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  San Giovanni Bosco - Opere Edite.

DELIBERAZIONI DEL CAPITOLO GENERALE DELLA PIA SOCIETÀ SALESIANA

Tenuto in Lanzo Torinese nel settembre 1877

 

TORINO, 1878

TIPOGRAFIA E LIBRERIA SALESIANA

 

San Pier d’ Arena - Nizza Marittima. {1 [377]} {2 [378]}

 

 

[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]

 

 

 

 

INDEX

Figli amatissimi in Gesù Cristo, 3

Introduzione  3

Socii salesiani 6

Deliberazioni del Capitolo Generale  7

Distinzione I. Studio  7

Capo I. Studio tra i Salesiani. 7

Capo II. Studio tra gli allievi. 7

Capo III. Libri di testo e prendi. 8

Capo IV. Diffusione di buoni libri. 9

Capo V. La stampa. 9

Distinzione II. Vita comune  9

Capo I. Articoli generali. 10

Capo II. Direzione. 11

Capo III. Amministrazione. 11

Capo IV. Abiti e Biancheria. 11

Capo V. Vitto e camera. 12

Capo VI. Libri. 13

Capo VII. Sanità e riguardi. 13

Capo VIII. Ospitalità, inviti, pranzi. 14

Capo IX. Abitudini. 14

Capo X. Traslocamento di personale. 15

Capo XI. Rispetto ai superiori. 16

Distinzione III. Moralità  16

Capo I. Moralità tra i soci salesiani. 16

Capo II. Pratiche di pietà. 18

Capo III. Moralità tra gli allievi. 19

Capo IV. Usanze religiose. 20

Appendice del teatrino. 21

Distinzione IV. Economia  23

Capo I. Articoll’ generali - Provviste. 23

Capo II. Economia nei viaggi. 24

Capo III. Economia nei lavori e nelle costruzioni. 25

Capo IV. Economia nella cucina. 25

Capo V. Economia nei lumi. 26

Capo VI. Economia nella carta. 27

Distinzione V. Regolamento per l’ ispettore  27

Capo I. Sua elezione. 28

Capo II. Doveri dell’ Ispettore. 28

Capo III. Facoltà. 29

Capo IV. Visita dell’ Ispettore. 29

Appendice. 30

I. Regolamento pei Direttori. 30

II. Regolamento dei Capitoli Generali. 31

III. Monografie - Costumiere. 32

IV. Associazioni varie - I Cooperatori Salesiani. 32

V. Delle Suore. 33

Indice  34

 


Figli amatissimi in Gesù Cristo,

 

            Appena la nostra Congregazione venne definitivamente approvata dalla clemenza del Sommo Pontefice, Voi, amatissimi figliuoli, rendeste grazie alla misericordia del Signore per un benefizio così segnalato. Ma in tutti si palesò tosto un vivo desiderio di avere una spiegazione delle nostre Costituzioni. Questa spiegazione doveva essere come un regolamento inalterabile, una pratica interpretazione degli articoli organici tradotti in opera. A questo fine si era già pubblicata una lettera, che si fece precedere alla prima pubblicazione delle nostre Regole in lingua italiana. Allo stesso fine si scrissero altre lettere e si tennero molte conferenze, che però erano piuttosto una esortazione all’ osservanza delle nostre Costituzioni, che una spiegazione delle medesime. Ciò era riservato al primo Capitolo Generale tenuto nel settembre 1877. {3 [379]} I Direttori, i Prefetti ed altri delle nostre case, che fossero in grado di dare consiglio o schiarimenti sulle materie proposte, vennero invitati; unanimi studiarono, conferirono insieme oltre un mese. Sebbene però in quel lasso di tempo siasi lavorato assai, tuttavia si dovette ancora occupare oltre un anno, e neppure presentemente si possono dare le materie compiute e definite. Imperciocchè trattandosi di regolamento, che è quanto dire, dedurre dagli Articoli Organici le applicazioni da porsi ne' vari uffizi del sacro Ministero, e della materiale amministrazione delle cose nostre in pratica pubbliche e private, dovevasi certamente impiegare serio studio e diligenza.

            Per ora cominciate a ricevere quello che fu stabilito riguardo alla vita comune, alla moralità, all’ economia, ed alle ispettorie, che sono le parti di maggior premura e di maggior rilievo. Le altre cose vi saranno eziandio fra non molto comunicate.

            Per giovare di più alla intelligenza delle deliberazioni di questo Capitolo, il Direttore di ciascuna casa è incaricato di leggerle e spiegarle parti tamente. Non meno poi di una volta al mese terrà a quest’ uopo una Conferenza ai soci confratelli.

            Intanto, amati figli, siate costanti nella osservanza delle nostre Regole; non sia invano l’ approvazione largita dal Sommo Pontefice, ma pratichiamole secondo le norme ivi tracciate. Riteniamo {4 [380]} fisso nella mente che la fedele corrispondenza ai benefizi ricevuti è mezzo efficacissimo per meritarci che siano continuate le celesti benedizioni sopra la nostra Congregazione. Le nostre case si moltiplicano, gli allievi crescono in numero, e, diciamolo a maggior gloria di Dio, aumenta lo zelo nei Salesiani, poichè dalle varie notizie che abbiamo siamo assicurati che in Europa ed in America eglino affrontano coraggiosi ogni sorta di pericolo, di fatiche e di stenti per lucrare anime a G. C.

            Il Nostro Signor Iddio ci continui la sua grazia ed infonda nei nostri cuori coraggio e costanza da praticare esemplarmente le nostre Costituzioni, tenendo fisso il nostro cuore là dove sta preparato un gran premio a tutti coloro che sono fedeli al divino servizio sopra la terra. Ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia.

            La grazia di N. S. G. C. sia sempre con noi e pregate per me che sono con paterno affetto

Torino 1 Novembre 1878.

 

Vostro affezionatmo

Sac. GIOVANNI BOSCO. {5 [381]}

 

 

Introduzione

 

            La Congregazione Salesiana ebbe il suo primo cominciamento in Torino 1’ anno 1841 coll’ opera del Catechismo ai fanciulli più abbandonati. Si aggiunsero poscia scuole serali e domenicali, e si raccolsero cosi varie centinaia di giovani, cui si dava educazione civile e religiosa conforme alla loro condizione. In mezzo alla moltitudine dei fanciulli che frequentavano gli Oratorii festivi, le scuole serali e domenicali, apparve un nuovo bisogno, cui si doveva provvedere. Molti si trovarono talmente poveri da mancare di alloggio e di vitto. Allora si cominciò a ritirarne alcuni nella casa di Valdocco, e cosi la Congregazione prese forma regolare di Ospizio nel 1846. Nell’ anno 1852 l’ autorità Arcivescovile di Torino di moto proprio approvò l’ opera degli Oratorii col suo regolamento, e ne costituì D. Bosco Direttore capo, concedendogli tutte le facoltà che potessero tornar necessarie od opportune a questo scopo.

            Dapprima i giovani ricoverati si avviavano tutti ad un’ arte o mestiere. Ma a poco a poco, manifestandosi in alcuni di essi doti speciali di bontà e d’ ingegno, si pensò di secondarne le propensioni, ed avviarli allo studio. Intanto parecchi ricoverati, terminati gli studi, {6 [382]} od imparata la professione, si determinarono di rimanere con noi ed aiutarci ne' molti o svariati lavori; ma, siccome non si facevano voti e non era ancora la Congregazione approvata, molte volte il Superiore rimaneva solo nelle sue imprese. Avendo bisogno di collaboratori fissi cui partecipare il proprio spirito, formolo un regolamento, che è quello approvato dall’ autorità arcivescovile nel 1852. Aumentandosi il numero dei giovani, dei chierici e dei sacerdoti, si cominciò a vivere con regime speciale di regole. Fu allora che Mons. Franzoni Arcivescovo di Torino con apposita commendatizia indirizzava il sac. Bosco a Roma per avere norme e consiglio intorno ad una Congregazione Ecclesiastica. L’ incomparabile Pio IX con paterna bontà lodava la pia impresa e benediceva le Costituzioni Salesiane nel 1858.

            Tosto si videro i mirabili frutti della benedizione del Romano Pontefice; poichè uscendo dalla cerchia di Torino, dove oltre alla casa Madre si erano già potuti a prire due altri oratorii, si stabiliva nel 1863 una casa a Mirabello-Monferrato. Nel 1864 altra nuova casa sotto forma di collegio fu eretta in Lanzo; poi altre in Alassio, in Varazze, Genova ed altrove.

            Il medesimo Santo Padre Pio IX, in vista dello sviluppo che di giorno in giorno prendeva la Congregazione, ne diede una pubblica commendatizia nel 1864, e più tardi col decreto 1 Marzo 1869 1’ approvava definitivamente.

            Questa Approvazione della Santa Sede fu segnalata da un nuovo e mirabile incremento. I confratelli Salesiani aumentarono assai di numero da estendere le loro cure a migliaia di giovanetti abbandonati. Si aprirono altre case, si perfezionò l’ osservanza delle regole, s’ infervorò lo spirito dell’ istituto nei Soci, finchè arrivò il {7 [383]} giorno auspicatissimo del 3 aprile 1874, in cui si ebbe l’ approvazione definitiva dei singoli articoli delle regole.

            La Congregazione così formalmente approvata e stabilita si potè dilatare in Italia e fuori. In breve sorsero case nella Francia, nella Repubblica Argentina e nella repubblica dell’ Uruguay.

            Pareva tuttavia che qualche cosa le mancasse. Alcuni articoli delle regole non erano che organici: era necessario che si riducessero alla pratica uniformemente per tutta la Congregazione. A questo si doveva provvedere col primo Capitolo Generale.

            Con questo fatto la Congregazione adempiva quanto è prescritto dalle Costituzioni al capo 6° negli articoli 3° e 4°, i quali sono così concepiti:

            “Per trattar delle cose di maggior momento, e per provvedere a quanto i bisogni della Società, i tempi e i luoghi richieggono, si radunerà ordinariamente il Capitolo Generale ogni tre anni.”

            “Il Capitolo Generale così radunato potrà eziandio proporre quelle aggiunte alle Costituzioni, e quei mutamenti che crederà opportuni, ma in modo conforme al fine ed alle ragioni per cui le regole furono approvate. Nondimeno queste aggiunte, e questi mutamenti, benchè approvati a maggioranza di voti, non potranno obbligare alcuno, se prima non otterranno il consenso dalla Santa Sede.”

            Alla esecuzione di questi articoli si stabilì il tempo e il luogo più opportuno per la solenne adunanza: fu scelto il tempo delle ferie autunnali del 1877; il luogo, il Collegio di Lanzo.

            Nel Luglio dell’ anno medesimo se ne diede avviso a ciascun direttore. Affinchè poi si potessero fare gli stu dii preparatore, il Superiore della Congregazione formolò, {8 [384]} e fece stampare schemi preventivi, i quali servissero di guida alle cose da studiarsi e trattarsi.

            Questi schemi mandati in molte copie ai direttori di ogni casa, furono distribuiti ai membri dei singoli capitoli, e a tutti quei confratelli che si giudicavano in grado di dar lume o consiglio sulle materie da proporsi. Ciascuno ebbe comodità di studiare le singole questioni. Si riconobbe la necessità che uno raccogliesse le varie osservazioni fatte, e le ordinasse materia per materia, a fine di poterle poscia distribuire a ciascuna commissione, che sarebbe stata incaricata di discutere le materie particolari.

            Lo schema era preceduto dalle seguenti avvertenze:

            “Le nostre Costituzioni al Capo 6° Articolo 3°, stabiliscono che ogni tre anni si debba tenere un Capitolo Generale, cui è attribuita la facoltà di trattare o proporre tutte le cose che possono tornare a vantaggio dei soci in particolare, e della Congregazione in generale. Essendo appunto già trascorsi tre anni dalla definitiva approvazione delle nostre regole è dovere che questo Capitolo sia intimato e celebrato. Vi prenderanno parte i Direttori delle singole case, purchè la distanza, o qualche altra ragione non renda a taluno la venuta impossibile.

            Siccome poi questo è il primo Capitolo Generale della nostra Congregazione, interessa certamente tutti i socii di adoperarsi, perchè si ottengano quei vantaggi che possono contribuire al bene comune. Sarà esso come il regolamento pratico delle nostre Costituzioni; perciò i direttori, gli economi, i prefetti coi capitoli della rispettiva casa, devono avere preventiva cognizione delle cose da trattarsi a fine di preparare quelle aggiunte e quei riflessi che fossero riputati opportuni, ecc.” {9 [385]} Faceva seguito allo schema il Regolamento dei Capitoli Generali fatto appositamente per questa circostanza, il quale approvato dal Capitolo medesimo, servirà anche per le radunanze in avvenire. Dopo la spedizione degli schemi sopraddetti, si diede avviso del giorno della convocazione, fissandone il pomeriggio del 5 Settembre.

            Attesa l’ importanza di questa adunanza, si chiamò appositamente da Buenos-Ayres il Superiore delle case d' America il Teologo D. Cagliero, affinchè le rappresentasse; nè si guardò a spese od incomodi, perchè tutti i Direttori, anche i più lontani si trovassero presenti.

            Pertanto nel giorno prescritto i Direttori partirono da Torino alla volta di Lanzo e radunati circa le 6 1/2 nella Chiesa del Collegio, avanti al SS. Sacramento, D. Bosco intonò il Veni Creator Spiritus, dopo cui letti gli articoli delle nostre regole , relativi al Capitolo Generale annunziò formalmente F apertura dell' Assemblea :

            “Noi diamo ora incominciamento al primo nostro Capitolo Generale, egli disse, che da questo punto dichiaro aperto. Intraprendiamo cosa di massima importanza per la nostra Congregazione. Si tratta di prendere le nostre regole, e di osservare, quale cosa si possa e si debba stabilire per ridurle in pratica uniformemente in tutte le nostre case presenti, e future. Già tutti avete-a mano gli schemi preventivi appositamente stampati: già li avete annotati, ed avete pure ricevute tutte quelle osservazioni che i singoli membri della Congregazione possono avervi fatte per proporle al Capitolo. Altro non rimane che radunarci nel nome del Signore, e trattare quelle cose che verranno proposte.

            “Il Divin Salvatore dice nel santo Vangelo che dove {10 [386]} sono due o tre congregati nel suo nome, ivi si trova in mezzo di loro. Noi non abbiamo altro fine in queste radunanze che la gloria di Dio, e la salvezza delle anime redente dal prezioso Sangue di Gesù Cristo. Possiamo adunque esser certi che il Signore si troverà in mezzo di noi, e condurrà le cose in modo da produrre un gran bene.

            “Intendiamo in questo momento di porre il Capitolo sotto la protezione speciale di Maria Santissima; essa è l'aiuto dei Cristiani, e niente le sta più a cuore che coadiuvare coloro che non solo cercano di amare e servire il suo divin Figliuolo, ma si radunano appositamente per istabilire il modo di farlo amare e servire ancor dagli altri. Maria è lume de' ciechi ; preghiamola che si degni d' illuminare le nostre deboli intelligenze per tutto il tempo di queste adunanze. S. Francesco di Sales, che è nostro patrono, presiederà alle conferenze, e speriamo che ci otterrà da Dio il necessario aiuto per prendere le risoluzioni che siano secondo il suo spirito. L'altra cosa, che pur raccomando, è che si osservi un alto secreto di tutte le cose che si tratteranno in queste conferenze finattanto che siano compiute, e sia arrivato il tempo di dar loro pubblicità.

