal segno che i soci non devono celare al Superiore nessun secreto del loro Cuore e della loro Coscienza. Si propone di restringerla tutt'al più all'osservanza esterna delle Costituzioni ed al progresso nelle virtù; ed anche questo facoltativamente.
17. Hanno fissata l'età del Superiore Generale a soli 30 anni, invece di '.0, secondo le leggi Canoniche.
18. Non è fissata l'età dei Consiglieri generali nè quella del Maestro dei Novizi. Essi devono avere 35 anni di età; con cinque anni di professione per i primi, e dieci anni per questo ultimo.
19. L' elezione del Superiore Generale si fa in modo assai anticanonico. Cioè per lettere. a pluralità dei suffragi, e con iscrutinio di ballottaggio al quale partecipano i soli pochi elettori presenti nella casa dove si la l'elezione. Si opina di prescrivere che l'elezione tanto del Superiore Generale, quanto dei Consiglieri si faccia dai soli elettori presenti a maggioranza assoluta dei voti nella forma prescritta dal S. Concilio di Trento.
20. Il Capitolo generale si compone di tutti i Rettori, e di tutti i professi perpetui della Casa dove si fa l'elezione. Non si vede nessuna ragione per questa preferenza della quale si potrebbero giustamente lagnare i professi perpetui delle altre case; onde sarebbe forse opportuno che il Capitolo generale venisse composto secondo il solito: del Superiore generale, del Consiglio generale, dei Rettori delle case particolari e di un Deputato di ciascuna di queste case, da eleggersi a scrutinio secreto e maggioranza assoluta dai professi delle medesime.
21. Il Capitolo superiore (così si chiama impropriamente e con nome ambiguo il Consiglio generale) {32 [368]} sembra che si componga di sette membri, dei quali tre soli vengono chiamati Consiglieri, gli altri oltre il Rettore ossia Superiore generale si chiamano Prefetto, Economo e Direttore Spirituale ossia catechista. Tutti hanno parte al governo dell'Istituto, ma non si dice se tutti intervengono ai Consigli con voto deliberativo. Quattro dì essi sono nominati dall'Istituto e i due altri dal solo Rettore e per un solo anno. Si opina che qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenienti nel Consiglio con voto deliberativo, tutti devono essere eletti dal Capitolo generale elettivo come si è detto sopra, chiamarsi tutti Consiglieri, e risiedere tutti nella Casa-Madre presso il Superiore generale. Niente impedisce però che il Superiore generale in Consiglio possa sceglier, tra i medesimi Consiglieri i sopraccennati officiali dell'Istituto.
22. F cosa insolita che il Superiore generale possa designare il Vicario, il quale in caso di morte del medesimo, governi l'Istituto fino al Capitolo elettivo. F. anzi solito che quest' officio sia ammesso ad una delle principali cariche dell'Istituto, per es. che sia esercitato dal più anziano, o dal precipuo membro del Consiglio; se vi è qualche altro ordine di quello di anzianità.
23. Si attribuisce al solo Superiore Generale l'ammissione al Noviziato ed alla Professione e la dimissione dei Novizi; però, si dice che potrà, se vuole, consultare i professi della Casa Madre (p. 28 e 29) ma senza l'intervento del Consiglio Generale (p. 29 n. 3). Nomina anche solo i Rettori delle case particolari, e generalmente l’ autorità del medesimo è troppo indipendente.
Ora la S. Sede è solita di riservare alla deliberazione del Consiglio generale l'ammissione al Noviziato ed alla professione, la dimissione dei Novizi e professi, la nomina dei Superiori delle Case particolari, e dei principali officiali dell' Istituto.
