| Home | Opere Edite - Don Bosco | Altri scritti di Don Bosco | Memorie biografiche | Letture Cattoliche| Bollettino Salesiano | Francesco di Sales | Scritti salesiani | Info sito |



1872-1875 Il Galantuomo pel 1873 Vita di S. Pancrazio [quarta edizione] Regulae Societatis S. Francisci Salesii Le maraviglie della Madonna di Lourdes Belasio Antonio Maria, Della vera scuola per ravviare la società Il Galantuomo pel 1874 Societas S. Francisci Salesii. De Societate S. Francisci Salesii brevis notitia Massimino Cenno istorico sulla Congregazione di S. Francesco di Sales Regulae Societatis S. Francisci Salesii [Typis de Propaganda Fide, I] Regulae Societatis S. Francisci Salesii [Typis de Propaganda Fide, II] Congregazione particolare dei Vescovi e Regolari, Torinese sopra l’approvazione delle Costituzioni della Società Salesiana [marzo 1874] Sagra Congregazione de’ Vescovi e Regolari, Consultazione per una Congregazione particolare [marzo 1874] Unione cristiana Regulae seu Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii juxta approbationis decretum die 3 aprilis 1874 [Augustae Taurinorum 1874] Società di S. Francesco di Sales. Anno 1874 Il Galantuomo pel 1875 Associazione di opere buone [Unione cristiana]
1881-1882 Breve notizia sullo scopo della Pia Società Salesiana Biografie. Confratelli chiamati da Dio alla vita eterna nell’anno 1880 Eccellentissimo Consigliere di Stato Esposizione del sacerdote Giovanni Bosco agli eminentissimi Cardinali della Sacra Congregazione del Concilio Favori e grazie spirituali concessi dalla Santa Sede alla Pia Società L’aritmetica ed il sistema metrico [settima edizione] Arpa cattolica o raccolta di laudi sacre sulla passione sulle feste principali e sui novissimi Arpa cattolica o raccolta di laudi sacre in onore dei santi e delle sante Arpa cattolica o raccolta di laudi sacre in onore di Gesù Cristo, di Maria Santissima e dei santi Arpa cattolica o raccolta di Laudi Sacre in onore del S. Cuor di Gesù e del SS. Sacramento Biografie 1881 Biographie du jeune Louis Fleury Antoine Colle
 


 

  San Giovanni Bosco - Opere Edite.

FAVORI E GRAZIE SPIRITUALI CONCESSI DALLA SANTA SEDE ALLA PIA SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES

 

 

TORINO

TIPOGRAFIA SALESIANA

1881 {1 [127]} {2 [128]}

 

 

[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]

 

 

 

 

INDEX

Figliuoli in G. C. Carissimi 2

[Prime Facoltà] 2

Approvazione della Compagnia di S. Luigi Gonzaga fatta da Monsignor Luigi Fransoni Arcivescovo di Torino il 12 Aprile.1847. 3

Patente a Direttore Capo degli Oratorii di S. Francesco di Sales, del S. Angelo Custode e di S. Luigi in Torino, in favore del Signor D. Giovanni Bosco  6

[Varie] 7

Decretum. 9

Decreto di collaudazione della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari per l’Istituto Salesiano  10

Chiesa e Arciconfraternita di Maria SS. Ausiliatrice  13

Decreto per l’Approvazione definitiva delle Costituzioni della Congreg. di S. Fran. di Sales  20

[In favore dei missionari] 30

[Varie] 33

Supplica al Sommo Pontefice Pio IX pei Cooperatori Salesiani 37

Supplica al Sommo Pontefice Pio IX in favore dell’Opera di Maria Ausiliatrice per le vocazioni allo Stato Ecclesiastico  39

Facoltà di aprire un Noviziato nella Repubblica Argentina  41

[Varie] 42

Formula Benedictionis in honorem et cum invocatione B.M. Virginis sub titulo Auxilium Christianorum   46

Nomina del Cardinal Protettore della Congregazione Salesiana  47

Facoltà [varie] 49

 


Figliuoli in G. C. Carissimi

 

            Desideroso di facilitarvi la conoscenza e la pratica dei Favori benignamente concessi dalla S. Sede alla nostra pia Società, giudico opportuno, che tali Concessioni siano pi stampate a comune vantaggio. Questi Favori sono preziosi doni, che la S. Sede largisce agli Istituti Religiosi, che può modificarli od ampliarli ogni qualvolta si giudica della maggior gloria di Dio. Perciò dobbiamo valercene dove sia d’uopo, e professare al Capo Supremo della Chiesa la più profonda gratitudine e la più rispettosa venerazione.

            Da essi appare, come la nostra Congregazione, nel suo primo decennio, consisteva nella persona del suo Direttore coadiuvato da alcuni Sacerdoti e Laici. In capo a quel Sacerdote erano fatte le Concessioni Diocesane e Pontificie. {3 [129]} Nel 1852 fu costituito il Capo della medesima con tutte le necessarie facoltà.

            Nel 1858 cominciò di fatto a prendere aspetto di Congregazione Ecclesiastica, che dopo sedici anni di studio e di prova venne definitivamente approvata nel 1874.

            Affinchè poi tali Privilegi o lavori ottengano il loro fine, è bene che ognuno ritenga:

            1° Di approfittare dei Favori spirituali, senza eccezione, quando questi si riferiscono al vantaggio spirituale dell’anima nostra, come sono le sante Indulgenze;

            2° Se ne faccia uso moderato e prudente nell’interno delle nostre case e delle nostre Cappelle private;

            3° Ma siano usati colla massima parsimonia quando questi si riferiscono all’autorità degli Ordinarii. A questi sia costantemente in ogni cosa prestato ossequio, obbedienza e venerazione.

            Questi Rescritti, Decreti e Brevi furono attentamente confrontati coi rispettivi originali e trovati concordi coi medesimi.

            La traduzione de' medesimi fu fatta e riveduta da idonei professori della Nostra Congregazione. {4 [130]} Ma siccome nella pratica esecuzione di essi possono incontrarsi non lievi difficoltà, così se ne sta preparando la spiegazione intorno al modo più esatto e sicuro, affinchè si possa viemeglio conseguire il fine proposto dalla S. Sede, che è la maggior gloria di Dio e il bene delle anime.

            Vivete felici e la grazia di N. S. Gesù Cristo sia sèmpre con noi.

                        Sac. GIOVANNI BOSCO. {5 [131]} {6 [132]}

 

 

[Prime Facoltà]

 

Le prime Facoltà concesse dalla S. Sede rimontano al 18 Aprile 1845 e furono largite da Sua Santità Gregorio XVI di gloriosa memoria.

            Sono i seguenti Favori spirituali estendibili a cinquanta dei principali Collaboratori, ossia Cooperatori e Cooperatrici, che con zelo particolare impiegavano le loro sollecitudini a beneficio spirituale e temporale de' nostri giovanetti.

 

                        Beatissime Pater,

 

            Ioannes Bosco sacerdos e Castelnuovo, Dioecesis Taurinensis in Pedemontio, pro confessione fidelium approbatus, ad Pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus ab illa enixe postulat:

            I. Indultura Altaris privilegiati duabus vicibus inqualibet hebdomada, cum simile indultum alias non obtinuerit;

            II.  Indultum sacrum peragendi una hora vel ante auroram vel post meridiem, accedente iusta et rationabili causa, ac nihil omnino percipiendo intuitu huiusmodi indulti praeter consuetam manualem eleemosynam; {7 [133]}

            III. Indulgentiam Plenariam in articulo mortis lucrandam ab Oratore, a suis consanguineis et affinibus usque ad tertium gradum inclusive, et ab aliis quinquaginta personis Oratoris arbitrio eligendis.

            Quod Deus etc.

 

                                    SS. D. N. GREGORIO PAPAE XVI.

                        Ex audientia Sanctissimi - Die 18 Aprilis 1845.

 

            Sanctissimus remisit preces arbitrio Ordinarli, cum facultatibus necessariis et opportunis ad effectum indulgendi, ut Orator, accedente iusta et rationabili causa, sacrum peragere valeat, una vel ante auroram, vel post meridiem hora, dummodo intuitu huiusmodi indulti nihil percipiat, praeter consuetam manualem eleemosynam. Contrariis non obstantibus. In reliquis indulsit pro gratia, ut petitur, in forma tamen Ecclesiae consueta, et ab Apostolica Sede praescripta.

Pro Domino Card. A. DEL DRAGO

L. AVBRARDI Substitutus.

Loco sigilli

 

                        Beatissimo Padre,

            Il sacerdote Giovanni Bosco di Castelnuovo d’Asti, Diocesi di Torino in Piemonte, approvato per ascoltare le confessioni dei fedeli, umilmente prostrato ai Piedi di V. Santità caldamente implora: {8 [134]}

            I. L’indulto dell’Altare Privilegiato due volte per ogni settimana; non avendo altre volte ottenuto simile favore;

            II. La facoltà di celebrare il Sacrificio della S. Messa un’ora avanti l’aurora o dopo mezzogiorno, interveniente giusta e ragionevole causa, e nulla affatto ricevendo in riguardo di questo indulto oltre la consueta ordinaria elemosina;

            III. Indulgenza Plenaria in articolo di morte da lucrarsi dal Supplicante, da' suoi parenti consanguinei ed affini, sino al terzo grado inclusivamente, e da altre cinquanta persone, da eleggersi ad arbitrio dell’Oratore.

Che Dio ecc.

 

                        A S. S. GREGORIO PAPA XVI.

            Dall’udienza del Santissimo - Addì 18 Aprile 1845.

            Il Santissimo rimise le preghiere all’arbitrio dell’Ordinario, colle facoltà necessarie ed opportune all’uopo di permettere che l’Oratore, interveniente un giusto e ragionevole motivo, possa celebrare il S. Sacrificio della Messa o un’ora prima dell’aurora, o un’ora dopo mezzogiorno, soltanto che per riguardo a questa concessione nulla percepisca oltre la consueta manuale elemosina. Non ostante qualunque disposizione in contrario. Nel resto accondiscese per la grazia, come si domanda, nella forma tuttavia consueta della Chiesa, e dall’Apostolica Sede prescritta.

 

Pel Card. A. DEL DRAGO.

L. AVERARDI Sostituto. {9 [135]}

 

 

Approvazione della Compagnia di S. Luigi Gonzaga fatta da Monsignor Luigi Fransoni Arcivescovo di Torino il 12 Aprile.1847.

 

Indulgenze concesse da sua santità Pio IX alla saddetta Compagnia.

 

            Sua Santità Pio IX, volendo dare un segno del suo paterno affetto verso i giovani, che frequentano gli Oratorii della Città di Torino, nell’udienza avuta con Monsig. Fioramonti, segretario di Sua Santità per le Lettere Latine, ha concesse le seguenti indulgenze:

            1° Indulgenza Plenaria per tutti quelli, che, confessati e comunicati, si fanno ascrivere alla Compagnia di S. Luigi Gonzaga;

            2° Simile Indulgenza nel giorno della festa di S. Luigi e di S. Francesco di Sales, a tutti quelli, che in tali giorni si accostano ai Santi Sacramenti;

            3° Indulgenza Plenaria nella Solennità dell’Assunzione di Maria SS. da lucrarsi da tutti quelli, che confessati e comunicati pregheranno specialmente per la gloria ed esaltazione di S. Madre Chiesa;

            4° Indulgenza Plenaria a quelli, che santificheranno sei Domeniche continue ad onore di questo Santo. Queste Domeniche possono scegliersi prima o dopo la festa del Santo, o nel corso dell’anno. Tale Indulgenza si può lucrare in ciascuna di queste Domeniche, purchè uno si accosti ai SS. Sacramenti, e faccia in quel giorno qualche opera di pietà;

            5° Indulgenza Parziale di 300 giorni da lucrarsi da qualsiasi persona, anche non aggregata all’Oratorio, che intervenga alla processione, che suol farsi ogni mese, e nel giorno in cui si celebra la festa del Santo Titolare di ciascun Oratorio. Tali Indulgenze vennero concesse a tempo perpetuo.

                        Dato in Roma il 28 Settembra 1850.

            6° La stessa Santità Sua, nell’udienza tenuta con sua Eminenza il Cardinal Asquini il 18 Febbraio 1851, a tutti i {10 [136]} giovani, che frequentano qualcuno dei suddetti Oratorii, concede l’Indulgenza Plenaria, da lucrarsi nell’ultima Domenica di ciascun mese dell’anno, purchè in tal giorno si accostino ai SS. Sacramenti della Confessione e Comunione, e visitino l’Oratorio o qualche altra pubblica Chiesa.

                        Dato in Roma il 18 Febbraio 1851.

            7° Il Sommo Pontefice Pio VII concedette l’Indulgenza di cento giorni ogni qualvolta si recita il Gloria Patri.

            S. S. Pio IX concedette l’Indulgenza Plenaria in quel giorno, che un giovano dell’Oratorio si fa ascrivere nella Compagnia di S. Luigi Gonzaga.

            Concede pure 100 giorni d’Indulgenza ogni qualvolta si recita la giaculatoria Gesù mio misericordia.

            Sua Eccellenza Monsig. Fransoni, di felice memoria, Arcivescovo di Torino, il 12 Aprile 1847 vi aggiunse l’Indulgenza di 40 giorni;

            8° Tutte le Indulgenze sopra esposte si estendono eziandio a tutti gli allievi degli Oratorii esistenti, o che saranno per aprirsi, purchè si compiano le condizioni da ciascun decreto prescritte.

 

            1° È da notarsi, che le Concessioni fatte dall’Autorità Ecclesiastica di Torino e dalla S. Sede furono personali fino al 1850. Il Direttore dell’Oratorio le comunicava nei limiti e a quelli cui erano state concesse. Questa è la prima Concessione fatta in capo al Superiore della Congregazione salesiana;

            2° È questa la prima volta che dalla S. Sede si parla di Congregazione di S. Francesco di Sales, sotto al quale nome s’intendono tutti quelli che dirigevano gli Oratorii, che o preti o laici prestavano l’opera loro a vantaggio dei giovanetti che li frequentavano;

            3° Le medesime Indulgenze e specialmente quelle notate nel n. 4 si possono anche lucrare da tutti i fedeli, che intervengono alla processione solita a farsi ogni mese in onoie di S. Luigi e di S. Francesco di Sales. Tale estensione di Favori fu fatta verbalmente dal S. Padre, e con lettera del Relatore, comunicata col Rescritto medesimo al sacerdote Bosco;

            4° È pure da notarsi che molte Concessioni si fecero ad tempus, il quale essendo trascorso non sono più qui stampate. {11 [137]}

 

                        Beatissimo Padre,

 

            Il sacerdote Torinese Giovanni Bosco ossequiosamente espone a Vostra Santità essere stata legittimamente eretta in quella città una Congregazione sotto il titolo e protezione di San. Francesco di Sales, della quale egli è Direttore, e che non ha altro scopo che quello d’istruire nella Religione e nella pietà la gioventù abbandonata. Supplica Vostra Santità affinchè si degni accordargli le seguenti grazie spirituali:

            1° Indulgenza Plenaria da lucrarsi da ciascuno di coloro che si ascriva alla Congregazione suddetta, premessa la sacramentale Confessione e Comunione;

            2° Simile nel giorno della festa del Santo per gli Aggregati, che si accosteranno entro tal dì ai SS. Sacramenti;

            3° Indulgenza Plenaria nella solennità dell’Assunzione di Maria SS. da lucrarsi da tutti gli Aggregati, che confessati e comunicati pregheranno per la gloria ed esaltazione della Santa Madre Chiesa;

            4° Indulgenza Parziale di 300 giorni da lucrarsi da tutti coloro, che ancorchè non siano aggregati, intervengono alla processione, che in onore del suddetto Santo suol farsi nella prima Domenica di ciascun mese dell’anno. {12 [138]}

                        Ex audientia SS. - Die 28 Septembris 1850.

 

            Sanctissimus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa IX Oratoris precibus per me infrascriptum relatis benigne annuit iuxta petita absque ulla Brevis expeditione.

                                    DOMINICUS FlORAMONTI

                                    SS. D. N. ab Epistolis Latinis.

                        Dall’udienza del SS. - 28 Settembre 1850.

            Il Santissimo Signor Nostro Pio per Divina Provvidenza Papa IX benignamente accondiscese alle preghiere del Supplicante riferite da me sottoscritto per le cose domandale senza alcuna spedizione di Breve.

DOMENICO FIORAMONTI

Segr. del SS. N. S. per le Lettere Latine.

 

                        Beatissimo Padre,

 

            Nella borgata di Castelnuovo della Diocesi di Torino havvi una Cappella nella quale si celebra la s. Messa e si dà la Benedizione col SS. Sacramento. Sembrerebbe all’Oratore D.’Giovanni Bosco che per accrescere la divozione de' fedeli accordasse V. Santità le seguenti grazie spirituali:

            1° Indulgenza parziale di 300 giorni a chiunque interverrà alla predica e benedizione nei giorni della novena di Maria SS. del Rosario, che suol praticarsi in detta Cappella; {13 [139]}

            2° Indulgenza Plenaria a tutti quelli che confessati e comunicati visiteranno detta Cappella, pregando secondo l’intenzione del Romano Pontefice per i bisogni di S. Chiesa.

            Che della grazia ecc.

                        Ex audientia SS. - Die 28 Septembris 1850.

            Sanctissimus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa IX Oratoris precibus per me infrascriptum relatis benigne annuit iuxta petita, absque ulla Brevis expeditione.

                                    DOMINICUS FlORAMONTI

                                    SS. D. N. ab Epistolis Latinis.

 

                        Dall’udienza del SS. - Addi 28 Settembre 1850.

            La Santità di Nostro Signore Pio per Divina Provvidenza Papa IX benignamente accondiscese alle preghiere dell’Oratore riferite per mezzo di me sottoscritto, secondo le cose sopra domandate, senza alcuna spedizione di Breve.

DOMENICO FIORAMONTI Segr. del SS. N. S. per le Lettere Latine.

            I Favori e le Facoltà concesse dall’Autorità Ecclesiastica di Torino all’Oratorio di S. Francesco di Sales sono:

            1° Di celebrare la S. Messa letta o cantata, dare la Benedizione col Venerabile, fare Tridui, Novene, Esercizi spirituali;

            2° Fare il Catechismo, predicare, promuovere i fanciulli alla Santa Comunione, prepararli alla Confessione, a ricevere la Confermazione;

            3° Facoltà di compiere in qualunque delle nostre Chiese il precetto Pasquale tanto pei fanciulli, quanto per gli adulti che vi intervenissero. Benedire arredi sacri, l’abito {14 [140]} chiericale e vestirne quei giovanetti che manifestassero vocazione ecclesiastica, ma destinati al servizio degli Oratorii e dimoranti nell’Ospizio annesso.

            Queste facoltà lasciavano spesso delle incertezze nella loro esecuzione. Perciò lo stesso Monsignor Fransoni con patente del 31 Marzo 1852, le concedeva assoluta e senza limite, cioè dava tutte quelle facoltà che fossero tornate utili o necessarie pel buon successo delle cose che occorrevano nella direzione dell’Oratorio di S. Francesco di Sales in Valdocco, di S. Luigi a Porta Nuova, del S. Angelo Custode in Vanchiglia.

            Colla stessa Patente costituiva pure il Sacerdote Gio. Bosco Direttore Capo dei medesimi Oratorii.

 

 

Patente a Direttore Capo degli Oratorii di S. Francesco di Sales, del S. Angelo Custode e di S. Luigi in Torino, in favore del Signor D. Giovanni Bosco

 

LUIGI DE MARCHESI FRANSONI CAV. DEL SUPREMO ORDINE DELLA SS. ANNUNZIATA PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA ARCIVESCOVO DI TORINO.

 

Al Molto Rev. Sig. D. Giovanni Bosco da Castelnuovo Sacerdote della nostra Diocesi Salute.

 

            Congratulandoci con Voi, degno Sacerdote di Dio, che abbiate con industre carità saputo stabilire la non mai abbastanza commendevole Congregazione dei poveri giovani nel pubblico Oratorio di S. Francesco di Sales in Valdocco, giudichiamo cosa giusta il testificarvi, mercè le Presenti, il nostro perfetto gradimento, con deputarvi effettivamente Direttore Capo Spirituale {15 [141]} dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, a cui vogliamo siano uniti e dipendenti quelli di San Luigi Gonzaga e del S. Angelo Custode, affinchè l’opera intrapresa con si felici auspizi progredisca e si amplifichi nel vincolo della carità, a vera gloria di Dio, e a grande edificazione del prossimo, conferendovi tutte le facoltà, che sono necessarie ed opportune al santo scopo.

            Mandiamo intanto ad inserirsi negli atti della nostra Curia Arcivescovile queste Patenti per originale, con facoltà al nostro Cancelliere di rilasciarne copia.

 

                        Dato in Torino addì 31 di Marzo l’anno 1852.

            Firmato: FILIPPO RAVINA Vic. Generale

e manualmente sott. BALLADORE Cancell.

Per copia conforme all’originale

            In fede, Torino li 12 Maggio 1868

Teologo GAUDI Pro Cancelliere.

 

            La facoltà di leggere e ritenere libri proibiti era già stata prima concessa con restrizione. In quel tempo, a motivo di dover scrivere contro ai Protestanti, era indispensabile una facoltà illimitata, quale si è chiesta e concessa dal S. Padre.

 

 

[Varie]

 

                        Beatissimo Padre,

            Il sacerdote Bosco Giovanni Torinese, nel trovarsi alla Direzione degli Oratorii per la gioventù eretti in Torino, gli accade spessissimo che tali giovani gli portano ogni genere di libri, che in questi tempi calamitosi si spandono in copia perversissimi. {16 [142]} Umilmente prostrato ai Piedi di V. S. implora la facoltà di leggere e ritenere qualsiasi libro proibito essendone tale il bisogno.

                        Che della grazia ecc.

Um.mo Supplicante.

 

Alla Santità di Nostro Signore

            PIO PP. IX.

 

                                    Feria sexta, die 17 Decembris 1852.

            Auctoritate SS. D. N. Pii PP. IX nobis commissa liceat Oratori (si vera sunt exposita) attente litteris testimonialibus, et quoad vixerit, legere ac retinere, sub custodia tamen ne ad aliorum manus perveniant, libros quoscumque prohibitos; exceptis de obscenis ex professo tractantibus.

            In quorum fidem

FR. A. N. MODENA

S. I. C. a Secretis.

            Loco sigilli

 

                                    Feria sesta del giorno 17 Dicembre 1852.