            “Desidero grandemente che si proceda adagio e bene. Dacchè siamo per questo lasciamo gli altri pensieri, ed attendiamo al nostro scopo seriamente. Se non bastano pochi giorni ne impiegheremo di più; impiegheremo tutto il tempo necessario ; purchè la cosa sia fatta a dovere. Ora invocheremo la protezione di Maria SS.ma col canto dell' Ave, Maria Stella, e si darà la benedizione col SS.mo Sacramento; quindi ci recheremo nella sala del Capitolo a dar principio alle nostre conferenze.” E così venne fatto. {11 [387]}

 

 

Socii salesiani

 

Che presero parte al I° Capitolo Generale

            A fine di non aver in ogni conferenza da ripetere le qualità e le attribuzioni di ciascun membro del Capitolo, si crede bene disporre qui i nomi di ciascuno coi rispettivi titoli.

            1. Sac. Giovanni Bosco, fondatore e Rettor Maggiore della Congregazione; autore di molti libri pubblicati a benefizio specialmente della gioventù.

            2. Sac. Michele Rua, Prefetto della Congregazione e Professore di retorica.

            3. Sac. Giovanni CaGLIERO, Catechista della Congregazione, Dottore in Teologia, Maestro e compositore di opere musicali, Ispettore delle case dell’ America del Sud.

            4. Sac. Carlo GhivArello, Economo della Congregazione, Maestro e inventore di parecchi attrezzi di fisica, e di meccanica.

            5. Sac. Celestino Durando, Consigliere scolastico, professore di Retorica ed autore di varie opere letterarie.

            6. Sac. Giuseppe Lazzero, consigliere del Capitolo Superiore, Direttore dell’ Oratorio di S. Francesco di Sales.

            7. Sac. Antonio Sala, consigliere del Capitolo superiore, ed Economo della casa di Torino. {12 [388]}

            8. Sac. Giovanni Bonetti, Direttore del Collegio di Borgo S. Martino, professore di ginnasio, autore di varie produzioni letterarie.

            9. Sac. Giovanni Francbsia, Direttore del Collegio di Varazze, Dottore in lettere, autore di varie opere scolastiche.

            10. Sac. Francesco Cerutti, Direttore del collegio di Alassio, Dottore in lettere, autore di varie opere scolastiche.

            11. Sac. Giovanni Lemoyne, Direttore del collegio di Lanzo Torinese, licenziato in Teologia, autore di varie opere a prò della gioventù e del popolo.

            12. Sac. Paolo Albera, Direttore dell’ Ospizio di San Pier d’ Arena, professore di ginnasio.

            13. Sac. Francesco DalMazzo, Direttore del collegio Valsalice, Dottore in lettere.

            14. Sac. Giuseppe Ronchail, Direttore del Patronage de Saint Pierre in Nizza Marittima, professore di Francese e di Ginnasio.

            15. Sac. Giacomo Costamagna, Direttore delle figlie di Maria Ausiliatrice in Mornese, Maestro e compositore di varie opere musicali.

            16. Sac. Nicolao Cibrario, Direttore delle scuole di Maria Ausiliatrice in Torrione Val Crosia (Ventimiglia).

            17. Sac. Luigi Guanella, Direttore delle scuole ed Oratorio in Trinità presso Mondovi.

            18. Sac. Giuseppe Scappini, Direttore Spirituale dei Concettini in Roma.

            19. Sac. Giuseppe Monateri, Direttore del Ginnasio di Albano Laziale, professore di Retorica.

            20. Sac. Giuseppe Daghero, Professore nel Seminario di Magliano Sabino, Dottore in lettere. {13 [389]}

            21. Sac. Domenico BElMonte, Professore di Fisica e Storia Naturale nel Liceo di Alassio.

            22. Sac. Giulio Barberis, Direttore del Noviziato, Dottore in Teologia, autore di varie opere letterarie.

            23. Sac. Gioachino Berto, Segretario di D. Bosco ed Archivista della Congregazione.

            Assistettero anche a varie Sedute, specialmente a quelle sull’ Economia, il Sac. Giuseppe LEveratto, Prefetto del collegio di Borgo S. Martino; il Sac. Antonio Pagani direttore Spirituale del Seminario di Magliano Sabino; il Signor Giuseppe Rossi provveditore generale delle nostre case; ed il Conte D. Carlo Cays di Giletta e Casellette, Dottore in ambe Leggi, presidente del Consiglio Superiore delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli in Torino, già deputato al Parlamento subalpino; ed alcuni altri. {14 [390]}

 

 

Deliberazioni del Capitolo Generale

 

Distinzione I. Studio

 

Capo I. Studio tra i Salesiani.

 

            I sacerdoti e i chierici della pia Società Salesiana regoleranno i loro studi secondo il capo XII delle nostre Costituzioni e secondo il Regolamento interno delle case.

 

 

Capo II. Studio tra gli allievi.

 

            1. Si abbia massima cura che gli allievi non passino il tempo in ozio, come pure che nessuno studi più di quello che le forze gli permettono con danno della sanità.

            2. La ricreazione per regola ordinaria non oltrepassi l’ ora. Nei giorni di vacanza e nel dopo pranzo d’ ogni giorno non oltrepassi l’ ora e mezzo. {15 [391]}

            3. La durata degli studii non sia mai troppo prolungata: essa non dovrà oltrepassare le due ore e mezzo di seguito.

            4. Il maestro non spinga oltre le forze loro quelli che sono di scarso ingegno. Gli alunni siano caritatevolmente aiutati nelle rispettive classi. Si mettano in pratica le prescrizioni sancite nelle regole particolari pel consigliere scolastico, pei maestri e per gli assistenti; e specialmente i maestri si ricordino di aver massima cura degli allievi che sono più indietro in classe.

            5. I Direttori trattino in capitolo, invitino gli stessi maestri ad esporre quello che l’ esperienza loro ha suggerito e. a suo tempo riferiscano. A tale uopo si facciano non meno di tre conferenze all’ anno coi medesimi maestri.

            6. Il consigliere scolastico procurerà di fare ogni mese una conferenza ai maestri ed a quelli che fanno ripetizione, o sono in qualche modo applicati nella direzione degli studii e nelle assistenze degli alunni.

            7. Nella scuola di Pedagogìa Sacra, che è stabilita tra noi per tutti i Chierici di prima filosofìa, si facciano leggere più volte e si spieghino le norme da seguirsi dai maestri e dagli assistenti.

            8. Nessun maestro sia mèsso in classe ad insegnare, se prima non ha letto e compreso il regolamento della casa nella parte che lo riguarda.

            9. Sarà conveniente che tutti gli insegnanti appartengano alla Società, e non si affidino le {16 [392]} scuole a professori esterni, se non in casi eccezionali.

            10. Ogni giorno non vi sia meno di nove ore tra scuola e studio. Nel tempo estivo la scuola pomeridiana sia ridotta circa ad un’ ora e mezzo.

            11. Riguardo alle materie d’ insegnamento si seguano, per quanto è possibile, i programmi governativi.

            12. La disciplina scolastica, la ricreazione e quanto appartiene al buon ordine, il passeggio e simili, dipendono dal consigliere scolastico.

            13. Il consigliere scolastico riferisca sempre ogni cosa al Direttore e al Prefetto e consegni loro i voti settimanali.

            14. I maestri non omettano di dare tutte le settimane un lavoro di prova, ed in ogni Collegio si stabiliscano regolarmente gli esami bimestrali. L’ esame semestrale poi sia dato con maggior importanza e solennità.

            15. Nelle passeggiate ordinarie non si facciano fermate, e non si oltrepassino mai le due ore. Il consigliere scolastico invigili grandemente su di esse, affinchè non divengano fomite di disordine, e faccia osservare le altre norme, che a quest’ uopo sono stabilite dal regolamento delle case. {17 [393]}

 

 

Capo III. Libri di testo e prendi.

 

            1. Per regola generale i libri di testo siano scritti o corretti dai nostri socii o da persone conosciute per onestà e religione.

            2. Qualora le autorità scolastiche comandassero qualche libro, venga senza difficoltà introdotto nelle nostre scuole; ma se questo libro contenesse massime contrarie alla religione od alla moralità non sia mai dato nelle mani degli allievi. In questa necessità si provveda col dettare in classe o facendo autografare tale libro, omettendo, oppure rettificando quelle parti, quei periodi e quelle espressioni che fossero giudicate pericolose, o semplicemente inopportune pei giovanetti.

            3. Questo è uffizio del consigliere scolastico del Capitolo Superiore, cui, subordinatamente al Rettore Maggiore, è affidata la direzione generale e degli insegnanti e della materia da insegnarsi. Nei paesi lontani saranno conferite a questo riguardo speciali facoltà ai singoli Ispettori.

            4. Affinchè in tutte le case siavi uniformità nei libri che si adoperano e nelle materie che si insegnano, il consigliere scolastico del Capitolo {18 [394]} Superiore distribuirà ogni anno, prima che incomincino le scuole, un programma intorno le materie d’ insegnamento ed i libri da usarsi.

            5. Ogni Direttore si attenga fedelmente al sopra detto programma; occorrendo il bisogno di cambiare qualche cosa, se ne dia avviso al Rettore Maggiore. Per le scuole fuori d’ Italia il consigliere scolastico del Capitolo Superiore prenderà le opportune deliberazioni coi rispettivi Ispettori.

            6. Si studi il modo d’ introdurre nelle nostre case i classici Cristiani; in tutte le classi ginnasiali e liceali siavi almeno una lezione per settimana sopra un testo di questi autori e questo formi materia di esame.

            7. La Storia d’ Italia di D. Bosco essendo adottata in molti Collegi, si usi parimenti nei nostri: e quanto ai libri di letture amene si usino di preferenza le Letture Cattoliche e i libri pubblicati nella Biblioteca della Gioventù.

            8. Si usi molta diligenza per tener lontani dagli allievi ogni sorta di giornali e di libri cattivi e pericolosi, o semplicemente sospetti d’ esser tali.

            9. Non si consigli mai la lettura di romanzi di qualsiasi genere, nè si dia comodità di procurarsene alcuno. In caso di bisogno si abbia riguardo a procurarne le edizioni purgate.

            10. Nei nostri Collegi non si diffondano libri che non abbiano l’ approvazione ecclesiastica e quella del Direttore del collegio. {19 [395]}

            11. Si vegli attentamente sui libri di premio, e siano di preferenza scelti quelli di nostra pubblicazione; e ciò a fine di essere più sicuri che non contengano massime contrarie alla moralità ed alla religione. I Direttori compilino una nota di libri che loro sembrino più opportuni per le premiazioni, e la facciano,conoscere al proprio Ispettore. Esso poi la presenterà per l’ approvazione al Rettore Maggiore. Dove le scuole dipendessero dai Municipii o da altre Commissioni, si trovi il modo di persuaderli a lasciare la scelta dei libri a giudizio del Direttore del Collegio.

            12. Nella distribuzione dei premii vi siano declamazioni e letture di alunni di ciascuna classe: pezzi di musica eseguiti da qualcuno degli allievi e qualche cantata a coro. Un dialogo od un sermoncino di opportunità spieghi lo scopo della radunanza. Si ringrazino gli spettatori e si aggiunga sempre qualche pensiero di ossequio alle autorità civili e religiose. Ma si faccia in modo che il trattenimento non oltrepassi un’ ora e mezzo.

            13. Nell’ occasione della distribuzione dei premi non si ometta l’ invito a coloro che in paese sono in qualche autorità o per qualche titolo commen devoli. {20 [396]}

 

 

Capo IV. Diffusione di buoni libri.

 

            Ognuno si adoperi per la diffusione dei buoni libri esistenti. Nè per utilità temporale, nè per ispirito di novità si intraprendano nuove pubblicazioni, senza il permesso del Superiore. Dal canto nostro adoperiamoci con diligenza a diffondere e far conoscere:

            1. I Classici latini purgati e stampati nella nostra tipografia di Torino. La stessa sollecitudine si userà per introdurre nelle classi dei nostri allievi e far conoscere altrove i testi latini ricavati dai migliori autori Cristiani.

            2.I libri della Biblioteca della Gioventù Italiana.

            3. Le Letture Cattoliche più volte lodate dal Santo Padre Pio IX di S. Memoria e commendate da tutto l’ Episcopato Italiano.

            4. I libri di nostra edizione e di nostra composizione, perchè scritti per gli attuali bisogni delle scuole e della religione.

 

 

Capo V. La stampa.

 

            La buona stampa forma oggetto delle nostre sollecitudini (V. Art. 7, capo I delle nostre Costituzioni); a tutelare la bontà ed utilità delle pubblicazioni è stabilito: {21 [397]}

            1. La revisione Ecclesiastica, secondo le norme stabilite dal Concilio Tridentino, e quella dell’ Ispettore di ogni nostra provincia. Quindi nessun Salesiano farà stampare cosa alcuna senza l’ approvazione di lui o di un altro delegato dal Rettore Maggiore. Si noti che la revisione della Congregazione deve sempre precedere all’ Ecclesiastica. Anche gli articoli che si mandano ai giornali debbono avere il Visto del Revisore della Congregazione, quando escono col nome di chi li scrive. Altramente basta il permesso dei Superiori locali.

            2. Dei libri stampati dai nostri confratelli sarà ben fatto portarne copia al Revisore, all’ Autorità Ecclesiastica, all’ Autorità Civile, alla Biblioteca dell’ Università, se la Tipografia esiste nella città, dove queste Autorità siano costituite, ed una copia alla Biblioteca del Capitolo Superiore ed altra a quella della Casa Ispettoriale. {22 [398]}

 

 

Distinzione II. Vita comune

 

            La vita comune fu tenuta da Gesù Cristo coi suoi Apostoli e dagli Apostoli introdotta nella Chiesa.

            Tra i primi fedeli, dei quali era un sol cuore ed un’ anima sola, tutte le cose erano in comune, siccome sta registrato negli Atti degli Apostoli (cap. IV, vers. 32). Multitudinis autem creden tium erat cor unum et anima una, nec quisquam, eorum quae possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Essi vendevano le loro possessioni e le loro sostanze, e poscia ne dividevano il prodotto a ciascuno secondo il bisogno, come dagli Apostoli disponevasi, non ritenendo nulla di proprio (Actor. e. II, vers. 44, 45). Omnes etiam qui credebant erant pariter, et habebant omnia communia. Possessiones et substantias vendebant et dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat.

            La vita comune fu anche generalmente osservata in tempi posteriori, come ricavasi da un {23 [399]} antichissimo canone Ecclesiastico: Scimus vos non ignorare, quod hactenus vita communis inter omnes Christianos viguit.

            Tal genere di vita, che prima praticavasi da tutti i Cristiani, raffreddandosi il fervore nei laici, continuò negli Ecclesiastici, i quali furono anche chiamati canonici, perchè vivevano insieme come fratelli sotto un canone, ossia una regola fìssa; e cosi par certo vivessero tutti gli Ecclesiastici nella primitiva Chiesa (V. Car. Petra tomo I , Com.). Per cui s. Dionisio Cartusiano così espressamelo dice: I chierici si chiamano canonici, perchè son tenuti a condurre vita regolare e retta, evitando le obliquità dei vizi, ed a sinceramente camminare secondo gl’ istituti prefissi loro dai santi Padri.

