Relatore: ilustrissimo e reverendissimo monsignor Vitelleschi, Arciv. di Selencia, segretario
[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]
INDEX
Cap. I. Sulle Lettere Dimissoriali ad quemcumque Episcopum, e sopra l'Extra tempora.
Cap. II. Ad eliminare pertanto tale pretensione
E veramente prodigioso che la S. Sede agitata [...] luttuosa tempesta, mentre da un lato soffre la soppressione di rispettabili Ordini Religiosi, dall'altro canto si occupi con animo invitto a costituire pietose società e congregazioni, che a guisa d' una sussidiaria [...]izia ne suppliscono la missione benefica, dove quel [...]on possono giungere. Fra queste deve annume [...]i la Società Salesiana lodata nel giorno 23 Lu [...] 1864 con Pontificio Decreto, col quale Sua Santità [...]egnò eziandio concedere che l' attuale Fondatore don Giovanni Bosco rimanesse Superiore Generale sua vita naturale durante. Parimente procedendo di grado in grado a forma delle norme stabilite nel giorno di Feb. 1869 l'approvò solennemente qual società di voti semplici: «uti societatem votorum simplicium sub [...]gimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum iurisdictione ad formam sacrorum Canonum, [...]Apostolicarum constitutionum» peraltro ingiun [...]he le regole allora trasmesse in volgare idioma {51 [101]} fossero emendate giusta le istruzioni, e quindi si [...] a tempo più opportuno, ed intanto il S. Padre (che Dio protegga per molti altri anni) accolse la supplica sulle lettere Dimissoriali, e fino da quel tempo si degnò concederle per un decennio con prudenti cautele.
Tutto ciò è ben noto agli Emi Padri componenti questa speciale Congne dalla Consultazione Taurinen, super approbatione Constitutionum Societatis Salesianae, proposta nel giorno 24 e 31 Marzo 1874, quando il Sacerdote D. Bosco umiliava un esemplare delle Costituzioni, sopra le quali avea posto con indefesso studio tutta la diligenza per seguire le istruzioni ripetutamente ad esso partecipate, come ancora per trovare quei temperamenti che avrebbero potuto preservare il suo Istituto dal, rigore delle leggi civili a scanso di mali maggiori. Se nonchè, e ben l’ hanno esperimentato le Loro Emze Rme, quanta fatica e seria occupazione importasse lo studio per emendare i singoli capi ed articoli delle prodotte Costituzioni: prima di rispondere come dopo due Adunanze dei citati giorni si degnarono rescrivere al proposto Dubbio: Se, e come debbano approvarsi le recenti Costituzioni della Società Salesiana nel caso? Affirmative: e sapientemente vi apposero una mente, che esprimeva le correzioni ed emendamenti necessari ed opportuni, dove furono d'avviso che si supplicasse il S. Padre per la concessione delle lettere Dimissoriali a forma della Costituzione di Benedetto XIV Impositi nobis etc. E fattane relazione da S. E. Rma Monsig. Segretario, Sua Santità nel giorno 3 Aprile 1874, si degnò benignamente confermare l'enunciata Risoluzione: «nec non expediri Decretum pro DEFINITIVA Constitutionum approbatione, ac separatum Indultum ad decennium pro facultate relaxandi litteras Dimissoriales pro provehendis ad omnes etiam sacros ordines cum conditionibus in mente Emorum Patrum expositis, et cum aliis solitis cautelis favore tantum sociorum, qui vota perpetua emiserunt mandavit». Ed in ossequio di questo supremo e venerando comando ne fu compilato il solenne Decreto sopra l'approvazione delle Costituzioni in data 13 Aprile detto anno, ma dopo che l'originale delle medesime corretto con gli emendamenti {2 [102]} ed aggiunte proposte dagli Elisi Porporati, furono integralmente manuscritte e registrate nell' Archivio di questa S. Congregazione. Così ancora fu rilasciato un separato Rescritto sulla concessione delle lettere Dimissoriali concepito in questi precisi termini: «SSMUS attenta expositione etc: tribuit Rectori Generali Oratori ad decennium duraturam facultatem relaxandi litteras Dimissoriales favore sociorum suae Congregationis, qui eidem perpetuo votorum simplicium nexu devicti sunt, ut ad omnes etiam sacros, et Presbyteratus ordines tit.ulo Mensae communis, servatis servandis, promoveri possint ad instar privilegii pro regularibus iuxta Decretum Clementis PP. VIII diei 15 Martii 1596, firmis tamen manentibus legibus in Apostolicis Constitutionibus, praesertim S. M. Benedicti PP. XIV de Ordinationibus Regularium, quae incipiunt: Impositi nobis. Sed ita tamen ut si contingat aliquos ad Sacros Ordines iam promotos titulo huiusmodi mensae communis ab eadem Congregatione legitime discedere, aut dimitti a susceptis ordinibus exercendis suspensi maneant, donec de sufficienti s. patrimonio provisi benevolum Episcopum receptorem inveniant».