24. Possono stabilire Case di due soli religiosi, purchè uno dei due sia sacerdote (p. 26 n. 4). Questo numero sembra troppo scarso, dimostrando l'esperienza essere simili case assai pericolose. Si opinerebbe che per lo meno fossero 3, o 4, dei quali due almeno siano sacerdoti. {33 [369]}
25. Si stabilisce per maestro de' Novizi il Direttore spirituale ossia Catechista, il quale oltre l'essere Consigliere generale (p. 17, n. 1) è ancora incaricato della cura spirituale (p. 28, 12) non solamente dei Soci, ma ancora delle persone le quali non fanno parte dell'Istituto. - Si opina di significare che il Maestro dei Novizi non deve esercitare verun altro impiego od officio, nè fare parte del Consiglio, al quale però deve intervenire con il solo volo consultativo, quando si tratta dei noviziato e dei Novizi.
26. Manca totalmente la Costituzione dei Noviziati. Sarebbe opportuno di prescrivere l'osservanza della Costituzione Regularis disciplinae di Clemente Vili e delle altre leggi Canoniche su questa materia importantissima, segnatamente la riunione dei Novizi nella Casa di Noviziato, la loro completa separazione tanto dalle persone estranee all'Istituto, quanto dai stessi professi, e la loro occupazione in soli esercizi spirituali, senza che possano in verun modo essere, prima della professione, mandati nelle Case particolari, od applicati alle opere dell'Istituto.
27. Manca ugualmente la Costituzione degli studi per gli aspiranti ai Sacerdozio. Secondo che riferiscono alcuni Ordinari. i qual; hanno esaminati candidati ai sacri Ordini, gli studi ecclesiastici in questo istituto sarebbero assai mal' ordinali e debolissimi il che non deve recare maraviglia, quando si sa che i chierici, nello stesso tempo degli studi, vengono applicati alla cura dei giovani alunni. Si opinerebbe di prescrivere che i chierici dell' Istituto dopo due anni di Filosofia fossero tutti applicati almeno per quattro anni agli studi Teologici o in qualche Collegio speciale dell' Istituto, o in qualche Seminario senza che possano esserne distratti per essere applicati alle opere dell' Istituto, che non siano promossi agli Ordini sacri se non dopo i voti perpetui, e che sia libero ai Vescovi di esaminarli prima di ammetterli alla sagra Ordinazione.
28. Si legge (p. 16 ti. 2) che essi saranno sotto messi agli Ordinari per ciò che riguarda l' amministrazione dei sagramenti, la predicazione, e tutto ciò che è dei pubblico sagro ministero prout regalae societatis patientur. Si opina di levare queste parole le quali {34 [370]} potrebbero essere sorgente di difficoltà e dì conflitto tra l’ Istituto e gli' Ordinari, e di sostituire loro queste altre: Secondo le leggi canoniche.
29. Si dovrebbe levare dalle Costituzioni la menzione del consenso dei genitori per l'ingresso nell'Istituto ancorchè per ragione di prudenza si possa ora tollerare nella pratica (p. 30, n. 6, VI).
30. Oltre il vestiario, e la pensione alimentaria per il tempo dei noviziato, si esige dai Novizi una somma di trecento Lire da pagarsi dopo il noviziato e avanti la professione - Si dovrebbe forse togliere questo ultimo punto il quale sembra affatto contrario alle leggi canoniche circa gli Istituti di uomini (p.30, n. 8).
31. Le medesime leggi canoniche vogliono che i candidati prima della vestizione, ed i novizi prima della professione facciano dieci giorni di esercizi spirituali, e non soli alcuni giorni p. 33.
32. Non esigono dai Candidati se non quella salute necessaria per osservare le Costituzioni nel tempo del Voci. iato - Si dovrebbe forse aggiungere anche la speranza ondata che essi le po€ranno osservare anche dopo la professione allorchè essi vi saranno più strettamente obbligati (p. 30 n. 7).
33. Si legge (p. 31 n. 2) che i Soci si dovranno confessare dal sacerdote designato dal Rettore. Per dare maggior libertà alle Coscienze, si prescrive ordinariamente che vi siano più Confessori, almeno due o tre per ciascuna casa, non computato il Rettore.
