A061000138
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Inoltre ai medesimi Soci, i quali almeno di cuore pentiti, adempiranno le sopradette opere di pietà in ciascun giorno di novene o tridui, che solennemente in detta Chiesa si sogliono fare in onore della Madre di Dio, concediamo sette anni d'Indulgenza ed altrettante quarantene: ogniqualvolta poi interverranno al divoto Esercizio, che con licenza dell'Ordinario ogni mattina si celebra in detta Chiesa, e parimente di cuore pentiti reciteranno le consuete preghiere od altre per la concordia fra i Principi Cristiani, l'estirpazione delle eresie e l'esaltazione di S. Madre Chiesa, concediamo cento giorni d'Indulgenza.
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A061000196
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Similmente a tutti e singoli i Preti Missionarii, che sono e che saranno nella detta Congregazione, diamo facoltà di impartire la Benedizione colla Croce e l'Indulgenza Plenaria, al termine {69 [195]} delle prediche delle Sacre Missioni e degli Esercizii Spirituali, che essi, colla licenza dei rispettivi Ordinarii, avranno tenuti, in guisa che tutti e singoli i Fedeli dell'uno e dell'altro sesso, veramente pentiti e confessati e comunicati, che divotamente avranno assistito alle loro prediche sopradette, almeno oltre la metà del tempo, che rispettivamente saranno durale, e con divozione saranno stati presenti alla Benedizione da impartirsi colla Croce dai Preti sopradetti nell'ultima di tali prediche, ed inoltre avranno divotamente visitato la Chiesa, dove tali prediche si faranno, oppure la Cappella o la Chiesa delle Case, dove si terranno i detti Spirituali Esercizi, e quivi avranno innalzato divote preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e l'esaltazione della S. Madre Chiesa, possano conseguire la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati.
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A061000289
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Decretiamo da ultimo che queste Nostre Lettere debbano ritenersi per valide in presente ed in futuro, ed ottenere il loro pieno ed intero effetto, e dare piena forza ed autorità a tutte e singole le cose sopradette, e che conforme ad esse si debba giudicare in tali materie da qualunque giudice Ordinario e delegato, benchè fossero Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e debba restar nullo il giudizio, che dà chicchessia e di qualunque Autorità insignito, in tali materie scientemente o per ignoranza, disforme a quel che in esse è detto fosse pronunziato, non ostante qualunque ordinazione in contrario.
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