Appena l'Arcivéscovo di Torino ebbe partecipazione del rescritto sulle Dimissorie, tenace della sua Episcopale giurisdizione, e temendo che i suoi, Chierici si diminuissero, cominciò a prescrivere alcune speciali norme sul conto degli Ordinandi. Volea primieramente che quaranta giorni prima d'ammettere un Salesiano alla; sacra. Ordinazione, questi si assoggettasse -ad un severo esame, per soltanto esplorarne la vocazione allo stato religioso. In pari tempo avvertiva il Superiore Generale che egli non avrebbe ammesso alcuno dei soci alla sacra Ordinazione se prima l'istesso Superiore non avesse promesso in iscritto di non accettare nella Congregazione alcun Chierico che fosse appartenuto al suo Seminario. D'altronde riverentemente dichiarava il Sacerdote D. Bosco di avere accondisceso a quanto l'Arcivescovo richiedeva, ma non potea esimersi dall'apporre a riguardo del suo Istituto, come realmente appose, la clausola salvé le prescrizioni della Chiesa dirette a tutelare la libertà delle vocazioni, clausola che {3 [103]} fu poco gradita dall'Ordinario. Si aggiunse a ciò un fatto che sta riferisce. ai consueti Esercizi spirituali che furono intimati nel Collegio di Lanzo dal 10 al 13 Settembre del decorso anno; imperocchè appena l'Arivescovó n'ebbe il programma pubblicato nel mese di Agosto, sollecitamente scrisse al Vicario di Lanzo che tali esercizi non si possono dare senza il permesso dell'Autorità Ecclesiastica. E benchè successivamente fossero stati sostituiti gli esercizi privati a vantaggio dei soli Salesiani, nondimeno volea sapere il nome e cognome degli Ecclesiastici radunati, e dei Predicatori e Confessori, nonchè l' ordine delle funzioni. Su tal proposito si replicarono lettere, e non mancarono i rimproveri, e le relative scuse, giacchè l' Arcivescovo insisteva. che in virtù della sua Autorità, di cui deve conservare scrupolosamente il deposito, dovea avere comunicazione della Circolare sopra gli esercizi prima che fosse stampata nei pubblici giornali, almeno quella che supponeva essere stata trasmessa pel contr'ordine: Dall'altra parte rispondea il Vicario che non si pensò avendo un permesso generale fino dal 1844 d'arrecargli disgusto, e che, se i giornali ne aveano fatta menzione, ciò avvenne alla insaputa di D. Bosco, il quale gli avea assicurato che non avea mai avuto intenzione, di offendere Monsignore, soggiungendo: vorrei persuaderlo che sempre ebbi, ed ho tutto il rispetto per la sua sacra persona, e specialissima dignità. Non potendosi pertanto trasmettere la ricercata Circolare, Monsig. ascrivea un tal fatto a grave mancanza, per cui nel giorno 8 Settembre ingiungea ad urgenza, che se questa sera non gli si manda una copia di delta Circolare si avverta il Chierico Ottonello che domani mattina non si presenti alla sacra Ordinazione. Questi e consimili fatti hanno cagionato diffidenze e disturbi, ed ambo le parti hanno trasmessi reclami e quesiti a questa S. Congregazione. Che anzi l'istesso Arcivescovo indirizzò una lunga lettera a Sua Santità nel giorno 4 Ottobre, dove si lamenta che D. Bosco ricevea nella sua Congregazione i Chierici diocesani a suaa insaputa e contro la sua volontà, e quelli ch'egli avea giudicati inetti al Ministero, soggetti che nondimeno il Superiore si credea in diritto di riceverli. Fra le altre {4 [104]} cose adduceva che D. Bosco pensava quasi esclusivamente agl'interessi del corpo, alla cui testa presiede perciò ne veniva un pregiudizio alla sua autorità, appellandosi all'esempio di S.Carlo, che dopo aver posto il suo Seminario d'Arona in mano dei Gesuiti non tardò a dolersich'essi gli rapivano i migliori Chierici per collocarli nella Compagnia, e poscia li rimosse dalla direzione del medesimo quantunque seguitasse a proteggerli, ed averli in istima. Nè mancava esporre dei motivi a Sua Beatitudine, che riguardano il retto andamento dei Seminari, ad effetto di avere zelanti Parrochi pieni dello spirito di Dio, e forniti della dottrina necessaria alla loro stabile posizione. Per questi ed altri riflessi supplicava il Papa a proibire espressamente al Superiore di S. Francesco di Sales di ricevere alcuno dei Chierici senza il suo consenso in scritto, molto più se fosse un Chierico che per ordine della Curia avesse dovuto deporre l'abito ecclesiastico. A questo reclamo indirizzato al Trono Sovrano accludeva una lettera di D. Bosco che riputava ingiuriosa alla Dignità vescovile, dove questi si discolpava sopra gli accennati fatti degli spirituali Esercizi, esprimendosi in questa guisa: «Ora io la prego di lasciàrmi parlare un momento col linguaggio del cuore. Mi pare che al Tribunale del Signore V. E. ed io che vi sono assai più vicino saremmo molto più contenti, se lasciando a parte le sollecitudini del meglio ci mettessimo a combattere il male, e promuovere il bene, e facessimo ritornare quei tempi, in cui ogni idea del povero D. Bosco era per Lei un progetto da mettersi in esecuzione. Non si scrivessero lettere or quà or là, con cui altro non si fa che aumentare i dispiaceri, e somministrare appiglio di biasimo e di scherno ai nemici della religione. Non sarebbe meglio che Ella scrivesse non vagamente, ma in modo concreto e specificato quello che desidera da questa povera Congregazione, i cui soci lavorano con ogni sforzo pel bene della diocesi a Lei affidata dalla Divina Provvidenza»? (lettera 10 Sett. 1874 negli atti) Frattanto i Moderatori di questa S. Congregazione prendevano ad esame i proposti quesiti, mettendo a parte quelli che erano stati già definiti, e quelli che non poteano {5 [105]} avere una determinata applicazione ai singoli casi risposero all'Arcivescovo intorno alla esenzione, nonché all'ammissione dei Chierici nell'istituto Salesiano, scrivendo che per le clausole apposte nei decreti di approvazione non era soggetto l'Istituto alla giurisdizione dell'Ordinario soltanto in tutto ciò che è contenuto nelle Costituzioni dalla S. Sede approvate[1]. Circa poi il libero ingresso dei Chierici secolari nell'istituto di voti semplici, affinchè non, siano impedite le vocazioni allo s'ato più perfetto essere perciò estesa a questi la Costituzione di Benedelto XIV: Ex quo Dilectus nella quale abbastanza si provvede a qualche caso urgente e straordinario, donde nacque la disposizione dell'art. 2. decr. Rom. Pontificis 25 Gen. 1848: scient Ordinarmi eorunr conscienliam super reritale expositorum oneratam rentanere, nec imis umquam liberurn esse huiusmodi testirnonialee litleras denegare. Così mentre si soddisfacca ad alcuni quesiti proposti dall'Arcivescovo, si provvedea eziandio al ricorso proposto dal D. Bosco che si lamentava per la proibizione fatta dalla Curia a taluni Sacerdoti, e Chierici di aggregarsi ai Salesiani, e malgrado umili preghiere e ripetute {6 [106]} istanze ricusò ognora di concedere tali lettere testimoniali.