34. Sarebbe forse opportuno di esprimere che i Confessori, anche per la Confessione degli Alunni e degli stessi Soci dovranno essere stati approvati dall' Ordinario.
35. Per promuovere liti innanzi ai tribunali civili (p. 2. n. 15) è necessaria la licenza della S. Sede.
36. Oltre il Capitolo Generale elettivo, il quale non ha luogo se non ogni dodici anni, la S. Sede suole esigere che ogni triennio si tenga un capitolo generale per gli affari più rilevanti dell' Istituto; e che gli atti di tutti i Capitoli elettivi o di affari, siano trasmessi alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari per essere esaminati ed approvati. {35 [371]}
37. Non sembra, opportuno;di lasciare nelle: Costituzioni la facoltà ivi concessa al Superiore Generale (p.33, N.8) di dispensare generalmente quando lo giudica. utile, ed a tempo indefinito degli esercizi spirituali prescritti dalle Costituzioni, tanto più che questa facoltà comprende anche gli esercizi spirituali annuali, e quei da' premettersi alla vestizione ed alla professione (p. 32 e 33 n. 7 e 8).
38. In fine, il mio sottomesso parere sarebbe che prima di essere presentate alt' approvazione della Santa Sede, queste Costituzioni fossero diligentemente corrette a norma sì delle già comunicate animadversioni, che di quante fra le precedenti Sua Santità giudicherà di comunicare; e forse sarebbe anche opportuno che prima di essere approvate, fossero già da qualche tempo messe ad esecuzione, principalmente nella parte concernente il Noviziato e gli Studi.
Roma li 9 Maggio 1873.
Fr. R. Bianchi de' Pred. Consultore.
N. B. A sostenere il suo assunto il Rmo Consultore riproduce alcuni brani in appendice d'una lettera dell' Arcivescovo di Torino stampata per intero nel N. 5. {36 [372]}
Num. XIV. Riassunto delle precedenti osservazioni trasmesso. al Sac. D. Giovanni
Bosco sopra le Costituzioni esibite nell'anno 1873.
Le tredici animadversioni comunicategli nel Marzo 1869 sono state nella maggior parte omesse nel nuovo progetto di Costituzioni. Si vuole che d'esse ne sia tenuto assolutamente conto. L' allegato timore di qualche difficoltà per parte dell'Autorità civile, che s adduce per motivo di non fare menzione nelle Costituzioni d'alcune animadversioni, non si è reputato come motivo giustificante della omissione, perchè in tanti altri Istituti esistenti in Italia sono state inserite nelle loro Costituzioni le stesse massime, perchè non v'è alcuna necessità di stampare le Costituzioni, nè di comunicarle integralmente al Governo.
1. Non essendo solito che la S. Sede approvi nelle Costituzioni il Proemio e l’ Elogio storico dell'Istituto, dovrebbero entrambi togliersi.
2. Si dovrebbe levare a pag. 9 la menzione speciale fatta di que' libri buoni, che sembrerebbe un implicita, ed anticipata approvazione di libri stampati e da stamparsi che non sono stati esaminati dalla S. Sede.
3. Si sopprimano le ripetute menzioni dei diritti Civili dei Laici, e della sottomissione alle leggi Civili (p. 10 n. 2 p. 11 n. 6 p. 26 n. 2).
4. Si dovrà costituire altra norma più chiara e più precisa per la osservanza del voto di povertà, e questa sarà quella contenuta nella Collectanea S. C. Episcoporum et Regularium N. 859.
5. Che i Chierici e Sacerdoti conservino i Benefici semplici (p. 10 n. 4, p. 11 n. 5) non è analogo allo spirito d'un istituto Religioso. Si porrà che ne decadino dopo emessi i voti perpetui, meno quei benefici che fossero propri della famiglia.
6. La facoltà di modificare le Costituzioni di cui a pag. 18 n. 6 deve essere Condizionata all'approvazione {37 [373]} riservata alla S. Sede delle modificazioni stesse.
