Don Bosco-Memorie biografiche Vol 05.html |
A005001131 |
Erano soppressi gli Ordini religiosi designati dalla legge col sequestro immediato d'ogni loro proprietà; ma i membri si lascierebbero morire nei conventi obbligandoli però ad abitare in quelle case che sarebbero designate dal ministero e con un assegno corrispondente al reddito netto dei beni ora posseduti dalle loro case; non maggiore però di 500 lire per ogni religioso o religiosa professa e di 240 lire per ogni frate laico o conversa.. |
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A005001150 |
La soppressione di quei conventi che non attendevano alla predicazione, all'educazione, o all'assistenza degli infermi; quella dei benefici e dei capitoli collegiali nelle città che non oltrepassavano i 20.000 abitanti; l'erezione di una cassa ecclesiastica; le pensioni da assegnarsi ai religiosi; e finalmente una tassa speciale da imporre sui corpi morali ed enti ecclesiastici non soppressi.. |
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A005001759 |
Egli ebbe sempre ripugnanza a comperare beni dei conventi soppressi. |
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A005001761 |
Si piegò solo a comprarli quando Pio IX, al quale aveva manifestati i proprii pensieri e le proprie ripugnanze, gli disse: - Prendete pure i conventi soppressi. |
Don Bosco-Memorie biografiche Vol 06.html |
A006004930 |
[811] Nella suddetta relazione si legge: "diceva che la persecuzione comincierà colla soppressione dei Gesuiti, i quali risorgeranno un'altra volta, e saranno di nuovo soppressi per non mai più risorgere; che infine, eccitata una fiera tempesta contro la Chiesa, non vi saranno più che due ordini religiosi, cioè i Cappuccini ed i Domenicani insieme cogli Ospitalieri, i quali alloggeranno i pellegrini, che verranno a visitare i martiri uccisi in Italia nel tempo della persecuzione".. |
Don Bosco-Memorie biografiche Vol 07.html |
A007005063 |
2° Ne' nostri Stati essendo gli ordini religiosi legalmente soppressi, quei pochi che sono eccettuati non potendo più godere alcun privilegio nel richiamo della leva militare, devono ricorrere ai Vescovi che, secondo le leggi finora conservate, possono richiamarne alcuni, cioè ogni ventimila richiamare annualmente un chierico. |
Don Bosco-Memorie biografiche Vol 10.html |
A010007697 |
La 1 a OSSERVAZIONE voleva soppressi il capo I, Prooemium, e il II, De ejusdem Societatis Primordiis, non essendo solita la S. Sede approvare nelle Costituzioni i cenni storici dell'Istituto; ed egli li tolse dal testo, e li appose in capo ad esso, in carattere corsivo, a mo' di prefazione.. |
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A010008551 |
Nel capo II, Huius Societatis forma, si fecero molte correzioni e modificazioni circa la conservazione e l'amministrazione dei beni particolari, mobili ed immobili, ed ecco le principali: vennero soppressi gli articoli 2° e 3°, dove si diceva che i soci, anche dopo fatti i voti, conservavano i diritti civili e potevano comprare, vendere, far testamento, ma finchè rimanevano in Società non potevano amministrarli se non nella forma permessa dal Rettor Maggiore, mentre i frutti dei loro beni sarebbero andati a vantaggio della Società, ma potevano, sempre col permesso del Rettor Maggiore, in parte ed anche integralmente, erogare ai parenti quei beni che si possedevano fuori di Congregazione; nell'art. |
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A010008553 |
1°, circa l'essenza del voto, riguardante tra noi l'amministrazione [811], non già il possesso; per cui, mentre è permesso di ritenere il dominio, così detto radicale, dei propri beni, n'è vietata l'amministrazione, nonchè il disporne a piacimento e l'uso; quindi, prima di fare i voti, bisogna cederne l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto a chi si vuole, anche alla Società, sia pure a condizione di poter revocare tale cessione, quando si creda, ma sempre col consenso della S. Sede; e venivano imposte le stesse norme anche nei casi che un socio avesse qualche eredità, dopo aver fatto i voti; quindi furono soppressi gli art. 4° e 5° con la nota relativa; e in quattro nuovi articoli (il 2°, il 3°, il 4° e il 7°) venne dichiarato: - poter i Soci col permesso del Rettor Maggiore, disporre dei propri beni per atti tra vivi, - e collo stesso permesso compiere anche quegli atti di proprietà prescritti dalle leggi, - mentre qualunque cosa vengano ad acquistare, o colla propria industria, o in vista della Società, devono rifonderla a comune utilità della medesima; - e tutti devon vivere distaccati dalle cose terrene, il che procureranno di fare con una vita interamente comune, sia riguardo al vitto, come riguardo al vestito, e col non ritener nulla per sè, senza particolar permesso del Superiore.. |