Pertanto il Fondatore in vista di tali collisioni, come anche perchè il suo istituto godesse di quei privilegi che già furono concessi a molte Congregazioni, cui certamente non è inferiore per prodigiosi fatti operati a vantaggio della religione e della società civile, nel giro di trentaquattr'anni, sul principio di quest'anno trasmise due suppliche. Con la prima (Som. n.1) dimandava: che per facilitare le sacre Ordinazioni in mancanza de'sacerdoti, e specialmente essendo pronti alcuni suoi chierici a condursi nelle Missioni estere, purchè fornili dei necessari requisiti con le lettere Dimissoriali dei rispettivi Superiori dispensati dagli intervalli stabilili dai Sacri Canoni potessero liberamente, e lecitamente esser promossi a guocumque Catholico Episcopo gratiam, et comnunionem habente cunt Apostolica Sede, e tra gli altri adduce l'esempio della Congregazione dei Missionari ai quali fu concesso questo privilegio nel Breve Apostolico del 13 Maggio 1859 che comincia Religiosas familias. Con la seconda (Som. num. 2) implora che ad incoraggiamento del suo istituto venga a queslo concessa la comunicazione dei privilegi, e grazie spirituali, che già ottennero consimili Congregazioni dai Romani Pontefici. Espone non eliminarsi le difficoltà con parziali concessioni, se non quando stabilmente si conceda la comunicazione implorata, adducendo l'esempio dei Redentoristi i quali benchè gratificati dà speciali favori da alcuni Sommi Pontefici, nonostante non furono tranquilli fino a che il Sommo Pontefice Pio VII non concesse ai medesimi la comunicazione dei privilegi dei Passionisti, il che avvenne nel giorno 20 Ottobre 1781. come parimenti si diportò Leone XII nel giorno 12 Sett. 1826 con gli Oblati di Maria ecc. Afferma che il suo Istituto è consimile alle enunciate Congregazioni, anzi averne speciali motivi che riassume in questi quattro capi: 1. la natura della sua società, la quale essendo mancante di sussidi temporali ha bisogno di particolari aiuti e privilegi, per costituirsi e sostentarsi nelle luttuose circostanze dei tempi; 2. la moltitudine dei soci, {7 [107]} collegi e stabilimenti i quali così terrebbero una via uniforme, e già conosciuta dagli Ordinari senza che i rispettivi Rettori siano costretti a ricorrere alla S. ` Sede nella novità di casi occorrenti, e nei dubbi più gravi; 3. l'avere intraprese le Missioni in lontanissime parti del mondo, dove si stanno aprendo varie case dell'Istituto rende assai difficile il ricorso alla S. Sede, per ottenere le opportune facoltà; 4. le speciali circostanze di luoghi e tempi, che consigliano di molto operare, ma non manifestarlo. Per tali motivi umilmente chiede’a comunicazione dei privilegi ed altre grazie spirituali, di cui le altre Congregazioni, e nominatamente quella del Santissimo Redentore gode con la speciale clausola: «Perinde ac si specialiter, et expresse, ac pariformiter, et acque principaliter A Salesianae Congregazioni concessa, fuissent tamquam de verbo ad verbum exprcssa, et inserta fuissent et specialem mentionem requirerent» e conchiude che in tal guisa la società Salesiana siegue una via già conosciuta, e sicura, e facilmente saranno palesi agli Ordinari respettivi i privilegi, dei quali sarebbe fornita segnatamente nell'intraprendere Missioni, e nell'aprire in estranee regioni nuove case dell'Istituto.
Il Santo Padre accolse benignamente le preci del Rino Superiore, e, prima di emetterne il Suo sapientissimo giudizio si degnò nella Udienza del giorno 26 Febbraio corrente anno rimetterle pro voto a questa Etna particolare Congregazione che con tanta maturità d senno si occupò nell' esaminare pazientemente le costituzioni di cotesta Società di S. Francesco di Sales. Due sono le principali indagini: la Prima sulla concessione delle Lettere Dimissoriali ad quemcumque Catholicum Episcopum, nella quale petizione l'Oratore ha incluso il distinto privilegio dell'extra tempora a sacris Canonibus institula; la seconda sopra la comunicazione di privilegi e grazie già concedute a consimili Congregazioni, sul qual proposito ci atterremo alle regole generali senza ingolfarci della specifica enumerazione di tanti privilegi che sono riportati in interi volumi, e che variano secondo la diversità degli Ordini Religiosi ed Istituti Ecclesiastici, dove si professano i voti semplici. {8 [108]}
Tale ricerca rettamento fu proposta con separata istanza, mentre non sarebbe compresa nella comunicazione dei privilegi, specialmente riguardo alle Congregazioni o Istituti semplici. Il Sommo Pontefice e chiarissimo giureconsulto Benedetto XIV tic svolge come ben conoscono le LL. EE. Rme, i principi, e la prassi di questa speciale concessione nella sua Costituzione Impositi Nobis in data 1 Marzo 1746, premette infatti che nella controversia una volta fra le parti assai agitata «An scilicet Regularis a quocumque Catholico Antistite indistinete ordinari possent, an vero id iuris privative pertinent ad Episcopum illius dioccesis intra quam sita est Domus, quam Regularis ad ordines proniovendos inhabilat» gli Ordinari fondavano i respettivi diritti nelle generali disposizioni dei sacri Canoni, e negli stessi privilegi a favore dei Regolari, nei quali si riservavano espressamente le Ordinazioni dei medesimi ai Vescovi diocesani, mentre contendevano non poter tal diritto appartenere all'Ordinario d'origine, cui il Regolare rinuncia allontanandosi dal secolo, neanche al Vescovo in ragione del beneficio, poichè dessi non sono promossi ad titulum beneficii. Per contrario soggiunge che gli Ordini Religiosi allegavano taluni privilegi che di poi sarebbero estesi a tutti per viam communicationis e perciò essere loro lecito sacros Ordines a quocumque Catholico Antistite iuxta eorum privilegiorum tenore suscipere.