7. La manifestazione di coscienza (p. 13 n. 6) prescritta non si ammette, tutto al più può ammettersi facoltativa ma ristretta soltanto alla esterna osservanza delle Costituzioni ed al progresso nelle virtù.
8. L'età canonica del Superiore Generate deve essere di anni quaranta e quella dei Consiglieri Generali di anni 35 ed almeno di cinque di professione, e quella del Maestro di Novizi di anni 35 ma di dieci anni almeno di professione.
9. L'elezione del Superiore Generale e dei Consiglieri generali si faccia dai soli Elettori presenti, ed a maggioranza assoluta di voti e non altrimenti.
10. Il Capitolo Generale si comporrà conce è solito negli altri Istituti; non può ammettersi che venga formato dei Professi perpetui della casa ove si fa l'elezione, giacchè se ne querelerebbero i professi perpetui delle altre case.
11. I Consiglieri del Capitolo superiore devono essere eletti tutti dal Capitolo generale, e risiedere presso il Superiore Generale.
12. E insolito che il Superiore Generale designi chi nella sua morte governi l’ Istituto fino al Capitolo elettivo. E invece solito che supplisca uno dei principali Dignitari dell'Istituto.
13. La S. Sede è solita di riservare alle deliberazioni del Consiglio generale l'ammissione e la dimissione dei Novizi, e dei Professi, la nomina dei Superiori locali, e dei principali Officiali dello Istituto. Contro tale consuetudine viene disposto a pag. 28 e 29 ai N. 1. 2. 3.
14. Sono pochi due individui per aprire una Casa (p. 26 N. 4) dovranno essere almeno tre o quattro, dei quali due per lo meno siano Sacerdoti.
15. Il Maestro dei Novizi non deve esercitare' altro Officio, e però non può esserlo il Direttore Spirituale o Catechista che ha annesso più Offici (p. 17 N. 1, pag. 28 N. 12).
16. Manca affatto la Costituzione dei Noviziati; dovrebbe prescriversi in quelli la osservanza della Costituzione Regularis disciplinae di Clemente VIII e delle altre Leggi Canoniche, giacchè in maniera singolare {38 [374]} interessa la riunione dei Novizi sella Casa di Noviziato, la loro completa separazione dei professi, la loro unica occupazione nei soli esercizi spirituali senza che possano essere applicati alle opere dell'Istituto.
17. Similmente manca la Costituzione degli studi. Quelli che aspirassero al. Sacerdozio dovrebbero essere tutti applicati per quattro anni agli studi Teologici o in un Collegio speciale dell' Istituto, o in qualche Seminario, senza. applicarli intanto alle opere dell'Istituto.
18. Ove si legge a p. 16 n. 2 prout regulae societatis patientur si sostituiscano le parole iuxta praescripta SS. Canonum, o altre consimili.
19. II consenso dei Genitori per l’ ingresso nello Istituto (di cui a p. 30 N. VI) se per prudenza può in pratica tollerarsi, non può ammettersi nelle Costituzioni come condizione.
20. Il pagamento di cui a p. 30 N. 8 è una cosa nuova per gl'Istituti d' uomini; sarebbe preferibile di levarlo.
21. a pag. 33 S. 7 invece di aliquot dies si dica per decem dies.
22. Perchè dire a p. 30 N. 7 intorno alla salute che si esige quella necessaria al tempo del Noviziato? e dopo?
23. Si prescrive ordinariamente per maggiore libertà che siano due o tre i Confessori in ogni Casa; si tolga l'uno di cui a pag. 31 N. 2.
24. Sarebbe opportuno prescrivere che i Confessori sia degli Alunni, sia dei soci debbano essere approvati dall'Ordinario.
25. Si richiede la licenza della S. Sede per promuovere liti innanzi ai Tribunali Civili. Si avverte ciò a p. 24 n. 15.
26. Ogni tre anni si tenga un Capitolo generale degli affari più rilevanti dell'Istituto oltre il Capitolo elettivo di ogni dodicennio. Gli alti di quelli e di questi devono trasmettersi. alla S. C. dei VV. e RR. per l’ esame ed approvazione.