            Coll’ andar del tempo e eoi mutar delle circostanze non si potè più conservare questo pio e santo uso di viver in comune, e fu necessario stabilire altri canoni disciplinari. Fu allora che i Vescovi dovendo erigere delle chiese fuor della città dov’ essi stavano, e dovendo mandare nei borghi e nei villaggi dei Sacerdoti, permisero che ciascuno separatamente s’ amministrasse i proprii beni. Non pertanto molti santi Padri ed illustri personaggi della Chiesa per ispirazione del divino Spirito istituirono varie religioni, assegnando e dando ai proprii alunni peculiari regole, sotto la cui osservanza vivessero in perfetta e santa vita comune e progredissero più e più ogni giorno {24 [400]} nelle virtù. In questo modo si restituì la caduta forma e regola del vivere comune stabilita dagli Apostoli, e si propagò per tutta la terra quell’ esempio di virtù e grande avanzamento di santità, che in ogni tempo risplendette negli ordini Religiosi.

 

 

Capo I. Articoli generali.

 

            La vita comune è il legame che sostiene le istituzioni religiose, le conserva nel fervore e nell’ osservanza delle loro Costituzioni. Pertanto noi dobbiamo darci premura di introdurla perfettamente, conservarla e farla osservare tra di noi con molta esattezza; perciò:

            1. I soci Salesiani conserveranno uniformità nella direzione ed amministrazione, nell’ orario, negli abiti, nella biancheria, nel vitto, nelle a bitazioni e suppellettili.

            2. Ogni socio abbia una copia delle nostre Costituzioni, affinchè possa con sua comodità leggerle, meditarle ed a suo tempo eseguirle.

            3. I Superiori facciano leggere a mensa nei tempi stabiliti e facciano osservare, per la parte che loro appartiene, i due Decreti emanati a Roma dalla Congregazione sullo stato dei Regolari l’ anno 1848. Il primo che riguarda le lettere testimoniali {25 [401]}

            4. Pel buon andamento della Congregazione, per conservare l’ unità di spirito e seguire 1’ esempio degli altri Istituti religiosi è fissato un confessore stabile per quelli che appartengono alla Società. Il Rettor Maggiore è confessore ordinario in qualunque casa della Congregazione esso si trovi. In ciascuna casa confessore ordinario è il Direttore, ma in casi particolari ciascuno è libero di confessarsi anche ad altro sacerdote.

            5. In tutte le case siavi il massimo impegno nell’ osservare uniformità nell’ orario e nei regolamenti; occorrendo il bisogno di qualche modificazione si ricorra all’ Ispettore.

            6. Se le occupazioni lo permettono ciascuno veda di trovarsi a tutte le pratiche di pietà che si fanno in comune; come pure alle orazioni ed al sermoncino che si tiene dopo le preghiere della sera.

            7. Affinchè siano informati i confratelli dell’ andamento della Congregazione, si stamperà ogni anno nel mese di gennaio un catalogo dei socii, divisi secondo la professione e secondo la Casa {26 [402]} a cui ciascuno appartiene. In fine si porrà una breve biografia dei soci chiamati in quell’ anno all’ altra vita.

 

 

Capo II. Direzione.

 

            1. La dipendenza e suggezione ai proprii superiori è il più sodo fondamento d’ ogni Congregazione, e dovendo il Superiore essere informato di quanto accade a' suoi subalterni, non si intraprenda mai opera d’ importanza senza prima averne da lui ottenuto il permesso.

            2. Quando si abbisogna di qualche cosa nessuno se la procuri da se medesimo, ma ne domandi sempre permesso al Superiore, sia per cose di cucina, sia per cose di cancelleria, di abiti e simili.

            3. Quando occorre di uscire se ne dimandi il permesso al Superiore, dicendo il motivo dell’ uscita, ed approssimativamente il tempo che deve impiegare pel ritorno.

            4. Si ricordi 1’ osservanza dell’ articolo quarto delle nostre Costituzioni che ordina di non scrivere lettere, nè riceverne senza il permesso del superiore. Perciò in ogni collegio o casa si consegnino dissuggellate al Direttore le lettere che si hanno a spedire. Questi parimenti potrà aprire quelle che si ricevono e consegnarle dissuggellate a {27 [403]} coloro cui sono indirizzate; ma ciò si eseguisca con tutta prudenza e carità.

            5. Sono eccettuate le lettere dei socii indirizzate al Rettor Maggiore o da lui inviate e quelle di cui al capo VII, art. 4° delle nostre Costituzioni.

            6. Almeno una volta all’ anno, in occasione della Festa di S. Francesco di Sales, tutti i confratelli scrivano al Rettor Maggiore, ed un’ altra volta al proprio Ispettore. Coloro poi che sono nelle missioni estere possono liberamente scrivere lettere riservate al Rettor Maggiore, e a tal fine noteranno in capo alle medesime la parola risenata.

            7. Quando un socio per qualunque motivo, di malattia o di vacanza, trovasi fuori delle nostre case non intraprenda viaggi o cosa alcuna di rilievo senza permesso del suo Direttore.

 

 

Capo III. Amministrazione.

 

            La Congregazione Salesiana ha per principio fondamentale che i suoi membri ritengano il possesso delle loro sostanze anche dopo la professione Religiosa, ma non 1’ amministrazione dei frutti, secondo che dai capi 2° e 4° delle nostre Costituzioni è stabilito; e perciò: {28 [404]}

            1. L’ amministrazione dei beni, di cui al capo II, art. 3° delle nostre Costituzioni che spettano al Superiore Generale, viene da lui delegata agli Ispettori. Però in casi di liti o di cause giudiziarie è bene che i soci possidenti compaiano per sè, o, qualora convenga, per mezzo di un procuratore.

            2. La Congregazione, vivendo di quotidiana provvidenza, per regola generale non conserverà alcun possesso di cose stabili, fuori delle case di abitazione e loro adiacenze.

            3. La contabilità sia conforme per tutte le case della Congregazione e non siano mai introdotte variazioni nella medesima, senza speciale intelligenza col Rettor Maggiore.

 

 

Capo IV. Abiti e Biancheria.

 

            1. Gli abiti e la biancheria sono in comune e perciò non è necessario che alcuno pensi a portar seco il corredo quando cangia domicilio. Si eccettuano le scarpe, i calzoni, le sottane, berretti, cappelli, ed in generale gli abiti che si fanno sopra misura personale.

            2. Le camicie saranno distinte in tre tagli. Il 1° sarà per le persone più alte; il 2° per quelle di media statura; il 3° pei più piccoll’. Sarà poi {29 [405]} uffizio del guardaroba di portare le camicie proporzionate ad ognuno.

            3. A tal uopo in ogni casa vi sarà una camera con cancelli, in cui saranno riposti gli abiti e la biancheria, disposta in tre categorie secondo il precedente articolo; e questa verrà a tempo e luogo distribuita secondo il bisogno.

            4. Ognuno sia contento, per maggior mortificazione, d’ aver le cose peggiori della casa. A quelli però che dovessero trattare affari fuori di casa od anche nella medesima cogli esterni, saranno usati quei convenienti riguardi che la povertà nostra comporta.

            5. La sottana dovrà durare almeno per un anno, il mantello sei. I Direttori sono in facoltà di fare le convenienti eccezioni.

            6. Quanto al modo di vestire vedasi il capo 15° delle Costituzioni. La stoffa sia di lunga durata e di buon prezzo. A questo fine ogni Ispettoria nel suo Costumiere indicherà la foggia di vestire adatta a quella provincia, ammettendo ancora le piccole variazioni necessarie tra luogo e luogo. Sì pei Coadiutori, come pei Sacerdoti e Chierici sarà uniforme, sia per l’ estate sia per l’ inverno, a meno che per ragionevoli motivi il Superiore giudicasse altrimenti.

            7. Si badi attentamente che i panni, le tele, il calzamento e i modi con cui sono lavorati, non disdicano alla povertà religiosa o presentino una forma mondana. La seta, le lane preziose, {30 [406]} gli stivalini, le scarpe verniciate ed ogni calzatura elegante non siano mai usate nella nostra Congregazione. Dicasi lo stesso dei ricami, dei tappeti, e di ogni elegante lavoro che non sia per uso di chiesa, o pei casi di dover dare ospitalità a qualche personaggio.

            8. Nessuno può tenere presso di sè più di una vestimenta, oltre quella che ha in dosso, e di due paia di scarpe. Gli abiti lasciati dai più anziani saranno rimessi ad uso dei chierici novelli.

            9. In un giorno della settimana un coadiutore stabilito all’ uopo passerà dai confratelli per raccogliere e far riparare gli abiti o le scarpe che ne avessero bisogno; al medesimo si consegneranno pure le cose fuor d’ uso.

            10. Nei mesi di marzo ed ottobre si prenderà nota dei confratelli che hanno bisogno d’ abiti, per provvederneli secondo gli ordini dei Superiori; in altri tempi, occorrendo un bisogno straordinario a qualcuno, si presenterà al Superiore della casa.

 

 

Capo V. Vitto e camera.

 

            1. I confratelli avranno a colezione caffè e latte; a pranzo, due pietanze e frutta o cacio; a cena pietanza e frutta o cacio; in amendue i pasti {31 [407]} vino in misura discreta, pane e minestra a piacimento.

            2. Ciascuno si mostri contento degli ordinari apprestamenti di tavola, eviti ogni spreco di cibo ed abbia per regola di non ricercare la soddisfazione del palato, ma solo di dare al corpo il necessario nutrimento. Se poi avvenisse un bisogno particolare si ricorra al Superiore, che darà le disposizioni opportune.

            3. Niuno può tenere presso di sè nella propria camera bibite o commestibili di sorta. Quindi sarà a questo fine destinata una camera o dispensa, dove queste cose sieno poste in comune e distribuite ai forestieri o confratelli dal Direttore o Prefetto.

            4. Allorquando alcuno va a trovare parenti o conoscenti, se offron bibite o commestibili, ove possa esimersi dall’ accettarle, le ricusi; ma con prudenza senza ledere la suscettibilità altrui. Facciasi lo stesso quando queste cose s’ offeriscono in tempo ed in quantità non opportune, eccettochè s’ intenda di fare un’ oblazione alla Congregazione.

            5. Le camere o celle siano possibilmente uguali, e nessuna suppellettile siavi di proprietà particolare. Perciò non si trasportino da camera a camera qualora il confratello avesse a mutare stanza.

            6. Ognuno terrà in ordine ed assetto la persona, il letto, la propria camera. La nettezza e la povertà siano le note caratteristiche. {32 [408]}

            7. Il Direttore di ciascuna casa e quelli cui dallo stesso si permette potranno avere qualcuno incaricato della pulizia ed assettamento della loro camera. Il Direttore concederà questo aiuto a coloro soltanto che per ragion d’ impiego o d’ infermità ne avessero bisogno.

 

 

Capo VI. Libri.

 

            1. Riguardo ai libri si osserveranno le disposizioni, di cui al capo II, art. 8° delle nostre Costituzioni.

            2. I manoscritti, secondo le disposizioni Canoniche, appartengono all’ Autore anche dopo la profession religiosa. Si considerano come manoscritti eziandio i libri, su cui si fecero studi speciali o che servirono di testo nelle scuole o sopra i quali si fecero speciali annotazioni.

            3. Ciascuno col permesso del Superiore può tenere in camera per suo uso quei libri che gli sono necessarii, specialmente quelli che gli occorrono sia per la scuola, come per l’ esercizio del sacro ministero. Ma quando cambia domicilio non può portar seco se non i reputati per manoscritti ed il breviario. Per quelli che gli fossero strettamente necessari ne ottenga prima speciale licenza dal Superiore, il quale in questo caso può permettergli di portarseli seco, ed usarli, finchè non siasi altrimenti provveduto. {33 [409]}

            4. Occorrendo di provvedere libri nuovi ad alcuno, si segneranno col bollo del proprio collegio.

            5. Ogni anno durante le vacanze ciascun Direttore faccia fare una visita alla Biblioteca della casa e presso i socii, e restituisca i libri che troverà col bollo d’ altri collegi.

 

 

Capo VII. Sanità e riguardi.

 

            Dobbiamo avere gran cura della sanità nostra e di quella dei nostri confratelli. La sanità è un dono assai prezioso del Signore, con cui possiamo fare molto bene a noi ed agli altri.

            1. All’ accettazione di un aspirante si badi che questi sia in buono stato di salute e di buona costituzione fìsica; e coloro che sono chiamati a dare notizie a quest’ uopo, cerchino d’ averle esatte, ed in generale non si dia voto d’ accettazione a quei candidati che non possono uniformarsi alla vita comune, e compiere tutti gli uffizi e i lavori che sono proprii della nostra Congregazione.

            2. Gli ammalati coi voti triennali non sono a carico della Congregazione, se non durante il triennio, dopo il quale, se la sanità non comporta di continuare, si possono rinviare. Ma i professi perpetui, essendo membri effettivi della Congregazione, {34 [410]} sono a totale carico della medesima, specialmente quelli che lavorarono molto, o in altro modo hanno fatto del bene alla nostra Società.

            3. Finora non abbiamo case apposite per gli invalidi, perciò i confratelli infermicci siano distribuiti per le diverse case, dove saranno trattati con quei riguardi che la carità cristiana richiede. Ad essi siano affidate quelle leggiere occupazioni, che sono compatibili col loro stato.

            4. Chi si sente notabilmente incomodato è obbligato ad avvisarne il Superiore od almeno il Direttore dell’ infermeria. Agli incomodi ordinari e leggieri generalmente si rimedia colla moderazione nelle occupazioni e nel cibo e con sufficiente riposo.

            5. Niuno si applichi ad alcun lavoro alla sera dopo cena; anzi dopo le orazioni comuni ciascuno si rechi tostamente a riposo. Il Superiore giudicherà quando sia da farsi qualche eccezione.

            6. La diligenza d’ ogni socio nel compiere il proprio dovere, il ragionevole riparto degli uffizi, secondo le forze di ciascuno, gioveranno assai alla conservazióne della sanità.

            7. Gl’ infermicci siano affidati al Catechista, il quale penserà a trattenerli in qualche leggiero lavoro letterario, scientifico o materiale, che li tenga occupati, senza pregiudicare al loro stato sanitario.

            8. Chi è in convalescenza ed è obbligato {35 [411]} dal medico a stare nell’ infermeria, abbia nella medesima cibi convenienti al suo stato.

            9. Chi è semplicemente indisposto, ma che lavora, specialmente col fare scuola, sia servito a tavola comune di cibi da ammalato; e quando la malattia il richiede il Superiore dispensi facilmente dal mangiar magro al venerdì e sabato; ma nessuno dia ordine in proposito in cucina od all’ inserviente. Questo spetta al Direttore, al Prefetto, od al Catechista.

            10. Il cuoco abbia gran cura per ciò che riguarda la sanità dei soci. Non si diano cose indigeste, specialmente alla cena; nella quantità e qualità dei cibi si abbia riguardo al luogo, alle stagioni, e ad altre particolari igieniche circostanze.

 

 

Capo VIII. Ospitalità, inviti, pranzi.