nei seguenti §§ 2, 3 cita la Costituzione In tanta rerum di Gregorio XIII, che ridusse quella di S. Pio V Etsi Mendicantium a termini del diritto comune, e nel medesimo anno emise un decreto nella causa dei Monaci Certosini, col quale gli obbligava a ricevere gli ordini sacri dai Vescovi nelle diocesi dei quali erano rispettivamente collocati i loro conventi, e che senza il permesso degli Ordinari diocesani non potessero ricevere gli Ordini da altri Vescovi lib. I Decr. pag. 75. Aggiunge poi il decreto di Sisto V nell'occasione che l'intero Ordine dei Domenicani affermava in suo favore le Dimissoriali ad quemcumque Episcopum prescrivendo {9 [109]} essere lecito ai Superiori. Regolai i concedere le lettere Dimissoriali: «ad Episcopum Dioecesanum coque absente, vel etiam praesente, et Ordinationem non, tenente ad quemcumque dummodo ab co Episcopo, qui ordines contulerit EXAMINENTUR quoad doctrinam». E per intero riporta il noto Decreto di Clemente VIII del 15 Marzo 1596, il quale in sostanza si riporta alle precedenti prescrizioni con più esplicite cautele, purchè, ipsi Regulares non distulerint de industria concessionern Dimisso riarmn in id tempus, quo Episcopus Dioecesanus vel abfuturus, vel nullas esset habiturus Ordinationes etc. Successivamente al lodato Benedetlo XIV dichiara: che prese in considerazioni tutte le ragioni dedotte dai Regolari Innocenzo XIII deputò una speciale Commissione di Emi Cardinali cui Egli stesso n'era Segretario dove ponderatamente si discusse la questione: «An ad effectum exirnendi Regulares a praefati Decreti Clementini observantia sufficeret quod privilegia suscipiendi ordines a quocurnque, ipsis concessa fuisseni post Concilium Trident.inum, a quo antiqua privilegia abrogata fuisse satis constat, an vero oporteret eadem concessa fuisse post ipsum Clementis Praedecessoris decretum. Ac praeterea an huiusmodi privilegia acque suffragarentur iis ad quos per viam communicationis exlensa dicerentur ac iis quibus dirette, et expresse indulla fuerunt» fu ivi decretato esser necessaria la specifica o diretta concessione, e non già in virtù di comunicati privilegi, quand'anche questa sia avvenuta dopo il Concilio di Trento, ed innanzi il Decreto di Clemente VIII, Benedetto XIII confermando quanto avea sanzionato Innocenzo XIII, dopo il volo della particolare Commissione in data 23 Settembre 1724 n'emanò un'Apostolica Costituzione, elle comincia In supremo, dove apertamente dichiara la relativa prescrizione: «Quoties ergo Regularcs ad ordines erant promovendi servetur omnino Decretum Congregationis Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum a piae memoriae Clemente VIII Praedecessore etiam nostro confirmatum die 15 Martii 1596, quo sancitur ad Episcopum Dioecesanum litteras Dimissorias pro eorumdein Ordinum susceptione a suis {10 [110]} Superioribus esse dirigendas, praeterquam in casu quo dioecesanus e Dioecesi abesset, vel ordinationes non esset habiturus, quo etiam casu in Litteris Dimissoriis ad alium Episcopum dirigendis expressa fieri debeat mentio vel de praedicta Episcopi Dioccesani absentia, vel de ulla alia causa videlicet quod ordinationes non sii habiturus EXCEPTIS TAMEN quoad praedicia Regulares illos, quibus speciale privilegium a Sede Apostolica posi Concilium tridentinum fuerit concessum, ut a quolibel Catholico Antistile Ordines suscipere possint, super quo indulto nihil per praesentes innovare inlendinrus». Da ciò ne discende che, tranne un speciale e diretto privilegio, gli Ordini Regolari, e ne abbiamo l'esempio nei Padri Domenicani, sono tenuti a ricevere la sacra Ordinazione dai respettivi Vescovi diocesarii, ovvero dimandare ed ottenere il permesso di ricorrere ad quemcumque Episcopum, quando i Diocesani siano assenti, ovvero non facciano la funzione della Ordinazione. Dissi ad eccezione d'uno speciale privilegio come fu concesso ai Padri della Compagnia di Gesù da Gregorio XIII nella Costituzione, che comincia Pium et utile confermata da vari Pontefici segnatamente da Innocenzo XII, il quale nel giorno 17 Agosto 1695 dichiarò che il cif. decreto di Clemente VIII non comprendea i Gesuiti, ma nella loro Ordinazione doversi osservare la detta Costituzione Gregoriana. Così precedentemente avea risoluto la S. Congregazione del Concilio in data 5 Luglio 1868 rispondendo Affirmative al proposto Dubbio: «An eterici Societatis lesu habitantes in dioecesi Mechliniensi Archiepiscopo Ordinationem habente possint extra dioccesim Mechliniensem ordinari ab alio Episcopo in propria dioecesi». Similmente godono l’ istesso privilegio i Frati Minori dell'Osservanza in partibus Indiarum Occidentalium per concessione avuta dopo il Concilio Tridentino, e dopo il citato decreto di Clemente da Urbano VIII, nella Costituzione che comincia Cum sicut, nonchè dall'istesso Clemente VIII fu insignita la Congregazione di S. Giovanni Evangelista in Portogallo con Rescritto del 23 Nov. 1596, come confermano Pirhing lib. 1 Decr. tit. XI n. 61, Reiffenstuel cit. tit. n. 136. Sporer par. 1 c. 5 n. 136. Ed i preti {11 [111]} della Missione hanno avuto il medesimo privilegio benchè non costituiscano un ordine monastica, da tre Sommi Pontefici Urbano VIII nel' 1632, Alessandro VII nel 1655 e da Benedetto XIII nel 1725[2].