27. Non si riconosce opportuno di lasciare al Superiore Generale la facoltà di dispensare dagli esercizi spirituali (p. 33 N. 8). {39 [375]}
28. Quanto è detto a. pag. 4,6 N. 4 sulla Ordinazione in quelle parole videlicet ex privilegiis Congregationum quae tanquam Ordines regularee habentur include implicitamente la facoltà al Superiore Generale di concedere le Dimissoriali, facoltà che fù già negata. La concessione anzidetta verrebbe avversata dagl'Ordinari formerebbe una deroga alla Legge generale. Qualche rara deroga accordata dalla S. Sede non potrebbe invocarsi come precedente, ad esempio in specie poi se non venisse favorita da tutti gli Ordinari. Mancando poi un regolare Noviziato, ed un regolare corso di studi, l'uno e l'altro difetto formerebbero un ostacolo a simili deroghe. {40 [376]}
nel 23 Febbraio 1874.
Questa Pia Società conta 33 anni di esistenza. Nacque e si consolidò in tempi e luoghi burrascosi, in cui si voleva abbattere ogni principio, ogni autorità religiosa specialmente quella del Sommo Pontefice. In tempi e luoghi in cui furono soppressi e dispersi tutti gli ordini religiosi e le pie Congregazioni dell' uno e dell'altro sesso; furono soppresse le Collegiate, incamerati i beni dei seminari, delle Mense vescovili. Tempi in cui erano, si può dire, annullate le vocazioni religiose ed ecclesiastiche.
I membri che la compongono presentemente sono trecento trenta tra sacerdoti, chierici e laici.
In faccia alla Chiesa la sua posizione è come segue:
Non si è mai fatto cosa alcuna senza il consenso e l'espressa approvazione dell'autorità ecclesiastica.
Nè mai, per quanto si sappia, da alcuna Autorità Ecclesiastica o Civile fu mosso lamento o contro ai soci
o contro
l'andamento della Congregazione.
{41 [377]}
Nel 1852 ebbe l'approvazione dell' Arcivescovo diocesano di Torino Monsig. Franzoni; nel 1858 il Regnante Pio IX, profondo conoscitore del modo con cui devonsi educare cristianamente i giovanetti, ne tracciava le basi e le regole.
Nel 1864 la Congregazione de' Vescovi e Regolari con apposito Decreto lodava tale Società, e ne costituiva il Superiore a vita.
A quel Decreto erano annesse tredici animadversioni, che vennero accomodate nelle Costituzioni.
Nel 1869 col consenso del S. Padre fu inoltrata preghiera per l'approvazione definitiva. Il Consultore non fece animadversioni, ma per mezzo del Segretario Monsignor Svegliati richiamò l’ osservanza di quelle del 1864. Quindi il 1 Marzo di quell'anno si emanava un Decreto di approvazione definitiva della Pia Società. Per le Dimissorie si concedeva di poterle rilasciare a tutti quelli che fossero entrati nelle nostre case prima dei quattordici anni; pegli altri di maggior età si faceva dimanda per un numero determinato, cosa che fu ognora concessa.
Per dare una forma stabile alla nascente ma crescente Congregazione nel 1873 fu fatta nuova preghiera per la definitiva approvazione delle Costituzioni. Contro l'aspettazione il Consultore trovò opportuno di fare altre 28 animadversioni sebbene non se ne fosse fatta alcuna {42 [378]} quando venne emesso l’antecedente Decreto. Tuttavia si fece quanto si poté per inserire nelle Regole tutte quelle animadversioni modificandone soltanto alcune in modo che non si allontanassero dallo scopo fondamentale della Congregazione, quelle specialmente che riguardavano lo studio, e il Noviziato; le Dimissorie vennero tutte ammesse in conformità del Decreto di Clemente VIII.