 

            1. Si usino buone maniere, affabilità e cortesia con tutti. Alle persone amiche e conoscenti e ad altri per convenienza, soprattutto nei giorni di magro, si potrà offrire rispettosamente ospitalità per vitto ed alloggio nelle nostre Case. Lo stesso si può fare colle donne, ma solo in quei nostri Istituti, cui sia annessa una famiglia di Suore. Questo si faccia però con precauzione, e solamente con coloro che non istanno sulle pretese. {36 [412]}

            2. Nei casi ordinari basterà la mensa della comunità. Se poi sono persone di condizione, o benemerite della casa o delle opere che abbiamo tra mano, allora si dia qualche cosa d’ antipasto, con una pietanza di più oltre 1’ ordinario, e vi prendano parte i Superiori più vicini.

            3. Nei pranzi poi in cui gli ospiti sono appositamente invitati, p. e. in occasione delle maggiori solennità, cui intervenissero persone autorevoli o qualche distinto personaggio, si può stabilire il massimo a cinque pietanze. In questi casi il pranzo non si farà nel refettorio comune, ma in camera a parte coll’’ intervento del Direttore e di alcun altro socio della casa.

            4. Solamente il Direttore di ciascuna casa può fare inviti. Gli altri non ne faranno senza previa intelligenza col Superiore ed a suo nome. Se poi il Direttore fosse assente ogni cosa dee intendersi col Prefetto.

            5. Nelle solennità dell’ Immacolata Concezione, Natale, Pasqua, Pentecoste, di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga, di Maria Ausiliatrice, del Patrono di ciascuna casa, nell’ ultimo giorno degli Esercizi Spirituali, nell’ ultimo giorno di carne vale e nel giorno onomastico di ciascun Direttore si darà a tutti una pietanza di più.

            6. Il vasellame di cucina, e gli oggetti di tavola non sian mai nè di oro, nè di argento odi altra materia disdicevole a chi professa la povertà religiosa. {37 [413]}

 

 

Capo IX. Abitudini.

 

            1. Le abitudini buone, cioè quelle che tendono e conducono al bene, si debbono promuovere e conservare. Tale è 1’ uso delle giaculatorie, del segno della Croce, dell’ Acqua benedetta nell’ entrare ed uscir di Chiesa o di camera, salutare gli amici dicendo: Sia lodato Gesù Cristo; Viva Gesù, chinare il capo al Gloria Patri, o quando si pronunzia il nome di Gesù o di Maria e simili.

            2. Le abitudini pattive, od anche solo indifferenti, ma che possono diventar biasimevoli in rapporto ai luoghi od alle condizioni delle persone, siano affatto distrutte.

            3. Il fumare, e masticar tabacco sono abitudini condannate.

            4. Il prender liberamente tabacco da naso non si concede a nessuno. Quelli però che ne avessero già contratta 1’ abitudine prima d’ entrare in Congregazione prendano i dovuti concerti col Superiore.

            5. Chi sentisse bisogno di prendere tabacco deve indirizzarsi al Direttore della rispettiva casa, che, solamente col parere del Medico, può concederne l’ uso in quei limiti che nella sua prudenza giudicherà fissare.

            6. Niuno può conservare notabile quantità {38 [414]} di tabacco presso di sè, ma il Superiore d’ ogni casa ne farà provvista per chi ne abbisogna.

            7. Per non dare luogo all’ abitudine di prendere tabacco giova assai l’ astenersi dall’ offrirne e riceverne, quando la convenienza e l’ urbanità non suggerisca altrimenti.

            8. Non sarà mai permesso di usar tabacchiere d’ oro, d’ argento o d’ altre materie preziose.

            9. Il fare uso di vino, di caffè o d’ altre bibite fuor di pasto, dormire dopo il pranzo, l’ andare ogni giorno al passeggio, sono cose da non permettersi, a meno che la sanità esiga tale eccezione. Ciò è rimesso alla prudenza dei Direttori.

            10. Ognuno procuri di evitare la ridicola eccezione d’ aver moccichini, scarpe, calzette, od altri oggetti di vestiario più eleganti degli altri Confratelli.

 

 

Capo X. Traslocamento di personale.

 

            1. Quando un socio deve recarsi da una casa ad un’ altra per qualunque siasi motivo, il Direttore lo munisca sempre d’ una lettera d’ accompagnamento, in cui accenni la ragione del viaggio, il tempo che dovrà fermarsi, con tutte l’ altre indicazioni necessarie od opportune. Tale lettera {39 [415]} abbia sempre il bollo della casa da cui il socio è partito.

            2. Arrivandp questi alla casa a cui è destinato, sia anche per poco tempo, per prima cosa consegni al Direttore od al Prefetto la lettera di accompagnamento. Con quest’ atto s’ intende posto sotto la sua dipendenza pel tempo che ivi dimora.

            3. Quando un Salesiano cambia destinazione, è stabilito che deve andare decentemente vestito e provveduto del necessario, ma non può portar seco nè baule, nè libri, nè suppellettile di sorta, fuori degli abiti fatti sopra misura personale. Il Direttore giudicherà quando occorresse permettere qualche eccezione.

            4. Allorchè un confratello ha da fare un viaggio, o deve recarsi provvisoriamente in altra casa, gli si dia il danaro necessario per l’ andata ed il ritorno, con quel soprappiù che gli potrà occorrere. Abbisognando poi in tal tempo di alcuna cosa, ne farà domanda ai Superiori della casa dove provvisoriamente si trova, i quali addebiteranno le spese fatte alla casa da cui è partito.

            5. I denari che in occasione di viaggio si ricevono di sopravanzo, non si potranno spendere in altre cose. Il prolungare il viaggio a piacimento, od il comperare oggetti senza permesso è cosa contraria alla obbedienza e povertà.

            6. Quando un socio va in altra casa e vi dimora pochi giorni, non è tenuto a nulla verso {40 [416]} questa, poichè si considera come ospitato da fratelli. Dimorandovi per tempo notabile, e specialmente per qualche ufficio lucroso, ma non in benefizio della casa ospitale, come quando si va a fare un quaresimale, od il Mese di Maria ecc., allora si lasci una parte della limosina ricevuta per l’ esercizio di questo sacro Ministero come in compenso della ospitalità avuta.

            7. Arrivato dal viaggio ciascuno per prima cosa vada a presentarsi al Superiore e gli consegni il danaro sopravanzato od acquistato e gli renda conto di ogni spesa fatta.

 

 

Capo XI. Rispetto ai superiori.

 

            1. Tutti i soci Salesiani abbiano sempre radicati nel cuore sentimenti profondi di venerazione, amore e rispetto verso i Superiori, siccome quelli che vegliano al nostro bene e sono in certo modo responsabili dell’ anime nostre innanzi a Dio.

            2. Quelli stessi che già esercitano qualche autorità nella casa debbono mostrarsi loro ubbidienti, e rispettosi.

            3. Niuno si faccia mai a biasimare le disposizioni dei Superiori, a criticare le loro azioni, le loro parole, i loro scritti, e simili. {41 [417]}

            4. Ciascuno sostenga sempre la riputazione della Congregazione prestando e facendo prestare ossequio alle deliberazioni ed ordinazioni dei Superiori, parlandone con rispetto e venerazione. I socii si sostengano quanto è possibile tra di loro, specialmente in faccia agli esterni ed inferiori, nutrendo e dimostrandosi vicendevole stima ed affezione.

            5. Perchè sia più costante e meritoria presso Dio la nostra ubbidienza, ciascuno ricordi di obbedire, non per rispetto o per le buone maniere di chi comanda, ma unicamente perchè sa che adempiendo il comando del Superiore adempie la volontà di Dio.

            6. Dove possiamo lodare un Superiore, si faccia per gloria di Dio e pel buon esempio. Qualora poi avvenisse che non si potesse approvare una disposizione, o si trovasse in un Superiore cosa meritevole di biasimo, ciascuno ricordi che giudice delle azioni dei Superiori è Dio solo; e dovendo parlarne imiti la prudenza e la venerazione di Sem verso Noè, tacendo o scusando ciò che non può altrimenti lodare.

            7. A fine di sostenere 1’ autorità del Direttore si assumano i Prefetti il contenzioso ed in generale le parti odiose, riserbando ai Direttori il concedere favori e le cose onorevoli. Procurino però tanto i Prefetti quanto gli altri Superiori che apparisca sempre, specialmente in faccia ai subalterni, il loro buon accordo col Direttore, {42 [418]} componendo privatamente e con carità i dispareri che fra loro sorgessero.

            8. I Superiori subalterni procurino di eseguire con puntualità i comandi dei Superiori maggiori, e nulla cangino o trascurino delle loro disposizioni senza previa intelligenza coi medesimi.

            9. I Direttori si mostrino benigni e condiscendenti verso i Superiori subalterni; ed ai membri che hanno meriti particolari usino speciali riguardi, tanto nei viaggi quanto nelle varie circostanze della vita e segnatamente in occasione di malattia.

            10. In tutti i collegi si tengano in ispecialissima considerazione i professi perpetui sì chierici come coadiutori, e si usi loro molta confidenza.

            11. Giova anche a promuovere il rispetto verso i Superiori il fare loro buona accoglienza ogni volta che alcuno di essi fa visita od anche solo è di passaggio nelle nostre Case. L’ invitarli a parlare la sera agli allievi, fare sermoncini, celebrar la Messa della Comunità, visitare le scuole, il dar loro il posto più onorifico alla mensa comune se è Direttore, Ispettore o membro del Capitolo Superiore, sono cose assai utili ed edificanti. {43 [419]}

 

 

Distinzione III. Moralità

 

Capo I. Moralità tra i soci salesiani.

 

            La moralità è il fondamento e la conservazione degl’ Istituti Religiosi, e massime di quelli, come il nostro, che hanno per fine le opere di carità verso del prossimo e l’ educazione della gioventù; perciò:

            1. Prima di accettare un ascritto si prendano informazioni sicure sulla sua condotta morale antecedente. Si potrà talvolta transigere sulla scienza e sull’ interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali. Non mai si accetti alcuno il quale sia stato espulso da qualche seminario, collegio, congregazione, od istituto educativo per ragione d’ immoralità. Avvenendo il caso raro in cui appaiano motivi di far qualche eccezione si riferisca al Superiore Generale. {44 [420]}

            2. Gli ascritti che nell’ anno di prova lasciano dubbio sulla moralità non siano ammessi alla professione religiosa. Anzi è meglio seguire l’ usanza di altre corporazioni religiose, che rimandano il novizio, appena avvi indizio che la moralità in lui non sia ben fondata.

            3. Si potrà prolungare la prova al novizio, quando trattasi di semplici difetti facilmente emendabili, non mai però se trattasi dei costumi.

            4. La confessione settimanale e la frequente Comunione sono indispensabili per garantire ed assicurar l’ angelica virtù; perciò i Direttori nelle loro conferenze raccomandino a tutti con insistenza queste pratiche. Eglino procurino ancora che, non potendosi fare la meditazione o la visita al SS. Sacramento in comune, si faccia da ciascuno in particolare.

            5. Sono proibite con severità le amicizie particolari, sia coi confratelli, sia coi giovani allievi. Si ritenga il detto di s. Girolamo: aut omnes ignora, aut aequaliter dilige. Siano con severità proibite le strette di mano, i baci, il passeggiar a braccetto e simili cose secolaresche.

            6. Si ritenga altamente impresso nella mente il gran detto del Salvatore: Hoc genus daemoniorum (impurità) non eiicitur nisi in oratione et ieiunio. Perciò si raccomandi instantemente a tutti lo spirito d’ orazione e la temperanza nel mangiare e nel bere, e siano perciò tolte le refezioni fuori di pasto. {45 [421]}

            7. Non si permetta di uscire senza necessità; non si facciano visite inutili, nè in patria, nè presso i parenti, nè presso gli amici del secolo. Non si accettino inviti di pranzi, di festini, di fiere, mercati od altri trattenimenti profani, e specialmente non si vada a passar il tempo delle vacanze in casa dei parenti.

            8. Quelli che non si sentono di sacrificare quest’ andata nel secolo danno indizio di non esser chiamati allo stato religioso. Nei casi di grave bisogno si ricorra all’ Ispettore, il quale giudicherà quando sia da farsi eccezione.

            9. La sera dopo le orazioni sono proibiti i privati colloquii; perciò ciascuno in silenzio si ritiri tosto nella propria camera.

            10. In ogni casa vi sarà un assistente pei chierici professi, il quale per regola ordinaria dovrà essere il Catechista.

            11. Si escludano possibilmente dalle case nostre le persone secolari, perchè lo spirito della Congregazione se ne risentirebbe troppo; anzi i Direttori invigilino che i professori, maestri od assistenti non contraggano troppa relazione cogli esterni.

            12. Sarà pure conveniente che i Coadiutori lavorino, e compiano i loro doveri religiosi e materiali separatamente dalle persone esterne, specialmente dalla servitù. Siano a mensa comune in luogo diverso dagli estranei alla Congregazione, e siano anche separati in dormitorio. Si nota anche {46 [422]} pei Direttori di fare in modo che i soci esercitino sempre una qualche autorità sopra gli esterni. Per regola generale si tengano separati i giovani dagli adulti e non si mettano mai giovanetti a lavorare nella cucina, in refettorio, nei dormitorii ecc.

            13. Non sia permesso (fuori che ai Superiori) di entrare nei dormitorii, nelle celle o camere altrui e nessuno si faccia servire dai giovani.

            14. Nei dormitorii dei giovani l’ assistente non dovrà avere cella alcuna, ma il solo letto a cortine collocato nella parte più atta a tutto osservare.

            15. Non si tralasci mai dai Direttori di fare le due conferenze mensuali, nell’ una delle quali si legga e si spieghi un capo delle nostre Costituzioni; nell’ altra svolgasi qualche punto morate. Accadendo che il Direttore non possa, si faccia supplire dal Prefetto o dal Catechista colla lettura di qualche libro spirituale.

            16. I Direttori procurino che da tutti i soci si facciano sempre i rendiconti mensili, posatamente e con impegno.

            17. In ciascun trimestre i Direttori nel dare conto dell’ andamento igienico, economico, scolastico di ciascun confratello, notino specialmente le particolarità sulla condotta dei medesimi, e ciò per norma dell’ Ispettore e del Superiore Generale, affinchè possano bene conoscere i membri della Congregazione. {47 [423]}

 

 

Capo II. Pratiche di pietà.

 

            Principale sostegno della moralità tra i nostri soci è da porsi 1’ osservanza delle pratiche di pietà; e perciò si eseguiscano esattamente le cose ordinate a quest’ uopo dal capo XIII delle nostre Costituzioni. Per agevolare poi l’ esecuzione e perchè uniforme sia il modo di fare 1‘ esercizio della Buona Morte e dei rendiconti mentali si stabilisce quanto segue:

            1. L’ esercizio della Buona Morte possibilmente si faccia in comune tenendo queste regole:

            a) Oltre la meditazione solita del mattino si faccia ancora una mezz’ ora di meditazione alla sera e questa versi su qualche novissimo.

            b) La confessione, che da tutti si farà in detto giorno, sia più accurata del solito, pensando che quella sia propriamente l’ ultima della vita, e si riceva la S. Comunione come fosse per Viatico.

            c) Si pensi almeno per una mezz’ ora al progresso od al regresso che si è fatto nella virtù nel mese passato, specialmente per ciò che riguarda l’ osservanza delle regole, e si prendano risoluzioni a questo riguardo.

            d) Si rileggano in quel giorno tutte od almeno in parte le regole della Congregazione.

            e) Sarà anche bene in tal giorno scegliere {48 [424]} un Santo per protettore del mese che si sta per incominciare.