Pertanto sia nelle lettere dimissoriali ad Episcopum dioecesanum, sia in quelle ad quemcumque Episcopum non si comprende l'altro privilegio dell'extra tempora privilegio che in qualunque delle due ipotesi diventa facoltalivo da parte dei Vescovi se, questi si ricusano di tenere le Ordinazioni. E questo anche relativamente ai Regolari non sembra potersi consseguire per via di comunicazione, ma bensì esige una particolare concessione, come i dottori io deducono dall'espressione della cit. Benedettina Imposili Nobis etc. che la richiede inerire così dispone dummodo huiusmodi privilegia vale a dire delle Dimissorie a qualunque Vescovo, ed extra tempora post tridentinum Concilium et ipsis Ordinibus NOMINATIM, alque DIRECTE non autem {12 [112]} per communicationem concessa fuerint, ita porro omnia atímtilia privilegia, vale a dire dell'extra tempora e dispensa dagli interstizi che sono regolati con le stesse norme del primo. Su tale questione di massima fu compilata la Consultazione Beneventana quoad Reqularium privilegia nella piena Adunanza del 29 Agosto 1873, che lasciò la questione indecisa, benchè fra le altre autorità si adducesse quella del Concilio Romano celebrato sotto Benedetto XIII nell'anno 1725 tit. 5 De temporibus Ordinat. cap. 2: «ivi - Quo vero ad Regulares privilegia a Summís Pontificibus habentes sive expresse, sive per viam communicationis concessa, sacros videlicet ordines extra tempora suscipiendi, cum privilegia ipsa in suo robore persistant, neo iis derogatum fuisse constet, decernimus proinde Regulares eosdem absque novo Indulto Apostolico tuto posse extra tempora ordinari» con quel decreto giusta l'avvertimento del Riganti Ad reg. Canc. 24 § 1, sarebbe terminata ogni questione. Tanto più che Benedetto XIV quando era Arcivescovo di Bologna non si ricusava di ammettere i Regolari al privilegio dell'extra tempora purchè compariscano coi dovuti requisiti, Notif. 3 t. 2, e nella cit. Costituzione Impositi § Haec, soggiunge: «Neque enim Regulares conqueri poterunt, quod recusantibus Episcopi sacram Ordinationem administrare, praeterquam in temporibus ah Ecclesia stalutis, eorum privilegia de ordinibus extra tempora suscipiendis effectu vacua remaneant: Episcopi enim alios etiam opportunos dies ordinandis Regularibus facile invenient». A fronte di tale incertezza forse per grazia speciale, godono dell'indulto extra tempora alcuni particolari Ordini Religiosi, p. e. l'Ordine degli Eremiti Camaldolesi, e fra le Congregazioni appartenenti al clero secolare quella dei Preti della Missione che venne ricolmata anche di questo privilegio da Sua Santità, col Breve Religiosas familias in data 13 Maggio 1859.
Premesse tali teorie che delineano la storia di tali privilegi, sarà espediente annuire alla particolare dimanda fatta dal Sacerdote D. Bosco fondatore d'un benemerito Istituto? Per diniegarla sembra non doversi facilmente concedere segnatamente le Dimissorie {13 [113]} ad' quemcumque: 1. perchè: è una grazià che con rarità suole concedersi; 2. se ne' sono privi gli Ordini Regolari, i quali hannoo secolari ed onorevoli tradizioni, sarebbe forse precoce concederle ad una Congregazione di quasi recente data, la quale già gode quantunque per un decennio del rescritto sulle Dimissorie ad Episcopum Dioecesanum; 3. la prassi di questa S.Conregazione che si addimostra piuttosto rigorosa nell'accordare tali grazie, infatti prescindendo dalla citata Beneventana fino dal 15 Luglio 1730 questa S. Congregazione nella controversia Ordinis Eremitarunz Camaldulensium super Ordinazione a quocumque riconosceva tali privilegi, come grandemente pregiudizievoli all'Autorità vescovile scrivendo all' Ordinario nei seguenti termini: «Con speciali concessioni venne dalla S. Sede decorato l'insigne Ordine Camaldolese, e con quelle precisamente, che riguardano la pregi sentazione dei suoi alunni alla S. Ordinazione, a qualunque Vescovo Cattolico, anche senza intesa del Diocesano, però ai tempi prescritti, non osservati gl'interstizi, e con esenzione dall'esame, o dello stesso Diocesano, o del Vescovo Ordinante offrono certamente una singolarità di privilegi tanto più rispettabili, quanto lungamente concessi. Conobbero gli Emi Padri, nè impugnarono i privilegi de'quali p si ha ragione, unitamente però considerarono che non sono da moltissimo tempo in vigore; che il ritornarli alla osservanza ferirebbe molto la giurisdizione vescovile.
Ciò nondimeno la rarità di questi privilegi potrebbe avere un solido fondamento nello straordinario sviluppo e prodigioso incremento che la Società Salesiana nata in questi calamitosi tempi ha acquistato, e tutto giorno và acquistando a beneficio della religione e della umanità, come. si rileverà qui appresso e risulta dal Som. n. XIV della passata Consult. e n. III della presente. Il beneficare con istraordinari privilegi e grazie singolari, meriti ed insigni fatti, s'appartiene al Sommo Pontefice in forza di sovrani e Regali diritti, così fra tanti citando un ovvio esempio, benchè la canonica istituzione relativamente ai nominati e presentati dai patroni s'appartenga {14 [114]} esclusivamente all'Ordinario, pure l'Ab. di Marino della diocesi di Albano istituisce indipendentemente dalla carica i presentati dal Principe Colonna, per singolari fatti di questa nobile prosapia in specie nella guerra contro i Turchi, debellando Selinum Turcarum tyramnum multis insolentem victoriis etc. (epigrafe presso il sepolcro di S. Pio.V). Così talvolta per giusti motivi sottrassero i Capitoli dalla giurisdizione vescovile, in grazia di esempio quello di Beauvais in Francia, e di Colonia in Germania nonchè l'istessa Università di studi, benchè appartenessero ad estere nazioni, a motivo della scienza Teologica Van Espen Ius Eccl. Univers. tom. XII De exemptione a iurisdictione Ordinarii, ed il Tomassini, de veteri et nova Ecclesiae disciplina, par. I lib. III c. 13, deriva l'elargizione di alcune Particolari esenzioni dalle rigorose esigenze, soprusi e peggior cose che non si devono ricordare ma nobilmente tacere in una Consultazione d'officio, ma che nondimeno ne furono la causa impulsiva, Perciò non sembra da trascurarsi la ragione addotta dal Sacerdote Bosco sul soverchio rigore dell'Arcivescovo di Torino nell'Ordinare i Salesiani, e dell'urto già insorto che si rileva dai fatti superiormente narrati, cosicché con la.concessione delle Dimissoriali ad quemcumque Episcopum si troverebbe la via, come egli riservatamente si esprime nel Som. n. IV par. 13, per appianare il grave incaglio di un Ordinario nella cui diocesi esistono più Collegi ed Ospizi della Congregazione, e che da tre anni rifiuta le ordinazioni ai Chierici Salesiani. Che se per evitare tali disturbi il Superiore dovesse trasferire altrove gli ordinandi sia col temporaneo domicilio, sia perchè. acquistino un quasi domicilio nelle altre diocesi per avere un Vescovo più benevolo, tuttociò oltre al danno della regolare amministrazione susciterebbe questioni nei singoli casi, giacché rimanendo ferma la facoltà di rilasciare le lettere Dimissoriali ad Episcopum dioecesanum nempe illius monasterii in cuius familia regularis ab iis, ad quos pertinet positus est, resta sempre un positivo dubbio sul tempo della dimora, dubbio che non è stato mai risoluto. Infatti propostosi il quesito in questa Sacra Congregazione: Per quantum temporia Regulares commorari debeant ut {15 [115]} dici possint ad huiusmodi familiam spectare? nel giorno 8 Agosto 1691 rispose: Providebitur in casibus particularibus: A tutto questo aggiunge' la varietà delle diocesi, nelle quali esistono case della Congregazione Salesiana, gli Ospizi, i Collegi per le Missioni nellà Repubblica Argentina ed in atre parti remotissime del globo terrestre, ciò che richiede che taluni Chierici siano con sollecitudine ordinati. Ed essendo sotto quest'ultimo aspetto l'istituto eguale alla Congregazione dei Preti della Missione vi concorrerebbe la medesima ragione, per implorare ed ottenere consimili grazie. Finalmente sembra più facile concedere l'indulto dell'extra tempora, giacchè in qualunque ipotesi il Vescovo sia diocesano, sia estradiocesano non è obbligato a tenere particolari Ordinazioni, essendo in facoltà del medesimo l'astenersene.