            Per l’autorità del SS. Sig. Nostro Pio Papa IX a noi concessa si permette al Supplicante (se sono vere le cose esposte) osservate attentamente le lettere testimoniali e sua vita durante, di leggere e ritenersi però sotto custodia, affinchè non pervengano in mano altrui, libri proibiti di qualunque genere; eccettuati quelli che trattano ex professo di cose oscene.

 

FR. A. N. MODENA

Segretario della S. Congr. dell’Indice

 

{17 [143]}

 

                        Beatissimo Padre,

            Il sacerdote Giovanni Bosco, Superiore dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, per i giovani pericolanti nella città e Diocesi di Torino, con le più devote suppliche, implora dalla Santità Vostra l’Apostolica Benedizione con l’Indulgenza Plenaria tanto per sè, quanto per gli enunciati giovani da lui diretti, che crescono in numero sempre maggiore, contandone da circa novecento.

            Che ecc.

Die 13 Augusti 1856.

            Pro gratia serv. servandis.

 

 

PIUS PP. IX.

                                    Romae, die 17 Augusti 1856.

            Testamur praesens rescriptum esse manu SS. D. N. Pii Papae exaratum.

 

B. PACCA

Magister ab Admissionibus SS.

 

            La casa degli Artigianelli di Genova, proprietà materiale del sig. D. Francesco Montebruno, era in quel tempo sotto la dipendenza morale e direttiva del sac. Gio. Bosco. Da ciò si ha la ragione per cui si chiese è fu ottenuta la facoltà dell’Oratorio privato per ambidue gli Istituti. A tale uopo di ogni cosa fu inviata copia autentica al prelodato Sac. Montebruno.

 

                        Beatissimo Padre,

            Il sacerdote Bosco Giovanni Direttore degli Oratorii de' giovani abbandonati della città di Torino (Piemonte), prostrato ai piedi di Vostra {18 [144]} Santità implora per la casa di ricovero di Torino detta di Valdocco, e per quella di Genova detta Opera degli Artigianelli diretta dal Sac. Montebruno Francesco la facoltà dell’Oratorio privato per queste due Case di ricovero, e che tale favore si estenda a poter ivi adempire il precetto festivo, fare la santa Comunione tanto pei giovani ricoverati, quanto per quelli che in qualche maniera sono applicati a servire o a prestare caritatevoli servigi.

            Pieno di gratitudine si prostra

Umile Supplicante

Sac. GIOVANNI Bosco.

 

Die 9 Martii 1858.

            Benigne annuimus pro gratia.

                        Serv. servandis.

                                                PIUS PP. IX.

(Autografo).

            L’anno 1858 nell’atto che il Sac. Gio. Bosco e D. Rua erano per partire dal S. Padre, Esso impartì loro l’Apostolica Benedizione colle seguenti parole:

            Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii, et Spiritus Sancti descendat super te, super socium tuum (D. Rua), super tuos in sortem Domini vocatos; super Adiutores et Benefactores tuos, et super omnes pueros tuos, et super omnia opera tua, et maneat nunc, et semper, et semper, et semper. {19 [145]}

 

                        Beatissimo Padre,

 

            Il sacerdote Giovanni Bosco, nel vivo desiderio di promuovere il canto delle lodi e dei sacri cantici in onore di Dio, della B. Vergine, dei Santi fra i popoli cristiani, si prostra ai piedi di Vostra Santità implorando:

            1° Indulgenza di un anno a chi gratuitamente insegnerà il canto delle laudi sacre, praticandone o in pubblico o in privato almen qualche volta l’esercizio: altra di cento giorni a chi ne praticherà l’esercizio in Oratorio pubblico o privato ogni qual volta esso avrà luogo;

            2° Indulgenza Plenaria da lucrarsi alla chiusura del mese Mariano da coloro, che, nel decorso di esso, sonosi in modo particolare occupati a cantare laudi sacre in Chiesa, e sono intervenuti alla Divozione del mese Mariano;

            3o Indulgenza Plenaria una volta al mese per quelli, che in quattro giorni festivi almeno, od anche feriali prenderanno parte a cantare od insegnare laudi sacre; e questa Indulgenza si lucrerà in quel giorno in cui si premetterà la Confessione e la Comunione. Affinchè si possano lucrare le mentovate Indulgenze, si richiede, che le laudi abbiano l’approvazione dell’Autorità Ecclesiastica;

            4° Tali Indulgenze si possano applicare alle anime dei Fedeli defunti. {20 [146]}

                        Romae apud S. Petrum die 7 Aprilis 1858.

            Benigne annuimus iuxta petita.

                        PIUS PP. IX.

                                                                                    (Autografo).

 

                        Beatissimo Padre,

            Il sacerdote Bosco Giovanni Direttore dell’Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino (Piemonte) si prostra ai piedi di V. B. supplicandola di accordare i seguenti spirituali favori:

            1° Celebrare le tre Messe nella mezzanotte del Santo Natale e distribuire la Santa Comunione a quelli, che prendono parte a questa sacra funzione, AD SEPTENNIUM;

            2° Indulgenza Plenaria a chi in quella occasione si accosta ai Santi Sacramenti della Confessione e Comunione;

            3° La medesima Indulgenza una volta al mese, quando i giovani si accostano ai Santi Sacramenti, facendo l’esercizio della Buona Morte;

            4° Indulgenza Plenaria in articulo mortis ai giovani ORA ESISTENTI di questa Casa ed alli Benefattori ATTUALI della medesima.

                        Che della grazia ecc.

            A Sua Santità PIO PP. IX.

            NB. Le parole in maiuscolo furono aggiunte dallo stesso Pio IX nella supplica soprascritta.

Die 12 Januarii 1862.

Pro gratia serv. servandis.

PIUS PP. IX.

(Autografo). {21 [147]}

 

            L’anno 1858 munito di una Commendatizia dell’Arcivescovo di Torino fui a Roma dal 18 Febbraio al 18 Marzo. In questo tempo trattai più volte con S. S. Pio IX delle basi di una Congregazione. Le Costituzioni già Commendate dall’Ordinario di Torino furono lette dal S. Padre, che con osservazioni scritte di propria mano le inviò al Cardinale Gaude. Esso pure tenne meco più conferenze in proposito e fummo intesi con lui e col S. Padre che tali Costituzioni praticate qualche tempo, fossero di poi al medesimo ritornate a fine di presentarle nuovamente alla S. Sede per l’approvazione.

            Per mala ventura il benemerito Cardinal Gaude cessava di vivere nel 14 Dicembre 1860. Dopo essere state praticate cinque anni, le dette Costituzioni nell’Agosto 1863 colle Commendatizie di molti Vescovi si mandarono al Cardinale Quaglia, Prefetto della Sacra Congregazione dei VV. e RR.

            Udito il parere di vari Consultori, fu fatto minuto esame, e in data del 23 Luglio 1864 venne emanato il Decreto detto di lode. È questa la prima approvazione dell’Istituto in genere, cui mercè era stabilito il Superiore a vita, e la durata di dodici anni in carica pel successore.

 

 

Decretum.

 

            Pauperum adolescentulorum miserans conditionem sacerdos Ioannes Bosco e Dioecesi Taurinensi, iam ab anno 1841 aliorum Presbyterorum etiam auxilio fretus, illos in unum colligere, Catholicae fidei rudimenta edocere, et temporalibus subsidiis levare instituit. Hinc ortum habuit Pia Societas, quae a Sancto Francisco Salesio, nomen habens, ex Presbyteris, Clericis et Laicis constat. Socii tria consueta simplicia vota obedientiae, paupertatis et castitatis profitentur; Superioris Generalis, qui Rector Maior nuncupatur, directioni subsunt, et praeter propriam sanctificationem, praecipuum hunc habent finem, ut quum temporalibus, tum spiritualibus adolescentium {22 [148]} praesertim miserabilium commodis inserviant.

            Iam inde a Piae Congregationis principio, quae ad huiusmodi consilii rationem pertinere arbitrati sunt, adeo studiose diligenterque curarunt, ut maximum ex eorum laboribus Christianae Reipublicae fructum accessisse exploratum omnibus sit; et quamplures Antistites in proprias eos Dioeceses advocaverint, quos tamquam solertes strenuosque operarios in vinea Domini excolenda sibi adiutores adsciscerent. Verum, praenominato sacerdoti Ioanni Bosco, qui Fundator simulque Superior Generalis Piae Societatis est, multum sibi suisque sociis deesse visum est, nisi eidem Societati Apostolica accederet confirmatio.

            Commendatus ideirco a pluribus Antistitibus praefatam confirmationem a SS. Domino Nostro Pio Papa IX humillimis precibus nuperrime postulavit, et Constitutiones approbandas exhibuit. Sanctitas Sua in audientia habita ab infrascripto Domino pro Secretano Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium sub die prima Iulii 1864, memoratami Societatem, attentis Litteris Commendatitiis praedictorum Antistitum, uti Congregationem votorum simpliciurn, sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum iurisdictione, ad praescriptum sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum, amplissimis verbis laudavit atque commendavit, prout {23 [149]} praesentis Decreti tenore laudat atque commendat; dilata ad opportunius tempus Constitutionum approbatione. Insuper Sanctitas Sua, attentis peculiaribus circumstantiis, indulsit, veluti huius Decreti tenore indulget, ut hodiernus Moderator Generalis, seu Rector Maior, in suo munere, quoad vixerit, permaneat; quamvis constitutum sit, ut eiusdem Piae Societatis Superior Generalis duodecim tantum annis suum officium exerceat.

            Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium hac die 23 Iulii 1864.

A. Card. QUAGLIA Praef.

STANISLAUS SVEGLIATI Pro-Secretarius.

            Loco sigilli

 

 

Decreto di collaudazione della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari per l’Istituto Salesiano

 

            Mosso a pietà della condizione de' fanciulli più poveri, il sacerdote Giovanni Bosco della Diocesi Torinese, fin dall’anno 1841, Coll’aiuto eziandio di altri Preti, incominciò a raccoglierli insieme, insegnar loro i primi elementi della Cattolica Fede, e soccorrerli con aiuti temporali. Di qui ebbe origine la pia Società, che prendendo nome da San Francesco di Sales, consta di Preti, Chierici e laici. I soci fanno professione coi tre consueti voti semplici di Obbedienza, Povertà e Castità; sono sotto la direzione del Superiore Generale, che viene chiamato Rettor Maggiore, ed oltre  la propria santificazione, {24 [150]} si propongono per fine principale di attendere ai bisogni sì temporali come spirituali dei giovanetti specialmente più miserabili.

            Sino dal principio della pia Congregazione, con tale studio e diligenza curarono quelle cose, che giudicarono poter giovare al loro scopo, che a tutti fu noto il grandissimo vantaggio, che colle loro fatiche recarono alla Cristiana Religione; e moltissimi Vescovi li chiamarono nelle rispettive Diocesi, e li associarono come solerti e laboriosi Operai nel coltivare la Vigna del Signore. Ma al prenominato sacerdote Giovanni Bosco, che è Fondatore ed insieme Superiore Generale della Pia Società, sembrò mancar molto a sè ed ai suoi Socii, se non s’aggiugnesse alla medesima Società l’Apostolica Sanzione.

            Raccomandato pertanto da moltissimi Vescovi ha testè domandato con umilissime preghiere la prefata Sanzione alla Santità di Nostro Signore Pio Papa IX, e presentò le Costituzioni per l’approvazione. Sua Santità nell’Udienza avuta dal sottoscritto Mons. Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in data del 1 Luglio 1864, la ricordata Società, attese le lettere Commendatizie dei predetti Vescovi, con amplissime parole lodò e commendò, come col tenore del presente Decreto loda e commenda quale Congregazione di voti semplici, sotto il governo del Superiore Generale, salva la giurisdizione degli Ordinarli, secondo il prescritto dei Canoni e delle Apostoliche Costituzioni, differita a tempo più opportuno l’approvazione delle Costituzioni. Inoltre la Santità Sua attese le circostanze speciali, concedette, siccome col tenore di questo Decreto concede, che l’attuale Superiore Generale, ovvero {25 [151]} Rettor Maggiore, rimanga per tutta la vita nella sua carica, quantunque sia stabilito che il Superiore Generale della medesima Pia Società resti in carica soltanto per dodici anni.

            Dato in Roma dalla Segreteria della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in questo giorno 23 Luglio 1864.

A. Card. QUAGLIA Prefetto

STANISLAO SVEGLIATI ProSegretario.

 

                        Beatissimo Padre,

            Il sacerdote Giovanni Bosco Superiore Generale della Congregazione di S. Francesco di Sales, eretta in Torino, a fine di promuovere, per quanto gli è possibile, la maggior gloria di Dio ed il bene delle anime;

            Supplica umilmente la Santità Vostra a voler degnarsi concedergli la facoltà di potere, all’opportunità, autorizzare li Sacerdoti della sua Congregazione, a benedire croci, medaglie, corone, ecc. colle Indulgenze annesse.

            20 Gennaio 1867, agli attuali e ora esistenti per sette anni.

                                    (Autografo)

            Inoltre supplica di potere, semprechè ne riconosca il bisogno, autorizzare li Sacerdoti, o professi o giovani, a lui soggetti, a leggere e ritenere quei libri proibiti, che crede utili al rispettivo ufficio.

            Per dieci casi                                                   (Autografo).

            E finalmente supplica la stessa Santità Vostra, a volersi degnare a conferire al medesimo Sac. {26 [152]} Giovanni Bosco la facoltà di far celebrare la santa Messa prima dell’aurora, quando occorre il bisogno.

            Per sette anni, come sopra                             (Autografo).     PIO PP. IX.

 

Decreto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari per l’approvazione dell’Istituto Salesiano.

 

            Con questo Decreto la Santa Sede approva l’Istituto di S. Francesco di Sales in genere, rimandando ad altro tempo l’esame e l’approvazione dei singoli articoli delle Costituzioni. È pure concesso l’insigne favore di rilasciar le Dimissorie per le Ordinazioni a quelli che venissero nelle nostre Case prima di aver compito l’anno decimoquarto d’età.

 

DECRETUM.

 

            Salus animarum, quarum curam a Principe Pastorum accepit SS. Dominus Noster Pius Papa IX, continuo Eum vigilem reddit, ut nihil inexpertum relinquat, quo sacrosancta Catholica Fides, sine qua impossibile est piacere Deo, ubique terrarum vigeat semper, atque augeatur. Quocirca singulari sua Apostolica benevolentia eos potissimum ecclesiasticos viros prosequitur, qui in Societatem adunati, iuventutis curam suscipiunt, eam spiritu intelligentiae ac pietatis imbuunt, omnique studio et contentione, uberes in vinea Domini fructus virtutis, et honestatis afferre conantur. Quum Sanctitas Sua inter huiusmodi Socie tates accenseri noverit Piam Ecclesiasticorum {27 [153]} Virorum Congregationem, quae a S. Francisco Salesio nuncupata, anno 1841, a sacerdote Ioanne Bosco, Augustae Taurinorum erecta fuit, illam sub die prima Iulii 1864 Apostolicae Laudis decreto condecoravit. Ast memqratus Fundator nuperrime Urbem petiit, atque penes Sanctam Sedem enixe postulavit, ut praefatam Congregationem, eiusque Constitutiones approbare dignaretur. Summus vero Pontifex in audientia habita ab infrascripto D. Secretano huius Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, sub die 19 Februarii 1869, attentis Litteris Commendatitiis plurimorum Antistitum, enunciatam Piam Congregationem, uti Societatem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum iurisdictione ad formam sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum, approbavit, et confirmavit, uti praesentis Decreti tenore approbat, atque confirmat, dilata ad opportunius tempus approbatione Constitutionum, quae emendandae erunt iuxta animadversiones ex mandato Sanctitatis Suae iam alias communicatas, excepta quarta, quae modiflcanda erit prout sequitur; nempe Sanctitas Sua supplicationibus sacerdotis Ioannis Bosco benigne annuens, eidem tamquam enunciatae Piae Congregationis Moderatori Generali facultatem tribuit, ad decennium proximum tantum duraturam, alumnis, qui in eiusdem Congregationis aliquo collegio, vel convictu ante aetatem annorum quatuordecim {28 [154]} excepti fuerunt, vel in posterum exipientur, ac nomen praefatae Piae Congregationi suo tempore dederunt vel in posterum dabunt, relaxandi Litteras Dimissoriales ad Tonsuram, et Ordines tam Minores, quam Maiores recipiendos; ita tamen ut, si a Pia Congregatione quavis de causa dimittantur, suspensi maneant ab exercitio susceptorum Ordinum, donec de sufficienti Sacro Patrimonio provisi, si in Sacris Ordinibussint constituti, benevolum Episcopum receptorem inveniant. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

            Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium sub die la Martii 1869.

A. Card. QUAGLIA Praefectus.

S. SVEGLIATI Secretarius.

            Loco sigilli

 

DECRETO.

 

            La salute delle anime, affidate alla cura del SS. Nostro Signore Pio Papa IX dal Principe dei Pastori, lo rende di continuo vigilante, a fine di non tralasciare alcuna cosa intentata, perchè la sacrosanta Cattolica Fede, senza cui è impossibile piacere a Dio, in ogni parte della terra sempre fiorisca e si dilati. Per la qual cosa predilige sopratutto colla singolare sua Apostolica benevolenza quegli uomini Ecclesiastici, i quali riuniti in società, prendono cura della gioventù, che l’ammaestrano nello spirito della scienza e pietà, e che con ogni studio e sforzo s’adoperano di arrecare abbondanti frutti di virtù e di onestà nella Vigna del Signore. Tostochè Sua Santità {29 [155]} ebbe conosciuto essere tra simili Società la Pia Congregazione de' religiosi, che, preso nome da San Francesco di Sales, fu eretta in Torino nel 1841 dal sacerdote Giovanni Bosco, la onorò con un decretò di Apostolica lode addì 1 di Luglio 1864. Ma il summentovato Fondatore, venuto testè a Roma, insistette appresso alla S. Sede, perchè si degnasse approvare la prefata Congregazione e le sue Costituzioni. Il Sommo Pontefice pertanto nell’udienza avuta dal sottoscritto Mons, Segretario di questa Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in data 19 Febbraio 1869, attese le Lettere Commendatizie di moltissimi Vescovi, approvò e confermò l’enunciata Congregazione sotto il governo del Superiore Generale, salva la giurisdizione degli Ordinarii secondo la forma dei Sacri Canoni e delle Apostoliche Costituzioni, come a tenore del presente Decreto l’approva e conferma, differita a tempo più opportuno la approvazione delle Costituzioni, le quali dovranno correggersi secondo le osservazioni per ordine di Sua Santità già altre volte comunicate, eccetto la quarta, che dovrà modificarsi come segue: Cioè la Santità Sua annuendo benignamente alle preghiere del sacerdote Giovanni Bosco, concesse al medesimo, come a Superiore Generale della Pia Congregazione, la facoltà, valevole soltanto per tutto il Decennio prossimo venturo, di rilasciare le Lettere Dimissoriali per ricevere la Tonsura e gli Ordini tanto Minori, quanto Maggiori agli alunni, che avanti i quattordici anni furono accolti in qualche collegio, o convitto della medesima Congregazione, o che saranno accolti in avvenire, e che a suo tempo diedero il nome alla prefata Pia Congregazione o {30 [156]} ve lo daranno in appresso; ma in modo che, se per qualsiasi motivo vengano licenziati dalla Pia Congregazione, debbano rimanere sospesi dall’esercizio degli Ordini ricevuti, finchè provvedutisi di sufficiente Sacro Patrimonio, se sono insigniti dei Sacri Ordini, non trovino qualche Vescovo che benevolmente li accolga. Non ostante qualunque contraria disposizione.

            Dato a Roma dalla Segreteria della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari addì 1 Marzo 1869.

A. Card. QUAGLIA Prefetto

S. SVEGLIATI Segretario.

 

 

Chiesa e Arciconfraternita di Maria SS. Ausiliatrice

Supplica all’arcivescovo di Torino per la canonica erezione di una Pia Associazione dei Divoti di Maria Ausiliatrice.

 

                        Eccellenza Reverendissima,

            Il sottoscritto espone umilmente a V. E. Rev.ma che, pel solo desiderio di promuovere la gloria di Dio e il bene delle anime, avrebbe in animo che nella Chiesa di Maria Ausiliatrice, or fa un anno da V. E. consacrata al Divin culto, si iniziasse una pia unione di fedeli sotto il nome di Associazione dei Divoti di Maria Ausiliatrice; {31 [157]} scopo principale sarebbe di promuovere la venerazione al SS. Sacramento e la divozione a Maria Auxilium Christianorum: titolo che sembra tornare di vivo gradimento all’augusta Regina del cielo.

            A tale effetto si compilarono alcune Regole modellate e quasi copiate sopra gli Statuti della celebre Confraternita di Maria Ausiliatrice eretta in Monaco di Baviera, affinchè questi esercizi di pietà abbiano una forma stabile e tutta secondo lo spirito di Santa Chiesa.

            L’umile esponente supplica V. E. a voler prendere in benigna considerazione questo suo progetto, facendole umile preghiera di esaminare tali Statuti, aggiugnere, togliere, cangiare quanto giudica opportuno, e poi, come umilmente La supplica, approvarla con tutte quelle clausole che V. E. giudicasse più opportune a promuovere le glorie dell’Augusta Regina del cielo e il bene delle anime.

            L’altare dell’Associazione sarebbe l’Altare Maggiore di detta Chiesa, come quello che è privilegiato, e presso a cui già si fanno la maggior parte degli esercizi di pietà, che formano lo scopo di quest’Associazione.

            Pieno di speranza di conseguire il favore, colla più profonda gratitudine implora la sua santa Benedizione e si professa

                                    Umil.mo Supplicante

                                    Sac. GIOVANNI Bosco. {32 [158]}

 

 

ALEXANDER OCTAVIANUS RICCARDI

EX COMITIBUS A NETRO

SUPREMI ORDINIS SS. ANNUNTIA.TIONIS

EQUES TORQUATUS ETC. ETC.

Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia

ARCHIEPISCOPUS TAURINENSIS

SS. D. N. D. PII PAPAE IX PRAELATUS DOMESTICUS

AC PONTIFICIO SOLIO ADSISTENS.

