A061000122
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Il Sommo Pontefice pertanto nell'udienza avuta dal sottoscritto Mons, Segretario di questa Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in data 19 Febbraio 1869, attese le Lettere Commendatizie di moltissimi Vescovi, approvò e confermò l'enunciata Congregazione sotto il governo del Superiore Generale, salva la giurisdizione degli Ordinarii secondo la forma dei Sacri Canoni e delle Apostoliche Costituzioni, come a tenore del presente Decreto l'approva e conferma, differita a tempo più opportuno la approvazione delle Costituzioni, le quali dovranno correggersi secondo le osservazioni per ordine di Sua Santità già altre volte comunicate, eccetto la quarta, che dovrà modificarsi come segue: Cioè la Santità Sua annuendo benignamente alle preghiere del sacerdote Giovanni Bosco, concesse al medesimo, come a Superiore Generale della Pia Congregazione, la facoltà, valevole soltanto per tutto il Decennio prossimo venturo, di rilasciare le Lettere Dimissoriali per ricevere la Tonsura e gli Ordini tanto Minori, quanto Maggiori agli alunni, che avanti i quattordici anni furono accolti in qualche collegio, o convitto della medesima Congregazione, o che saranno accolti in avvenire, e che a suo tempo diedero il nome alla prefata Pia Congregazione o {30 [156]} ve lo daranno in appresso; ma in modo che, se per qualsiasi motivo vengano licenziati dalla Pia Congregazione, debbano rimanere sospesi dall'esercizio degli Ordini ricevuti, finchè provvedutisi di sufficiente Sacro Patrimonio, se sono insigniti dei Sacri Ordini, non trovino qualche Vescovo che benevolmente li accolga.
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A061000150
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Il sacerdote Giovanni Bosco Superiore Generale della Pia Società di S. Francesco di Sales, dopo aver ottenuto dalla benignità della Santità Vostra l'approvazione delle Costituzioni del suo Istituto, animato ora da precedenti concessioni già fattegli da Vostra Beatitudine, si presenta umilmente al Suo Apostolico trono, esponendole come tornerebbe a maggiore incremento e vantaggio della sua Congregazione, se le venisse conceduto il privilegio, attribuito dalla S. Sede Apostolica agli Ordini Regolari, di rilasciare le Lettere Dimissoriali per le promozioni ai Minori e Maggiori Ordini, inclusivamente al Presbiterato, a forma del Decreto del Pontefice Clemente VIII, dei 15 Marzo 1596.
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A061000152
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{47 [173]} Supplica quindi vivamente l'Oratore la Santità Vostra perchè, a somiglianza eziandio di qualche altro consimile Istituto, si degni accordare al Superiore Generale pro tempore della Società Salesiana la facoltà di rilasciare le Lettere Dimissoriali in favore dei Soci di Essa promovendi ai Minori e Maggiori Ordini, i quali abbiano già emesso i voti semplici perpetui, estendendogli cioè quel privilegio medesimo di cui godono i Regolari propriamente detti in forza del surrichiamato Decreto di PP. Clemente VIII..
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A061000156
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Nell'Udienza di Sua Santità avuta dal sottoscritto Mons. Segretario della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari in data 3 Aprile 1874, feria sesta in Parasceve, la Santità Sua, considerate le cose esposte, benignamente concedette al Supplicante, Rettore Generale, la facoltà di rilasciare le Lettere Dimissoriali, valevole per un decennio, in favore dei Soci della sua Congregazione, che alla medesima sono legati col vincolo perpetuo dei voti semplici, affinchè, osservate le cose da osservarsi, possano essere promossi a tutti gli Ordini eziandio Sacri e del Presbiterato col titolo della Mensa Comune; a guisa di Privilegio pei Regolari, secondo il Decreto di Clemente VIII del giorno 15 Marzo 1596, rimanendo tuttavia in vigore le leggi nelle Apostoliche Costituzioni, specialmente quelle della Santa memoria di Benedetto XIV intorno alle Ordinazioni dei Regolari, che incominciano - Impositi, Nobis latis.
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