è noto alle Loro Effme Rme che la comunicazione dei privilegi costituisce una parte inerente al Lib. V Decr. tit. de privilegiis che si definisse dal Reiffenstuel § III cit. tit. Communicatio idem est ac communem facere, et conferre alicui, quod prius alteri iam fuerat concessum, ita ut communicatio privilegiorum consistat in participatione, et concessione quadam privilegii, quia Superior privilegium quod uni simpliciter concesserat, etiam ad alterum extendit. Tutti i Canonisti ritengono che questa comunicazione di privilegi, possa rilasciarsi in doppia forma cioè absolute, plene et perfecte; ovvero imperfette, et relative. Nel primo modo quando si ottiene un privilegio già concesso ad un' altra comunità, o persona absolute et illimitate ut illa persona cui fit communicatio de se et per se frui possit privilegio, ac si prius specialiter esset concessum. Nell'altro modo quando si conseguiste per connessione d'Istituto, professione, arte ecc., ut Medicis, Familiaribus, Advocatis certarum religionum; Reiffen. c. 1 n. 61; Donatus Tract. 7 q. 1 etc. A scanso di qualunque interpretazione che nel dubbio farebbe rivivere l'ordinaria giurisdizione del Vescovo diocesano, D. Bosco dimanda ferventemente in genere la partecipazione dei privilegi {16 [116]} già elargiti alle,. altre Congregazioni, e nominatamente a quella del SSmo Redentore: «Perinde ac si specialiter, et expresse ac pariformiter, ci acque principaliter Salesianae Congregazioni concessa fuisseni tamquam de verbo ad verbum expressa, et inserta fuissent., et specialem mentionem requirerent» e ne trae un fondamento favorevole dalla istoria fino alla Novarien. Societatis a charitate del 30 Dec. 1838. Il citato Canonista Reiffenstuel riporta per esteso e Bolle ed Apostoliche Costituzioni, con le quali fu conncessa la comunicazione dei privilegi agli Ordini Regolari. Ed in vero fine dal secolo XVI il Sommo Pontefice Leone X concedette la vicendevole comunicazione dei privilegi a tutti gli Ordini mendicanti. Clemente VII nel 1525 colla Bolla che comincia: Dum fructus uberes concedette ai Religiosi detti della Regolare Osservanza la partecipazione dei privilegi e grazie spirituali concesse, e da concedersi con qualunque Ordine quibusvis Congregationibus, el aliis Ordinibus. Nello stesso secolo cominciarono le comunicazioni dei privilegi degli ordini religiosi anche alle Congregazioni dei Chierici Regolari, i quali benchè avessero ottenuto parzialmente alcuni rilevanti privilegi, pur nondimeno perchè avessero una regola già studiata e conforme, cominciò la 5. Sede a concedere alle novelle Congregazioni i privilegi degli Ordini Religiosi, purchè fossero compatibili con l'indole, e costituzioni del rispettivo Istituto. Fra queste furono i primi a goderne i Padri Teatini, a cui nel 7 Ott. 1555 Paolo IV concesse: «ut omnibus, et singulis priviiegiis, indulgenliis, praerogativis, exemplionibus, immunitalibus, gratiis et indultis Socielari lesu almae Urbis tam in spiritualibus, quam temporalibus in specie, vel in genere per quoscumque Romauos Pontifices praedecessores suos, et dictam Sedcm quomodolibet concessis, ci concedendis, ci quibus Societas huiusmodi tam in vita, quam in mortis articulo etiam circa peccatorum remissiones, et iunctarum poenitentiarum relaxationes ct alias quomodolibet utebatur, potiebatur, et gaudebat ac uti, potiri, et gaudere poterai, similiter nostra Congregatio, et Clerici nostrae Congregationis, uti potiri, {17 [117]} et gaudere libere, et licite possent, et vaterent, ac illorum omnium participes esse deberent». Pio V col Breve che comincia Immarcescibilem del 7 Feb. 1567 concedette ai medesimi la comunicazione dei privilegi con tutti gli Ordini, e Religiose famiglie, e Gregorio XIV loro concedette il grande privilegio di poter comunicare con tutti gli altri Ordini e Congregazioni di qualunque nome, mendicanti, e non mendicanti. Impertanto i Sommi Pontefici scorgendo il bene che faceano le Congregazioni di preti secolari estesero la comunicazione dei privilegi anche a questi diversi istituti con appositi Brevi e Bolle. Urbano VIII in quella Salvatoris Nostri del 12 Gennaio 1632 stabilì che la Congregazione dei Preti della Missione potesse partecipare di tutti i privilegi, esenzioni, indulli che godono aliae quaecumque similes vel dissimiles Congregationes. Successivamente i Redentoristi trovavano. grandi difficoltà nelle parziali concessioni d' indulti e grazie, perciò ricorsero al Sommo Pontefice Pio VI che loro concesse gli stessi privilegi dei Passionisti, ed il sullodato Papa diportossi egualmente con l' Ordine Mariano cui degnossi rilasciare il Breve Iniuncti Nobis del 27 Marzo 1787 dove in vista dei pregi di questa Congregazione lodandone le insigni opere di pietà e misericordia: «pro parochorum adiumento, ac iuventutis in fidei, ac lit.tcrarum rudimentis, concesse, posse uti frui singula privilegia, praerogativas, concessiones favores facultates etc. Ordinum mendicantium. et non mendicantium». Leone XII elargì simili favori agli Oblati di Maria, cui rescrisse nel giorno 12 Sett. 1826: «Superiorem Generalem, et Oblatos speciàlibus favoribus et gratiis prosequens omnia, et singula indulta, privilegia, indulgentias, exemptiones, et facultates Congregationi SSmi Redemptoris concessa iisdem Oblatis, eorumque Ecclesiis, Capellis et domibus benigne communicat, extendit, atque in perpetuum elargitur cum omni bus clausulis, et decretis necessariis, et opportunis». Finalmente l'ultimo esempio viene somministrato nell'approvazione dell'Istituto della Carità, dimandando ivi il Superiore Generale che gli fossero concessi i privilegi dei Regolari, ne ottenne in sostanza una favorevole {18 [118]} risposta (Som. n. IV p. 10). Animato D. Bosco da questi esempi di non