            Viso Memoriali Nobis exhibito ab adm. Rev. Dom. Ioanne Bosco Ecclesiae sub invocatione Immaculatae Virginis Auxiliatricis nuper erectae in hac civitate, Rectore, eiusque tenore considerato, piis Oratoris votis libenter annuentes, ad fovendam augendamque fidelium erga Sanctam Dei Matrem, Augustumque Eucharistiae Sacramentum religionem, Piam Sodalitatem, cui nomen erit: Associazione dei Divoti di Maria Ausiliatrice ad Altare Maius praedictae Ecclesiae, praesentium tenore erigimus ac canonice erectam declaramus pro utriusque sexus fidelibus, ut omnes eidem adscribendi de Ecclesiae Thesauris, praescripta opera adimplendo, participare valeant; quoniam vero Statuta Nobis pariter exhibita, ac per Nos firmata, Piae Societatis regimini et incremento accommodata novimus, eadem approbamus, reservata Nobis facultate ea addendi vel variandi, quae magis pro dictae Piae Sodalitatis utilitate expedire iudicabimus. Hoc nostrum Decretum {33 [159]} una cum memoratis precibus ac Statutis in Registris Curiae Nostrae referri iubemus ac per authenticum exemplar D. Oratori exhiberi.

            Datum Taurini die decima octava Aprilis anno millesimo octingentesimo sexagesimo nono.

                                    Firmatus: † ALEXANDER Archiep.

                        et manualiter subscriptus

                                                Th. GAUDI pro Cancell.

Ita in originali cum quo coll, concordat.

            Datum Taurini, die, mense et anno praemissis.

                                                            Th. GAUDI pro Cancell.

 

ALESSANDRO OTTAVIANO RICCARDI

DEI CONTI DI NETRO

CAV. DELL’ORD. SUP. DELLA SS. ANNUNZIATA ECC. ECC.

Per grazia di Dio e della S. Sede Apostolica

ARCIVESCOVO DI TORINO

PRELATO DOMESTICO DI S. S. PAPA PIO IX

E ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO.

            Visto il Memoriale a Noi presentato dal M. Rev. sacerdote Giovanni Bosco, Rettore della Chiesa da poco tempo in questa città eretta, sotto l’invocazione dell’Immacolata Vergine Ausiliatrice, e consideratone il tenore, ben volentieri acconsentendo ai pii voti dell’Oratore, per alimentare ed accrescere la divozione dei fedeli verso la Santa Madre di Dio e l’Augusto Sacramento dell’Eucaristia, col tenore del presente Decreto erigiamo e dichiariamo canonicamente eretta, pei fedeli dell’uno e dell’altro sesso, all’Altare Maggiore {34 [160]} della predetta Chiesa, la Pia Società che avrà nome di Associazione del Divoti di Maria Ausiliatrice, in triodo che tutti quelli che ad essa si ascriveranno, adempiendo le prescritte opere, possano partecipare dei Tesori della Chiesa. E poichè gli Statuti a Noi parimente presentati, e da Noi firmati abbiam conosciuto essere adatti al governo ed all’incremento della Pia Associazione, questi medesimi Noi approviamo, riservandoci la facoltà di aggiugnere o di variare quelle cose, che giudicheremo essere di maggiore utilità per detta Pia Associazione.

            Questo nostro Decreto, col sopradetto ricorso e cogli Statuti, vogliamo siano riportati nei Registri della nostra Curia, ed un autentico esemplare ne sia rilasciato all’Oratore.

            Dato in Torino il giorno 18 Aprile 1869.

† ALESSANDRO Arcivescovo

Teol. GAUDI Pro-Cane.

 

INDULGENZE

concesse da S. S. PIO IX alla Confraternita di Maria SS. Ausiliatrice

canonicamente eretta in Torino con varii Brevi.

PIUS PP. IX.

AD FUTURAM REI MEMORIAM.

 

            Exponendum curavit Nobis dilectus filius Ioannes Bosco, presbyter Taurinensis, sibi ad fovendam augendamque fidelium erga Sanctam Dei Matrem, Augustumque Eucharistiae Sacramentum {35 [161]} religionem, in animo esse, Piam Sodalitatem in Ecclesia sub invocatione Immaculatae Virginis Auxiliatricis civitatis Taurinensis de Ordinarti licentia instituere, cui vulgo - Associazione dei Divoii di Maria Ausiliatrice - nomen sit, et cuius Sodales praecipue in promovendum Deiparae Immaculatae Augustique Sacramenti cultum intendant animum.

            Quo vero, propositis uberioribus ad coelestem beatitatem potiundam praesidiis, maiori studio fideles Sodalitati isti nomen dent, atque in praescripta pietatis opera incumbant, enixas Nobis preces adhibuit humiliter, ut Ecclesiae Thesauros, quorum dispensationem Nobis commisit Altissimus, idcirco reserare de benignitate Nostra dignaremur.

            Nos igitur salubres has frugiferasque memorati dilecti filii curas plurimum commendantes, quo Sodalitas ista maiora in dies, Deo iuvante, suscipiat incrementa, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus e Pia Sodalitate vulgo - Associazione de Divoti di Maria Ausiliatrice - in cognominata Ecclesia civitatis Taurinensis canonice instituta, nunc et pro tempore existentibus, vere poenitentibus, et confessis, ac Sacra Communione refectis, qui eandem Ecclesiam, et Sodalitatis Oratorium vel Altare, Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, et Ascensionis D. N. J. C. festivitatibus, {36 [162]} Dominica Pentecostes, Solemnitate SS. Corporis Christi, itemque septem potioribus Immaculatae Virginis Deiparae festis, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, quo die ex recensitis id egerint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

            Praeterea eisdem Sodalibus, qui quolibet die solemnium supplicationum, quae in honorem Sanctae Dei Matris dieta in Ecclesia per tres aut novem dies continuos fieri solent, ea, quae descripsimus, pietatis opera corde saltem contriti peregerint, septem annos totidemque quadragenas: quotiescumque vero rite devoto interfuerint Exercitio cuiusvis diei mane de Ordinarii licentia praefata in Ecclesia habendo, et corde pariter contriti consuetas preces, ut supra, pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione recitaverint, centum dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus.

            Quae omnes et singulae Indulgentiae, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes, ut etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, {37 [163]} per modum suffragii applicali possint, misericorditer in Domino elargimur.

            Praesentibus ad decennium tantum valituris.

                        Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XVI Martii MDCCCLXIX, Poatificatus Nostri Anno vigesimotertio.

N. Card. PARACCIANI CLARELLI.

 

PIO PP. IX.

A FUTURA MEMORIA DEL FATTO.

 

            Il Nostro diletto figlio Giovanni Bosco, sacerdote Torinese, Ci espose aver egli in animo, per eccitare ed accrescere la divozione dei fedeli verso la Santa Madre di Dio e l’Augusto Sacramento dell’Eucaristia, d’instituire, colla licenza dell’Ordinario, nella Chiesa dedicata a Maria SS. Ausiliatrice nella città di Torino, una Pia Società col nome di Associazione dei Divoti di Maria Ausiliatrice, i cui Soci abbiano per iscopo principale di promuovere il culto della Immacolata Madre di Dio e dell’Augusto Sacramento.

            Affinchè poi, proponendo loro maggiori aiuti per arrivare alla celeste beatitudine, con maggiore impegno diano i fedeli il nome a questa Associazione, ed attendano a compiere le prescritte opere di pietà, Ci porse umile preghiera, che volessimo a questo fine per Nostra benignità aprire i Tesori della Chiesa, la dispensazione dei quali a Noi commise l’Altissimo Iddio.

            Noi adunque molto commendando le salutari e proficue cure del predetto Nostro amato figliuolo, affinchè col divino aiuto vie maggiore incremento di giorno in giorno prenda questa Associazione, {38 [164]} appoggiati alla misericordia di Dio ed all’autorità de' Beati Apostoli Pietro e Paolo, a tutti e singoli i fedeli Cristiani dell’uno e dell’altro sesso, che ora e per l’avvenire verranno inscritti nella Pia Società, che ha nome di Associazione dei Divoti di Maria Ausiliatrice, canonicamente eretta nella Chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice nella città di Torino, veramente pentiti e confessati e comunicati, e che avranno divotamente visitato questa medesima Chiesa, l’Oratorio o l’Altare della Società, dai primi vespri fino al tramonto del sole, nelle feste della Natività, Circoncisione, Epifania ed Ascensione di N. S. G. C, nella Domenica di Pentecoste, nella Solennità del SS. Corpo del Signore, e similmente nelle sette principali feste dell’Immacolata Vergine Madre di Dio, e quivi avranno pregalo per la concordia dei Principi Cristiani, per l’estirpazione delle eresie, e per l’esaltazione di S. Madre Chiesa, in qualunque dei sopradetti giorni ciò avranno fatto, misericordiosamente concediamo nel Signore Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati.

            Inoltre ai medesimi Soci, i quali almeno di cuore pentiti, adempiranno le sopradette opere di pietà in ciascun giorno di novene o tridui, che solennemente in detta Chiesa si sogliono fare in onore della Madre di Dio, concediamo sette anni d’Indulgenza ed altrettante quarantene: ogniqualvolta poi interverranno al divoto Esercizio, che con licenza dell’Ordinario ogni mattina si celebra in detta Chiesa, e parimente di cuore pentiti reciteranno le consuete preghiere od altre per la concordia fra i Principi Cristiani, l’estirpazione delle eresie e l’esaltazione di S. Madre Chiesa, concediamo cento giorni d’Indulgenza. {39 [165]} Le quali singole Indulgenze, perdono dei peccati e remissione di pene, misericordiosamente concediamo nel Signore, che per modo di suffragio si possano anche applicare alle anime dei fedeli Cristiani, che a Dio congiunte in carità passarono di questa vita.

            Valevoli le presenti per dieci anni solamente.

            Dato in Soma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore il giorno 16 marzo 1869, l’Anno ventesimo terzo del Nostro Pontificato.

N. Card. PARACCIANI CLARELLI.

 

PIUS PP. IX.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

 

            Supplices Nobis admotae sunt preces, ut quas similibus Apostolicis Litteris Nostris, datis die XVI martii anno MDCCCLXIX, Piae Sodalitati sub invocatione B. Mariae Auxiliatricis in Ecclesia sub eodem titulo civitatis Taurinensis canonice, ut praefertur, institutae, Indulgentias ad decennium lucrandas concesseramus, easdem in perpetuum elargiri, et quasdam alias gratias addere pro Nostra benignitate dignaremur. Nos ad augendam Fidelium religionem, animarumque salutera coelestibus Ecclesiae Thesauris pia charitate intenti, hujusmondi precibus obsecundare volentes, praedictae Sodalitati, ut memoratas Indulgentias lucrari in perpetuum libere ac licite possit et valeat, dummodo quae priore indulto {40 [166]} pietatis opera peragenda praescripsimus rite adimpleantur, vi praesentium concedimus. Praeterea omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui dictam Sodalitatem in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi, SS. Eucharistiae Sacramentum sumpserint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem; quam etiam Animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino impertimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoiis die XI Martii Anno MDCCCLX, Pontificatus Nostri Anno vigesimo quarto.

Pro D. Card. PARACCIANI CLARELLI.

F. PROFILI Substitutus.

 

PIO PP. IX.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

 

            Ci vennero fatte umili preghiere, perchè quelle Indulgenze, che con Nostre Lettere Apostoliche simili a queste in data del 16 Marzo 1869, avevamo concesso per dieci anni alla Pia Confraternita sotto la invocazione della B. V. Maria Ausiliatrice canonicamente eretta, come Ci vien detto, nella Chiesa del medesimo titolo in Torino, volessimo benignamente concedere in perpetuo, aggiuntevi alcune altre grazie. Noi con pietosa sollecitudine intenti ad accrescere coi celesti {41 [167]} Tesori della Chiesa la pietà dei Fedeli, e cooperare alla salute delle anime, volendo condiscendere a quelle preghiere, concediamo alla predetta Confraternita, in virtù delle presenti Lettere, di poter lucrare in perpetuo le Indulgenze sopra ricordate, purchè si adempiano puntualmente le opere di pietà, che nel primo indulto abbiamo prescritte. Inoltre pietosamente nel Signore concediamo a tutti e singoli i Fedeli dell’uno e dell’altro sesso, che per l’avvenire entreranno nella sopradetta Confraternita, che nel primo giorno del loro ingresso, se veramente pentiti e confessati avranno ricevuto il SS. Sacramento dell’Eucarestia, possano acquistare la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati, applicabile anche per modo di suffragio alle anime dei fedeli, che a Dio congiunte nella carità passarono da questa vita; non ostante qualunque ordinazione in contrario, dovendo le presenti valere in perpetuo.

            Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore addì 11 Marzo 1870, del nostro Pontificato Anno ventesimo quarto.

Pel Card. PARACGIANI CLARELLI

F. PROFILI Sostituto.

 

PIUS PP. IX.

AD PERPETUAI! REI MEMORIAM.

 

            Sodalitia fidelium ad Christianae pietatis et charitatis opera exercenda instituta, praecipuis honoribus privilegiisque, ex Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorura more, pro re ac tempore ditamus. Itaque cum dilectus filius Ioannes Bosco presbyter Taurinensis enixas Nobis {42 [168]} preces humiliter adhibuerit, ut Piam Sodalitatem sub titulo “dei Divoti di Maria Ausiliatrice” quae in Ecclesia in honorem eiusdem B. M. V. Auxiliatricis civitatis istius Taurinensis canonice iampridem erecta, Sodalium religione et frequentia eo crevit brevi, ut longe etiam dissita loca pervaserit, in commodum praesertim Sodalium, qui alio in loco ab Taurinensi Urbe versantur, Archisodalitatis titulo, et privilegiis augere, de benignitate Nostra dignaremur. Nos memorati dilecti filii votis obsecundare lubenti animo voluimus. Quae cum ita sint, omnes et singulos, quibus Nostrae hae Literae favent, ab quibusvis excommunicationis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis quovis modo vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, Sodalitatem “dei Divoti di Maria Ausiliatrice” de qua habita ante mentio est, in Ecclesia in honorem Immaculatae Mariae Virginis sub eodem nomine istius civitatis Taurinensis canonice, ut asseritur, erectam, in Archiconfraternitatem cum omnibus et singulis honoribus, praeeminentiis, praerogativis, iuribus, et privilegiis solitis et consuetis, hisce Literis, perpetuo Auctoritate Nostra Apostolica erigimus et instituimus. Porro Archiconfraternitatis ita erectae Moderatoribus et Confratribus nunc et pro tempore existentibus, ut alias quascumque Sodalitates eiusdem nominis et instituti {43 [169]} in Dioecesi Taurinensi tantum canonice institutas, servata Clementis VIII Praedecessoris Nostri recol. mem. desuper edita Constitutione, aggregare, illisque omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxatiories, ipsi Sodalitati, nunc per Nos in Archiconfraternitatem erectae, ab hac Sancta Sede Apostolica concessas, et alias communicabiles communicare libere et licite possint et valeant, eadem Auctoritate Nostra vi praesentium impertimur. Decernentes praesentes Nostras Literas firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri et obtinere, illisque adquos spectat et pro tempore quandocumque spectabit pienissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari et definiri debere, irritumque et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.             Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, nec non dictae Sodalitatis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die l’Aprilis MDCCCLXX, Pontificatus Nostri Anno vigesimo quarto.

Pro Domino Cardinali

PARACCIANI CLARELLI

F. PROFILI Substitutus. {44 [170]}

 

PIO PP. IX.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

 

            Seguitando la consuetudine dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, Noi siamo soliti, secondo il bisogno e l’opportunità, arricchire di particolari favori e privilegi le Società dei fedeli, dirette all’esercizio di opere di cristiana pietà e carità. Pertanto, avendoci il diletto figlio Giovanni Bosco, prete Torinese, esposte umili e calde preghiere di voler benignamente, massime per commodo dei Soci, che dimorano in luoghi lontani dalla Città di Torino, arricchire del titolo di Arciconfraternita e di altri privilegi la Pia Società “dei Divoti di Maria Ausiliatrice” la quale già prima canonicamente eretta in Torino nella Chiesa dedicata alla medesima B. M. V. Ausiliatrice, tanto crebbe in poco tempo per la divozione e moltitudine dei Soci, che penetrò eziandio in lontane regioni, Noi volemmo di buon grado secondare i voti del soprascritto diletto figlio.

            Per la qual cosa assolvendo e considerando assolti tutti e singoli quelli cui riguardano queste Lettere, unicamente per tale effetto, da qualunque sentenza di scomunica, di interdetto e da ogni altra censura e pena ecclesiastica, in qualunque modo e per qualsiasi causa inflitta, se mai in alcuna di esse fossero incorsi, con queste nostre Lettere erigiamo ed instituiamo in perpetuo per la Nostra Apostolica Autorità la predetta Società dei Divoti di Maria Ausiliatrice eretta canonicamente, come si afferma, sotto questo medesimo titolo in Torino, nella Chiesa consacrata in onore di Maria Vergine Immacolata, coi {45 [171]} favori, preminenze, prerogative, diritti, e privilegi soliti. Inoltre per la medesima Nostra Autorità e colle presenti Lettere concediamo ai Rettori e Confratelli dell’Arciconfraternita così eretta, che sono e che saranno, che osservata la Costituzione di Clemente VIII, Nostro Predecessore, di veneranda memoria, già pubblicata per l’addietro, possano liberamente e lecitamente aggregarsi altre Società del medesimo titolo ed istituto, che sono canonicamente istituite nella sola diocesi di Torino, ed a quelle comunicare tutte le Indulgenze, remissioni di peccati, e rilassazioni di penitenze concesse da questa Santa Apostolica Sede alla Società ora da Noi eretta ad Arciconfraternita, ed altre che siano comunicabili. E decretiamo che queste Nostre Lettere siano stabili, valide ed efficaci ora e sempre, ed abbiano pieno e totale effetto; e che giovino ampiamente a quelli cui riguardano o riguarderanno quando che sia; che nelle cose sopraddette debbano giudicare e definire così tutti i giudici Ordinari e delegati, ed eziandio gli Uditori di Cause del Palazzo Apostolico; e che sia vano ed inutile il giudizio se mai avvenga che alcuno di qualunque autorità, scientemente o per ignoranza, giudichi diversamente in queste cose.

            Non ostanti le Costituzioni ed Ordinazioni Apostoliche, e le regole e consuetudini di detta Società anche per giuramento, approvazione Apostolica od altro qualunque modo confermate e qualunque determinazione in contrario.

            Dato in Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore addì 5 Aprile 1870, del Nostro Pontificato l’Anno ventesimo quarto.

Pel Card. PARACCIANI CLARELLI

F. PROFILI Sostituto. {46 [172]}

 

                        Beatissimo Padre,

            Il sacerdote Giovanni Bosco Superiore Generale della Pia Società di S. Francesco di Sales, dopo aver ottenuto dalla benignità della Santità Vostra l’approvazione delle Costituzioni del suo Istituto, animato ora da precedenti concessioni già fattegli da Vostra Beatitudine, si presenta umilmente al Suo Apostolico trono, esponendole come tornerebbe a maggiore incremento e vantaggio della sua Congregazione, se le venisse conceduto il privilegio, attribuito dalla S. Sede Apostolica agli Ordini Regolari, di rilasciare le Lettere Dimissoriali per le promozioni ai Minori e Maggiori Ordini, inclusivamente al Presbiterato, a forma del Decreto del Pontefice Clemente VIII, dei 15 Marzo 1596.

            Essendo già la Pia Società Salesiana estesa in non meno di sette Diocesi, e non potendo i Soci tenere una stabile e costante dimora in certe e determinate Case, ma invece occorrendo loro di essere trasferiti di luogo in luogo, si frappongono da ciò non pochi ostacoli perchè i rispettivi Ordinarli possano avere quella sicura conoscenza dei promovendi per ammetterli alle Ordinazioni, quando pure già siano dotati dei debiti requisiti.

            Oltre a ciò la concessione che s’implora, meglio conduce a quella unità di regime, che è un elemento indispensabile alla conservazione dello spirito e dello scopo di un Istituto. {47 [173]} Supplica quindi vivamente l’Oratore la Santità Vostra perchè, a somiglianza eziandio di qualche altro consimile Istituto, si degni accordare al Superiore Generale pro tempore della Società Salesiana la facoltà di rilasciare le Lettere Dimissoriali in favore dei Soci di Essa promovendi ai Minori e Maggiori Ordini, i quali abbiano già emesso i voti semplici perpetui, estendendogli cioè quel privilegio medesimo di cui godono i Regolari propriamente detti in forza del surrichiamato Decreto di PP. Clemente VIII.

                        Che della grazia ecc.

            Ex Audientia SS. habita ab infrascripto Domino Secretario S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 3 Aprilis 1874, feria VI in Parasceve, Sanctitas Sua, attentis expositis, benigne facultatem tribuit Rectori Generali Oratori, ad decennium duraturam, relaxandi Literas Dimissoriales favore Sociorum suae Congregationis, qui eidem perpetuo votorum simplicium nexu devinoti sunt, ut ad omnes etiam Sacros et Presbiteratus Ordines, titulo Mensae Communis, servatis servandis, promoveri possint, ad instar Privilegii pro Regularibus iuxta Decretum Clementis VIII die 15 Martii 1596; firmis tamen manentibus legibus in Apostolicis Constitutionibus, praesertim S. M. Benedicti PP. XIV de Ordinationibus Regularium, quae incipiunt: Impositi, Nobis latis: ita tamen, ut si contingat {48 [174]} aliquos ad Sacros Ordines iam promotos titulo huiusmodi Mensae Communis, ab eadem Congregatione legitime discedere aut dimitti, a susceptis Ordinibus exercendis suspensi maneant, donec, de sufficienti Sacro Patrimonio provisi, benevolum Episcopum receptorem inveniant.

                        Romae.

A. Card. BIZZARRI Praef.

S. Archiep. Seleucien. Secret.

            Nell’Udienza di Sua Santità avuta dal sottoscritto Mons. Segretario della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari in data 3 Aprile 1874, feria sesta in Parasceve, la Santità Sua, considerate le cose esposte, benignamente concedette al Supplicante, Rettore Generale, la facoltà di rilasciare le Lettere Dimissoriali, valevole per un decennio, in favore dei Soci della sua Congregazione, che alla medesima sono legati col vincolo perpetuo dei voti semplici, affinchè, osservate le cose da osservarsi, possano essere promossi a tutti gli Ordini eziandio Sacri e del Presbiterato col titolo della Mensa Comune; a guisa di Privilegio pei Regolari, secondo il Decreto di Clemente VIII del giorno 15 Marzo 1596, rimanendo tuttavia in vigore le leggi nelle Apostoliche Costituzioni, specialmente quelle della Santa memoria di Benedetto XIV intorno alle Ordinazioni dei Regolari, che incominciano - Impositi, Nobis latis. In modo però che, se avvenga che alcuni già promossi ai Sacri Ordini, col titolo di detta Mensa Comune, escano dalla medesima Congregazione legittimamente, o ne vengano licenziati, rimangano sospesi {49 [175]} dall’esercizio degli Ordini ricevuti, finchè provvedutisi di sufficiente Sacro Patrimonio non trovino un Vescovo che benevolmente li accolga.