Le Costituzioni di questa pia Società sebbene in massima siano sempre state costantemente osservate, tuttavia furono modificate in parecchie cose suggerite dalla esperienza e proposte dalla Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.
L' edizione fatta testè dalla tipografia di Propaganda Fide è l'ultima, ed in essa vennero inserte le modificazioni proposte in diversi tempi, eccettuate alcune pochissime che soltanto si accomodarono per non allontanare le Regole dal loro scopo.
Finora non consta che alcun Vescovo sia stato avverso a questa Congregazione. Quarantaquattro furono richiesti di fare la loro commendatizia,e quarantaquattro la fecero assai di buon grado e con espressioni di massima soddisfazione. Un solo, l'Arcivescovo attuale di Torino, giudicò di suggerire alcune modificazioni alla Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari. Queste modificazioni furono parimente accolte e se ne tenne conto nell'ultima edizione delle Regole. Ala con tutti si ebbero sempre cordialissime relazioni; ed abbiamo presentemente oltre a cinquanta richieste di aprire case in diverse Diocesi tanto in Italia, quanto nell'Asia, nell'Africa e nell'America.
Ogni anno vi sono circa cento quindici de' nostri allievi che entrano nello stato ecclesiastico e che sono inviati ai Vescovi delle rispettive Diocesi. Ciò torna a quegli Ordinari di grande conforto attesa la scarsità di vocazioni allo stato ecclesiastico nelle loro Diocesi. Circa tre quarti dell' attuale Clero Torinese e degli insegnanti {43 [379]} ne' Seminari di quell'Arhidiocesi furono nostri allievi. Lo stesso può dirsi di altre Diocesi.
Sono poi oltre a cinquanta i Sacerdoti Salesiani, i quali lavorano continuamente a dare esercizi spirituali, missioni, tridui, novene, a confessare negli ospedali, negli istituti di beneficenza, nelle carceri, e nei paesi e città delle varie Diocesi. Altri si occupano a comporre, stampare libri, o Dizionari, a purgare i classici italiani, greci e latini. Ciò appare dalle varie opere pubblicate in vari tempi, e colle Letture Cattoliche, che corrono il 22° anno; la Biblioteca dei Classici che si pubblica da sei anni.
Ma tanto nella composizione e stampa di questi libri, quanto nella diffusione di molti altri, come pure nella predicazione e nei catechismi si ebbe sempre di mira lo scopo fondamentale della Congregazione che fin dal suo principio fu costantemente SOSTENERE E DIFENDERE L' AUTORITA' DEL Capo SUPREMO DELLA CHIESA NELLA CLASSE MENO AGIATA DELLA SOCIETÀ E PARTICOLARMENTE DELLA GIOVENTÙ PERICOLANTE. V. REGOLE C. I e VI.
In faccia alla civile società siamo sempre stati tranquilli perchè fummo ognora considerati come pacifici cittadini; e per soddisfare alle esigenze delle autorità scolastiche procuriamo ognora di coprire le nostre classi con insegnanti muniti delle volute patenti o diplomi.
Tutti poi vedono di buon occhio una società, che ha per iscopo di raccogliere ragazzi pericolanti, istruirli, avviarli alla scienza, ad un' arte o mestiere con cui {44 [380]} potersi poi guadagnare onestamente il pane della vita, che è quanto dire: toni dai pericoli del ladroneggio e delle carceri per farne degli onesti cittadini, che meglio noi diremo: farne dei buoni cristiani.
Le Chiese, le Case di educazione ed Ospizi sono in numero di sedici.
1. La più antica è quella di Torino col titolo di Oratorio di S. Francesco di Sales, composta di Interni ed Esterni. Gli interni o convittori sono circa 850 tra artigiani e studenti. Avvi tutto il corso Elementare, Ginnasiale, Liceale o Filosofico, e Teologico. Tutti gli insegnanti appartengono alla Congregazione Salesiana. Gli artigiani in vari laboratori dello Stabilimento esercitano il mestiere di calzolaio, sarto, ferraio, falegname, ebanista, pristinaio, libraio, legatore, compositore, tipografo, cappellaio, musica, disegno, fonditore di caratteri, stereotipista, calcografo e litografo.
