A010005091
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Se noi la riguardiamo nelle sue pubbliche manifestazioni, essa fu dapprima una concessione, ristretta con alcune condizioni riguardo alla formola del giuramento, in forza della qual concessione, o dichiarazione, era ai cattolici lecito e libero l'accettare il mandato di deputato e quindi altresì di conferirlo, poi compiuti gli ultimi fatti a danno della città stessa di Roma, venne risposto a chi chiedeva, con una misura di prudenza di "non expedire" indicandosi così una convenienza che ogni cattolico dovea riverire con ossequio, ma che era ben lungi sia dallo sciogliere la controversia intorno alla intrinseca natura della cosa, sia dallo stabilire una norma pratica costante e perpetua di azione. Ma tutt'altra è l'interpretazione arbitraria data da una certa scuola, a cotali prudenti, saggie e riservatissime risposte della S. Sede.
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A010012723
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Non poteva certamente il Magistrato indicare in modo più aperto come egli, costretto dalla inesorabilità della legge a punire, trovasse però nell'intimo della sua coscienza ripugnante la penale sanzione alla intrinseca lodevolezza del fatto imputato..
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