            Roma.

A. Card. BIZZARRI Prefetto.

SALVATORE Arciv. di Seleucia Segretario.

            La pia Società Salesiana ebbe la sua prima approvazione nel 23 luglio 1864.

            La seconda nel 1° marzo 1869, in cui furono approvatele Costituzioni in generale.

            Finalmente, dopo assai lunga pratica, dopo essersi minutamente esaminati, discussi e in fine approvati i singoli articoli delle nostre Regole, la Pia Società nostra veniva definitivamente approvata e annoverata tra le Congregazioni di S. Chiesa con Decreto 13 Aprile 1874.

 

 

Decreto per l’Approvazione definitiva delle Costituzioni della Congreg. di S. Fran. di Sales

 

DECRETUM.

 

            Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa Nonus, in Audientia habita ab infrascripto D. Secretano S. Congregationis Episcoporum et Regularium, sub die 3 Aprilis 1874, Feria VI in Parasceve, attentis Literis Commendatitiis Antistitum Locorum, in quibus Piae Societatis Presbyterorum a S. Francisco Salesio nuncupatae Domus extant, uberibusque fructibus quos ipsa in Vinea Domini protulit, suprascriptas Constitutiones, prout in hoc exemplari continentur, cuius Autographum in Archivio huius S. Congregationis asservatur, {50 [176]} approbavit et confirmavit, prout praesentis Decreti tenore, approbat atque confirmat, salva Ordinariorum iurisdictione, ad praescriptum Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum.

            Datimi Romae ex Secretaria memoratae S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 13 Aprilis 1874.

A. Card. BIZZARRI Praefectus.

S. Archiep. Seleucien. Secret.

            Loco sigilli

 

 

DECRETO

per la definitiva Approvazione delle Costituzioni Salesiane.

 

            La Santità di Nostro Signore Pio Papa IX, nell’Udienza avuta dal sottoscritto Mons. Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, in data 3 Aprile 1874, Feria sesta in Parasceve, osservate attentamente le Lettere Commendatizie dei Vescovi dei Luoghi, in cui esistono Case della Pia Società detta dei Preti di S. Francesco di Sales, e gli abbondanti frutti che la medesima produsse nella Vigna del Signore, le soprascritte Costituzioni, come si contengono in questo esemplare, di cui l’Autografo si conserva nell’Archivio di questa Sacra Congregazione, approvò e confermò, come col tenore del presente Decreto le approva e le conferma, salva la giurisdizione degli Ordinarli, secondo il prescritto dei Sacri Canoni e delle Apostoliche Costituzioni.

            Dato a Roma dalla Segreteria della ricordata S. Congregazione dei Vescovi e Regolari  il 13 Aprile 1874.

A. Card. BIZZARRI Prefetto.

S. Arciv. di Seleucia Segretario. {51 [177]}

 

DECRETUM

in favorem Congregationis Salesiana

            R. D. Ioannes Bosco; Institutor Congregationis Salesianae nuncupatae, a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX supplicibus votis postulavit ut in Ecclesia, Domui Taurinensi eiusdem Societatis adnexa, Festum Beatae Mariae Virginis Christianorum Auxiliatricis praefatae Ecclesiae Titularis, valeat ad utilitatem Fidelium vel anticipari vel transferri a die pro eodem Festo celebrando statuta, nempe die XXIV Maii. Sanctitas porro Sua, referente subscripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario, de speciali gratia ita precibus benigne annuere dignata est, ut, retento Officio et Missa die xxil’Maii sub ritu Titularibus competenti, posteriori aliqua die, non tamen ultra mensem Iulii, in qua non occurrat aliquod ipsius Deiparae Festum, nec Duplex Primae aut Secundae Classis, Vigilia vel Octava privilegiata, in supradicta Ecclesia Missae omnes celebrari valeant propriae ut in Appendice Missalis Romani die XXIV Maii; haud tamen omissa Parochiali vel Conventuali Missa Officio diei respondente si et quatenus illius celebrandae onus adsit: servatis Rubricis, ac praesenti Decreto exhibito ante executionem suam in Cancellaria Curiae Ecclesiasticae Taurinensis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

            Die 16 Aprilis 1874.

C. Episcopus Ostien. et Velitern.

Card. PATRIZI S. R. C. Praefectus.

D. BARTOLINI S. R. C. Secretarius.

            Loco sigilli {52 [178]}

 

DECRETO

in favore della Congregazione Salesiana.

            Il Rev. Don Giovanni Bosco, Fondatore della Congregazione Salesiana, domandò con supplichevoli preghiere al SS. Sig. Nostro Pio Papa IX, che nella Chiesa della medesima Società annessa alla Casa di Torino, la Festa della Beata Vergine Maria Ausiliatrice dei Cristiani, Titolare della predetta Chiesa, possa ad utilità dei Fedeli o anticiparsi o trasportarsi dal giorno stabilito per la celebrazione della medesima Festa, cioè dal dì 24 di Maggio. Sua Santità poi a mezzo del relatore sottoscritto, Segretario della Congregazione dei Sacri Riti, per grazia speciale così benignamente degnassi accondiscendere alle preghiere, che ritenuto l’Uffizio e la Messa del giorno 24 Maggio, sotto il rito competente ai Titolari, in qualche giorno posteriore, non però oltre il mese di Luglio, in cui non occorra alcuna Festa della stessa Madre di Dio, nè Duplice di Prima o Seconda Classe, Vigilia od Ottava privilegiata, osservate le Rubriche, e fatto vedere il presente Decreto nella Cancelleria Ecclesiastica Torinese prima della sua esecuzione, nella sopradetta Chiesa si possano celebrare tutte le Messe proprie come nell’Appendice del Messale Romano del giorno 24 Maggio; non ommettendo tuttavia nè la Messa Parrocchiale o Conventuale, nè l’Ufficio del giorno corrispondente, se e in quanto siavi obbligo di celebrarla: Non ostante qualunque cosa in contrario.

            Nel giorno 16 Aprile 1874.

COSTANTINO Vesc. d’Ostia e Velletri.

Card. PATRIZI Pref. della Congr. dei S. R.

DOMENICO BARTOLINI Segr. della Congr. dei S. R. {53 [179]}

 

            Con lettera 23 Settembre 1874 Monsignor Arcivescovo di Torino fece i seguenti Quesiti alla Santa Sede:

            1° Le Costituzioni della Congregazione fondata da D. Bosco sono definitivamente approvate dalla S. Sede?

            2° Questa Congregazione è posta nella Classe degli Ordini Religiosi? È quindi soggetta immediatamente alla S. Sede ed esente dalla giurisdizione de' Vescovi?

            3° È tolta al Vescovo la facoltà di visitare le Chiese, e le Case di tale Congregazione?

            4° È lecito al Rettore di accettare, far vestire, e professare, o anche accettare semplicemente come maestri, assistenti ecc., i Chierici della Diocesi, senza il previo beneplacito, ed anche col dissenso del Vescovo?

            5° È lecito al suddetto ricevere nella Congregazione Chierici, cui il Vescovo ha fatto deporre l’abito, perchè li ha giudicati inabili al sacro Ministero, e ciò senza il consenso ed anche col dissenso del Vescovo?

 

RISPOSTA

della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

            Questa Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari riceveva da V. S. con lettera 23 Settembre, decorso anno, varii Quesiti relativi alla Congregazione Salesiana, la di cui Casa Madre esiste {54 [180]} in codesta sua Arcidiocesi, intorno ai quali, premesso l’Oracolo del S. Padre, Le trasmetto la seguente risposta.

            Con Decreto riportato dalla Udienza di S. Santità, li 3 Aprile 1874, vennero definitivamente approvate le Costituzioni dell’Istituto Salesiano; ciò che non deve Ella ignorare, dappoichè ho motivo a ritenere con sicurezza, che il Superiore Generale del medesimo ne desse allora a V. S. comunicazione. Può Ella facilmente rilevare dal tenore del citato Decreto, di cui unisco copia, nonchè dell’altro a Lei noto, e precedentemente emanato sull’approvazione dell’Istituto stesso, quale sia la condizione al medesimo fatta, riportandosi nell’uno e nell’altro espressamente queste parole: Salva Ordinariorum iurisdictione ad praescriptum Sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum. Tale condizione importa in ogni Istituto di voti semplici, e quindi eziandio nel Salesiano, che, trattone il caso in cui fossegli dalla S. Sede concesso alcun privilegio, sono quelli Istituti esenti, ossia non soggetti alla giurisdizione degli Ordinarii soltanto in tutto ciò che è contenuto nelle Costituzioni dalla stessa S. Sede approvate.

            Circa poi il libero ingresso dei Chierici secolari negli Istituti di Voti Semplici, onde con grave iattura della Ecclesiastica disciplina non siano impedite le vocazioni allo stato più perfetto, ha dichiarato questa S. Congregazione, che ai medesimi {55 [181]} è estesa la Costituzione del Sommo Pontefice Benedetto XIV Ex quo dilectus, nella quale è pure abbastanza provveduto a qualche caso urgente e straordinario, che reclamasse una contraria disposizione. Discende poi come una legittima conseguenza della or ora citata Costituzione Benedettina ciò che nel Decreto della S. Congregazione Super statu Regularium-Romani Pontifices dei 25 Gennaio 1848 viene prescritto, sotto il numero II, che cioè agli Ordinarli non è mai libero di negare le Lettere Testimoniali ai Postulanti l’ingresso in qualunque Ordine anche di Voti Semplici. Non dubitando che vorrà la S. V. attenersi a tutte e singole queste disposizioni prego Iddio che la feliciti.

            Roma, 13 Gennaio 1875.

A. Card. BIZZARRI Prefetto.

SALVATORE Arciv. di Seleucia Segr.

 

DECRETUM

pro Congregatione Salesiana.

            Quum in Ecclesiis Congregationis Salesianae haud paucis Missarum de Requie oneribus, tum fixis tum adventitiis, sit satisfaciendum, et dies liberi ut plurimum desiderentur; R. D. Ioannes Bosco, eiusdem Congregationis Institutor, Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX enixe supplicavit ut in Ecclesiis ipsis eiusmodi Missae de Requie cum Cantu locum habeant etiam dum officia occurrunt {56 [182]} ritus Duplicis; Sanctitas Sua, referente subscripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretano, ita annuit benigne, ut in singulis Ecclesiis memoratae Congregationis, quae simili Indulto non gaudent, duabus intra quamlibet hebdomadam diebus Missae de Requie cum Cantu celebrentur; attamen exceptis Duplicibus Primae et Secundae Classis, Festis de Praecepto servandis, Feriis, Vigiliis, Octavisque Privilegiatis.

            Contrariis non obstantibus quibuscumque.

                        Die 14 Januarii 1875.

C. Episcopus Ostien. et Velitern.

Card. PATRIZI S. R. C. Praef.

D. BARTOLINI S. R. C. Secr.

            Loco sigilli

 

DECRETO

per la Congregazione Salesiana.

            Avendosi nelle Chiese della Congregazione Salesiana a soddisfare non pochi oneri di Messe da Requie, sì fisse come avventizie, e i giorni liberi per lo più non essendo sufficienti, il Rev. Don Giovanni Bosco, Fondatore della medesima Congregazione, supplicò caldamente il SS. Nostro Sig. Pio Papa IX, affinchè nelle dette Chiese tali Messe si possano eziandio celebrare col Canto quando occorrono uffizi di rito Doppio; la Santità Sua per mezzo del sottoscritto relatore Segretario della Congregazione dei Sacri Riti, benignamente in questo modo acconsentì, che nelle singole Chiese della ricordata {57 [183]} Congregazione, le quali non godono di simile Indulto, in due giorni di qualsivoglia settimana, si celebrino Messe da Requie col Canto; eccettuati nulladimeno i Doppii di Prima e Seconda Classe, le Feste da osservarsi di Precetto, le Ferie, Vigilie ed Ottave Privilegiate. Nulla ostante in contrario.

            Il 14 Gennaio 1875.

COSTANTINO Vesc. di Ostia e Velletri.

Card. PATRIZI Pref. della C. dei S. R.

DOMENICO BARTOLINI Segr. della C. dei S. R.

 

DECRETUM

pro Congregatione Salesiana.

            Sanctissiraus Dominus Noster Pius Papa IX, referente subscripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario, ad enixas preces R. D. Ioannis Bosco Institutoris Congregationis Salesianae benigne annuit, ut Superior Generalis pro Ecclesiis omnibus praedictae Congregationis, Superior vero localis pro respectiva Ecclesia benedicere valeat Sacram illam Supellectilem, pro qua Sacra Unctio non adhibetur. Valituro praesenti Indulto in perpetuum. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

            Die 14 Ianuarii 1875.

C. Episcopus Ostieri et Velitern.

Card. PATRIZI S. R. C. Praefectus.

D. BARTOLINI S. R. C. Secretarius.

            Loco sigilli {58 [184]}

 

DECRETO

per la Congregazione Salesiana.

 

            Il Santissimo Nostro Signore Pio Papa IX, per mezzo del relatore sottoscritto Segretario della Congregazione dei Sacri Riti, alle calde preghiere del Rev. Don Giovanni Bosco, Fondatore della Congregazione Salesiana, benignamente acconsentì che il Superior Generale per tutte le Chiese della predetta Congregazione, e il Superiore locale per la rispettiva Chiesa, possa benedire quella Sacra Suppellettile (Arredi o Paramenta Sacre) per cui non si adopera la Sacra Unzione. Il presente Indulto (o Concessione) è valevole in perpetuo. Nulla ostante in contrario.

            Addì 14 Gennaio 1875.

COSTANTINO Vescovo di Ostia e Velletri.

Card. PATRIZI Pref. della C. dei S. R.

DOMENICO BARTOLINI Seg. della C. dei S. R.

 

DECRETUM

pro Congregatione Salesiana.

            Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX, clementer deferens supplicibus votis R. D. Ioannis Bosco, Institutoris Congregationis Salesianae, ab infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretano relatis, benigne annuit ut ab Alumnis suae Congregationis Missa una ante auroram hora ob rationabilem causam celebrari valeat; et una {59 [185]} etiam post meridiem, sed tantum occasione Missionum. Valituro praesenti Indulto in perpetuum. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

            Die 14 Januarii 1875.

C. Episcopus Ostien, et Velitern.

Card. PATRIZI S. R. C. Praef.

D. BARTOLINI S. R. C. Secretarius.

            Loco sigilli

 

DECRETO

per la Congregazione Salesiana.

            Il SS. Nostro Signore Papa Pio IX ascoltando con bontà le supplichevoli istanze del Rev. Don Giovanni Bosco, Fondatore della Salesiana Congregazione, esposte dal sottoscritto Segretario della Congregazione dei Sacri Riti, benignamente accondiscese che gli Alunni della sua Congregazione per ragionevole motivo possano celebrare la S. Messa un’ora prima dell’aurora, ed un’ora dopo mezzodì, ma soltanto in occasione delle Missioni.

            Il presente Indulto vale in perpetuo. Non ostante qualsivoglia deliberazione in contrario.

            Nel giorno 14 Gennaio 1875.

COSTANTINO Vescovo di Ostia e Velletri.

Card. PATRIZI Pref. della C. dei S. R.

D. BARTOLINI Segr. della C. dei S. R.

 

PIUS PP. IX.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

            Ad augendam fidelium religionem, animarumque salutem, coelestibus Ecclesiae Thesaurus, pia charitate intenti, omnibus et singulis utriusque {60 [186]} sexus Christifidelibus, vere poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis, qui Eccresiam in honorem B. M. V. sub titulo: Auxilium Christianorum civitatis Taurinensis uno anni die, ad cuiusque fidelium arbitrium sibi eligendo devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam Animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus, perpetuis, futuris temporibus valituris.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die vigesimanona Ianuarii MDCCCLXXV, Pontificatus Nostri Anno vigesimonono.

F. Card. ASQUINI.

PIO PP. IX.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

            Intenti con pio zelo ad accrescere la divozione dei fedeli e cooperare alla salute delle anime coi celesti Tesori della Chiesa, a tutti e singoli i Fedeli dell’uno e dell’altro sesso, che, veramente pentiti e confessati e comunicati, visiteranno divotamente la Chiesa in Torino ad onore della B. V. M. sotto il titolo di {61 [187]} Maria Ausiliatrice in un giorno dell’anno, da eleggersi ad arbitrio di ciascuno, e quivi innalzeranno divote preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e per la esaltazione della S. Madre Chiesa, benignamente nel Signore concediamo la Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i loro peccati, la quale potranno anche applicare per modo di suffragio alle Anime dei Fedeli, che passarono di questa vita nella grazia di Dio. Non ostante qualunque ordinazione in contrario.

            Le Presenti dovranno valere in perpetuo.

            Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore addi 29 Gennaio 1875, del Nostro Pontificato Anno vigesimonono.

                                                F. Card. ASQUINI.

Nel seguente Breve è concesso:

            1° Altare Privilegiato in ogni Chiesa della Congregazione;

            2° Pei Confratelli defunti Indulgenza Plenaria in qualunque altare delle nostre Chiese sia per loro applicata la S. Messa;

            3° Tutti i Sacerdoti Salesiani tre volte alla settimana Indulgenza Plenaria per qualunque defunto e per qualsiasi altare;

            4° Facoltà di benedire colla S. Croce concedendo Indulgenza Plenaria nelle Missioni e negli Esercizi Spirituali;

            5° Remissione di 200 giorni di Penitenza ogni volta che un fedele interviene alla predica;

            6° Ai Predicatori e Confessori la facoltà di benedire Medaglie, Corone e Crocifissi;

            7° Facoltà di erigere la Via Crucis dove non sono Case dei Francescani;

            8° Remissione di tre anni di penitenza all’Esercizio di Pietà, che ogni mattina si pratica nelle nostre Chiese;

            9o Indulgenza di 300 giorni pei Maestri e per gli Allievi ad ogni lezione, sia di Letteratura, sia di Musica, o Canto Gregoriano. {62 [188]}

 

PIUS PP. IX.

AD PERPETUASI REI MEMORIAM.

            Supplices Nobis preces nuper adhibitae sunt, ut Instituto seu Societati sub titulo S. Francisci Salesii, cuius Regulae seu Constitutiones Decreto, ut asseritur, die III Aprilis anni praeteriti adprobatae fuerunt, quaeque huc spectant, ut socii vitam communem agant, Votorumque Simplicium vinculo consociati, simul ad perfectionem Christianam nitentes, opera quaeque charitatis cum spiritualia tum corporalia erga adolescentes praesertim pauperiores exerceant, et in ipsam iuniorum Clericorum educationem incumbant, nonnullas facultates et gratias spirituales concedere dignaremur. Nos autem ut Societas seu Congregatio huiusmodi maiora in dies suscipiat incrementa, et Sociorum ipsius Congregationis ac fidelium religio magis magisque augeatur, exaudiendas esse praefatas preces, quantum in Domino possumus, censuimus.

            Quamobrem de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, in singulis Ecclesiis ad praedictam Congregationem adhuc spectantibus, unum Altare per Ordinarium loci designandum Privilegio Apostolico decoramus, ut quandocumque Sacerdos aliquis secularis, vel cuiusvis Ordinis, Congregationis et Instituti regularis Missam pro anima cuiuscumque Christifidelis, quaec Deo in charitate coniuncta {63 [189]} ab hac luce migraverit, ad quodlibet ex praefatis Altaribus celebrabit, anima ipsa de Thesauro Ecclesiae, per modum suffragii, Indulgentiam consequatur, ita ut Domini Nostri Iesu Christi, ac Beatissimae Virginis Mariae Immaculatae, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii poenis si ita Deo placuerit, liberetur. Deinde ut quae Missae ad quodlibet Altare Ecclesiarum ad Congregationem ipsam adhuc spectantium, pro animabus Sodalium defunctorum eiusdem Congregationis, sive die obitus, sive alio quo vis die, iuxta Constitutionum Congregationis praescriptum celebrabuntur, eae animae, seu animae eorum Sodalium, pro qua, seu pro quibus celebratae fuerint, perinde suffragentur, ac si ad privilegiatum Altare fuissent celebratae, concedimus et elargimur. Iam omnibus et singulis dictae Congregationis Presbyteris nunc et pro tempore existentibus, ut quandocumque Missam pro anima cuiuscumque Christifidelis, quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit, ad quodlibet Altare celebraverint Missae sacriflcium huiusmodi ter tantum qualibet hebdomada animae, seu animabus, pro qua, seu pro quibus celebratum fuerit, ut supra dictum est, suffragetur, concedimus atque indulgemus. Item omnibus et singulis nunc et pro tempore existentibus in dieta Congregatione Presbyteris Missionariis facultatem facimus impertiendae Benedictionis cum Cruce et Plenaria {64 [190]} Indulgentia, in fine Concionum Sacrarum Missionum et Spiritualium Exercitiorum, quas ipsi de respectivorum Ordinariorum licentia habuerint; ita ut omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, vere poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis, qui ipsorum Concionibus supradictis saltem ultra medietatem temporis, quo eaedem Conciones respective perduraverint, devote interfuerint, et Benedictioni cum Cruce in postrema Concionum huiusmodi a dictis Presbyteris impertiendae, devote adstiterint, nec non Ecclesiam, ubi praefatae Conciones habebuntur, sive Sacellum vel Ecclesiam domorum, ubi praefata Spiritualia Exercitia peragentur, devote visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedamus. Quoties vero Christifideles hisce Concionibus saltem contriti adfuerint, et Ecclesiam vel Sacellum ut supra visitaverint, ibique oraverint, eisdem biscentum diesdeiniunctis eisseu alias quomodolibet debitis poenitentiis, in forma Ecclesiae consueta, relaxamus. Insuper memoratae Congregationis Presbyteris Missionariis nunc et pro tempore existentibus, ut tempore Missionum et Spiritualium Exercitiorum, quae, ipsi ut ante dictum est, habuerint, extra Urbem tantum de Ordinariorum respectivorum {65 [191]} consensu, ac dummodo ad Sacramentales Confessiones excipiendas sint adprobati, parvas Cruces, et Sacra Numismata ex aere confectas, et Coronas Precatorias cum applicatione Indulgentiarum, prout etiam servatis servandis in Summario per Decretum S. Congregationis Indulgentiarum die XIV Maii MDCCCLIII publicato, rite benedicere possint et valeant, impertimur. Praeterea Rectoribus pro tempore Piorum Recessuum, ut vocant, vel Domorum praefatae Congregationis, iis locis ubi Fratres Ordinis Minoruni S. Francisci de Observantia et Reformati minime adsint, ut in Oratoriis ipsorum Recessuum vel Domorum internis Stationes Viae Crucis vel Calvariae erigere, earumque Cruces cum adnexis Indulgentiis benedicere possint concedimus; ita ut Christifideles, qui in dictis Recessibus vel Domibus operam dant Spiritualibus Exercitiis, si pium hoc opus Viae Crucis ibidem institutiim devote peregerint, ac cetera iniuncta pietatis opera rite praestiterint, easdem Indulgentias consequantur, quas idem Viae Crucis seu Calvariae Exercitium in Ecclesiis Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia et Reformatorum, ut moris est, peragendo, consequi possent. Cum vero, sicuti accepimus, in Ecclesiis praefatae Congregationis quaedam Pietatis Exercitia magna cum fidelium frequentia quotidie matutino tempore peragantur, tertia nempe Rosarii B. M. V. pars recitatur, Missa celebratur, Meditatio, aliaeque ad Deum {66 [192]} preces funduntur pro Instituti Benefactoribus et ad Fidei propagationem, iuxta mentem Romani Pontificia; Nos omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, saltem corde contritis, qui qualibet vice in Ecclesiis dictae Congregationis iam erectis, vel etiam erigendis, praedictis Exercitiis Pietatis interfuerint, tres annos de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis, in forma Ecclesiae consueta, relaxamus. Postremo omnibus et singulis eiusdem Congregationis nunc et pro tempore Sociis, rite ad haec munera exercenda adprobatis, quoties Christianam Catechesim aut verbum Dei exposuerint, aut in ludis musicis vel litterariis diurnis vel vespertinis adolescentulos docuerint, nec non eorum auditoribus vel alumnis, dummodo corde saltem contriti tam in principio quam in fine huiusmodi operis signo Sanctae Crucis se muniverint, et Salutationem Angelicam devote recitaverint, tercentum dierum Indulgentiam, ut supra, elargimur. Quas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes etiam Animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii, applicari posse impertimus.