            2. Se taluno per le sue occupazioni non può fare l’ esercizio della Buona Morte in comune, nè attendere a tutte le accennate opere di pietà, lo pratichi privatamente per quella volta, e compia quelle soltanto, che sono compatibili col suo impiego, rimandando le altre ad un giorno più comodo.

            3. A tenore dell’ art. 16 del capo precedente si renda almeno una volta al mese conto del proprio stato morale e materiale al Direttore od a chi fu a ciò stabilito. I punti principali su cui debbono versare questi rendiconti sono:

            a) Sanità.

            b) Studii.

            c) Se si possano disimpegnar bene le proprie occupazioni e qual diligenza si mette in esse.

            d) Se si abbia comodità di adempiere le pratiche religiose e quale sollecitudine si pone in eseguirle.

            e) Come si diporti nelle Orazioni e nelle Meditazioni.

            f) Con quale frequenza e divozione si vada ai SS. Sacramenti.

            g) Come si osservino, i voti, e se non vi sian dubbii in fatto di vocazione. Ma si noti bene che il rendiconto si raggira solamente su cose esterne e non di confessione, a meno chee il {49 [425]} socio ne facesse egli stesso argomento per suo spirituale vantaggio.

            h) Se abbia dispiaceri o perturbazioni interne, od astio verso qualcuno, e se ha confidenza col suo Direttore spirituale.

            i) Se conosce qualche disordine, a cui siavi da porre rimedio, specialmente quando si tratta d’ impedire l’ offesa di Dio.

 

 

Capo III. Moralità tra gli allievi.

 

            La moralità tra gli allievi progredisce in proporzione che essa risplende nei Salesiani. I giovanetti ricevono quello che loro si dà; ed i Salesiani non potrebbero mai dare agli altri quello che essi non possedessero. Siano ben considerate queste parole ed i Direttori ne facciano tema delle loro Conferenze.

            1. La precisione dell’ orario, la puntualità di ciascuno al proprio uffizio e la regolare assistenza sono il seme del buon costume tra gli allievi.

            2. Si preferiscano i trastulli in cui ha parte la destrezza della persona, ma s’ impediscano quelli in cui soglionsi usare tratti di mano, baci, carezze od altro che possa interpretarsi contro le regole di buona creanza; sia comune l’ impegno d’ impedire che gli allievi si mettano le mani addosso. {50 [426]}

            3. In dormitorio, nelle ricreazioni, a mensa, nel cortile, nelle passeggiate ed in Chiesa gli allievi siano classificati per età e studio.

            4. I maestri e gli assistenti non permettano mai che in tempo di scuola o di studio escano più insieme per le corporali necessità.

            5. Non si permetta a' giovani il fermarsi a studiare o lavorare dopo le orazioni della sera. Se occorresse qualche eccezione, non si lascino senza la necessaria assistenza.

            6.I dormitorii di giorno sian regolarmente chiusi e di notte alquanto illuminati; così pure s’ intende dei corridoi e degli altri siti di passaggio.

            7. Le cortine del letto degli assistenti nei dormitorii debbono sempre tenersi aperte sufficientemente da poter osservare anche di notte gli allievi, eccetto nel tempo in cui l’ assistente si leva o si corica.

            8. Gioverà anche potentemente alla moralità non lasciar mai libero adito ai nascondigli.

            9. Si vegli affinchè gli allievi di notte non depongano la camicia e facciasi loro tenere o mutande od altro che serva per custodire la modestia cristiana.

            10. Conosciutosi uno scandaloso in materia di moralità sia immediatamente separato dai compagni, e quindi restituito alla propria famiglia.

            11. Il Direttore per sè o per altri di notte faccia visita nei dormitorii in qualche ora inaspettata. {51 [427]}

            12. Finita la scuola i maestri non si fermino mai da soli con alcuno degli scolari nella scuola medesima; ma occorrendo di dare qualche avviso particolare o fare una correzione, il facciano, chiamando l’ alunno in disparte al tavolino in presenza di tutta la scolaresca, oppure nel cortile.

            13. Nessun maestro od assistente permetta che gli allievi entrino in sua camera o cella, nè lui presente, nè lui assente. È a tutti indistintamente proibito il fermarsi a parlare con chicchessia, allorchè già è a letto, eccetto il caso di malattia.

            14. Si procuri per quanto è possibile che gli allievi non siano ristretti e troppo vicini gli uni agli altri nei dormitorii, scuole e studio.

            15. Si usi sorveglianza assidua e solerte nel dormitorio, Chiesa, scuola, studio, ricreazione e nelle passeggiate.

            16. Specialmente si usi sorveglianza nel teatrino, che si suol fare nelle nostre case; giacchè se vien fatto secondo le regole della morale cristiana può tornare di grande vantaggio alla gioventù, mentre dimenticando tali regole potrebbe riuscir di grave danno.

            17. In esso non si abbia altro di mira che di rallegrare, istruire ed educare i giovani più che si può moralmente. Perciò la nostra vigilanza si estenda alla materia da rappresentarsi, alle cose da escludersi, al contegno degli attori e a quello degli spettatori, seguendo {52 [428]} le norme stabilite nel regolamento per le case della Congregazione.

            18. S’ impediscano le amicizie particolari e la trasmissione di biglietti o lettere tra compagni, e sia tolta ogni comunicazione tra gli interni ed esterni.

            19. A quando a quando, e specialmente nel principio dell’ anno scolastico, si faccia qualche visita ai libri, stampe, bauli, ed involti appartenenti agli alunni.

            20. Soprattutto si ricordino i Direttori che il discorsetto della sera prima d’ andare a letto è mezzo potente per animare i giovanetti a pensar seriamente alla salute dell’ anima, così pure la lettura spirituale che devesi fare nel dormitorio alla sera mentre mettonsi a letto.

            21. È cosa utile che nell’ occasione di solennità, e di esercizio di buona morte, i Direttori invitino a confessare qualcuno delle case nostre più vicine, od altro Confessore esterno. Come pure se vi è di passaggio qualche Superiore della Congregazione si procuri di dar comodità ai giovani di parlargli in Confessione.

 

 

Capo IV. Usanze religiose.

 

            1. Per usanze Religiose si intendono le pratiche di pietà che non sono comandate dalla Santa Chiesa, ma che essendo conformi allo spirito {53 [429]} della medesima, servono potentemente a promuovere il sentimento di pietà ed a proteggere la moralità nei nostri allievi. Di questo genere sono i sermoncini della sera dopo le orazioni, fatti dal Direttore o da chi sia espressamente dal medesimo designato; la lettura a mensa, i tridui, le novene, gli esercizi spirituali, le solennità, le associazioni del Piccolo Clero, della Compagnia di S. Luigi, del Santissimo Sacramento, di S. Giuseppe, e simili.

            2. Queste pratiche devonsi caldamente raccomandare, e sono come 1’ anima della pietà. Ma si deve usar prudenza, a fine di evitare critiche intempestive e non ispingere le cose troppo aavanti con zelo alle volte inopportuno. Ma non si ommetta mai di fare ogni mese 1’ esercizio della Buona Morte, nella quale occasione anche gli alunni esterni siano invitati ad accostarsi ai SS. Sacramenti della Confessione e della Comunione. I Direttori sceglieranno a quest’ uopo il giorno che crederanno più conveniente.

            3. Le feste soppresse, in cui la Chiesa dispensò dall’ obbligo di precetto, siano sempre ricordate e possibilmente osservate. Alla vigilia si ricordi quella giornata festiva, si raccomandi di assistere alla S. Messa, e chi può faccia la Comunione. La sera poi all’ ora più comoda si cantino i vespri seguiti da un sermoncino o dalla lettura della vita del Santo o del Mistero che si celebra in quel giorno. La funzione si {54 [430]} termini sempre colla benedizione del SS. Sacramento.

            4. Le preghiere, il canto delle laudi sacre, i libri o le regole di musica vocale o istrumentale e del canto Gregoriano siano uniformi in tutte le case. Non sia mai dimenticato il desiderio del Sommo Pontefice Pio IX così espresso: il canto Gregoriano gioverà molto a conservare e propagare la pietà e la divozione, specialmente quando il numero dei cantanti comporta di fare due cori.

            5. Si ritengano le usanze della Casa Madre, se ne serbi memoria, e si mantengano in vigore in ogni nostra casa o collegio. Le preghiere prima e dopo la Comunione si continuino a fare in comune, come trovansi nel Giovane Provveduto.

            6. Fra le altre cose si ricordi il mattutino e le lodi della B. Vergine, la spiegazione del Vangelo o l’ esposizione di un fatto della Storia Sacra al mattino; e il catechismo, vespro, breve istruzione e benedizione col SS. Sacramento alla sera di ogni giorno festivo.

            7. Al principio dell’ anno scolastico si farà l’ inaugurazione degli studi con un triduo di prediche ogni sera; finito il triduo si farà l’ esercizio della Buona Morte. Vi interverranno gli studenti, i chierici e tutti gli altri della casa che non ne siano assolutamente impediti.

            8. Ogni anno presso al tempo pasquale tutti {55 [431]} i nostri allievi studenti o artigiani faranno gli esercizi spirituali per circa quattro giorni.

            9. In tutte le nostre case si solennizzi con la maggior pompa possibile la festa di San Francesco di Sales. Nelle case Ispettoriali si celebri nel giorno in cui cade; nelle case particolari nella Domenica susseguente.

            10. È pure usanza utilissima e lodevolissima quella di consacrare a Maria Ausiliatrice il mese che corre dal 24 Aprile al 24 Maggio, o l’ intero mese di Maggio che i fedeli cristiani sogliono consacrare a Maria Santissima.

 

 

Appendice del teatrino.

 

            Il Teatrino può tornare di grande vantaggio alla gioventù, quando non miri ad altro, se non a rallegrare, educare ed istruire i giovani più che si può moralmente. Affinchè si possa ottenere questo fine è d’ uopo stabilire:

            1. Che la materia sia adattata.

            2. Che si escludano quelle cose che possono ingenerare cattive abitudini. {56 [432]} Materia adattata.

            1. La materia deve essere adattata agli uditori, cioè servire di istruzione e ricreazione agli allievi, senza badare agli esterni. Gl’ invitati e gli amici che sogliono intervenire saranno soddisfatti e contenti, se vedono che il trattenimento torni utile ai giovani, e sia proporzionato alla loro intelligenza. Ciò posto, si devono escludere le tragedie, i drammi, le commedie ed anche le farse, in cui viene vivamente rappresentato un carattere crudele, vendicativo, immorale, sebbene nello svolgimento dell’ azione si abbiadi mira di correggerlo e di emendarlo.

            2. Si ritenga che i giovanetti ricevono nel loro cuore le impressioni di cose vivamente rappresentate, e difficilmente si riesce di farle dimenticare con ragioni e con fatti opposti. Perciò i duelli, i colpi di fucile, di pistola, le minaccie violente, gli atti atroci, non facciano mai parte del teatrino. Si eviti il pronunziare il nome di Dio, a meno che ciò avvenga a modo di preghiera o di ammaestramento; tanto meno si proferiscano bestemmie od imprecazioni ad oggetto di farne di poi la correzione. Si evitino pure quei vocaboli che detti altrove sarebbero giudicati troppo incivili o plateau.

            3. Sia dominante la declamazione di brani scelti da buoni autori, la poesia, la prosa, le favole, la storia, le cose facete e ridicole quanto si vuole, {57 [433]} purchè non immorali; la musica vocale o istrumentale, le parti obbligate ed a solo, i duetti, terzetti, quartetti, siano scelti in modo che possano ricreare e promuovere ad un tempo l’ educazione ed il buon costume.

 

Cose da escludersi.

            1. Fra le cose da escludere devonsi annoverare gli abiti intieramente teatrali. Si limiti 1’ abbigliamento alla trasformazione dei propri abiti, o a quelli che già esistono nelle rispettive case, o che fossero da taluno regalati. Gli abiti troppo eleganti lusingano l’ amor proprio degli attori, ed eccitano i giovanetti a recarsi nei pubblici teatri per appagare la loro curiosità.

            2. Altra sorgente di disordini, e perciò da evitarsi, sono le bibite, i confetti, i commestibili, colezioni e merende che talvolta si distribuiscono agli attori o a quelli che si occupano degli apparecchi materiali. L’ esperienza ha fatto persuaso, che queste eccezioni generano vanagloria e superbia in coloro cui sono usate; invidia ed umiliazione nei compagni che non ne partecipano. A questi si aggiungano altri più gravi motivi, per cui si crede opportuno di stabilire, che non siano usate particolarità agli attori, e vadano alla mensa ed al trattamento comune. Essi devono essere contenti di prendere parte alla comune ricreazione, o come {58 [434]} attori o come spettatori. Il permettere poi d’ imparare la musica di canto e di suono, di esercitarsi a declamare e simili, deve già reputarsi sufficiente soddisfazione. Se poi alcuno si fosse guadagnato un premio speciale, i Superiori hanno molti mezzi per rimeritarlo condegnamente.

            3. Pertanto la scelta della materia, la modestia negli abiti, la esclusione delle cose soprammentovate, sono la garanzia della moralità nel teatrino.

            4. I Direttori poi veglino attentamente, che siano osservate le regole stabilite a parte pel teatrino, e si ricordino, che questo deve servire di sollievo e di educazione pei giovani, che la Divina Provvidenza invia nelle nostre case.

            5. I Direttori e gli altri Superiori sono invitati a mandare al proprio Ispettore i componimenti drammatici, che possono rappresentarsi secondo le. regole sovraesposte. Esso raccoglierà tutte le rappresentazioni già conosciute, esaminerà quelle che gli fossero inviate e le conserverà se sono adatte o ne farà le debite correzioni.

 

Doveri del capo del teatrino.

            1. È stabilito un Capo del teatrino, che deve tenere informato ogni volta il Direttore della casa di ciò che si vuol rappresentare, del giorno da stabilirsi, e convenire col medesimo sia nella scelta delle recite, sia dei giovani che devono andar in scena. {59 [435]}

            2. Tra i giovani da destinarsi a recitare si preferiscano i più buoni per condotta, i quali tuttavia, per comune incoraggiamento, di quando in quando saranno surrogati da altri compagni.

            3. Quelli che sono già occupati nel suono o nel canto procurino di tenersi estranei alla recitazione; potranno però declamare qualche brano di poesia o d’ altro negli intervalli.

            4. Per quanto è possibile siano lasciati liberi dal teatro i capi d’ arte.

            5. Si procuri che le composizioni siano amene ed atte a ricreare e divertire, ma sempre istruttive, morali e brevi. La troppa lunghezza, oltre al maggior disturbo nelle prove, generalmente stanca gli uditori, e fa perdere il pregio della rappresentazione, e cagiona noia anche nelle cose stimabili.

            6. Il capo si trovi sempre presente alle prove, e quando si fanno alla sera non siano mai protratte oltre alle dieci ore. Non permetta che assistano alle prove quelli che non sono a parte della recita. Finite le prove, invigili, che, in silenzio, ciascuno vada immediatamente a riposo, senza trattenersi in chiacchiere, che sono per lo più dannose, e cagionano disturbo a quelli che già fossero a riposo.