lontana epoca adduce nelle sue manuscritte memorie vari riflessi, fra questi: 1. che la sua Società nata prodigiosamente in questi procellosi tempi, ha bisogno di molta indulgenza, e di molti aiuti spirituali, affinchè possa conseguire il suo caritatevole scopo; 2. se non fossero l'istituto e le, Costituzioni definitivamente approvate, forse potrebbe procedersi innanzi per mezzo di parziali concessioni; ma, quando quello e questo definitivamente sanzionate dall'Oracolo SSmo, è necessario di seguire una via già studiata, e pratica quale si è la comunicazione dei privilegi, che pur godono quasi tutte le altre pie Congregazioni; 3. meritare un principale riguardo la Società Salesiana, che si và consolidando in questi calamitosi tempi, in cui si vorrebbero soppresse tutte le Istituzioni Ecclesiastiche e non solamente ha aperto case in varie diocesi, e Missioni estere. alle quali diretto alla Repubblica Argentina sarà inviato un sufficiente numero di Sacerdoti Salesiani, che al presente si preparano a conoscere la lingua, ed i costumi di quel paese. Laonde in tanta diversità di paesi, in questa lontanissima distanza degli uni dagli altri i Soci Salesiani hanno bisogno di una maniera compiuta di governo con privilegi già conosciuti, e praticati da altre pie Congregazioni. Se una navicella ha bisogno di pochi remi non si deve dire lo stesso relativamente ad un vasto baslimento, che ha bisogno di molto equipaggio, d'una gran forza motrice, e di altri validi sostegni per seguire più speditamente il cammino, quali sarebbero appunto i privilegi relativamente ad una società definitivamente approvata. Non manca finalmente di rilevare gli ostacoli che sono nati, e possono suscitarsi in ogni tempo dal governo civile, il quale vede di mal'occhio il frequente ricorso alla S. Sede per implorare parziali Indulti.
Per contrario si può osservare: 1. che la comunicazione de'privilegi da molto tempo. a questa parte non è stata giammai concessa, e l' Emo Bizzarri in una apposita nota a piè della p. 478 della Collettanea avverte così: «In praesens difficillime conceditur a S. Congregatione communicatio privilegiorum, uti {19 [119]} aiunt, ad instar cum huiusmodi communicationes graves quaestiones inducant pacemque Ordinariis turbent, et saepe saepius contingat privilegia, quae alicui Instituto utilia sunt, aliis communicari ob peculiaria rerum adiuncta minime expediat». Se adunque si deve umiliare al S. Padre un voto consultivo sii tale pendenza, sembra che questo debba essere conforme alla prassi trattandosi di. materie disciplinari 2. fra le regole della Cancelleria Apost. approvate da Pio VI nel 1775 sono rimarchevoli la 53: Item voluit quod in Literis Indulgentiarumn ponatur quod si Ecclesiae, vel Capellaie, aut alias aliqua indulgentia fuerit concessa, de qua inibi speciali mentio facia non sii, huiusrnodi Literae sint nullae, nonchè la regola 54: Item voluit D. N. quo Litterae super indulgentiis non expediantur ad instar, donde si vede la mente che consimili privilegi devono specifice, et nominatim concedersi, e ciò molto più nelle Congregazioni di voti semplici che non hanno il privilegio d'appartenere agli Ordini Regolari. Tanto hanno, quanto ad esse viene tassativamente concesso. Soltanto i Regolari godono d'una più larga esenzione dalla giurisdizione vescovile. quantunque giusta la Costituzione di Gregorio XV, che comincia Inscrutabili, anche i Regolari sono soggetti in sette art. alla giurisdizione ordinaria, o delegata de'Vescovi. In ogni ipotesi forse seguendo una risoluzione già tracciata potrebbe concedersi ai Salesiani quanto fu concesso agli Oblati di Maria nella Pinerolien. riassunta dall'Emo Rizzarri Collett. pag. 477, nella quale risoluti tre dubbi rimase il quarto sopra la esenzione dalla Visita. Ripropostasi, e rimanendo dubbiosi gli Emi, rimisero la soluzione al S. Padre, che nella Udienza del 3 Maggio 1869 ne uscì il Rescritto Affirmative quoad Ecclesiam; Negative quoad Collegiorum, et disciplinare Congregationis regimen, et administrationem iuxta Const. Inn. XI editam pro Cong. Doctr. Christ., quae incipit Commissi Nobis 30 Iul.1867 salvo iure agendi auctoritate delegata iuxta Ss. canones; 3. non può negarsi che sono moltissimi i privilegi dei differenti Ordini mendicanti e non mendicanti, come quelli particolarmente concessi alle successive Congregazioni,.ma tutti in globo sono compresi nella comunicazione {20 [120]} dei privilegi Ora il buon senso suggerisce che può insorgere -un' dubbio se questo o quell'Indulto, se questa, o quella grazia possa convenire al presente Istituto di D. Bosco che benchè solennemente lodato, ed approvato pure offre una' società sui generis, ed insorgendo qualche dubbio prevale l'ordinaria giurisdizione del Vescovo, come insegna il Berardi Comment. in ius Eccles. univers. tom 1 Dis.4. cap. 5. «Regula generalis in bac re constitui potest etiam hodie nec monasteria, nec monachos exemptos dici ab Episcoporum iurisdictione nisi in quibus ius singulare scilicet privilegia, consuetudines, praescriptiones, ac legitimas fundationum tabulas allegent, ac probent ita ut eadem singularia iura strictam interpretationem patiantur. Quae ratio fuit cur Innocentius III in cap. 17 De privil. etiam post probatam monasteriis exemptionem defniverit adhuc capellas a monasterio pendenles non ideo exemptas intelligi. Deinde altera regula subiicitur in iis, quae contra privilegia monachorum, aut monasteriorum recentioribus Constitutionibus edita sunt, praesertim in Concilio tridentipo cani capiendam esse interpretationem, qu ie facile Episcopi faveat ob facilem uniuscuiusque rei ad sua principia regressum» per cui ne discende che è meglio, e più prudente premunirsi da futuri contrasti, e prevenire il male prima che nasca.