            In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus, perpetuis, futuris temporibus valituris.

            Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu {67 [193]} alicuius Notarli publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fldes adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XXVI Februarii MDCCCLXXV, Pontificatus Nostri Anno Vigesimonono.

                                    F. Card. ASQUINIUS.

 

PIO PP. IX.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

            Ci fu testè fatta umile preghiera affinchè Ci degnassimo concedere alcune facoltà e grazie spirituali all’Istituto o Società detta di S. Francesco di Sales, le cui Regole o Costituzioni, come Ci viene assicurato, furono approvate addì 3 Aprile dell’anno passato, e mirano a questo, che i Soci facciano vita comune, ed insieme congiunti col vincolo dei Voti Semplici, tendano alla cristiana perfezione coll’esercizio di tutte le opere di carità spirituali e corporali verso i giovinetti, massime verso i più poveri, ed occupandosi dell’educazione del giovane Clero. Noi, perchè tal Società o Congregazione prosperi e vie maggiormente s’accresca la pietà dei Soci e di tutti i fedeli Cristiani, credemmo dover esaudire la preghiera sopradetta, per quanto Ci è concesso nel Signore. Per la qual cosa, confidati nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’autorità de' suoi Apostoli Pietro e Paolo, in tutte le Chiese appartenenti alla detta Congregazione, arricchiamo di tale Apostolico {68 [194]} Privilegio un Altare da designarsi dall’Ordinario del luogo, che in qualunque tempo un Sacerdote secolare, o di qualunque Ordine, Congregazione ed Istituto regolare celebrerà ad uno qualunque dei predetti altari la Messa per l’anima di qualunque fedel Cristiano, che a Dio congiunta nella carità, sia passata di questa vita, quell’anima stessa del tesoro della Chiesa acquisti tale Indulgenza per modo di suffragio, che, aiutata dai meriti di N. S. G. C. e della B. Vergine Maria Immacolata e di tutti i Santi, così piacendo a Dio, sia liberata dalle pene del Purgatorio. Concediamo inoltre che le Messe, le quali per le anime dei Confratelli defunti della medesima Congregazione, sia nel dì della morte o sia in qualunque altro giorno, secondo il prescritto delle Costituzioni della Congregazione, si celebreranno a qualunque Altare delle Chiese appartenenti alla Congregazione stessa, a quell’anima, od a quelle anime dei Confratelli, per la quale o per le quali saranno state celebrate, diano il medesimo aiuto, che se fossero state celebrate all’Altare privilegiato. A tutti poi e singoli i Preti della Congregazione predetta, che sono o che saranno, benignamente concediamo, che in qualunque tempo ed a qualunque Altare celebreranno la Messa per l’anima di un fedel Cristiano, che sia passato di questa vita a Dio congiunto nella carità, quel Sacrifizio, tre volte solamente per ogni settimana, dia all’anima od alle anime, per la quale o per le quali sarà stato offerto, l’aiuto medesimo che sopra si è detto. Similmente a tutti e singoli i Preti Missionarii, che sono e che saranno nella detta Congregazione, diamo facoltà di impartire la Benedizione colla Croce e l’Indulgenza Plenaria, al termine {69 [195]} delle prediche delle Sacre Missioni e degli Esercizii Spirituali, che essi, colla licenza dei rispettivi Ordinarii, avranno tenuti, in guisa che tutti e singoli i Fedeli dell’uno e dell’altro sesso, veramente pentiti e confessati e comunicati, che divotamente avranno assistito alle loro prediche sopradette, almeno oltre la metà del tempo, che rispettivamente saranno durale, e con divozione saranno stati presenti alla Benedizione da impartirsi colla Croce dai Preti sopradetti nell’ultima di tali prediche, ed inoltre avranno divotamente visitato la Chiesa, dove tali prediche si faranno, oppure la Cappella o la Chiesa delle Case, dove si terranno i detti Spirituali Esercizi, e quivi avranno innalzato divote preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e l’esaltazione della S. Madre Chiesa, possano conseguire la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati. Ogni volta poi che i Fedeli, almeno contriti avranno assistito a queste prediche, ed avranno visitato la Chiesa o Cappella, come è detto sopra, e quivi avranno pregato, rimettiamo loro duecento giorni delle penitenze loro ingiunte o di altre in qualunque modo dovute, nella forma consueta della Chiesa. Inoltre concediamo ai Preti Missionarii della predetta Congregazione, che sono e che saranno, che nel tempo delle Missioni e degli Esercizi Spirituali, che essi, come sopra è detto, avranno tenuto, fuori di Roma solo col consenso degli Ordinarii, e, purchè siano approvati a ricevere le Confessioni Sacramentali, possano benedire le piccole Croci e le Medaglie Sacre fatte di metallo, e le Corone di preghiere, coll’applicazione delle Indulgenze, osservando le prescrizioni, {70 [196]} che sono nel Decreto della S. Congregazione delle Indulgenze, pubblicato addì 14 di Maggio 1853. Inoltre concediamo ai Rettori pro tempore, dei pii Ritiri, come li chiamano, o delle Case della predetta Congregazione, in quei luoghi, dove non vi siano Frati dell’Ordine dei Minori di S. Francesco della Osservanza e Riformati, che possano erigere Stazioni della Via Crucis o del Calvario, e benedirne le Croci colle Indulgenze annesse, in guisa che i Fedeli, i quali fanno gli Esercizi Spirituali nelle dette Case o Ritiri, se avranno devotamente fatto questo Pio Esercizio della Via Crucis, che quivi è stabilito, ed avranno compiute tutte le opere di pietà che sono ingiunte, acquistino le medesime Indulgenze, che potrebbero conseguire facendo il medesimo esercizio della Via Crucis, o del Calvario, nelle Chiese dei Frati dell’Ordine dei Minori di S. Francesco della stretta Osservanza, e dei Riformati, come è pio costume. Essendoci poi stato riferito che nelle Chiese della detta Congregazione tutte le mattine, con grande concorso di Fedeli, si fanno alcuni Esercizi di Pietà, cioè si recita la terza parte del Rosario della B. V. M., si celebra la Messa, si fa la Meditazione, ed altre preghiere si innalzano a Dio per i Benefattori dell’Istituto, e per la propagazione della fede, secondo l’intenzione del Romano Pontefice; Noi a tutti e singoli i Fedeli dell’uno e dell’altro sesso che almeno pentiti di cuore assisteranno ai predetti Esercizii di pietà nelle Chiese della detta Congregazione, o già erette o da erigersi, rimettiamo per ogni volta tre anni delle penitenze loro ingiunte o delle altre in qualunque modo dovute nella forma consueta della Chiesa. Da ultimo a tutti e singoli i Soci della medesima Congregazione, che sono e che {71 [197]} saranno debitamente approvati a compiere questi uffizi, ogni volta che avranno esposto la Dottrina Cristiana e la parola di Dio, e durante il giorno o nella sera avranno ammaestrati i giovanetti nella musica o nelle lettere, ed ai loro uditori od alunni, purchè pentiti almeno di cuore abbiano al principio ed al fine fatto il segno della S. Croce e recitata divotamente le Salutazione Angelica, concediamo trecento giorni di Indulgenza nel modo che è detto sopra. Le quali Indulgenze, remissioni dì peccati e di penitenze concediamo che tutte e singole si possano anche applicare per modo di suffragio alle anime dei Fedeli che passarono di questa vita a Dio congiunte nella carità, non ostante qualunque ordinazione in contrario, dovendo le presenti valere in perpetuo. Vogliamo poi che alle copie ed agli esemplari anche stampati delle presenti Lettere, quando siano firmate da mano di qualche pubblico Notaio, e munite del sigillo di qualche Persona costituita in ecclesiastica dignità, si dia la medesima fede che alle presenti, se fossero presentate o fatte vedere.

            Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore addì 26 Febbraio 1875, del Nostro Pontificato Anno vigesimonono.

                                    F. Card. ASQUINI.

            1° Le grazie e le indulgenze concesse ai religiosi interni dal Superiore Generale sono comunicabili ai Benefattori esterni;

            2° Il Superiore Generale può delegare i Direttori delle Case particolari a concedere i mentovati favori;

            3° In ogni Chiesa della Congregazione si possono celebrare tre Messe nella mezzanotte del SS.mo Natale e fare la S. Comunione per tutti i fedeli con Indulgenza Plenaria. {72 [198]}

 

PIUS PP. IX.

AD PERPETUASI REI MEMORIAM.

            Sapplices Nobis preces admotae sunt, ut Pio Instituto seu Societati sub titulo S. Francisci Salesii nonnullas facultates et gratias spirituales concedere dignaremur. Nos autem ut haec Societas maiora in dies suscipiat incrementa, et Sociorum aliorum Christifidelium religio ac pietas magis magisque augeatur, praefatis precibus, quantum quidem in Domino possumus, benigne annuendum esse censuimus. Quamobrem de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, Superioribus Generalibus pro tempore dictae Societatis facultatem facimus Indulgentias et gratias spirituales Societati ipsi ab hac S. Sede concessas insignibus Societati Benefactoribus communicandi, perinde ac si Tertiarii essent, iis tamen exceptis, quae ad vitam communem pertinent. Praeterea iisdem Superioribus Generalibus pro tempore concedimus, ut Superioribus domorum Societatis facultates, quae spirituales gratias respiciunt, delegare possint et valeant. Tandem ut in omnibus dictae Societatis Ecclesiis, in quibus Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum adservatur, in Nocte Nativitatis D. N. I. Ch. tres Missae ab eodem Sacerdote celebrari possint elargimur; et omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui eadem Nocte Nativitatis Domini in qualibet ex {73 [199]} praefatis Ecclesiis vere poenitentes et confessi Sacra de altari libaverint, et Ecclesiam ipsam devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus adhibeatur fldes, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

            Datum Roraae apud.S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXX Iulii MDCCCLXXV. Pontificatus Nostri Anno trigesimo.

F. Card. ASQUINIUS.

 

PIO PAPA IX.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

            Ci furono fatte umili preghiere perchè Ci degnassimo concedere alcune facoltà e grazie spirituali al Pio Istituto o Società, che va sotto il titolo di San Francesco di Sales. Noi, perchè questa Società possa {74 [200]} vie maggiormente prosperare, e sempre più si accresca la divozione e la pietà dei Soci e dei fedeli, credemmo dover benignamente accondiscendere alle dette preghiere, per quanto possiamo nel Signore. Per la qual cosa, confidati nella misericordia di Dio Onnipotente, e nell’autorità dei BB. Pietro e Paolo suoi Apostoli, diamo facoltà ai Superiori Generali pro tempore della detta Società di comunicare ai Benefattori più insigni della medesima le Indulgenze e grazie spirituali dalla S. Sede concesse alla Società non altrimenti che se fossero Terziarii, eccettuate tuttavia quelle, che riguardano la vita comune. Inoltre concediamo ai medesimi Superiori Generali pro tempore di poter delegare ai Superiori delle Case della Società le facoltà che riguardano le grazie spirituali. Da ultimo concediamo che in tutte le Chiese della detta Società, dove si conserva il SS. Sacramento dell’Eucaristia, nella notte della Natività di N. S. G. C. si possano celebrare tre Messe dal medesimo Sacerdote; ed a tutti e singoli i Fedeli dell’uno e dell’altro sesso, che nella medesima Notte della Natività del Signore veramente pentiti e confessati avranno fatto la SS. Comunione in una qualunque delle Chiese predette, ed avranno divotamente visitato la Chiesa medesima, e quivi innalzato pie preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e per l’esaltazione della S. Madre Chiesa, benignamente nel Signore concediamo la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati, la quale concediamo che possano anche applicare per modo di suffragio alle anime dei Fedeli, che in grazia a Dio passarono di questa vita. Non ostante qualunque {75 [201]} ordinazione in contrario, dovendo le presenti valere in perpetuo. Vogliamo poi che alle copie od esemplari delle presenti, anche stampati, purchè siano firmati per mano di qualche pubblico Notaio, e muniti del sigillo di qualche Persona costituita in Ecclesiastica Dignità, si presti la medesima fede, che si darebbe alle medesime presenti, se fossero presentate o fatte vedere.

            Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore addì 30 Luglio 1875, del Nostro Pontificato Anno trigesimo.

F. Card. ASQUINI.

 

ESENZIONE DELLE CASE SALESIANE

dalla giurisdizione degli Ordinarii.

            Congregatio Em.orum Constantini Patrizi, Iosephi Bizzarri, Thomae Martinelli, Antonini De Luca ad hoc specialiter convocata censuit:

            Supplicandum esse SS.mo ut dignetur declarare Domus Piae Societatis a S. Francisco Salesio, in quibus degunt saltem sex Socii ad formam Constitutionis eiusdem Societatis in cap. X. § 5, exemptas a iurisdictione et visitatione Ordinariorum quoad disciplinare domorum regimen et administrationem, salva in omnibus eorumdem Ordinariorum iurisdictione quoad Ecclesias, Sacramentorum administrationem, et alia omnia quae Sacrum ministerium respiciunt. Facta relatione de iis omnibus SS.mo Domino Nostro in audientia habita ipsa die 16 Septembris 1875 a Secretano S. Congregationis Episcoporum et Regularium, Sanctitas Sua benigne propositas resolutiones {76 [202]} approbavit, dispensando super expeditione Literarum Apostolicarum. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

            Datum Romae ex secretaria S. Congregationis Episcoporum et Regularium hac die 1o Octobris 1875. Romae.

I. Card. FERRIERI Praef.

A. TROMBETTA Subsecretarius.

            Loco sigilli

            La Congregazione degli Eminentissimi Cardinali Costantino Patrizi, Giuseppe Bizzarri, Tommaso Martinelli, Antonino De Luca a questo specialmente convocata, deliberò: Doversi supplicare S. Santità, perchè si degni dichiarare le Case della Pia Società di S. Francesco di Sales, in cui abitino almeno sei Soci, secondo la forma delle Costituzioni della medesima Società al capo X, n. 5, esenti dalla giurisdizione e dalla visita degli Ordinarii in quanto al regime disciplinare delle Case ed all’amministrazione, salva in ogni cosa la giurisdizione dei medesimi Ordinarii, riguardo alle Chiese, all’amministrazione dei Sacramenti e a tutto ciò che spetta all’esercizio del Sacro Ministero. Fatta relazione di tutto questo al SS.mo Signor Nostro nell’udienza avuta dello stesso giorno 16 Settembre 1875 dal Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, la Santità Sua approvò benignamente le proposte risoluzioni, dispensando sopra la spedizione delle Lettere Apostoliche. Non ostante qualunque disposizione in contrario.

            Dato dalla Segreteria della S. Congr. de' VV. e RR., 1 Ottobre 1875.

I. Card. FERRIERI Prefetto.

A. TROMBETTA Sottosegretario. {77 [203]}

 

                        Illustrissimo e Reverendissimo Signore,

            Il Padre Giovanni Cagliero, e alcuni altri della Congregazione Salesiana, recansi in cotesta Repubblica Argentina per esercitarvi l’apostolico ministero e per procurare il bene delle anime, insegnando e catechizzando.

            Abbenchè lo scopo, pel quale intraprendono il lungo e penoso viaggio, sia di per se stesso titolo bastevole onde ottenere protezione ed aiuto in qualsivoglia eventualità, pur tuttavia li desidero più particolarmente raccomandati alla S. V. Ill.ma e Rev.ma, nella certezza che, mercè la utile di Lei Direzione, e sotto il valevole suo patrocinio, si renderà ad essi più agevole di conseguire quanto desiderano, e di poter dar opera sollecita ed efficace ai loro intendimenti.

            Quest’appello alla S. V. Ill.ma e Rev.ma mi viene inspirato dalla conoscenza che io ho della squisita sua cortesia, alla quale mentre andrò debitore di un nuovo favore, rendo fin d’ora sentiti ringraziamenti, godendo anche del nuovo incontro per raffermarmi con sensi della più distinta stima

            Di V. S. Ill.ma e Rev.ma

            Roma, 1° Novembre 1875.

Servitor vero

G. Card. ANTONELLI.

            A Mons. FEDERICO ANEYROS

            Arciv. di Buenos-Ayres. {78 [204]}

 

 

[In favore dei missionari]

 

DECRETUM

S. Congregationis de Propaganda Fide.

            Referente R. P. D. Ioanne Baptista Agnozzi pro Secretario, Sacra Congregatio Missionarios Apostolicos in Republica Argentina ad suum beneplacitum declaravit R. P. Ioannem Cogliero e Congregatione Salesiana, aliosque novera Patres eiusdem Congregationis sub directione tamen et dependentia R. P. D. Ordinarii, cui omnino parere debeat, ac necessarias facultates ad Missiones exercendas ab eodem iuxta sibi tributam auctoritatem in totum vel in partem recipiat, servata semper ipsius R. P. D. Ordinarii tam circa facultates, quam circa loca et tempus easdem exercendi moderatione; nullo vero modo estra fines suae Missionis iis uti queat, ad quam donec et quousque pervenerit nulla prorsus exemptione aut privilegio gaudere possit.

            Datum Romae ex Aedibus dictae Sacrae Congregationis, die 14 Novembris 1875. Gratis sine ulla omnino solutione quooumque titulo.

Alex. Card. FRANCHI Praefectus.

I. B. AGNOZZI Pro Secretarius.

 

DECRETO

della Sacra Congregazione di Propaganda Fide

pe' Missionarii Salesiani.

            Essendo relatore il Rev.d° sig. D. Giovanni Batista Agnozzi Pro Segretario, la Sacra Congregazione di Propaganda Fide dichiarò a suo beneplacito {79 [205]} il Rev.do P. Gioanni Cagliero della Congregazione Salesiana ed altri nove Padri della medesima Congregazione, Missionarii Apostolici nella Repubblica Argentina, ma sotto la direzione e dipendenza del Revdo P. Ordinario, a cui interamente ciascuno debba ubbidire, e ricevere in tutto od in parte le facoltà necessarie ad esercitare le Missioni secondo l’autorità conferitagli, osservando sempre la direzione del R. P. Ordinario tanto circa le facoltà, quanto circa i luoghi e i tempi per esercitare le medesime; in verun modo poi usar possa delle stesse fuori dei confini della propria Missione, a cui finchè e sino a quando non vi sia pervenuto possa affatto godere di alcuna esenzione o privilegio.

            Dato a Roma dal Palazzo della detta Sacra Congregazione, addì 14 Novembre 1875.

            Gratuito senza pagamento di sorta sotto a qualunque titolo.

ALESSANDRO Card. FRANCHI Prefetto.

Gio. BATT. AGNOZZI Pro Segretario.

            Ex Audientia Sanctissimi habita die 14 Novembris 1875, Sanctissimus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa IX, referente me infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide pro secretario sequentes facultates benigne concessit R. P. Ioanni Cagliero e Congregatione Salesiana, aliisque novem Patribus eiusdem Congregationis Missionariis Apostolicis in Republica Argentina:

            I. Vescendi per iter tam in accessu, quam {80 [206]} reditu ex Missione, et in locis, ubi necessitas ac salutis incommoda exegerint, carnibus, ovis, et lacticiniis in die ieiunii ab Ecclesia, et eius Regala praescripti, ita ut ob salutis incommoda etiam ab observantia ieiunii exemptus remaneat, omni tamen scandalo remoto, onerata conscientia super veritate et gravitate causae;

            II. Recitandi quindecim decades Rosarii B. M. V. si quandoque itineris causa, vel absque gravi incommodo Divinum Officium recitare nequeat, onerata conscientia super veritate et gravitate causae;

            III. Celebrandi per mare Missam in navibus anchoratis super altari portatili, cum assistentia tamen alterius sacerdotis, dummodo sit Coelum serenum et mare tranquillum;

            IV. Celebrandi pariter Missam etiam in terra super altare portatile, in locis tamen ubi non erunt Ecclesiae, vel Oratoria privata, et ubi erunt Oratoria privata absque praeiudicio Indultariorum;

            V. Faciendi Sacrum vel una hora ante auroram, vel alia post meridiem;

            VI. Indultum personale perpetuum Altaris Privilegiati ter in hebdomada, dummodo intuitu huius Privilegii nihil praeter consuetam eleemosynam percipiat;

            VII. Benedicendi ad quinquennium extra Urbem Coronas precatorias, Cruces, et Sacra Numismata; eisque applicandi Indulgentias iuxta {81 [207]} folium typis impressum atque insertum, nec non Divae Birgittae nuncupatas, de consensu R. P. D. Ordinarii;

            VIII. Impertiendi Benedictionem cum Indulgentia Plenaria Christifidelibus in articulo mortis constitutis, iuxta folium impressum ac pariter insertum;

            IX. Induendi se linea interiori tunica, femoralibus, et calceamentis ad se tuendum ab aeris intemperie, si aliter transire, vel permanere non poterit;

            X. Equitandi, vel alio modo progrediendi, donec ad Missionis loca pervenerit, et in aliis ubi necessitas urget;

            XI. Deferendi, recipiendi, ac expendendi pro suis urgentibus, ac aliorum necessitatibus pecunias, quae a piis benefactoribus ipsi fuerint oblatae, vel alio legitimo modo ad eum pervenerint;

            XII. Legendi ac retinendi libros ab Apostolica Sede prohibitos etiam contra Religionem ex professo agentes ad effectum eos impugnando quos tamen diligenter custodiat, ne ad aliorum manus deveniant, exceptis astrologicis, iudiciariis, superstitiosis, ac obscenis ex professo, de consensu R. P. D. Ordinarii.