            7. Il capo abbia cura di far preparare il palco nel giorno prima della recita, in modo che non abbiasi a lavorare nel giorno festivo.

            8. Sia rigoroso nell’ adattare vestiari decenti. {60 [436]}

            9. Ad ogni trattenimento si accordi coi capi del suono e del canto, intorno ai pezzi da eseguirsi in musica.

            10. Senza giusto motivo non permetta a chicchessia 1’ entrata sul palco, meno ancora nel camerino degli attori; ed invigili che, durante la recita, nessuno si trattenga qua e là in colloquii particolari. Invigili pure che sia osservata la maggior decenza possibile.

            11. Disponga in modo che il teatro non disturbi 1’ orario solito; occorrendo la necessità di cambiare, ne parli prima col Superiore della casa.

            12. Nell’ apparecchiare e sparecchiare il palco impedisca possibilmente le rotture, i guasti nei vestiari e negli attrezzi del teatrino.

            13. Non potendo il Capo disimpegnare da sè solo quanto prescrive questo regolamento, gli sarà stabilito un aiutante che è il così detto Suggeritore.

            14. Raccomandi agli attori un portamento di voce non affettato, pronunzia chiara, gesto disinvolto, deciso; ciò si otterrà facilmente se stuelleranno bene le parti.

            15. Si ritenga che il bello e la specialità dei nostri teatrini consiste nell’ abbreviare gli intervalli fra un atto e 1’ altro, e nella declama•zione di composizioni preparate o ricavate da buoni autori.

            16. I nostri trattenimenti non devono per regola ordinaria oltrepassare le due ore e mezzo. {61 [437]}

 

 

Distinzione IV. Economia

 

 

Capo I. Articoll’ generali - Provviste.

 

            Il nostro vivere è appoggiato sulla Divina Provvidenza, che mai non ci mancò, e speriamo che non sarà mai per mancarci. Noi però dal canto nostro dobbiamo usare massima diligenza per fare risparmio in quello che non è necessario, per diminuire le spese e procacciare qualche utilità nelle compre e vendite. Quindi:

            1. È stabilito un Procuratore o provveditore generale ed un altro provveditore per ogni Ispettoria. Ciascuna casa stia in relazione stretta col provveditore generale e con quello delle Ispettorie più vicine.

            2. È necessario che ogni Casa Ispettoriale, o quella che venisse dall’ Ispettore designata, sia fatta centro di tutte le operazioni commerciali, {62 [438]} come quella che potrà più facilmente provvedere alla anticipazione delle spese, ed all’ acquisto e distribuzione delle merci, secondo i bisogni generali e delle singole case da lei dipendenti.

            3. Facciasi in modo di pagare sempre in contanti ed al più presto possibile; le provviste siano di primo acquisto e fatte all’ ingrosso, ad eccezione solo di quelle di breve conservazione, le quali devonsi fare quando ve n’ è bisogno, come sarebbe del pane, della carne, e simili. Queste, se non si possono pagare in contanti ogni volta, si procuri almeno che entro il mese tutti i conti siano saldati.

            4. Il Prefetto di ciascuna casa studii le specialità del paese, ne esamini i prezzi, e poi partecipi alla casa Ispettoriale la convenienza ed il modo di provvedere di primo acquisto, specialmente i prodotti del paese e de' luoghi vicini. Ogni volta poi che occorrono variazioni nei prezzi ne dia avviso ai singoli provveditori ispettoriali circonvicini.

            5. Trimestralmente ed in ispecie nel principio d’ ogni anno, ciascun Prefetto indichi quelle derrate di cui sia per abbisognare.

            6. Colla scorta di tali nozioni e colla puntualità nelle esazioni potrà la casa Ispettoriale calcolare l’ importanza degli acquisti a farsi per la generalità delle case, concretare le condizioni dei contratti, fissare le epoche dei pagamenti ai provveditori, dipendentemente dalle epoche dei {63 [439]} rimborsi che le possono spettare, ed in ultimo pensare ai mezzi più acconci di far giungere a ciascuna casa le rispettive quantità richieste. Secondo le circostanze essa giudicherà se le convenga fare direttamente i contratti, ovvero darne l’ incarico a quella casa che ne sia più alla portata.

            7. La casa ispettoriale posta in grado di fare più utili acquisti, procurerà di comunicarne i vantaggi alle altre case, colle migliori condizioni di rivendita.

            8. Ove sia possibile, le merci richieste si faranno spedire direttamente alle singole case richiedenti per evitare i doppi trasporti. Tuttavia un deposito dovrà sempre trovarsi presso il Provveditore della casa Ispettoriale per le richieste impreviste e pei bisogni ordinari. I Prefetti e gli Economi si rivolgeranno al Provveditore Generale per le merci nel Magazzeno centrale esistenti, delle quali sarà loro ogni anno trasmesso 1’ elenco, secondo le regole di commercio.

            9. Dovendosi fare qualche spedizione, se ne dia avviso al destinatario, il quale, confrontata la merce colla fattura, ne accuserà ricevuta con cartolina stampata appositamente.

            10. È indispensabile che tutte le case nel fare le richieste, prendano le opportune misure, per poter soddisfare agli assunti impegni nelle e poche e nei modi stabiliti, affinchè i provveditori possano fare a suo tempo le provviste di primo acquisto. Anzi converrà che nel pagare {64 [440]} i debiti si dia la preferenza a quelli che si hanno verso le case della Congregazione, anticipando eziandio, quando si possa, le somme occorrenti per le necessarie provviste.

            11. È cosa essenziale per l’ amministrazione la tenuta dei Registri; perciò si raccomanda di averne molta cura. Per semplificare la contabilità, ciascuna casa tenga i suoi conti assestati trimestralmente colle altre case della Congregazione; ed occorrendo ad alcuna di non poter far il saldo a tutti i debiti, ricorra alla Casa Ispettoriale.

            12. Ogni trimestre ciascuna casa mandi nota dei crediti alla casa debitrice. Ricevuta tale nota, la casa debitrice procuri di soddisfarvi al più presto.

            13. Il danaro sia inviato al Direttore od al Prefetto, indicando a quale debito intenda di soddisfare. Se si tratta di pensioni ricevute a conto di altra casa, se ne dia mensilmente annunzio, colla data del versamento. Ciò che sopravanza a ciascuna casa, pagate le note, ogni tre mesi si trasmetta all’ Ispettore.

            14. Ciascun Prefetto tenga i registri in modo, che possa rendere conto della propria gestione qualunque momento ne sia richiesto, procurando di conservare tale chiarezza, che chi avesse a succedergli, possa facilmente aver la conoscenza dei suoi registri e de' suoi affari. {65 [441]}

            15. Per avere contabilità uniformi, in tutte le case si useranno registri appositamente stampati per ogni ramo d’ amministrazione. Ciascun Direttore e Prefetto procuri d’ uniformarvisi interamente.

            16. Non si permetta ai capi di laboratorio di accettare e di far eseguire lavori per chiunque, benchè della Congregazione, senza il permesso del Direttore della casa a cui questi sono aggregati, ovverò di chi ne è incaricato.

            17. Tutte le biancherie delle case siano segnate colle iniziali S. F. (S. Francesco) per distinguerle dalle altre, ed impedirne la perdita.

            18. Per tutti i Collegi di pari condizione le divise degli alunni siano uniformi, per non cagionar troppo gravi spese ai parenti, qualora un giovane d’ un collegio dovesse passare ad un altro. La distinzione potrebbe consistere nella cifra e nel berretto.

            19. Si lasci libero ai parenti degli allievi di provvedere essi stessi la divisa anche con panno non affatto uguale, purchè sia dello stesso colore e forma.

            20. Ciascun confratello vedendo un oggetto in abbandono o in pericolo di guastarsi abbia cura di raccoglierlo o ne avvisi il Prefetto.

            21. Quando un confratello deve recarsi provvisoriamente in altra casa, occorrendogli quivi bisogno di qualche provvista, dovrà presentare una carta del Direttore o del Prefetto della casa {66 [442]} da cui è partito, con cui si dichiara il suo bisogno. Questa carta servirà di documento di credito per la casa che ha dato ospitalità.

 

 

Capo II. Economia nei viaggi.

 

            1. Non si viaggi se non per assoluto bisogno o per cose che riguardino gli affari della Congregazione.

            2. Nella ferrovia, anche per corse brevi, si approfitti delle riduzioni ove sono concesse.

            3. Quando il viaggio non è molto lungo o non avvi ragione in contrario si prendano biglietti di 3a classe.

            4. Possibilmente si prenda alloggio e vitto nelle case della Congregazione, oppure presso qualche Cooperatore Salesiano e di preferenza presso ecclesiastici.

            5. Non si vada mai ad alloggiare o a mangiare negli alberghi o nei caffè, a meno che non sir possa fare altrimenti.

            6. Ciò che si può portare a mano non si metta mai fra i bagagli a pagamento.

            7. Non si facciano viaggi nelle occasioni di gran concorso, come quando occorrono fiere, mercati o feste.

            NB. Occorrendo, in ogni stazione si possono lasciare in deposito le valigie, i pacchi ed i sacchi da viaggio, l’ agendo in ragione di dieci centesimi ogni 24 ore.

{67 [443]}

            8. L’ economia dei viaggi è collegata colla corrispondenza postale. Non si scrivano lettere, nè si spediscano pieghi, libri od altro per la posta o per la ferrovia se non quando non si può fare altrimenti.

            9. La corrispondenza postale tra i socii si faccia con cartoline postali doppie, cioè con risposta pagata.

            10. Quanto alle spedizioni si raccomandi ai committenti di agire con quel riguardo che esige la qualità della merce che si spedisce e la necessità della prontezza dell’ arrivo.

 

 

Capo III. Economia nei lavori e nelle costruzioni.

 

            1. Non si eseguiscano mai costruzioni senza espressa autorizzazione dell’ Ispettore, il quale all’ uopo ne conferirà col Rettor Maggiore. A lui si sottoponga il disegno, la spesa, la necessità di farla, e si accenni anche alla probabilità di averne i mezzi relativi.

            2. Nella forma degli ediflzi, nella scelta dei materiali, nella mano d’ opera, nella esecuzione dei lavori, negli ornamenti interni non si dimenchi mai la povertà religiosa. Offende 1’ occhio delle persone oneste il vedere eleganza e ricercatezza negli ediflzi, nelle suppellettili, e negli {68 [444]} apprestamenti di tavola presso di chi loro suole dimandare carità.

            3. Nelle provviste di attrezzi domestici, come sedie, tavolini, scrittoi, invetriate, porte, finestre e simili, si osservi prima se non esiste in casa qualche oggetto che, mediante qualche riparazione, possa servire al bisogno.

            4. I Prefetti è gli Economi hanno 1 ‘ autorità limitata alle provviste delle cose quotidiane; nelle provviste all’ ingrosso devono sempre avere intelligenza e consenso del Direttore, nè mai facciano proposte che non siano necessarie od opportune secondo la nostra condizione.

            5. Le piccole riparazioni giornaliere si devono eseguire prontamente, aftinchè pel ritardo il guasto non si faccia maggiore.

            6. Per le ordinarie riparazioni è a desiderarsi che in ogni casa si abbia qualche coadiutore capace di eseguire lavori da muratore e da falegname per ottenere prontamente e con minor spesa le piccole opere che occorrono ai muri, ai tetti, alle porte, alle finestre ed alle serrature. Quando non se ne abbia uno del mestiere, non sarà difficile di addestrarne qualcuno, con non leggiero vantaggio materiale e morale.

            7. In ogni casa siavi un magazzeno per riporvi i materiali vecchi e nuovi, gli usci ed altri legnami posti fuori d’ uso, le ferramenta, gli utensili del mestiere da muratore ecc., come pure per deposito della sabbia, e della calce. {69 [445]}

            8. In quelle case ove le finestre sono alla portata delle gettate dei palloni, siano esse munite di graticola, per evitare le rotture dei vetri. Però l’ uso dei tamburelli in simili giuochi resta ovunque proibito. Quanto ai palloni sono soltanto permessi gli elastici, quando non se ne prevedano danni.

            9. Si tenga nota dei danni cagionati a motivo dei trastulli degli allievi, od altrimenti da essi recati; e la spesa sia addebitata all’ autore del danno, se è conosciuto; del resto si può distribuire in parti fra gli allievi.

 

 

Capo IV. Economia nella cucina.

 

            1. Nella cucina per regola ordinaria a coazione si prepari caffè e latte od altro che ne faccia le veci. A pranzo il cuoco prepari una pietanza di carne ed una di erbaggi o di altri cibi magri; a cena pietanza mista; minestra buona ed abbondante, frutta o cacio a pranzo ed a cena; il vino sia limitato a misura discreta. Il cuoco conservi la rimanenza dei commestibili e ne approfitti per altro pasto, quando ciò può farsi con vantaggio. Ciò si addice a chi ha fatto voto di povertà.

            2. L’ usanza di fare una quotidiana distribuzione di pane o di minestra ai poveri che si presentano alla porta, non può darsi come regola generale. Il tutto è rimesso alla prudenza del Direttore {70 [446]} delle singole case. Si tenga tuttavia come norma di non far mai pubblicamente si fatte distribuzioni e questo specialmente nei grandi centri, come all’ Oratorio in Torino, perchè reca grave disturbo, riesce arduo nell’ applicazione, ed è cosa difficile potersi assicurare, che tale elemosina vada a vantaggio di coloro che sono veramente poveri.

            3. Nelle città più piccole e nei borghi, dove le distribuzioni possano porsi più facilmente in pratica, con reale vantaggio dei veri bisognosi, si facciano in modo conveniente alla nostra povertà; ed in questo si abbia specialissimo riguardo ai giovanetti, ai passeggieri ed altri che si trovassero in pericolo della moralità o della religione. Le rimanenze possono essere, più utilmente che alla porta del collegio, distribuite in privato a quelle famiglie che saranno indicate dal parroco.

            4. Ogni casa faccia d’ avere un orticello da coltivarsi a profitto della comunità. Le provviste di cucina siano sempre all’ ingrosso e di primo acquisto, come è detto sopra.

            5. Venne sperimentato che le ossa bollite due o tre volte danno sempre buono e notabile condimento. È però più utile che siano spezzate e rotte, che cosi meglio si spogliano delle materie grasse. Tuttavia a risparmio di legna si abbia riguardo di farle bollire allora solamente quando il fuoco è già acceso per altri bisogni.

            6. Per fare il caffè e per le cose di piccola ebollizione si faccia uso di un caminetto a parte, {71 [447]} senza accendere il fuoco nel grande fornello. Ove esiste il gaz se ne potrebbe adottare l’ uso nella cucina per il caffè, e nelle infermerie.

            7. Per aver caffè buono, e con minor dispendio non si faccia mai un giorno per l’ altro, nè al mattino pel dopo mezzodì.

            8. Per conservare 1’ aroma al caffè nel tostarlo non bisogna farlo abbrustolire soverchiamente. Tolto poi dalla macchinetta si metta in una latta ben chiusa. Quivi continua ancora a cuocere senza perdere 1’ esalazione oleosa che forma la parte più sostanziale del caffè.