Si aggiunge il corso intero della Banda militare per allettamento tanto degli interni quanto degli esterni; si insegna il Pianoforte, la fisarmonica, armonium, organo, tutti gli istrumenti musicali in legno, in metallo e a corda. Un numero di circa 600 vengono alla scuola ed alle sacre funzioni come esterni. Costoro appartengono ai più discoli della città, i quali per lo più non sono accolti nelle pubbliche scuole. Oltre ad 800 vengono alla scuola serale, in cui è insegnato il canto Gregoriano, la musica vocale, musica istrumentale, catechismo, lettura, scrittura, gramatica italiana, latina, greca, francese, aritmetica, sistema metrico con tutti gli altri studi, che si reputano necessari per chi vuole darsi al commercio e vivere da buon cristiano.
2. Vi è la Chiesa di S. Francesco di Sales, quella di Maria Ausiliatrice, dove intervengono oltre ad un migliaio di giovanetti.
3. Quello di S. Francesco di Sales nella Parrocchia di S. Simone e Giuda con allievi 600. {45 [381]}
4. Quello di S. Giuseppe nella Parrocchia di S.Pietro e Paolo con allievi 700.
5. Quello di S. Luigi Conzaga nella Parrocchia di S. Massimo con allievi 700.
6. Del Santo Angelo Custode nella Parrocchia di S. Giulia con allievi 200.
7. Si ha pure cura spirituale della casa detta: Famiglia di S. Pietro, ove sono raccolte le donne che escono dalle carceri, sono in numero di 60.
8. Del Laboratorio di S. Giuseppe, che ha lo scopo di dare lavoro e religione alle fanciulle pericolanti, sono in numero di 100.
9. Nuovo Collegio convitto di Valsalice pe' giovani di civile condizione, sono in numero di 60.
10. In Lanzo paese della Diocesi di Torino si tiene eziandio Collegio convitto con 200 allievi interni, 300 esterni.
11. In borgo S. Martino presso Casale col nome di Collegio di S. Carlo destinato a supplire il piccolo Seminario di quella Diocesi, che ne è priva da oltre 25 anni, giacchè il locale destinato a quell' uopo fu occupato dal Governo: allievi 200.
12. In Sampierdarena presso a Genova sotto il nome di Ospizio di S. Vincenzo, sono raccolti 100 poveri fanciulli da avviarsi a diversi mestieri, come a Torino. Avvi qui eziandio scuola diurna e serale per gli esterni, ed una Chiesa spaziosa, dove spesso sono raccolte più migliaia di persone.
13. Nella città di Varazze Diocesi di Savona avvi Collegio Convitto ove tra esterni e convittori sommano ad oltre 700.
14. In Cogoleto nella stessa Diocesi si amministrano le pubbliche scuole con circa 200 fanciulli e si aiuta il Parroco per le cose del culto religioso.
15. In Alassio diocesi di Albenga, Collegio municipale con 200 convittori e 400 esterni.
16.Come appendice e dipendentemente della Congregazione Salesiana è la Casa di Maria Ausiliatrice fondata con approvazione dell' autorità Ecclesiastica in Mornese diocesi d' Acqui. - Lo scopo si è di fare per le povere fanciulle quanto i Salesiani fanno pei ragazzi. Le religiose sono già in numero di quaranta ed hanno cura di 200 fanciulle. {46 [382]}
Al presente sono' conchiuse te trattative per apri. re case pei ragazzi cattolici dell' isola di Hong-kong nella China, e per un Orfanotrofio nella città di Genova.