            Gratis sine ulla omnino solutione quocumque titulo.

 

I. B. AGNOZZI Pro-Secretarius. {82 [208]}

 

            Dall’Udienza del SS.mo avuta il giorno 14 Novembre 1875, la Santità di Nostro Signore Pio per divina Provvidenza Papa IX, per mezzo di me relatore sottoscritto Pro Segretario della Sacra Congr. di Propaganda Fide benignamente concesse al Reverendo Padre Giovanni Cagliero della Congregazione Salesiana, e ad altri nove Padri della medesima Congregazione Missionarii Apostolici nella Repubblica Argentina, le seguenti facoltà:

            1° Di mangiar carni, uova e latticinii durante il viaggio tanto nell’andata, quanto nel ritorno dalla Missione, e nei luoghi, dove la necessità e gli incomodi di salute lo esigano, in giorno di digiuno prescritto dalla Chiesa o dalla propria Regola, così che per gli incomodi di salute venga eziandio dispensato dall’osservanza del digiuno, ma tolto ogni pericolo di scandalo, rimanendo onerata la coscienza sopra la verità e gravità della causa;

            2° Di recitare quindici decine del Rosario della B. V. M. se talora per cagione di viaggio, o senza grave incomodo non possa recitare l’uffizio divino, restando aggravata la coscienza circa la verità e gravità del motivo;

            3° Di celebrare la Messa per mare nelle navi ancorate sopra l’altare portatile coll’assistenza tuttavia di un altro Sacerdote, purchè il Cielo sia sereno e il mare tranquillo;

            4° Di celebrare parimente la Messa eziandio in terra sopra l’altare portatile, ma nei luoghi dove non vi saranno Chiese, od Oratorii privati, e dove si troveranno Oratorii privati senza scapito degli indulti;

            5° Di celebrare il S. Sacrifizio o un’ora prima dell’aurora, o un’altra dopo mezzogiorno; {83 [209]}

            6° Indulto personale perpetuo dell’Altare Privilegiato tre volte la settimana, purchè coll’intendimento di questo Privilegio non percepisca nulla oltre la consueta elemosina;

            7° Di benedire col consenso del R. P. Ordinario per un quinquennio fuori di Roma Corone di preghiere, Croci, e Sacre Medaglie, e di applicar loro le Indulgenze giusta il foglio stampato ed inserto, non che quelle dette di s. Brigida;

            8° Di impartire la Benedizione coll’Indulgenza Plenaria ai fedeli Cristiani che si trovano in articolo di morte secondo il foglio stampato ed egualmente inserto;

            9° Di vestirsi con tonaca interiormente di lino, calzoni e stivali all’uopo di difendersi dall’intemperie dell’aria, se altrimenti non potrà passare oltre o permanervi;

            10. Di cavalcare o in altro modo progredire, finchè non sia pervenuto a' luoghi della Missione ed in altri siti quando siavi urgente necessità;

            11. Di portare, ricevere, e spendere danari pei bisogni proprii ed altrui, che gli siano stati offerti dai caritatevoli benefattori, od in altro legittimo modo gli siano pervenuti;

            12. Di leggere e ritenere col consenso del R. P. Ordinario i libri proibiti dall’Apostolica Sede, quelli eziandio che trattano ex professo contro la Religione all’uopo di confutarli, purchè diligentemente li custodisca, affinchè non vengano a mani altrui, eccettuati gli astrologici, i giudiziarii, i superstiziosi, e quelli che ex professo trattano di cose oscene.

            Gratuitamente senza pagamento di sorta sotto a qualunque titolo.

GIO. BATTISTA AGNOZZI Pro Segretario. {84 [210]}

 

PIUS PP. IX.

            Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. - Binas litteras exeunte Octobre mense a te datas libenter accepimus, et Missionarios guos Nobis commendabas cum dilecto Filio Ioanne Baptista Gazzolo coram Nobis sistentes paterna benevolenza complexi sumus. Ex eorum conspectu et alloquio aucta in Nobis spes est, quam fovebamus, fore ut ipsorum labores in dissitis regionibus, quo proficiscuntur, fructuosi sint et fidelibus salutares. Itaque zelum eorum laudavimus, illisque opem divinam adprecantes benediximus. Iucunde nos affecerunt, quae renunciavisti de progressu et incrementis pii Operis a Maria Auxiliatrice nuncupati, et exinde etiam, favente Deo, optimos salutis fructus confidimus extituros. Interim sensus paternae dilectionis Nostrae iterum tibi testamur, et auspicem coelestis gratiae Apostolicam Benedictionem tibi et universae Congregatoli, cui praees, peramanter impertimus.

            Datum Romae apud Sanctum Petrum, die 17 Novembris 1875. Pontificatus Nostri Anno trigesimo.

PIUS PP. IX.

                        Dilecto Filio IOANNI Bosco

                                    Presbytero

                        Augustam Taurinorum.

 

PIO PAPA IX.

 

            Diletto figlio, salute ed Apostolica Benedizione. - Abbiamo ricevuto con piacere le due lettere che Ci scrivevi sul finire del mese di Ottobre, ed abbiamo {85 [211]} con paterna benevolenza abbracciati, ventiti alla nostra presenza, i Missionari che Ci raccomandavi col diletto nostro figlio O. B. Gazzolo. Dal loro aspetto e dalle loro relazioni crebbe in Noi la speranza, che già avevamo, che le loro fatiche in quei paesi lontani, ove sono avviati, siano fruttuose e salutari ai fedeli. Lodammo perciò il loro zelo, ed augurando loro l’aiuto del cielo li abbiamo benedetti. Ci diedero pari gioia le cose che Ci hai esposte sul progresso ed incremento della Pia Opera di Maria Ausiliatrice e di qui pure, coll’aiuto Divino, speriamo ottimi frutti di vita eterna. Intanto ti attestiamo nuovamente i sentimenti della paterna Nostra benevolenza, e pegno della grazia celeste impartiamo con tutto l’affetto la benedizione Apostolica a te ed a tutta la Congregazione cui presiedi.

            Roma, presso S. Pietro addì 17 Novembre 1875, del Nostro Pontificato Anno trigesimo.

PIO PP. IX.

                        Al Diletto figlio

            GIOVANNI BOSCO Sacerdote Torino.

 

 

[Varie]

 

                        Beatissimo Padre,

            Il sacerdote Gio. Bosco umilmente prostrato ai Piedi di V. S., pel bene della Congregazione Salesiana e dei Soci della medesima, supplica che:

            Il Superiore Generale attesa la tristezza dei tempi, in cui ad ogni momento si vedono ingombre le case e le scuole di giornali e di libri perversi, quindi gli allievi in gran pericolo di perversione, possa concedere a' suoi Religiosi di verificare, esaminare e leggere libri e giornali {86 [212]} proibiti, con quei limiti che nei singoli casi saranno giudicati opportuni, per togliere i pericoli del male e promuovere la maggior gloria di Dio.

            Questa facoltà fu concessa da Leone XII, die 11 Iulii 1826, pro Soc. Jesu e per comunicazione a tutti gli Ordini Religiosi e Congregazioni Ecclesiastiche. Fu eziandio concessa personalmente al Superiore dei Salesiani ad vitam ed anche di poterla comunicare ad tempus.

                        Feria sexta die 28 aprilis 1876.

            Auctoritate Santissimi D. N. Pii PP. IX Nobis commissa, si vera sunt exposita, remittuntur preces arbitrio et conscientiae eiusdem Oratoris cum facultatibus necessariis et opportunis iuxta superius petita.

            In quorum fide

F. P. HIERONIMUS PIUS SACCHERI

Ord. Praed.

S. Ind. Congr. a Secretis.

            Loco sigilli

                        Feria sesta del 28 Aprile 1876.

            Per l’autorità del SS.mo Nostro Signore Pio PP. IX a Noi affidata, se vere sono le cose esposte, si rimettono le preghiere all’arbitrio ed alla coscienza del medesimo Oratore colle facoltà necessarie ed opportune per quanto è di sopra domandato.

            In fede di che ecc.

F. P. GIROLAMO PIO SACCHERI

dell’Ord. dei Predicatori

Segretario della S. Congr. dell’Indice. {87 [213]}

 

            1° Facoltà di benedire Medaglie, Corone e Crocifissi a tutti i Preti Salesiani Confessori ad decennium;

            2° Di concedere Indulgenza Plenaria agli infermi in articulo mortis;

            3° La stessa Indulgenza Plenaria pei Salesiani Professi e Novizi in articulo mortis;

            4° Agli Ascritti Indulgenza Plenaria nel giorno che incomincieranno il loro Noviziato, faranno la professione religiosa o rinnoveranno i loro voti, una volta al mese nel dì che faranno l’Esercizio della Buona Morte, o che partissero per le Missioni Estere;

            5° Indulgenza di 300 giorni ogni volta che si dirà: Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis;

            6° Indulgenza Plenaria nelle feste della B. V., dei Santi Apostoli, di S. Giuseppe, di S. Anna, S. Gioachino, nel Patrocinio di S. Giuseppe, dei SS. Angeli Custodi, di Tutti i Santi, e dei Fedeli Defunti; S. Francesco Saverio, S. Luigi Gonzaga, S. Francesco di Sales e nel giorno seguente;

            7° Indulgenza Plenaria pei Fedeli dell’uno e dell’altro sesso che nella festa di S. Francesco di Sales visiteranno qualche Chiesa della Congregazione Salesiana;

            8° La stessa Indulgenza Plenaria nelle Feste dei Titolari di ciascheduna Chiesa della Congregazione.

 

 

PIUS PP. IX.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

 

            Coelestium muneruin thesauros, quorum dispensatores esse Nos voluit Altissimus, cum ad Catholicae Religionis incrementum et animarum salutem profuturos speramus libenter elargimur. Cum itaque Nobis exposuerit dilectus filius Presbyter Ioannes Bosco, Praeses Congregationis Presbyterorum Salesianae, sibi suisque maxime in votis esse, ut nonnullas spirituales gratias et privilegia concedere dignaremur, quae non in bonum ipsorum tantum, sed omnium etiam Christifidelium cedere possunt; Nos huiusmodi votis, {88 [214]} quantum in Domino possumus, benigne obsecundandum esse censuimus. Quamobrem de Omnipotentis Dei Misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis Presbyteris in praefata Congregatione Salesiana nunc et pro tempore existentibus, ut deinceps extra Urbem de Ordinariorum consensu dummodo ad Sacramentales Confessiones excipiendas sint adprobati, Cruces et Sacra Numismata cum adplicatione Plenariae Indulgentiae in mortis articulo consequendae, nec non Coronas precatorias cum adplicatione Indulgentiarum S. Birgittae nuncupatarum, in forma Ecclesiae consueta Missionum ac Spiritualium Exercitiorum tempore, quae ipsi ad populum habuerint, publice, alias vero privatim benedicere possint ad Decennium proximum indulgemus. Deinde memoratis Presbyteris, ut quoties ad aliquem utriusque sexus Christifidelem in mortis articulo constitutum accesserint, si vere poenitens etconfessus ac S. Gommunione refectus, vel quatenus id facere nequiverit, saltem contritus Nomen Iesu ore si potuerit, sin minus corde devote invocaverit, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperit, Apostolicam Benedictionem Nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis nomine cum Plenaria omnium suorum peccatorum Indulgentia et remissione eidem impertiri libere et licite valeant; servatis tamen ritu et formula a Benedicto XIV, {89 [215]} Praedecessore Nostro praescriptis, Auctoritate Apostolica facultatem elargimur. Tum etiam eiusdem Congregationis Salesianae Sodalibus in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti vel quatenus id focere nequiverint, saltem contriti Nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, Plenariam; nec non iisdem Sodalibus nunc et pro tempore existentibus die primo eorum in Novitiatum ingressus, diebus susceptionis et renovationis votorum, et ipsorum in exteras Missiones discessus, insuper ilio uniuscuiusque mensis die, quo fit ex instituto Congregationis pium Exercitium Bonae Mortis, et postremo Exercitiorum Spiritualium die, si vere quoque poenitentes et Confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, et quoad Spiritualia Exercitia ultra medietatem iis interfuerint, et Ecclesiam seu Sacellum, in quo habebuntur, visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Quoties vero iidem Sodales pium versiculum “Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis” corde saltem contriti devote recitabunt, toties iis tercentum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in {90 [216]} forma Ecclesiae consueta relaxamus. Praeterea Sodalibus ipsis vere ut supra poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis, qui respectivam cuiusque Ecclesiam aut Oratorium, vel si iusta causa impediantur, Ecclesiam ubi ad Sacram Synaxim accesserint, in festis quatuor praecipuis D. N. I. Ch., Conceptionis, Nativitatis, Praesentationis, Annuntiationis, Visitationis, Purificationis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae, diebus Natalitiis Sanctorum Apostolorum, Sancti Iosephi Sponsi Virginis Deiparae, Sanctae Annae Matris eiusdem Genitricis Dei Mariae, S. Ioachim, S. Francisci Xaverii, S. Aloysii Gonzagae, SS. Angelorum Custodum, Dominica tertia post Pascha Resurrectionis, in celebritate Omnium Sanctorum a primis vesperis, et die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum, ac die post Festum Sancti Francisci Salesii immediate sequenti, quo funera celebrantur animabus Defunctorum Sodalium, et illorum qui Congregationi benefecerunt, ab ortu usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praefatorum id egerint, Plenariam etiam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem in Domino impertimur. Tandem hanc ipsam Indulgentiam Plenariam ut omnes et singuli utriusque {91 [217]} sexus Christifideles, vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, consequi possint, qui die festa S. Francisci Salesii quam libeat cuique memoratae Congregationis Ecclesiam, et diebus festis cuiusque Ecclesiae Congregationis titularibus respectivam Congregationis ipsius Ecclesiam a primis vesperis usque ad occasum solis horum dierum singulis annis devote visitaverint, atque ibidem, ut supra dictum est, oraverint, elargimur. Quas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus praeter primum Privilegium perpetuo valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus habeatur fldes, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

            Datum Romae apud S. Petnim sub Annulo Piscatoris, die XI Maii MDCCCLXXVI, Pontificatus Nostri Anno trigesimo.

Pro D. Card. ASQUINIO

D. IACOBINI Substituus. {92 [218]}

 

PIO PAPA IX.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

            Volentieri dispensiamo i tesori di quelle grazie celesti, di cui l’Altissimo Ci fece depositarli, quando speriamo che possano giovare ad incremento della Religione ed a salute delle anime. Avendoci pertanto manifestato il Nostro diletto figlio Sac. Gioanni Bosco Superiore della Congregazione dei Preti Salesiani esser suo grandissimo desiderio e de' suoi che Ci degnassimo concedere alcune grazie spirituali ed alcuni privilegi, che possano tornare a vantaggio non di loro solamente, ma di tutti ancora i fedeli Cristiani, Noi credemmo dover condiscendere a questo desiderio, per quanto Ci è dato nel Signore. Per la qual cosa confidati nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’Autorità de' suoi Apostoli Pietro e Paolo, a tutti e singoli i Preti, che sono ora e che saranno per lo innanzi nella detta Congregazione Salesiana, concediamo che a partire da questo giorno, per tutto il Decennio prossimo seguente, fuori della città di Roma, purchè, col consenso degli Ordinarti, siano approvati a ricevere le confessioni sacramentali, possano benedire Croci e Medaglie Sacre coll’applicazione dell’Indulgenza Plenaria da conseguirsi in articulo mortis, e Corone di preghiere coll’applicazione delle Indulgenze dette di s. Brigida pubblicamente, nella forma che è consueta nella Chiesa, al tempo delle Missioni e degli Esercizi Spirituali, che essi abbiano tenuti al popolo oppure anche in privato. Inoltre con Autorità Apostolica diamo facoltà ai Preti sopradetti, che ogni volta che visiteranno un fedel Cristiano, dell’uno e dell’altro sesso, posto in pericolo {93 [219]} di morte, se lo troveranno sinceramente pentito e confessato e nutrito della S. Comunione, o non avendo ciò potuto fare, almeno pentito, avrà divatamente invocato il nome di Gesù colla bocca se possa o altrimenti col cuore, e riceverà con rassegnazione la morte dalla mano di Dio come pena dovuta al peccato, possano liberamente e lecitamente impartirgli l’Apostolica Benedizione a Nostro nome e del Romano Pontefice che vi sarà in quel tempo, coll’Indulgenza e plenaria remissione di tutti i suoi peccati, osservando tuttavia il rito e la formala prescritta da Benedetto XIV Nostro Predecessore. Inoltre ai Soci della medesima Congregazione Salesiana in articulo mortis, se veramente pentiti e confessati e nutriti della S. Comunione, o non avendo ciò potuto fare, almeno pentiti avranno colla bocca potendo, altrimenti col cuore, divotamente invocato il nome di Gesù, concediamo l’Indulgenza Plenaria; ed ai medesimi Soci, che sono e che saranno, misericordiosamente nel Signore concediamo la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati, il primo giorno del loro ingresso al Noviziato, nei giorni che faranno e rinnoveranno i voti, e in quello che partiranno per le Missioni straniere; inoltre in quel giorno di ciascun mese, nel quale, secondo le Regole della Congregazione, si fa il pio Esercizio della Buona Morte, e nell’ultimo giorno degli Esercizi Spirituali, se anche veramente pentiti e confessati avranno ricevuto il SS. Sacramento dell’Eucaristia, e rispetto agli Esercizi Spirituali, avranno assistito più che alla metà di quelli, ed avranno visitato la Chiesa o la Cappella, dove quelli si terranno, e quivi innalzate pie preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per l’estirpazione delle {94 [220]} eresie, per la conversione dei peccatori el’esaltazione della S. Madre Chiesa. Ogni volta poi che i medesimi Soci, almeno col cuore pentito reciteranno divatamente il versicolo “Maria, Auxilium Cristianorum, ora pro nobis,” rimettiamo loro trecento giorni delle penitenze loro ingiunte o di altre in qualunque modo dovute nella forma che è consueta nella Chiesa. Inoltre ai Soci medesimi che nelle quattro principali feste di N. S. G. C, in quelle della Concezione, della Natività, della Presentazione, dell’Annunziazione, della Visitazione, della Purificazione e dell’Assunzione della B. V. M. Immacolata, nei dì Natalizi dei SS. Apostoli, di S. Giuseppe Sposo della Vergine Madre di Dio, di S. Anna Madre della stessa Madre di Dio Maria, di S. Gioachino, di D. Francesco Zaverio, di S. Luigi Gonzaga, dei SS. Angeli Custodi, nella ter za Domenica dopo la Pasqua di Risurrezione, nella Solennità di Tutti i Santi dai primi vespri fino a tutto il giorno della Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti, e nel giorno che immediatamente segue la festa di S. Francesco di Sales, nel qual giorno si celebral’uffizio funebre per le anime dei Confratelli defunti e' di coloro, che beneficarono la Congregazione, ogni anno dal nascere fino al tramontare del sole di questi giorni, veramente pentiti, come si è detto sopra, confessati e comunicati, devotamente abbiano visitato la propria Chiesa od Oratorio, o, se da giusta cagione siano impediti, la Chiesa, dove siansi accostati alla Sacra Mensa, e quivi abbiano innalzato a Dio divote preghiereper la concordia dei Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e per l’esaltazione della S. Madre Chiesa, in quello dei predetti giorni, che {95 [221]} avranno ciò fatto, concediamo loro nel Signore la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati. Finalmente concediamo questa medesima Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli Cristiani dell’uno e dell’altro sesso ogni anno, che sinceramente pentiti e confessati e comunicati nella Festa di S. Francesco di Sales abbiano divotamente visitato una qualunque delle Chiese della sopradetta Congregazione, e nelle Feste Titolari di ciascuna Chiesa della Congregazione la propria e rispettiva Chiesa, dai primi Vespri fino al tramonto del sole di questi giorni, e quivi abbiamo pregato per i fini sopra ricordati. Le quali Indulgenze, e remissione di peccati, e di penitenze tutte e singole concediamo che si possano anche applicare per modo di suffragio alle anime dei fedeli Cristiani, che a Dio unite nella carità passarono di questa vita, non ostante qualunque ordinazione in contrario, dovendo le presenti, eccetto il primo Privilegio, valere in perpetuo. Vogliamo poi che alle copie delle presenti, od agli esemplari anche stampati, ove siano firmati da un pubblico Notaio e muniti del sigillo di una Persona costituita in Ecclesiastica Dignità si abbia la medesima fede, che si avrebbe alle presenti se fossero presentate o fatte vedere.

            Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore, addì 9 Maggio 1876, del Nostro Pontificato Anno trigesimo.

Per il Card. ASQUINI

DOMENICO IACOBINI Sostituto. {96 [222]}

 

 

Supplica al Sommo Pontefice Pio IX pei Cooperatori Salesiani

 

                        Beatissimo Padre,

            Dal giorno che V. S. si è degnata di approvare definitivamente l’umile CONGREGAZIONE DI s. FRANCESCO DI SALES crebbe notabilmente il numero dei suoi Soci e molto si allargò il campo della messe evangelica loro proposta. Alla vista del crescente bisogno crebbe eziandio il numero dei fervorosi Laici ed Ecclesiastici, che offerirono con sollecitudine la loro cooperazione, ma unanimi si fecero a chiedere una specie di Regolamento, che servisse a conservare l’uniformità nell’operare e assicurasse la stabilità di que' sani principii, che solamente si trovano inconcussi nella Nostra Santa Cattolica Religione. Questo Regolamento, Beatissimo Padre, venne formolato col titolo di COOPERATORI SALESIANI, e con esso si ha in animo di invitare quelli, che vivono nel secolo, a venire in aiuto a coltivare quella stessa messe che forma lo scopo della PIA SOCIETÀ SALESIANA.