            9. Non si comperi mai caffè già macinato, ma si macini in casa volta per volta in quella quantità che occorre per la giornata, perchè conservandolo macinato perde della sua efficacia.

            10. A diminuire la spesa senza togliere il gusto o l’ igienico del caffè giova mescolarlo con cicoria, ceci o segala convenientemente arrostiti.

            11. I legnami siano comperati in quel tempo, e in quei luoghi dove si speraqualche agevolezza. Ma non si bruci legna verde, umida o troppo grossa. Si abbia gran cura delle legna, della cenere, del carbone e della spazzatura.

            12. Le legna in pezzi non tanto grossi e spaccate in più piccolli e corti danno maggiore economia, non essendo necessaria una forte corrente d’ aria per alimentare la fiamma.

            13. Si osservi che la bocca del camino sia piuttosto piccola e capace della sola quantità necessarla {72 [448]} per dare una fiamma moderata. Meglio aggiungere legna più sovente che bruciarne troppa insieme.

            14. Il cuoco non dimentichi che Economia, Igiene e Pulizia non devono mai essère separate.

            15. Ove è possibile la cucina sia governata dalle Suore, le quali potranno aver cura nello stesso tempo della biancheria della casa.

 

 

Capo V. Economia nei lumi.

 

            1. Non si mettano fiamme maggiori di quanto fa strettamente bisogno; non si accendano prima dell’ ora dovuta e si spengano appena se ne possa fare a meno. I lumi indispensabili per la notte nei dormitorii, nei corridoi e presso gli agiamenti siano impiccioliti in guisa che bastino a rompere l’ oscurità.

            2. Si possono omettere alcuni lumi nelle scale, nei corridoi e nei portici, in quelle notti in cui risplende la luna.

            3. L’ incarico della sorveglianza dei lumi sia affidato a persona speciale nelle singole case. Ad essa spetta la cura di tutti i lumi, affinchè si mettano in buono stato di servizio, siano tenuti accesi i soli necessari, e all’ ora prescritta siano spenti; soprattutto si assicuri che non disperdano comecchessia il gaz o il liquido combustibile per l’ illuminazione. {73 [449]}

            4. A questa persona si darà pure l’ incarico di ispezionare di tanto in tanto tutte le ferramenta delle porte e delle serrature e mantenerle in buono stato, col dare olio a quelle che ne abbisognino per prevenire ogni pericolo che si guastino per trascuratezza.

            5. Per avere il lume sufficiente nello studio e nei laboratorii, ove non esiste il gazluce, pare accertato che il petrolio presenti maggiori vantaggi, sia riguardo alla minore spesa, sia alla maggior quantità di luce che trasmette.

            6. La fabbricazione del gaz presenterebbe vantaggi, anche maggiori, quando la consumazione giornaliera della casa corrispondesse all’ alimentazione di almeno 300 fiamme.

            7. Il gazluce delle società può convenire, quando il prezzo di ciascun metro cubo non oltrepassi i centesimi 40.

 

 

Capo VI. Economia nella carta.

 

            Si è osservato che si possono fare notevoli economie col tener conto della carta usi tata; perciò si raccomanda di averne gran cura in ogni nostra casa. Quindi si stabili:

            1. I mezzi fogli bianchi delle lettere che si ricevono e simili, siano usati a far quadernetti, a prendere memorie, a scriver ricevute, ricordi ecc. Se questi pezzi di carta non possono usarsi {74 [450]} in taluni dei nostri collegi, si mandino in altra casa.

            2. La carta scritta da una sola parte e bianca dall’ altra, come sono ordinariamente le pagine dei lavori scolastici e degli Esami, sia mandata in una casa ove esiste la tipografia. Ivi sarà con vantaggio impiegata per le bozze e prime stampe, quando non possa altrimenti essere utile nella casa.

            3. La carta d’ imballaggio e di giornali non si sprechi, ma si adoperi nell’ avviluppare merci che occorre mandare lontano, ed anche quando è usata si adoperi ancora nelle varie spedizioni, servendosi il meno possibile di carta nuova. Ove non se ne abbisogni si mandi parimenti nelle nostre case di beneficenza, quando occorra di farvi altre spedizioni, e s’ indirizzi alla libreria o al Magazzino dell’ Ispettoria.

            4. Qualunque altra carta scritta, come pure i ritagli raccolti negli studi e nelle scuole, quelli delle lettere o corrispondenze fatte a pezzi e simili, non trovando modo di venderli nei diversi paesi, si spediscano al Magazzino dell’ Ispettoria.

            5. Si può eziandio praticare grande economia nella carta nuova, procurando di impedirne lo spreco negli altri e non usandola noi senza necessità. Nelle buste, nelle lettere, nei quaderni si faccia uso di carta ordinaria e piuttosto sottile. La carta elegante, forte e di lusso non conviene alla nostra povertà. Quando però si deve scrivere apersone di riguardo, si adoperi carta conveniente alla dignità di coloro cui lo scritto è indirizzato. {75 [451]}

 

 

Distinzione V. Regolamento per l’ ispettore

 

            L’ Ispettore ha l’ incarico di mantenere 1’ osservanza delle nostre Costituzioni e d’ impedire gli abusi che potrebbero introdursi nelle case della sua Ispettoria.

 

 

Capo I. Sua elezione.

 

            1. Affinchè un Socio possa eleggersi Ispettore, deve avere i voti perpetui e vita esemplare nell’ osservanza delle Costituzioni; di preferenza dovrà scegliersi tra i Direttori delle case della provincia, cui debbesi deputare, od almeno debb’ essere tale da potere dar saggio di conoscere gli usi, i costumi e le persone del luogo in cui deve esercitare il suo uffizio. {76 [452]}

            2. Il Rettor Maggiore si procurerà le dovute informazioni sull’ idoneità del socio che intende scegliere, poi lo presenterà al Capitolo Superiore, perchè sia esaminata la convenienza del medesimo a quest’ uffizio.

            3. L’ Ispettore durerà sei anni in carica; ma il Rettor Maggiore secondo il bisogno può riconfermarlo, traslocarlo in altra provincia o destinarlo ad altro uffizio, dove giudicasse che egli potesse meglio promuovere la gloria di Dio.

            4. L’ Ispettore nell’ adempimento de' suoi doveri sarà aiutato da uno o più segretari, ove il suo uffizio ciò richieda.

 

 

Capo II. Doveri dell’ Ispettore.

 

            1. L’ Ispettore deve precedere i Confratelli della sua provincia nell’ ossequio, nella riverenza ed ubbidienza al Rettor Maggiore. Promuova coll’ esempio l’ esatta osservanza delle Costituzioni e si faccia piuttosto amare che temere.

            2. Procuri che il Rettor Maggiore conosca pienamente ed apertamente tutto l’ andamento delle cose della sua Ispettoria; quindi ogni mese scriva al Rettor Maggiore, e procuri che ciascuno dei Direttori e Soci scrivano a norma delle nostre Costituzioni.

            3. Senza il permesso del Rettor Maggiore non { [77]453} si assenti dalla sua Ispettoria, eccetto i casi di grave bisogno; nè permetta che i Direttori si assentino notabilmente dalle proprie case senza ragionevole motivo.

            4. Interverrà al Capitolo Generale, alla elezione dei membri del Capitolo Superiore e del Rettor Maggiore ed ogni qual volta fosse da questo chiamato.

            5. Nei casi di lunga assenza dalla sua Ispettoria, il Rettor Maggiore gli provvedere un Vicario con quelle facoltà che crederà necessarie od opportune.

            6. L’ Ispettore tratterà coi Direttori della sua Ispettoria sul tempo e luogo conveniente per gli Esercizi Spirituali.

            7. Avrà cura o per sè o per altri dell’ Archivio della sua Ispettoria.

            In quest’ Archivio si terranno i seguenti libri:

            a) Il libro delle bolle e dei decreti dei SS. Pontefici e delle Sacre Congregazioni che riguardano o che possono interessare la nostra Società.

            6) Il libro contenente tutte le Circolari del Rettor Maggiore comuni a tutta la Congregazione o particolari per quella sola provincia.

            e) Un Registro che contenga le prescrizioni e raccomandazioni dei Visitatori ed Ispettori fatte in occasione della visita.

            d) Un Registro in cui sia notato il personale della provincia, specialmente i professi perpetui, triennali ed ascritti, patria, età e paternità di {78 [454]} ciascuno, la data dell’ ammissione al noviziato, della professione triennale o perpetua, e la perizia o l’ abilità di ciascun socio in qualche scienza od arte.

            e) Un libro in cui si notino gli esami di Filosofia, Teologia Dogmatica e Morale, l’ epoca della Vestizione Chiericale, l’ anno, il mese, il giorno della Sacra Ordinazione, ed il nome dei Vescovi ordinanti; le lauree, diplomi o patenti conseguite in qualsiasi ramo di scienza dai propri dipendenti.

            f) Un Registro in cui si noti un riassunto dei rendiconti annuali sullo stato finanziario ed economico dei beni mobili ed immobili, in cui si trova ciascuna casa visitata.

            g) Un libro ove siano notati i confratelli defunti, il luogo ove morirono, l’ anno e il giorno, l’ età ecc., e quelli eziandio che sono usciti o sono stati licenziati dalla Congregazione.

            h) Un Registro coll’ indicedi tutti gli atti pubblici od anche delle carte private di qualche importanza riguardanti le case della sua Ispettoria.

            i) Un Registro che serva a notare le Messe, la cui celebrazione è disponibile per le case dell’ Ispettoria.

            8. Ogni anno farà un rendiconto al Rettor Maggiore secondo un apposito formolario.

            9. Procurerà che ogni casa abbia la propria cronaca.

            10. Toccherà pure all’ Ispettore aver cura del {79 [455]} deposito di provviste che soglionsi fare dal provveditore Ispettoriale.

            11. Delegherà gli Esaminatori per l’ esame di Filosofia e di Teologia.

            12. La casa di residenza dell’ Ispettore sarà fissata dal Rettor Maggiore.

 

 

Capo III. Facoltà.

 

            1. L’ Ispettore ha l’ autorità sui Direttori delle case della sua Ispettoria, ma non potrà traslocarli senza il consenso del Rettor Maggiore.

            2. Ogni anno in occasione degli Esercizi Spirituali, od in altra circostanza, radunerà i Direttori della sua Ispettoria, e tratterà delle cose più importanti al buon andamento delle case a lui affidate, non che della distribuzione del personale, come sarebbe dei Prefetti, Economi, Professori, ecc. e di tutto farà relazione al Rettor Maggiore.

            3. Qualora gli venga fatta proposta d ‘ aprire nuova casa o scuola, non potrà accettarla senza il consenso del Rettor Maggiore.

            4. Se nella sua Ispettoria saravvi noviziato, proporrà al Rettor Maggiore un socio da eleggersi a Maestro dei Novizi.

            5. Potrà accettare alla prima prova coloro che giudicasse idonei alla Congregazione o che come {80 [456]} tali gli fossero proposti dai rispettivi Direttori. Per ciò che riguarda l’ accettazione al noviziato, ammettere ai voti, presentare alle Sacre Ordinazioni, licenziare dalla Congregazione, allungare od abbreviare la prova agli ascritti, si terrà a quelle facoltà di cui fu investito dal Rettor Maggiore.

 

 

Capo IV. Visita dell’ Ispettore.

 

            L’ Ispettore visiterà le Case della sua Ispettoria una volta l’ anno d’ uffizio, ed ogni altra volta che qualche ragionevole causa lo richiede. Egli è un padre, un amico, il quale va a fare la sua visita per aiutare e consigliare i suoi confratelli e per trattare coi Direttori le cose da provvedersi 0 rinnovarsi pel bene delle case. Pertanto:

            1. Avviserà il Direttore del tempo scelto per la visita, a fine di evitare che egli sia assente, e le cose non trovinsi preparate.

            2. Visiterà la Chiesa o Cappella in forma canonica, cioè a porte chiuse; osserverà come sia custodita la SS. Eucaristia, il Tabernacolo, l’ Olio Santo, le Sacre Reliquie, gli Altari, i Confessionali, la Sacrestia, i Vasi Sacri, cioè calici, pissidi, ostensori, il registro delle Messe e gli arredi destinati al divin culto. {81 [457]}

            3. Visiterà le camere, i dormitorii, l’ infermeria, la cucina, la cantina, la dispensa; osserverà attentamente se non vi è spreco di libri, carta, biancheria, abiti, commestibili; noterà, se occorre, quello che gli pare contrario alla religione, alla moralità ed alla povertà.

            4. Dopò aver ricevuto il rendiconto personale dal Direttore ed un ragguaglio sopra tutti i confratelli della casa, ascolterà con benevolenza i bisogni morali e materiali dei socii, secondo l’ ordine che gli parrà conveniente, e terrà nella massima segretezza le cose che si riferiscono alla coscienza, eccetto che il socio dia licenza di, servirsene per, esporre il suo bisogno al Superiore.

            5. Visiterà le sale di scuola, osservando se non vi sono cose da provvedere o riparazioni da farsi. Poscia parlerà coi maestri, visiterà le classi, le decurie, notando se sono usati i libri di testo stabiliti, se non vi sono allievi negletti in classe, ecc.

            6. Visiterà i registri del Prefetto, osservando il numero degli allievi, se gli incassi sono fatti a tempo, se vi sono dei morosi nei pagamenti, e come si possano sollecitare. Chiederà se fannosi le provviste a tempo debito, se all’ ingrosso quelle che ciò comportano. Ne abbandoni i registri fino a tanto che non conosca bene lo stato delle finanze in debito e credito.

            7. Se in qualche casa ravvisa danaro oltre {82 [458]} il bisogno lo porterà seco per sopperire ai bisogni generali della Congregazione od a quelli speciali della sua Ispettoria.

            8. Se poi vi sono passività, riparazioni a l’ arsi, lavori da iniziarsi, ne prenderà nota, penserà al modo di provvedere i mezzi necessarii, ed ogni cosa esporrà al Rettor Maggiore.

            9. Prima di partire farà un sermoncino a tutti gli allievi, una Conferenza al Capitolo ed un’ altra a tutti i Confratelli, e si tratterrà quanto è necessario col Direttore, per esaminare le difficoltà che esso incontra nella sua amministrazione, per conferire e dar consiglio in tutto quello che giudica poter giovare alla sanità, alla moralità e all’ amministrazione stessa, ed alla maggior gloria di Dio.

            10. È pure cura dell’ Ispettore l’ osservare se gli edilìzi, gli abiti, gli apprestamenti di tavola, di camera, di letto non disdicono alla povertà religiosa.

            11. L’ Ispettore nella sua visita usi la massima prudenza e carità, per non compromettere o diminuire 1’ autorità del Direttore o quella di altri superiori. {83 [459]}

 

 

Appendice.

 

I. Regolamento pei Direttori.

 

            1. I Direttori delle case riconosceranno 1’ autorità dell’ Ispettore, del Rettor Maggiore, del Capitolo Superiore, e si adopereranno per farla riconoscere e rispettare anche da' suoi dipendenti. Ogni Direttore durerà in carica sei anni, e potrà essere rieletto.

            2. Il Direttore di ciascuna casa si terrà alle regole stabilite al capo X delle nostre Costituzioni, e nelle difficoltà verso le autorità Scolastiche, Municipali ed Ecclesiastiche farà ricorso all’ Ispettore, ed in ogni caso può rivolgersi anche liberamente al Rettor Maggiore.