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A010008570 |
Nel capo XI, De acceptione vennero soppressi gli articoli 6° e 7°, dov'erano elencate le condizioni richieste per essere ascritti alla Pia Società, le quali in parte vennero apposte nel 1° articolo, e in parte in due nuovi (il 2° e il 5°), in questa sostanza: nel 1°: - gli aspiranti alla Società devono presentare le lettere testimoniali degli Ordinari prescritte dal Decreto della S. Congregazione dei VV. e RR. "Romani Pontifices " del 25 gennaio 1848, ed essere di tale sanità da poter osservare tutte le Costituzioni senz'eccezioni; e i laici, oltre le altre cose ( praeter alia ) che sappiano almeno il catechismo ( saltem fidei rudimenta calleant ); nel 2°: - per ammettere novizi aspiranti allo stato ecclesiastico, qualora abbiano qualche irregolarità, è necessaria la dispensa della S. Sede; nel 5°: - tanto nelle accettazioni di aspiranti alla Società, come nelle ammissioni alla professione, si osservino tutte le prescrizioni del Decreto "Regulari disciplinae " del 25 gennaio 1848.. |
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A010008598 |
In fine nel paragrafo della Formola dei voti (Formula votorum ) si tornò a ripetere che il novizio, prima di compiere la professione, deve attendere agli esercizi spirituali per dieci giorni ( per decem dies ); si soppresse l'esordio e in suo luogo si posero le parole: " In nomine Sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti"; l'accenno al nome del Rettor Maggiore venne posto in forma diretta, e accanto, in forma indiretta, venne apposto quello del suo delegato: "et Tibi, N. N., Nostrae Societatis Superior, vel Tibi Eiusdem Societatis vices Gerens "; e, soppressi i tre ultimi periodi - che contenevano un generoso abbandono nelle braccia del Superiore, un'umile offerta a Dio del sacrifizio compiuto, e una preghiera alla Vergine Immacolata, a S. Francesco di Sales e a tutti i Santi del cielo per ottener la grazia di amare e servire in questa vita solamente Iddio e salire poi per sempre al Paradiso - la Formola venne chiusa con queste parole " secondo le Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales ".. |
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A010011433 |
In questo tempo in cui tutti gli Ordini vengono dalle leggi civili soppressi, neppur le monache possono più esser tranquille nei loro chiostri, più non si possono veder frati, noi ci raduniamo, e sulla barba di tutti i nostri nemici aumentiamo, fondiamo case, facciamo quel bene che si può. |
Don Bosco-Memorie biografiche Vol 11.html |
A011000784 |
Dicevo a bello studio che anche i cattivi ci vedono di buon occhio; poichè noi vediamo che coloro stessi, i quali gridano contro gli Ordini religiosi e li vorrebbero soppressi fino all'ultimo, lodano poi noi".. |
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A011001254 |
Diceva a bello studio che anche i cattivi ci vedono di buon occhio; poichè noi vediamo che coloro stessi che gridano contro gli Ordini religiosi e li vorrebbero soppressi fino all'ultimo, lodano poi noi.. |
Don Bosco-Memorie biografiche Vol 13.html |
A013006420 |
Vorrebbero veder soppressi tutti i collegi tenuti dai Vescovi e dai religiosi; si aprono ogni di più malignamente [886] gli occhi sopra di noi: bisogna che ci premuniamo a tempo. |
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A013007063 |
Io so bene che i massoni hanno anticamente soppressi i Monasteri di Frati, e che in questi ultimi anni hanno cacciato tutte le Suore di carità. |
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A013008546 |
Lo aveva raccomandato il conte Agnelli, istitutore degli avvocati detti di San Pietro, soppressi da Pio X. Divenuto prete, uscì di Congregazione e ritornò a Roma. |
Don Bosco-Memorie biografiche Vol 20.html |
A020002474 |
· Non accettava beni confiscati ai conventi soppressi, finché ne fu consigliato da Pio IX [V 344-5]. |
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A020011488 |
· Non accettava beni confiscati ai conventi soppressi, finché ne fu consigliato da Pio IX [V 344-5].. |