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A010008553
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1°, circa l'essenza del voto, riguardante tra noi l'amministrazione [811], non già il possesso; per cui, mentre è permesso di ritenere il dominio, così detto radicale, dei propri beni, n'è vietata l'amministrazione, nonchè il disporne a piacimento e l'uso; quindi, prima di fare i voti, bisogna cederne l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto a chi si vuole, anche alla Società, sia pure a condizione di poter revocare tale cessione, quando si creda, ma sempre col consenso della S. Sede; e venivano imposte le stesse norme anche nei casi che un socio avesse qualche eredità, dopo aver fatto i voti; quindi furono soppressi gli art. 4° e 5° con la nota relativa; e in quattro nuovi articoli (il 2°, il 3°, il 4° e il 7°) venne dichiarato: - poter i Soci col permesso del Rettor Maggiore, disporre dei propri beni per atti tra vivi, - e collo stesso permesso compiere anche quegli atti di proprietà prescritti dalle leggi, - mentre qualunque cosa vengano ad acquistare, o colla propria industria, o in vista della Società, devono rifonderla a comune utilità della medesima; - e tutti devon vivere distaccati dalle cose terrene, il che procureranno di fare con una vita interamente comune, sia riguardo al vitto, come riguardo al vestito, e col non ritener nulla per sè, senza particolar permesso del Superiore..
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A010008583
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Trascorso l'anno del noviziato, se il socio avrà mostrato [8 17] che in ogni cosa saprà zelare la gloria di Dio e il bene della Congregazione, ed avrà dato, insieme coll'adempimento delle pratiche di pietà, esempio di buone opere, l'anno della seconda prova si potrà ritener compiuto; altrimenti si prolunghi di alcuni mesi ed ancor di un anno..
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A010013798
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Pochi giorni dopo il Ministro gli diceva di ritener la pratica come favorevolmente compiuta.
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A010016051
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[140] Possiamo ritener per certo che venne copiata dal Prof. Don Giovanni Anfossi, anche perchè questi nel 1877, vedendo che si andavano aumentando fastidi sopra fastidi all'Opera di Don Bosco per le meticolose disposizioni dell'Arcivescovo, estendeva un memoriale confutativo, più particolareggiato, della lettera 9 gennaio 1874, che riportiamo in Appendice, N° X, 2, pag. 998.
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