            3. Egli è capo dell’ istituto; a lui spetta d’ accettare o licenziare i giovani dalla casa, ed è responsale dei doveri di ciascun impiegato, della moralità e dell’ educazione degli allievi. Per {84 [460]} l’ accettazione però potrà delegare il Prefetto, il quale opererà in questo a nome del Direttore.

            4. Il Direttore può modificare tempòrariamente, ove ne veda grave bisognò, gli uffizi dei suoi dipendenti, la disciplina e l’ orario stabilito, e senza suo permesso non si può stabilire variazione alcuna.

            5. Terrà Capitolo ogni mese e ogni qual volta vi sarà qualche affare d’ importanza da trattare; farà conoscere al suo Capitolo le cose fatte o da farsi, regolandosi in modo che ciascun membro sia libero di esprimere il proprio parere, e possa poco alla volta mettersi in grado d’ amministrare le cose che gli venissero affidate.

            6. Il Direttore eviti sempre nell’ interno della casa il contenzioso e le parti odiose; sappia fare agire tutti gli altri; invigili che tutti facciano il proprio dovere; disponga delle cose di maggior importanza; ma non abbia mai esso da metter mano alle cose, nè si prenda alcuna parte particolare. Se non trova persone di grande abilità, si contenti delle mediocri e procuri di formarsi egli stesso il personale con grande studio e pazienza, secondo il Regolamento interno delle case, e secondo l’ uffizio che a ciascun socio sarà affidato.

            7. Si darà massima sollecitudine d’ impedire le spese inutili, vegliando che nè il Prefetto, nè l’ Economo, nè altri della casa facciano spese di sorta se non nei limiti, per quegli oggetti e per quelle provviste, di cui furono espressamente incaricati {85 [461]}. Egli poi terrà un registro delle sue spese private che presenterà a suo tempo all’ Ispettore.

            8. Il Direttore procuri anche ogni giorno di visitare la casa; veda l’ andamento di tutto, passi nelle camere, in cucina, nei refettorii ed in cantina; sappia tutto quello che si fa. È questo il mezzo di impedire che non mettano mai radice i disordini.

            9. Ogni mese ciascun Direttore riempierà i formolarii stampati a parte e li manderà all’ Ispettore. A tale scopo deve tener nota precisa del personale che trovasi presso di lui occupato o libero, sano od ammalato, dar conto dello stato morale, sanitario, scientifico dei socii e degli allievi.

            10. Terrà registro delle persone benemerite e benefattrici della casa, per invitarle ad assistere in occasione di feste religiose, di accademie o distribuzioni di premii agli allievi.

            11. Ciascun Direttore si adoperi quanto può per promuover gli Oratorii festivi nei luoghi dove egli ha qualche ingerenza, e si prenda a cuore la condotta morale degli alunni esterni; ma in ciò proceda sempre di buona intelligenza col parroco.

            12. Invigilerà che si scriva dall’ annalista la cronistoria del Collegio e le lettere edificanti. {86 [462]}

 

 

II. Regolamento dei Capitoli Generali.

 

            1. Il Capitolo Generale si dovrà tenere ogni tre anni e vi prenderanno parte il Capitolo Superiore, gli Ispettori ed i Direttori delle case della Congregazione. Dai luoghi di Missioni estere verrà ogni Ispettore od un suo delegato con uno dei Direttori della propria ispettoria, scelto dall’ Ispettore stesso d’ intelligenza col Rettor Maggiore. Possono anche invitarsi i semplici socii professi laici od ecclesiastici, quando si trattano argomenti in cui taluno abbia perizia speciale. Ma questi ultimi avranno solamente voto consultivo.

            2. Alcuni mesi prima della convocazione il Rettor Maggiore manifesterà ai Direttori di tutte le case il giorno ed il luogo delle conferenze, cogli schemi delle materie relative, che verranno comunicati ai singoli membri dei capitoli particolari.

            3. Coloro che per lontananza o per altre gravi ragioni non potessero intervenire, procurino per iscritto di far pervenire al Capitolo Superiore i loro riflessi sulle materie comunicate e fare quelle proposte che giudicassero della maggior gloria di Dio o di vantaggio alle anime.

            4. Giunti al luogo stabilito, quelli che dovranno prender parte al Capitolo si raccoglieranno in Chiesa, dove si canterà il Veni, Creator {87 [463]} Spiritus col relativo Oremus. Quindi il Rettor Maggiore annunzierà il motivo per cui si radunano e leggerà gli articoli 3°, 4°, 5° del capo VI delle nostre regole. Invocata poi la protezione di Maria SS. col canto dell’ Ave, Maris Stella, si darà la benedizione col SS. Sacramento.

            5. Raccoltisi poscia nella sala del Capitolo, la conferenza s’ incomincierà col Veni, Sancte Spiritus, Actiones, Ave Maria. In fine di ciascuna conferenza si reciterà Pater, Ave, Gloria in onore di S. Francesco di Sales, coll’ Oremus relativo, Agimus, Ave Maria.

            6. Nella prima conferenza (se non s’ è ancora fatto antecedentemente ) si stabiliranno diverse commissioni a cui saranno distribuiti gli schemi delle materie, affinchè siano studiate e se ne riferisca a suo tempo. Si stabiliranno ancora un Regolatore, due Segretarii ed altri ufficiali del Capitolo, qualora occorrano.

            7. Al principio d’ ogni conferenza si darà lettura dello schema e della relazione che ne fa la rispettiva commissione. Ogni cosa è diretta dal Rettor Maggiore; esso darà a ciascuno la facoltà di fare osservazioni, e chiedere schiarimenti, e quando tutti avranno espressi i loro sentimenti si verrà alla votazione segreta.

            8. Lo schema sarà approvato, se otterrà la maggioranza dei voti. Se la maggioranza è contraria, le cose proposte non sono approvate.

            9. In questi casi il Rettor Maggiore può modificare {88 [464]} il tema non approvato e proporlo nuovamente allo studio di una commissione. Quando vi fosse parità di voti, il Rettor Maggiore può aggiugnere un voto secondo che giudicherà meglio nel Signore.

            10. Dopo l’ ultima conferenza se ne terrà una o più generali, in cui si darà lettura delle deliberazioni prese durante tutto il Capitolo, con libertà a ciascuno di fare le osservazioni che giudicansi opportune sulle materie discusse. Il Capitolo Generale sarà conchiuso col canto del Te Deum e colla benedizione del SS. Sacramento.

            11. Sciolto il Capitolo, si metteranno in ordine le materie discusse ed approvate; fattesi quindi stampare saranno inviate alla S. Sede, siccome è prescritto dalle nostre Costituzioni al capo VI, art. 5°.

 

 

III. Monografie - Costumiere.

 

            1. È stabilito un annalista per ciascuna casa della Congregazione. In forma di monografia egli noterà l’ anno in cui fu fondata la casa, il nome del Vescovo Diocesano, nome ed anno del Sommo Pontefice e del Sovrano dello Stato; chi ne promosse 1’ apertura o fece beneficenze speciali; le biografie di quelli che Dio chiama a miglior vita e tutti quei fatti particolari che possono interessare la storia della Congregazione. Ogni tre {89 [465]} anni se ne manderà copia al Capitolo Superiore, perchè sia deposta nell’ archivio principale.

            2. È stabilito uno storico della Congregazione, il quale avrà cura di raccogliere le epoche, le difficoltà, gli appoggi che si ebbero, i documenti relativi alle autorità civili ed ecclesiastiche, procurando di dar ragione dei fatti e di collegare le cose che ai medesimi si riferiscono. In ciò farà uso della lingua latina.

            3. Tutti gli anni in ogni casa saranno scritte lettere in cui si esporranno le cose che possono edificare i Confratelli od in qualche modo giovare alla cristiana pietà. Queste lettere si leggeranno in refettorio e si faranno conoscere a tutte le altre case della Ispettoria.

            4. Il Direttore d’ ogni casa o per sè o per altri è incaricato di dare principio e proseguire la monografìa che riguarda la sua casa.

            5. Siccome per la foggia di vestire abbiamo per regola di seguire gli usi del paese dove si stabilisce una casa della Congregazione, ed in varie altre cose si richiedono disposizioni speciali per la diversità dei luoghi e dei climi, così ogni Ispettoria avrà il suo Costumiere, dove tutte le usanze locali saranno notate.

            6. Il Costumiere è un quaderno, per lo più manoscritto, copiato in tanti esemplari quante sono le case della provincia, dove si registrano le usanze speciali di quella in tanti capi separati quante sono le materie di cui si tratta. {90 [466]}

            7. Detto Costumiere è formato dalle risoluzioni che si prendono nei Capitoli Ispettoriali, e le sue prescrizioni restano obbligatorie ad osservarsi nelle case di quella Ispettoria solamente.

 

 

IV. Associazioni varie - I Cooperatori Salesiani.

 

            Le pie Associazioni, Confraternite, Compagnie già esistenti nei luoghi, dove apriamo case, siano sempre da noi incoraggiate, rispettate e promosse, prestando all’ uopo l’ opera nostra per farle fiorire; si eviti ogni biasimo per parte nostra a loro riguardo. Non mancheremo però di proporre, sostenere e far ognor più conoscere:

            1. La pia Associazione dei divoti di Maria Ausiliatrice canonicamente eretta nell’ Arciconfraternita omonima in Torino, approvata, benedetta ed arricchita di molte indulgenze dalla Santa Memoria di Pio IX.

            2. Nell’ interno delle nostre case si propaghi molto la Compagnia di S. Luigi Gonzaga e quelle varie associazioni, di cui si parla al capo Usanze Religiose. Formino esse l’ oggetto speciale delle comuni sollecitudini.

            3. Ma una associazione per noi importantissima, braccio forte della nostra Congregazione è la Pia Unione dei Cooperatori Salesiani. {91 [467]}

            4. I Cooperatori e le Cooperatrici Salesiane non sono altro che buoni cristiani, i quali vivendo in seno alle proprie famiglie, mantengono in mezzo al mondo lo spirito della Congregazione di San Francesco di Sales, e 1’ aiutano con mezzi morali e materiali, allo scopo di favorire specialmente la cristiana educazione della gioventù. Essi formano come un terz’ ordine, e si propongono l’ esercizio di opere di carità verso il prossimo, soprattutto verso la gioventù pericolante.

            5. Affinchè uno possa essere Cooperatore Salesiano si richiede:

            a) Che abbia l’ età di 16 anni, e non sia stato inquisito dalle autorità giudiziarie.

            b) Non sia aggravato da debiti e si trovi in tali condizioni da poter prestare qualche aiuto morale o materiale alla Congregazione od alle opere che alla medesima si riferiscono.

            c) Osservi il Regolamento dell’ Associazione.

            6. Vincolo di unione tra i Cooperatori è il Bollettino Salesiano. Quando qualche membro si rendesse immeritevole d’ essere cooperatore, si cessa di mandargli il Bollettino senz’ altra formalità.

            7. Anche gli Istituti educativi possono far parte di questa Pia Associazione. Per tali Istituti basta che sia inscritto nel catalogo il superiore e il nome dell’ Istituto; ma tutti i membri devono concorrere a qualche opera secondo il regolamento, affinchè possano partecipare ai favori spirituali. {92 [468]}

            8. L’ essere poi questa Pia Associazione sciolta da ogni vincolo di coscienza fa si che anche i religiosi dei varii ordini possano prendervi parte. Tanto più lo possono i terziarii Francescani e Domenicani.

            9. I Direttori ed in generale tutti i Socii Salesiani si adoperino per accrescere il numero dei Cooperatori. A questo fine parlino sempre bene di questa Associazione, dicendo che il Santo Padre è il primo Cooperatore, che il suo scopo è affatto estraneo alla politica, e che solo mirando a fare del bene alla società, specialmente coll’ impedire la rovina dei giovani pericolanti, ne deriva che chiunque vi può prendere parte. Ma non se ne faccia mai proposta se non a persone già conosciute da noi o da altri di nostra fiducia per la loro pietà e probità.

            10. Il Capitolo approva e commenda il regolamento dei medesimi Cooperatori già stampato a parte.

            11. Approva anche e commenda il programma dell’ Associazione dei Figli di Maria per le vocazioni allo stato Ecclesiastico. Raccomanda a tutti i membri della Congregazione di farla conoscere per aumentarne il numero e farne osservare le regole. È sommamente a desiderarsi che in ogni Ispettoria si apra una casa dei Figli di Maria. {93 [469]}

 

 

V. Delle Suore.

 

            1. L’ abitazione delle Suore sia intieramente separata dalle altre abitazioni, dimodochè niuno possa nè entrare nè uscire, se non per la porta della loro casa che mette all’ esterno.

            2. Dove le Suore prestano l’ opera loro nei collegi o nei seminarli devono aver soltanto comunicazione per mezzo della così detta Ruota, tanto per commestibili, quanto per abiti, biancheria, arredi sacri e simili.

            3. Il dormitorio e l’ infermeria sono luoghi rigorosamente riservati. Se per grave o ragionevole motivo deve entrare il Direttore, sia esso accompagnato da una superiora. In tali casi l’ uscio non sia mai chiuso a chiave.

            4. È stabilito un parlatorio, dove al bisogno la Direttrice può conferire col Direttore e con le persone esterne. Questo però non deve mai avvenire di notte, nè mai coll’ uscio chiuso a chiave.

            5. Dove l’ abitazione non è ancora a norma dell’ articolo primo, niuno degli interni potrà inoltrarsi nella parte destinata alle Suore, senza licenza del Direttore, nè fermarsi a parlar con alcuna di esse senza il permesso e la conveniente assistenza della Direttrice o di chi ne fa le veci. Parimenti occorrendo ad alcuna di dover parlare {94 [470]} col Direttore o ad altra persona da lui delegata, dovrà prima render avvertita la Direttrice.

            6. Il Direttore o chi fa per lui si studii in questi colloquii di esser breve ed esplicito, procurando che il suo dire sia improntato di gravità, prudenza e carità.

            7. Il Direttore vegli attentamente nella scelta e nel modo di portarsi delle persone, che hanno qualche incarico relativamente alle Suore, come sarebbe per la cucina, biancheria, ecc.

            8. Le Suore avranno una cappella propria pelle pratiche di pietà. Dove ciò non potesse farsi, assisteranno, per mezzo di apposito coretto, alle sacre funzioni nella Chiesa della Comunità.

            9. Per la predicazione, confessione, ecc. si osserverà quanto è stabilito dalle regole loro particolari.

            10. Le Confessioni si ascolteranno ogni otto giorni, e non mai di notte, eccetto il caso di necessità. In questo caso il sito destinato ad ascoltare le confessioni sia ben rischiarato. Il confessore procurerà di esser breve quanto gli sarà possibile, avvezzandole a ciò, se occorre, con apposite conferenze.

            11. Il Capitolo approva il loro regolamento particolare già stampato, ed approvato dal Vescovo diocesano della Casa Madre in Mornese e da altri Vescovi. {95 [471]}

 

 

Indice

 

Distinzione I Studio.

 

Distinzione II Vita comune.

 

Distinzione III Moralità.

 

Appendice.

 

Distinzione IV Economia.

 

Distinzione V Regolamento per l’ ispettore.

 

Appendice

 




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