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A010008569
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3° venne limitata la piena dipendenza al Superiore Ecclesiastico, cioè all'Ordinario, circa l'insegnamento, la disciplina e l'amministrazione temporale nelle nuove case d'educazione per giovinetti laici o per chierici già avanti negli anni "si... sit aperienda domus pro educatione puerorum laicorum vel clericorum, qui grandiori sint aetate " [153]; e in un nuovo articolo (il 4° dell'esemplare approvato) venne specificato che la " Società non può incaricarsi della direzione dei Seminari, senz'espresso permesso, nei singoli casi, della S. Sede"..
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A010010439
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Si autem in Societate aperienda sit d omus pro educatione puerorum laicorum vel clericorum, qui grandiori jam sint aetate, tune non solum quod ad sacrum ministerium spectat, sed omnis..
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