            La Santità Vostra degnavasi di far esaminare tale progetto, benedirlo e commendarlo. Molti Vescovi furono solleciti di accoglierlo per le rispettive Diocesi, ed ora colle loro Commendatizie inviarono l’umile esponente a supplicare V. S. affinchè con atto di speciale Clemenza si degni {97 [223]} aprire il tesoro delle Sante Indulgenze. In questo modo ognuno può essere assicurato che l’Opera degli Oratorii è da V. S. benedetta e commendata, ed ha un conforto da quella Religione cui di buon grado i Cooperatori consacrano le loro fatiche.

            Tutti pertanto supplicano V. S. a voler concedere ai RELIGIOSI SALESIANI e ai loro COOPERATORI;

            1° Indulgenza Plenaria in articolo di morte, purchè facciano sacrifizio della loro vita a Dio, accettando quel genere di morte che a Lui piacerà inviare;.

            2° Le Indulgenze e i Favori Spirituali dei Terziarii di S. Francesco d’Assisi;

            3° Le Indulgenze relative alle Chiese e alle feste di S. Francesco d’Assisi possano lucrarsi nelle feste di S. Francesco di Sales e nelle Chiese della Congregazione Salesiana.

            Pieno di fiducia che V. S. voglia degnarsi di concedere gli implorati favori, chiedo umilmente una speciale Apostolica Benedizione sopra tutti i Cooperatori e sopra tutti i Benefattori della Congregazione, mentre colla massima venerazione e con figliale ossequio mi prostro

                        Di V. S.

                                    Torino, 4 Marzo 1876.

Umile figliuolo ed Obbl.mo Supplicante

Sac. GIOVANNI Bosco. {98 [224]}

 

PIUS. PP. IX.

AD PERPETUAI! REI MEMORIAM.

            Cum sicuti relatum est Nobis, Pia quaedam Christifidelium Sodalitas, quam SODALITATEM seu UNIONEM COOPERATORDM SALESIANORUM appellant, canonice instituta sit, cuius Sodales tum alia plurima pietatis et charitatis opera exercere, tum praesertim pauperum ac derelictorum puerorum curam suscipere sibi proponunt; Nos, ut Sodalitas huiusmodi maiora in dies suscipiat incrementa, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christifidelibus ad hanc Sodalitatem adscriptis vel pro tempore adscribendis, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti Nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, Plenariam; nec non iisdem Sodalibus, vere poenitentibus et confesfessis, qui uno quo cuique eorum libeat cuiuslibet mensis die in aliqua Ecclesia aut Oratorio publico Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, et Ecclesiam aut Oratorium ipsum devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam {99 [225]} et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. Praeterea peculiari supradictos Sodales benevolentia prosequi volentes, omnes iisdem Indulgentias tum Plenarias, tum Partiales, quas Tertiarii S. Francisci Assisiensis ex concessione Apostolica consequi possunt, elargimur; atque ut, quas indulgentias Tertiarii diebus festis et in Ecclesiis S. Francisci Assisiensis lucrari possunt, diebus festis S. Francisci Salesii et in Ecclesiis Congregationis Presbyterorum Salesianae consequi licite ac libere valeant, dummodo quae pro Indulgentiis huiusmodi lucrandis iniuncta sunt pietatis opera rite in Domino praestiterint, Auctoritate Nostra Apostolica concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus adhibea tur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die IX Maii MDCCCLXXVI, Pontificatila Nostri Anno trigesimo.

Pro D. Card. ASQUINIO

D. IACOBINI Substitutus.

            Loco sigilli. {100 [226]}

PIO PAPA IX.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

            Essendosi canonicamente istituita, come Ci fu esposto, una Pia Associazione di Fedeli Cristiani, sotto il nome di Società od Unione de' Cooperatori Salesiani, i cui membri, fra le varie e moltissime opere di pietà e di carità, si propongono particolarmente di assumersi cura speciale dei giovanetti poveri ed abbandonati; Noi affinchè tale Società prenda ogni dì maggior incremento, confidati nella misericordia di Dio Onnipotente, e nell’autorità dei BB. Pietro e Paolo suoi Apostoli, a tutti i Fedeli Cristiani dell’uno e dell’altro sesso, già ascritti a questa Società o che si ascriveranno in avvenire, nel punto della morte di ciascun di loro, se veramente pentiti, confessati e muniti della S. Comunione, o perchè non poterono ciò fare, almeno contriti, invocheranno divotamente il nome di Gesù colla bocca, se potranno, se no almeno col cuore, e riceveranno con rassegnazione dalla mano del Signore la morte quale castigo del peccato, concediamo Indulgenza Plenaria; ed anche ai medesimi Soci, veramente pentiti e confessati, i quali in un giorno che loro piaccia, di qualsivoglia mese, in qualche Chiesa od Oratorio pubblico, riceveranno il SS. Sacramento dell’Eucaristia, e quella stessa Chiesa od Oratorio divotamente visiteranno e quivi innalzeranno pie preghiere a Dio per la concordia de' Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione de' peccatori, per l’esaltazione di S. Madre Chiesa, benignamente nel Signore concediamo parimente l’Indulgenza Plenaria e la remissione di tutti i loro peccati. La quale Indulgenza per modo di suffragio potranno eziandio {101 [227]} applicare a quelle anime de' Fedeli Cristiani, che unite a Dio in carità abbiano già emigrato da questa vita. Inoltre volendo Noi dare un segno di speciale benevolenza ai sopradetti Soci, concediamo loro tutte le indulgenze tanto Plenarie quanto Parziali, che i Terziarii di s. Francesco d’Assisi possono conseguire; e colla Autorità Nostra Apostolica concediamo, che essi lecitamente e liberamente possano ottenere nelle feste di san Francesco di Sales e nelle Chiese dei Preti della Congregazione Salesiana tutte le Indulgenze, che i Terziarii possono guadagnare nelle feste e nelle Chiese di s. Francesco d’Assisi, purchè compiano a dovere nel Signore le opere di pietà che sono ingiunte per lucrare tali Indulgenze. Non pongono ostacolo a questo tutte le cose, che facciano contro. Le presenti Lettere hanno vigore per tutto il tempo avvenire in perpetuo. Vogliamo poi, che alle copie trascritte od agli esemplari anche stampati delle presenti Lettere, sottoscritte dalla mano di qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di Persona costituita in Ecclesiastica Dignità si presti tutta quella medesima fede, che si presterebbe alle stesse presenti se fossero presentate o fatte vedere.

            Dato a Roma appo S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore nel dì 9 Maggio 1876, del Nostro Pontificato Anno trigesimo.

Pel Card. ASQUINI

DOMENICO IACOBINI Sostituto.

            Luogo del sigillo {102 [228]}

 

 

Supplica al Sommo Pontefice Pio IX in favore dell’Opera di Maria Ausiliatrice per le vocazioni allo Stato Ecclesiastico

 

                        Beatissime Padre,

            La necessità di operai nella mistica Vigna del Signore mosse molti Vescovi ed altri zelanti Cattolici ad aprire piccoli Seminari, Scuole Apostoliche per le Missioni, ed altri privati Istituti o Pie Opere a fine di coltivare i giovanetti nello studio, nella pietà, e conservare nei loro cuori i germi di vocazione Ecclesiastica, qualora Dio ve li avesse seminati. Agli sforzi di costoro pare si possa anche aggiugnere l’Opera di Maria Ausiliatrice per le vocazioni allo Stato Ecclesiastico.

            Ha questa per fine di raccogliere giovani adulti, che forniti delle qualità necessarie e di attitudine allo studio, mercè corsi per loro preparati, possano compiere gli studi letterarii. Terminati questi studi e cerziorata la vocazione, gli allievi restano affatto liberi di ritornare in Diocesi presso ai rispettivi Ordinarii, abbracciare lo stato religioso, oppure dedicarsi alle Missioni estere.

            Molti Vescovi accolsero benevolmente questo Progetto, e colle loro Commendatizie inviarono l’umile esponente a supplicare V. S. perchè si degni benedirlo e commendarlo. Tale scopo essendo affatto caritatevole e religioso, fanno umile preghiera a V. S. ad usare un grande atto di {103 [229]} Clemenza e di aprire il tesoro delle Sante Indulgenze e concedere ai religiosi della Congregazione Salesiana e agli Associati di quest’Opera:

            1° Indulgenza Plenaria in articolo di morte, purchè facciano sacrifizio della loro vita a Dio accettando quel genere di morte che a Lui piacesse inviare;

            2° Le Indulgenze e i Favori Spirituali dei Terziarii di S. Francesco d’Assisi;

            3° Le Indulgenze relative alle Chiese e alle feste di S. Francesco d’Assisi possano lucrarsi nelle feste di S. Francesco di Sales e nelle Chiese della Congregazione Salesiana,

Pieno di fiducia che V. S. si degni di benedire i deboli sforzi dell’umile esponente e concedere gl’implorati favori, si prostra colla massima venerazione e con figliale ossequio

            Di V. S.

                        Torino, 4 Marzo 1876.

Umile figlio di S. Chiesa,

ed Obbligatissimo Supplicante

Sac. GIOVANNI Bosco.

 

PIUS PP. IX.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

            Cum, sicuti relatum Nobis fuit, quaedam Christifidelium Sodalitas, seu Pium Opus, utvocant, sub titulo B. M. Virginis Auxiliatricis, canonice {104 [230]} instituta sit, cuius Sodales hoc sibi animo proposuerunt bonae indolis iavenes et ad vitam Ecclesiasticam amplectendam inclinatos conquirere, in hac vocatione confirmare, ac litteris et Ecclesiasticis studiis erudire; Nos, ut Sodalitas huiusmodi maiora in dies suscipiat incrementa, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christifidelibus ad hanc Sodalitatem adscriptis vel pro tempore adscribendis in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti; vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti Nomen Iesu ore, si potuerint, sin ininus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, Plenariam; nec non iisdem Sodalibus vere poenitentibus et confessis, qui uno quo cuique eorum libeat cuiuslibet mensis die in aliqua Ecclesia aut Oratorio publico Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, et Ecclesiam aut Oratorium ipsum devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam simihter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint misericorditerditer {105 [231]} in Domino concedimus. Praeterea peculiari supradictos Sodales benevolentia prosequi volentes, omnes iisdem Indulgentias tum Plenarias tum Partiales, quas Tertiarii S. Francisci Assisiensis ex concessione Apostolica consequi possunt, elargimur; atque ut quas Indulgentias Tertiarii diebus festis et in Ecclesiis S. Francisci Assisiensis lucrari possunt, diebus festis S. Francisci Salesii et in Ecclesiis Congregationis Presbyterorum Salesianae consequi licite et libere valeant, dummodo quae pro Indulgentiis huiusmodi lucrandis hiiuncta sunt pietatis opera rite in Domino praestiterint, Auctoritate Nostra Apostolica concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis Praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die IX Maii MDCCCLXXVI. Pontificatus Nostri Anno trigesimo.

Pro D. Card. ASQUINIO

D. IACOBINI Substitutus.

            Loco sigilli. {106 [232]}

 

PIO PAPA IX.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

            Essendosi canonicamente istituita, come Ci fu esposto, una Associazione di Fedeli Cristiani, ossia, come dicono, Pia Opera, sotto il titolo della B. V. Maria Ausiliatrice, i cui membri si proposero di raccogliere giovani di buona indole inclinati allo Stato Ecclesiastico, a fine di renderli fermi in questa loro vocazione, istruirli nelle lettere e negli studi ecclesiastici; Noi, affinchè tale Società prenda ogni dì maggiore incremento, per la misericordia di Dio Onnipotente, ed affidati nell’Autorità dei BB. Pietro e Paolo suoi Apostoli, a tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso, già ascritti a questa Società o che si ascriveranno in avvenire, nel punto della morte di ciascun di loro, se veramente pentiti, confessati e nutriti della Santa Comunione, o se non potranno ciò fare, almeno contriti invocheranno divotamente il Nome di Gesù colla bocca se potranno, se no, almeno col cuore, e riceveranno con rassegnazione dalla mano del Signore la morte quale castigo del peccato, concediamo Indulgenza Plenaria; ed anche ai medesimi Soci, veramente pentiti e confessati, i quali in un giorno che loro piaccia di qualsivoglia mese, in qualche Chiesa od Oratorio pubblico, avranno ricevuto il SS. Sacramento dell’Eucaristia, e divotamente avranno visitato questa Chiesa od Oratorio, e quivi innalzato pie preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori, e per l’esaltazione di S. Madre Chiesa, benignamente nel Signore concediamo parimenti l'Indulgenza Plenaria {107 [233]} e la remissione di tutti i loro peccati, la quale Indulgenza per modo di suffragio potranno eziandio applicare a quelle anime dei Fedeli Cristiani, che unite a Dio in carità, abbiano già emigrato da questa vita. Inoltre, volendo Noi dare un segno di speciale benevolenza ai sopradetti Soci, concediamo loro tutte le Indulgenze tanto Plenarie quanto Parziali, che i Terziarii di S. Francesco d’Assisi possono conseguire; e coll’Autorità Nostra Apostolica concediamo che essi lecitamente e liberamente possano ottenere nelle feste di S. Francesco di Sales e nelle Chiese dei Preti della Congregazione Salesiana tutte le indulgenze che i Terziarii possono guadagnare nelle feste e nelle Chiese di S. Francesco d’Assisi, purchè compiano a dovere nel Signore le opere di pietà che sono ingiunte per lucrare tali indulgenze. Nulla ostando qualunque disposizione in contrario, dovendo le presenti aver valore nel tempo avvenire in perpetuo. Vogliamo poi che alle copie trascritte od agli esemplari stampati delle presenti Lettere, sottoscritte dalla mano di qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di Persona costituita in Ecclesiastica Dignità, si presti tutta quella medesima fede, che si presterebbe alle stesse Presenti se fossero presentate o fatte vedere.

            Dato a Roma appo S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore, nel 9 di Maggio 1876, del Nostro Pontificato Anno trigesimo.

Pel Card. ASQUINI

DOMENICO IACOBINI Sostituto.

            Luogo del sigillo {108 [234]}

 

 

Facoltà di aprire un Noviziato nella Repubblica Argentina

 

Ex Audientia SS. - Diei 6 Iulii 1876.

            Sanctissimus D. N. Pius Divina Providentia PP. IX, referente instituto S. C. de Propaganda Fide Cardinali Praefecto, precibus annuens Rev. D. Bosco Superioris Instituti Oratorii S. Francisci Salesii Taurini erecti pro Missionibus ad exteros, facultatem eidem benigne concessit constituendi alterum Novitiatum praedicti Instituti in Republica Argentina, de. consensu tamen Ordinarii Dioecesani loci, dummodo regularis inibi vigeat observantia, sufficiens familia religiosa habeatur ut obtineri possit ea Novitiorum observantia, seu probatio quae necessaria est ad dignoscendam eorum vocationem, atque ea lege ut locus praefato Novitiatui adsignandus ab ea parte Conventus in quo degunt professi sit segregata atque distinctus, aliisque servatis de iure servandis.

            Datum Romae ex Aed. Reverendae S. C. die et anno supradicto.

            Gratis quocumque titulo.

 

A. Card. FRANCHI Praefectus.

                        Dall’UdienEa del SS.mo - 6 Luglio 1876.

            Il SS.mo Nostro Signore Pio per Divina Provvidenza Papa IX, relatore il Card. Prefetto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, annuendo {109 [235]} alle preghiere del R. Don Gioanni Bosco Superiore dell’Istituto dell’Oratorio di S. Francesco di Sales eretto in Torino per le Missioni estere, benignamente concesse al medesimo la facoltà di erigere un altro Noviziato del predetto Istituto nella Repubblica Argentina, col consenso dell’Ordinario Diocesano del luogo, purchè quivi stesso sia in vigore l’osservanza regolare, vi abbia una sufficiente famiglia religiosa, affinchè si possa ottenere quella osservanza dei Novizi, ossia quella probazione che è necessaria per conoscere la loro vocazione, ed a questa condizione che il luogo da assegnarsi pel prefato Noviziato sia segregato e distinto da quella parte della Casa, in cui vivono i professi, ed osservate le altre cose che si debbono di diritto osservare.

            Dato a Roma dal Palazzo della Reverenda S. Congregazione nel giorno e nell’anno predetto.

            Gratuito sotto qualunque titolo.

ALESSANDRO Card. FRANCHI

Prefetto.

            1° In tutte le Chiese ed Oratorii della Congregazione Facoltà di celebrare la S. Messa, amministrare la S. Eucaristia a tutti i fedeli; esporre e predicare la parola di Dio, fare il Catechismo ai fanciulli;

            2° Conservare il SS. Sacramento, esporlo solennemente alla venerazione dei fedeli e con quello impartire la Santa Benedizione.

 

 

[Varie]

 

PIUS PP. IX.

            Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. - Exponendum curavisti Nobis, te in votis habere, ut in singulis ad Salesianam Congregationem pertinentibus Ecclesiis a Presbyteris {110 [236]} eiusdem Congregationis Sodalibus Sacrum fieri queat, Sanctissimaque Eucharistia ministrari, nec non Sacrae possint haberi Conciones, et adolescentibus Christiana Catechesis tradi, eiusque rei ergo Apostolicam veniam a Nobis exposcis. Nos igitur tuis huiusmodi votis obsecundare, praefatamque Congregationem peculiari benevolentia prosequi volentes, teque et singulos omnes quibus hae Litterae Nostrae favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis quovis modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, Apostolica Auctoritate Nostra tenore praesentium perpetuo concedimus, ut in singulis Ecclesiis, Oratoriisque publicis ad Salesianam Congregationem rite ac legitime pertinentibus, ubique eaedem existant, Sodales memoratae Congregationis rite probati, servatisque ex Ecclesiastica disciplina servandis, Sacrosanctum Missae Sacrificium celebrare et Sanctissimam ministrare fidelibus Eucharistiam, verbum Dei praedicare, adolescentibusque Christianam tradere Catechesim, de Moderatorum suorum licentia libere liciteque possint et valeant. Apostolica praeterea Auctoritate Nostra, harum Litterarum vi, perpetuum in modum concedimus, atque indulgemus, ut in singulis Salesianae Congregationis Ecclesiis et Oratoriis, dummodo pro dignitate exornata sint sacraque supellectili ad {111 [237]} id necessaria instructa, servatis servandis, et sine ullo parochialium iurium detrimento, Augustissimum Eucharistiae Sacramentum asservari, illudque fidelium adorationi solemniter proponi, eoque benedici, servato rituum praescripto, fidelibus libere possit, et licite.

            Praecipimus vero, ut ante tabernaculum, in quo Sacramentum Augustum de more asservatur, lampas diu noctuque continenter exardescat, illiusque tabernaculi clavis fideliter diligenterque habendam penes Aedituum semper maneat. Decernentes has Litteras Nostras firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, dictisque in omnibus et per omnia pienissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios et delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari et deflniri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XII Septembris MDCCCLXXVI, Pontificatus Nostri Anno trigesimo primo.

F. Card. ASQUINIUS.

 

 

PIO PAPA IX.

 

            Diletto figlio, Salute ed Apostolica Benedizione. - Ci hai manifestato il desiderio, che in tutte le Chiese appartenenti alla Congregazione Salesiana, si possa {112 [238]} dai sacerdoti della medesima Congregazione celebrare la Messa ed amministrare la SS. Eucaristia, e tenere le Sacre Conferenze, e fare il Catechismo ai fanciulli, e di ciò domandi a Noi l’Apostolico consenso. Noi adunque volendo compiacere a questo tuo desiderio, e dimostrare la Nostra particolare benevolenza verso la predetta Congregazione, assolviamo te e tutti quelli, in favor dei quali sono date queste Lettere, e riguardiamo come assolti da qualunque Ecclesiastica sentenza di scomunica e d’interdetto e da ogni altra censura e pena, se mai veniste ad incorrerne in qualunque modo, e per qualunque cagione, avuto riguardo a questa sola materia, inflitta; ed in virtù della Nostra Apostolica Autorità colle presenti concediamo in perpetuo, che in tutte le Chiese ed Oratorii pubblici, legittimamente appartenenti alla Congregazione Salesiana, dovunque quelli siano, i Soci della detta Congregazione, bene approvati ed osservando le prescrizioni della disciplina Ecclesiastica, colla licenza dei loro Superiori, possano lecitamente e liberamente celebrare il S. Sacrifizio della Messa, ed amministrare ai fedeli la SS. Eucaristia e predicare la parola di Dio, e fare il Catechismo ai fanciulli. Inoltre in virtù della Nostra Apostolica Autorità, concediamo in perpetuo colle presenti Lettere, che in tutte le Chiese ed Oratorii della Congregazione Salesiana, purchè siano decentemente ornati e provvisti delle necessarie sacre suppellettili, osservando le rispettive prescrizioni, e senza punto detrarre ai diritti parrocchiali, si possa lecitamente e liberamente conservare l’Augustissimo Sacramento dell’Eucaristia, e solennemente esporlo all’adorazione dei fedeli, e con quello dare, conforme ai riti, la {113 [239]} benedizione al popolo. Ma comandiamo che dinanzi al tabernacolo, nel quale, secondo il costume, si conserva l’Augusto Sacramento, continuamente di giorno e di notte arda una lampada, e che la chiave di quel tabernacolo debba sempre fedelmente e diligentemente ritenersi dal custode della Chiesa. Decretiamo da ultimo che queste Nostre Lettere debbano ritenersi per valide in presente ed in futuro, ed ottenere il loro pieno ed intero effetto, e dare piena forza ed autorità a tutte e singole le cose sopradette, e che conforme ad esse si debba giudicare in tali materie da qualunque giudice Ordinario e delegato, benchè fossero Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e debba restar nullo il giudizio, che dà chicchessia e di qualunque Autorità insignito, in tali materie scientemente o per ignoranza, disforme a quel che in esse è detto fosse pronunziato, non ostante qualunque ordinazione in contrario.

            Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore, addi 12 Settembre 1876, del Nostro Pontificato Anno trigesimo primo.

F. Card. ASQUINI.

            Estensione delle Facoltà concesse alla Casa principale a tutte le Case della Congregazione, in forza di cui si possono erigere Oratorii privati a vantaggio dei Soci Salesiani e di tutti quelli che in qualunque modo appartengono a tali Case; in qualunque solennità dell’anno, possono soddisfare al Precetto Ecclesiastico.

 

PIUS PP. IX.

            Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. - Exponendum Nobis curavisti tibi esse ad spirituale aegrorum praesertim bonum {114 [240]} et commodum in votis, ut, quod pro praecipua Salesianae Congregationis Domo Taurinensi impertiti sumus privilegium habendi Oratorium privatum cum facultate faciendi in eo Sacrum, Sanctissimamque Eucharistiam ministrandi, ad omnes eiusdem Congregationis Domos extendere de Apostolica Indulgenza velimus. Nos igitur tuis huiusmodi votis obsecundare, omnesque et singulos, quibus hae Litterae Nostrae favent, peculiari benevolentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis quovis modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, Apostolica Auctoritate Nostra, tenore praesentium, perpetuum in modum concedimus, ut in omnibus et singulis piis Salesianae Congregationis Domibus, ubique rite existentibus, privatum Oratorium in decenti mansione ab omnibus domesticis usibus libera, ac pro dignitate exornata erigi, et in eo sacra supellectili ad id necessaria instructo, Sacrosanctum Missae Sacriflcium per Presbyteros eiusdem Congregationis Sodales, vel per alios rite probatos Sacerdotes cum Sodalibus Salesianis conviventes, in ecclesiastici praecepti satisfactionem tum religiosis Salesianis, tum aliis quavis ratione iisdem Domibus piis addictis, ibidemque degentibus valiturum, singulis diebus, vel per annum Sollemnioribus, dummodo nullum ex hac concessione detrimentum {115 [241]} Christiano populo obveniat, quod ad implementum praecepti audiendi Missam diebus festis, et caetera serventur, quae ex sacris ritibus servanda praescribuntur, celebrari, et infra eiusdem Sacrifica actionem supradictis omnibus Sanctissima Eucharistia, servatis servandis, ministrari de licentia tamen Moderatoris cuiuscumque ex dictis Domibus libere liciteque possit. Decernentes has Litteras Nostras validas, flrmas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, dictisque in omnibus et per omnia pienissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios et. delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari et deflniri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis Auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XII Septembris MDCCCLXXVI, Pontificatus Nostri Anno trigesimo primo.

F. Card. ASQUINIUS.

 

PIO PAPA IX.

            Amato figlio, Salute ed Apostolica Benedizione. - Ci hai fatto sapere esser tuo desiderio, specialmente pel bene e comodità degli ammalati, che quel Privilegio, che abbiamo concesso per la Casa principale della Congregazione Salesiana, che è in Torino, di avere, un Oratorio privato, con facoltà di celebrarvi la Messa {116 [242]} ed amministrarvi la SS. Eucaristia, lo vogliamo con Nostra Apostolica concessione estendere a tutte le Case della medesima Congregazione. Noi adunque, volendo secondare questo tuo desiderio, e dimostrare la Nostra particolare benevolenza verso tutti quelli, a cui queste Lettere si riferiscono, li assolviamo e riguardiamo come assolti da qualunque sentenza di scomunica e d’interdetto, e da ogni altra censura e pena, in qualunque modo e per qualunque ragione inflitta, se mai alcuna ne avessero incorsa per riguardo a questa sola materia, e colla Nostra Apostolica Autorità, in virtù delle Presenti, concediamo in perpetuo, che in tutte e singole le pie Case della Congregazione Salesiana, dovunque siano, si possa erigere un Oratorio privato in una camera decente, e libera da ogni uso domestico, e convenientemente ornata, e che in quello, quando sia provvisto della necessaria sacra suppellettile, si possa celebrare il Santo Sacrifizio della Messa dai Sacerdoti della medesima Congregazione, e da quegli altri sacerdoti approvati, che coi Soci Salesiani convivono, in soddisfazione del precetto Ecclesiastico, sì per i Religiosi Salesiani, e sì per gli altri, che per qualunque titolo siano addetti alle medesime pie Case, e che quivi dimorino per tutti i giorni, anche nei più Solenni dell’anno; purchè nessun danno da questa concessione derivi al popolo Cristiano, quanto all’adempimento del precetto di udire la Messa nei giorni festivi, e si osservino tutte le prescrizioni dei Sacri Riti su questo proposito; e concediamo inoltre, che colla licenza del Superiore di ciascuna delle Case sopradette, ed osservando quel c&e i Sacri Riti prescrivono, si possa durante la celebrazione del medesimo Sacrifizio amministrare la {117 [243]} SS. Eucaristia a tutte le persone sopradette. Decretiamo da ultimo che queste Nostre Lettere debbano ritenersi per valide in presente ed in futuro, ed ottenere il loro pieno ed intero effetto, è dare piena forza ed autorità a tutte e singole le cose sopradette, e che conforme ad esse si debba giudicare in tali materie da qualunque giudice Ordinario' e delegato, benchè fossero Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e debba restar nullo il giudizio, che da chicchessia e di qualunque autorità insignito in tali materie scientemente o per ignoranza, disforme a quel che in esse è detto fosse pronunziato, non ostante qualunque ordinazione in contrario.

            Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore, addì 12 Settembre 1876, del Nostro Pontificato Anno trigesimo primo.

F. Card. ASQUINI.

 

PIUS PP. IX.

AD PERPETUASI REI MEMORIA!!.

            Expositum Nobis est a dilecto Alio Ioanne Bosco Presbytero, Piam clientium B. Mariae Adiutricis Sodalitatem, Augustae Taurinorum in Aede ad honorem Deiparae Virginis Immaculatae, sub titillo Auxilium Christianorum institutam, anno MDCCCLXX in Archisodahtatem erectam esse, cum privilegio alia eiusdem nominis atque instituti Sodalitia in Taurinensi Dioecesi aggregandi. Modo autem ab eodem dilecto filio supplicatur, ut huiusmodi privilegium ad alias quoque Dioeceses in maiorem Dei gloriam, in augmentum {118 [244]} pietatis erga praesentissimam Patronam Nostram, et in spirituale fidelium bonum de Apostolica Indulgentia extendere velimus. Nos igitur huiusmodi votis obsecundantes, omnesque et singulos, qoibus Nostrae hae Literae favent, peculiari benevolentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac poenis, quovis modo vel qua vis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, memoratae Archisodalitati cultorum Nostrae Dominae Auxiliatricis, in Taurinensi Ecclesia S. Mariae a Christianorum Auxilio constitutae, facultatem aggregandi sibi etiam in aliis quibuslibet Pedemontanae Ditionis Universae Dioecesibus alia eiusdem nominis atque instituti Sodalitia, dummodo sint canonice erecta, et forma Constitutionis fel. ree. Clementis PP. VIII, Praedecessoris Nostri, coeteraeque Ordinationes Apostolicae desuper editae accurate serventur, Apostolica Auctoritate Nostra, harum Literarum vi, perpetuum in modum concedimus atque indulgemus. Decernentes has Literas Nostras firmas, validas et efflcaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri etobtinere, et illis, ad quos spectat, in omnibus et per omnia pienissime suffragari; sicque per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari et definiri debere; atque irritum et inane si secus super {119 [245]} his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentali. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, et, quatenus opus sit, supradictae Archisodalitatis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro piene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice tantum specialiter et expresse derogamus, coeterisque contrariis quibuscumque.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die II Martii MDCCCLXXVII, Pontificata Nostri Anno trigesimo primo.

Pro D. Card. ASQUINIO

D. IACOBINI Substitutus.

 

PIO PP. IX.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

            Ci fu riferito dal diletto Nostro figlio sac. Giovanni Bosco essere stata istituita nella città di Torino, nella chiesa dedicata alla Vergine SS. Immacolata, sotto il titolo di Aiuto dei Cristiani, una Pia Confraternita di Divoti della Beatissima Vergine Maria Ausiliatrice, eretta in Arciconfraternita l’anno 1870, con privilegio di aggregare altre simili Congregazioni {120 [246]} dello stesso nome e tenore, istituite netta Diocesi di Torino. Ora veniamo pregati dallo stesso diletto figlio a voler estendere con Apostolica Indulgenza questo medesimo privilegio eziandio ad altre Diocesi a maggior gloria di Dio, ad accrescimento di pietà verso la potentissima Nostra Patrona ed a bene spirituale dei fedeli. Noi pertanto, assecondando questi voti, e volendo dare prova di speciale benevolenza verso tutti e singoli coloro, in favore dei quali è concesso questo Breve, assolvendoli e considerandoli assolti, in grazia unicamente di questo favore, da qualunque ecclesiastica sentenza, censura e pena di scomunica e di interdetto, in qualunque maniera e per qualsivoglia causa inflitta, se mai vi fossero incorsi, di Nostra Apostolica Autorità, in virtù di questo Breve, concediamo in perpetuo alla detta Arciconfraternita dei divoti di Nostra Signora la Vergine SS. Ausiliatrice, istituita in Torino nella Chiesa di S. Maria Aiuto dei Cristiani, la facoltà di aggregare a sè altre Confraternite dello stesso nome e tenore, eziandio di tutte le altre Diocesi del Piemonte, purchè siano state canonicamente erette, e siasi accuratamente osservata la forma di Clemente Papa VIII Nostro Predecessore di felice memoria, non che le altre Apostoliche Ordinazioni sopra ciò pubblicate. Decretando che questo Nostro Breve conservi ora e sempre la sua forza, validità ed efficacia, che abbia e consegua i suoi pieni e intieri effetti, e torni in tutto e per tutto a vantaggio di coloro, che esso riguarda; e che nello stesso modo debba essere giudicato e definito da qualunque Giudice Ordinario o delegato, eziandio dagli Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico; dichiarando irrito e senza valore ogni attentato in pregiudizio {121 [247]} della presente Concessione, se mai avvenisse, o scientemente o per ignoranza, per opera di chiunque in qualsiasi Autorità costituito. Non ostanti le Costituzioni e le Ordinazioni Apostoliche, e, in quanto ciò fosse necessario, gli Statuti e le Consuetudini, i Privilegi ancora, gli Indulti, e le Lettere Apostoliche contrarie al sopradetto in qualunque maniera ciò fosse stato concesso, confermato e rinnovato, sia della stessa Confraternita, sia altro qualsivoglia anche corroborato da giuramento, da conferma Apostolica o da qualunque altro titolo; alle quali cose tutte e singole, ritenendone il tenore come pienamente ed espressamente allegato nelle presenti, e come inserto parola per parola, ed a quanto fosse contrario deroghiamo specialmente ed espressamente per questa volta sola ad effetto di quanto si è premèsso, rimanendo esse per ogni altro caso nel loro vigore.

            Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore, il 2 Marzo 1877, del Nostro Pontificato Anno trigesimo primo.

Pel Card. ASQUINI

DOMENICO JACOBINI Sostituto.

 

 

Formula Benedictionis in honorem et cum invocatione B.M. Virginis sub titulo Auxilium Christianorum

 

            Sacerdos, superpelliceo ac stola indutus, dicit:

                        Y) Adiutorium nostrum in nomine Domini;

                        R) Qui fecit Coelum et terram.

                        Ave, Maria, etc.

                        Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in {122 [248]} necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.

                        Y) Maria, Auxilium Christianorum,

                        R) Ora pro nobis.

                        Y) Domine, exaudi orationem meam,

                        R) Et clamor meus ad te veniat.

                        Y) Dominus vobiscum,

                        R) Et cum spiritu tuo.

 

OREMUS.

            Omnipotens, sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante, praeparasti; da, ut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur. Per eumdem Christum Dominum Nostrum.

            R) Amen.

            Et personam benedicendam aspergit aqua benedicta.

 

Taurin.

            Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, ad enixas preces Rev. Domini Ioannis Bosco Rectoris Ecclesiae ac Sodalitatis Beatae Mariae Virginis sub titulo Auxilium Christianorum in Givitate Taurinensi, suprascriptam Benedietionis formulam, antea a se rite revisam atque correctam, approbavit, atque {123 [249]} in ustum praefatae Ecclesiae et Sodalitatis benigne concessit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

                        Die 18 Maii 1878.

            Fr. Th. M. Card. MARTINELLI S. R. C. Pref.

                        Plac. RALLI S. R. C. Secretarius.

            Loco sigilli

 

 

Nomina del Cardinal Protettore della Congregazione Salesiana

 

Dalla Segreteria di Stato                                                                                               34193

            26 Marzo 1879.

            La Santità di Nostro Signore, volendo che la Congregazione Salesiana, la quale va acquistando ogni giorno nuovi titoli alla speciale benevolenza della S. Sede per le opere di carità e di fede impiantate nelle varie parti del mondo, abbia uno speciale Protettore, si è benignamente degnata di conferire quest’officio al Sig. Cardinal Lorenzo Nina Suo Segretario di Stato.

            Si partecipa al Superiore della Congregazione stessa, D. Giovanni Bosco, la Pontificia disposizione per opportuna intelligenza e norma.

Il Pro Sostituto della Segreteria di Stato

SERAFINO CRETONI.

            Sig. D. GIOVANNI Bosco Superiore

            della Congr. Salesiana. {124 [250]}

            1° A tutti coloro che frequentano gli Oratorii Festivi e le Case della Congregazione Indulgenza Plenaria in articolo di morte, nel giorno del SS.mo Natale, nel dì dell’Immacolata Concezione, di S. Giuseppe, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, S. Francesco di Sales, nella Solennità di Pasqua.

            2° La stessa Indulgenza Plenaria a chi interverrà almeno alla metà delle Prediche degli Esercizi Spirituali, che si detteranno nelle nostre Chiese od Oratorii privati.

            3° A coloro che reciteranno la giaculatoria “Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis” 300 giorni di remissione delle penitenze; e cento giorni ogni volta che attenderanno alla Meditazione.

 

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

            Quae ad religionem fidelium augendam, animarumque salutem procurandam maxime faciunt, ea cum a Nobis expostulantur libenti animo concedimus. Iam vero cum supplicatum Nobis fuerit ut Christifideles Piarum Domorum Congregationis Oratorii S. Francisci Salesii sacris indulgentiarum muneribus ditare dignaremur, Nos hisce supplicationibus in Domino benigne obsecundare voluimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi omnibus, et singulis Christifidelibus Hospitiis, et Collegiis, Oratoriisque dictae Congregationis quoquo modo addictis in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes, et confessi, ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium {125 [251]} de manu Domini patienti animo susceperint, Plenariam; eisdemque vere etiam poenitentibus, et confessis, ac S. Communione refectis, qui Ecclesiam, vel Oratorium respectivae Piae Domus in festivitatibus Nativitatis D. N. I. Ch. et Conceptionis B. M. V. I., diebus festis S. Iosephi eiusdem Deiparae Immaculatae Sponsi, Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli, et S. Francisci Salesii, et in Dominica Resurrectionis a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id egerint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper memoratis Christifidelibus, qui cum Exercitia Spiritualia in suis Congregationis Domibus habebuntur, Sacris Concionibus saltem ultra medietatem temporis quo perduraverint, interfuerint, et postremo eorumdem Exercitiorum die vere similiter poenitentes, et confessi, ac S. Communione refecti respectivae Domus, Ecclesiam, seu Oratorium devote visitaverint, ibique, ut supra dictum est, oraverint, Plenariam etiam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino elargimur. Denique Christifidelibus quoque supradictis corde saltem contritis quoties piam precationem Maria, {126 [252]} Auxilium Christianorum, ora pro nobis devote recitaverint, tercentos dies: quoties vero Sacrae Meditationi corde pariter contriti vacaverint, centum dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta, relaxamus. Quas omnes, ac singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes etiam Animabus Fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse elargimur. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae praemunitis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae, vel ostensae.

            Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XXII Aprilis MDCCCLXXIX, Pontificatus Nostri Anno secundo.

Pro Domino Card. CARAFA DE TRAETTO

D. IACOBINI Substitutus.

 

LEONE PAPA XIII.

A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.

            Quando Ci sono domandate cose che valgono ad accrescere la pietà dei fedeli, ed a procurare la salute delle anime, volentieri le concediamo. Or bene essendoci porte suppliche perchè volessimo degnarci di arricchire dei sacri doni delle Indulgenze i Fedeli delle {127 [253]} Pie Case della Congregazione dell’Oratorio di San Francesco di Sales, Noi vogliamo benignamente nel Signore condiscendere a queste suppliche. Per la qual cosa, confidati nella misericordia di Dio Onnipotente, e per l’autorità de' suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo, a tutti e singoli i Fedeli in qualunque maniera appartenenti agli Ospizi, e Collegi ed Oratorii di detta Congregazione in articolo di morte di ciascun di loro, se veramente pentiti e confessati e nutriti della Santa Comunione, o, non avendo potuto ciò fare, almeno contriti avranno divotamente invocato il nome di Gesù, colla bocca potendo, se no col cuore, e riceveranno con animo paziente la morte dalla mano del Signore come pena del peccato, concediamo l’Indulgenza Plenaria; e a quelli dei medesimi che anche veramente pentiti e confessati e nutriti della Santa Comunione, avranno divotamente visitato la Chiesa o l’Oratorio della rispettiva Pia Casa, ogni anno nelle feste della Natività del Nostro Signor Gesù Cristo, e della Concezione della B. V. Maria Immacolata, di S. Giuseppe Sposo della stessa Immacolata Madre di Dio, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, e di S. Francesco di Sales e nella Domenica di Risurrezione dai primi Vespri di tali giorni fino al tramonto del sole, e quivi avranno offerte divote preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per l’estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e per l’esaltazione di Santa Madre Chiesa, nel giorno dei predetti, in cui avranno ciò fatto, concediamo similmente per la misericordia del Signore la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati. Inoltre ai fedeli sopradetti, i quali, quando si faranno gli Esercizi Spirituali nelle Case di loro Congregazione, assisteranno {128 [254]} alle Sacre prediche almeno per oltre la metà del tempo, che dureranno gli Esercizi, e nell’ultimo giorno dei medesimi, anche veramente pentiti e conffessati, e nutriti della Santa Comunione, visiteranno divotamente la Chiesa o l’Oratorio della rispettiva Casa, e quivi pregheranno nel modo sopradetto, concediamo anche benignamente nel Signore la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati. Finalmente anche ai fedeli sopradetti ogni volta che almeno contriti di cuore reciteranno divotamente la pia orazione: “Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis” condoniamo nella forma consueta della Chiesa trecento giorni delle pene loro imposte o delle altre in qualunque maniera dovute; e cento giorni ogni volta che col cuore parimente contrito, attenderanno alla sacra Meditazione. Le quali tutte e singole Indulgenze, e remissioni di peccati e condonazioni di penitenze, concediamo che si possano anche applicare per modo di suffragio alle Anime dei Fedeli trattenute nel Purgatorio, non ostante qualunque contraria disposizione, dovendo le presenti valere per tutto il tempo avvenire.

            E vogliamo che alle copie od esemplari anche stampati delle presenti Lettere, che siano firmati da qualche pubblico Notaio e muniti del sigillo di Persona costituita in Ecclesiastica Dignità, si dia la medesima fede che si darebbe alle presenti stesse se fossero presentate e fatte vedere.

            Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore, addì 22 Aprile 1879, del Nostro Pontificato Anno secondo.

Per il Card. CARAFA DI TRAETTO

DOMENICO IACOBINI Sostituto. {129 [255]}

 

 

Facoltà [varie]

 

FACOLTÀ

Concesse ai Sacerdoti Salesiani nella Diocesi

di Frejus e Tolone in Francia.

IOSEPHUS SEBASTIANUS FERDINANDUS TERRIS

Dei et Apostolicae Sedis gratia

EPISCOPUS F0ROIULIENSIS AC TOLONENSIS.

 

            Dilecto Nobis in Christo Magistro

Orphanotrophii                         Rectori Salutem et in Domino Benedictionem.

Praesentium virtute, tibi, de cuius sapientia zeloque plurimum in Domino confidimus, ut speciale Nostrae Benevolentiae erga te signum, sequentes facultates impertimur:

            I. Fidelium utriusque sexus, etiam monialium, in tota Dioecesi Confessiones audiendi et eosdem sacramentaliter absolvendi etiam a censuris casibusque Nobis reservatis praeterquam a Censuris ab homine;

            II. Restituendi in ius petendi debitum coniugale;

            III. Dispensandi super irregularitatibus occultis quarum relaxatio ad nos attinet;

            IV. Alumnos orphanotrophii Votis Simplicibus, excepto semper Voto Castitatis perpetuae, ligatos opportuna dispensatione commutationem iuvandi; {130 [256]} V. Benedictiones Nobis reservatas, in quibus non intervento Sacra unctio, privatim faciendi.            Praesentibus durante munere valituris.

            Datum Forojulii, sub signo sigilloque nostris, nec non Cancellarli Curiae Episcopalis subscriptione, Anno Domini 1880 die vero 27 Martii.

            Praedictae facultàtes tribuuntur

            Patribus Salesianis

Signatura † FERDINANDUS Ep.

Foroiuliensis ac Tolonensis.

Concordat cum originali.

Forojulii, die 28 mensis Martii 1880.

                        P. FAINS V. G.                                                                       De mandato

FAINS V.

FACOLTÀ

concesse ai Sacerdoti Salesiani nella Diocesi d’Ivrea.

DAVID EX COMITIBUS RICCARDI

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA

Episcopus Eporediensis.

            Dilecto Nobis in Christo ad. Rev. Domino Rectori Collegii Salesiani in oppido Sancti Benigni, Nostrae Eporediensis Dioecesis, Salutem et in Domino Benedictionem.

            Praesentium virtute, Tibi, de cuius sapientia zeloque plurimum in Domino confldimus, specialis Nostrae Benevolentiae gratia, sequentes facultates ad Beneplacitum Nostrum impertimur, nempe: {131 [257]}

            I. Fidelium utriusque sexus, etiam monialium, in tota Dioecesi audiendi et eosdem sacramentaliter absolvendi etiam a censuris, praeterquam ab homine, et a casibus Nobis reservatis (VI excepto).

            II. Restituendi in ius petendi debitum coniugale;

            III. Audiendi mulierum confessiones ante ortum et post occasum solis, luminibus tamen admotis;

            IV. Dispensandi super irregularitatibus occultis, quarum relaxatio ad Nos attinet;

            V. Commutandi Vota Simplicia S. Sedi non reservata;

            VI. Benedicendi indumenta ac supellectiles ad Sacrificii Missae, vel Altarium usum pio Sacello Collegii, dummodo ex lino vel canabe confecta, non vero ex gossypio (cotone) vel alia materia;

            VII. Easdem facultates communicandi omnibus sacerdotibus professis perpetuis, quos idoneos ad hoc munus rite obeundum iudicaveris, qui tamen praemonere tenentur Parochum, de facultatibus a Nobis obtentis.

            Eporediae in Palatio Nostro Epis., die 18 septembris 1880.

† DAVID IOSEPH.

C. I. SAROGLIA Cancell. {132 [258]} {133 [259]} {134 [260]}

 




Copyright © 2009 Salesiani Don Bosco - INE