In tutte le Chiese e case sopra mentovate oltre l’ istruzione scientifica e religiosa dei giorni feriali, si fa pure nei giorni festivi sia pei fanciulli sia per gli adulti quanto segue: Al mattino comodità di confessarsi e comunicarsi, messa, mattutino della B. Vergine, spiegazione del vangelo, scuole e trattenimenti per la ricreazione.
Dopo mezzodi: musica, ginnastica, trastulli diversi: di poi catechismo in classe; Vespri, istruzione dal Pulpito, benedizione col SS. Sacramento, scuole e ameni trattenimenti fino a notte.
Il numero dì coloro cui si comparte cristiana istruzione ed educazione non e minore di SETTEMILA; ma non di rado oltrepassano i DIECI, DODICI MILA. Nella sola Chiesa di Maria Ausiliatrice si videro talvolta raccolti SINO A DIECIMILA uditori.
Il Collegio di Cherasso a motivo della insalubrità del sito fu nel 1872 trasferito nella città di Varazze Diocesi di Savona.
Il Piccolo Seminario di S. Carlo col consenso del Vescovo venne trasferito a Borgo San Martino nella stessa diocesi per la comodità della Ferrovia, che colà ha la sua stazione.
La casa sanitaria di Troffarello venne alienata per condurre a termine altro edifizio in Lanzo, che per salubrità corrisponde meglio allo scopo.
Nel 1871 fu fondata la Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Mornese. {47 [383]}
Nel 1872 si apri il Collegio di Vassalice; e si fondò l'Ospizio con pubblica Chiesa in Sampierdarena.
Nel 1873 venne assunta l’ amministrazione delle pubbliche scuole di Cogoletto vicino a Varazze.
Nel 20 Gennaio 1870 i Soci Salesiani erano 121.
I giovani loro affidati 4710.
Richieste di aprire Case 25.
Nel 23 Febbraio 1874 i Soci Salesiani sono N. 330.
Allievi loro affidati circa 7000.
Richieste per nuove Case 50.
Dal che risulta la Congregazione avere aumentato quasi due terzi il numero de' soci, di 2300 gli allievi loro affidati.
Al presente, come nel 1870, non si hanno mezzi finanziari preventivi, ma non ci sono debiti.
Quella Divina Provvidenza che in modo veramente straordinario ci aiutò finora, speriamo che non sarà per mancarci in avvenire, se noi corrisponderemo alle sue grazie e ci adopreremo di compiere i santi e adorabili suoi voleri.
SAC. GIO.
BOSCO. {48 [384]}
I. Supplica del
Sac. Bosco a Sua Santità, per implorare la definitiva approvazione della
Società Salesiana. Somm. n. 1.
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cpag. 1
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II. Decreto di
lode sopra la medesima concesso dalla S. Sede nel giorno 23 Luglio 1864
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3
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III.
Animavversioni sopra le Costituzioni esibite in quell'epoca
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5
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IV. Decreto di
definitiva approvazione dell'Istituto, e concessione limitata delle
Dimissorie
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in data 1 Marzo
1869
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7
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V. Informazione
dell'Arcivescovo di Torino
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9
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VI. Lettera
particolare del Medesimo.
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12
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VII.
Commendatizia del Vescovo di Casale.
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18
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VIII. Idem del
Vescovo di Savona.
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19
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IX. Idem del
Vescovo di Vigevano.
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20
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X. Idem del
Vescovo di Albenga
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21
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XI. Idem del
Vescovo di Fossano.
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23
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XII. Idem
dell'Arcivescovo di Genova
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26
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XIII. Voto del
Rmo Consultore sopra le regole stampate nel 1873
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28
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XIV. Riassunto
delle osservazioni del Consultore trasmesso al Superiore
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37
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XV. Attuale
condizione morale ed economica della stessa Società
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41
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N. B. Si esibiscono in opuscoli separati le regole del 1873 nonchè le modificate Costituzioni recentemente stampate in Roma coi tipi di Propaganda. {49 [385]} {50 [386]}