A014003192
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In questi casi egli è di parere che i Vescovi, a tenore di un decreto 23 maggio 1668 della Sacra Inquisizione, debbano bensì preventivamente rivedere e approvare il libro, affinchè venga alla luce scevro di ogni cosa contraria alla sana dottrina e senza nulla di strano, ridicolo o contrario alle comuni norme della sana critica; ma che si astengano da giudizio e da positiva approvazione circa la verità dei fatti miracolosi che vengono narrati, soltanto permettendo di stamparli come narrazioni appoggiate unicamente sopra sufficienti argomenti di probabilità umana, atti a produrre una qualche morale certezza; al qual effetto basta la protesta esplicita dell'autore, conforme ai noti decreti di Urbano VIII. Questa regola, come spiegava ampiamente il relatore, era stata adottata a puntino dalla Sacra Congregazione dei Riti in due recenti decreti per postulati dei Vescovi di Santiago nel Chile e di Capua [360].
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