Se nonchè piuttosto che intrattenersi sopra principi generali farebbe mestieri esaminare se nel caso vi concorrano le cause per muovere il Sommo Pontefice alla petizione che nella Sua bontà degnava rimettere al giudizio di questa particolare Congregazione, quantunque sia il Supremo ed indipendente dispensatore di lati grazie e privilegi. Su qual proposito stimo ricordare in senso di verità tre principi riepilogati dal Verhocven Prof. di Lovanio nel suo trattato De Regulariam, el saecularium. Clericor. iurib. et off. § VII vale a dire «I. Cum Romanus Pontifex divino iure » in universam Ecelesiam habeat supremam potestatem, ac iurisdictionem ipsi soli ius competit regulares personas, vel loca Reguiaria eximendi a iurisdictione Episcoporum contra, vel citra horum, consensum, {21 [121]} et ubi boe iure utitur Summus Pontifex Regulares immediate, et omisi modo Sedi Apostolicae subiiciuntur. II. Privilegia, et exemptiones Regularium pertinent ad rem Ecclesiae disciplinarem; atque adeo quemadmodum res disciplinares omnes, sic etiam haec ex voluntate Summi Pontificis secundum temporum, et locorurn circumsiantias mutari potest. III. Romani Pontificis unius est tamquam Supremi ludicis definire quibusnam in adiunctis Ecclesiae causa exigat ut privilegia sive exemptiones concedantur, aut revocentur, aut limitentur». in vista adunque di quest'incontroversi principi di Gius pubblico Ecclesiastico, l'Emo Bizzarri usa della riservata clausola Difficillime e non già nullimode o qualunque altra equivalente formola, ed inoltre conchiude che ad alcuni Istituti non sia espediente concedere la comunicazione dei privilegi ob peculiaria rerum adiuncta, d'altronde nessun Papa può legare le mani sopra tale disciplina ai suoi Successori, come insegna il Reiffenst. nel cit. tit. de privìl. n. 64 relativamente ad alcune concessioni fatte a qualche Religione con proibizione ne aliis comunicentur cum non habeat par in parem imperium.
Per le quali cose s'appartiene alle LL. EE. Rme giudicare se sia espediente tale concessione in vista delle circostanze de' luoghi, tempi e persone, avuto specialmente riguardo alla fondazione di data recente, benchè un'Istituto qualunque in breve periodo di canonica esistenza, potrebbe avere operaio quello che altri non hanno compiuto con moltissimi anni. ll Sacerdote Bosco nel Som. n. III pag. 4 alla 7 esibisce degli schiarirnenti per ottenere il suo scopo. Premette adunque essergli siate fatte due inchieste intorno alla comunicazione dei privilegi da concedersi alla Congregazione di S. Francesco di Sales: 1º Se, abbia fatto qualche progresso dopo la definitiva approvazione delle sue Costituzioni il 3 Aprile 1874; 2º Quali difficoltà s'incontrino nel chiedere specificatamente tali privilegi. Sulla prima indagine dopo avere dichiarato d'avere impiegato un intero anno a consolidare l'osservanza delle Costituzioni, ponendo in esecuzione quanto venne da questa speciale Congregazione consigliato e prescritto intorno al Noviziato, i novizi del quale {22 [122]} sono più di cento, ne riepiloga’ in cinque capi il prodigioso sviluppo, fra i quali è notevole l’ Ospizio con Chiesa pubblica a Buenos Ayres nella Repubblica Argentina in America, e la costruzione cominciata in Torino di una Chiesa, dedicata a S. Giovanni Evangelista con ospizio per ricevere, ed istruire poveri fanciulli. Questa s'innalza presso al tempio dei Protestanti in una vasta estensione, dove non havvi alcuna Chiesa Cattolica, e dichiara di essere in ottima relaziono coi Parrochi, e Vescovi eccettuato un Ordinario, con cui spera di riacquistare l'antica armonia. Recentemente sono pervenuti altri dettagli d'aggiungersi al crescente sviluppo di questa Società che si riducono a questi capi: 1. molti Salesiani si segnalarono con opere letterarie storiche ed anche con libri di testo che furono stampati, e che si usano nei pubblici stabilimenti. Fra le opere storiche sono assai lodale le recenti: L'Evangelista di Wittemberga, e la Riforma Protestante in Germania pel Sac. G. B. Lemoyne Direttore del Collegio di Lanzo, nonchè la vita di Cristoforo Colombo del Sac. Bonetti. Circa venti soci sono morti in fama di singolare virtù, e di ciascuno ne venne scritta speciale biografia; 2. per utilità della religione furono composte, calcografate o stampale molte opere musicali per facilitare lo studio dell'organo, e del canto fermo; 3. esiste nella società una libreria e tipografia, dove lavorano continuamente quattro machine col motore a vapore, dove sono applicati cento trenta individui. Per questo è stato sorprendente lo spaccio di Letture Cattoliche, che contano 23 anni di pubblicazione, benedette dal S. Padre, che si degnò raccomandarle con apposita Circolare scritta dall'Emo e Ribo Sig. Card. Vicario, quindi non fa meraviglia se del solo libro intitolato Il Giovane provveduto furono spacciati in pochi anni non meno di un milione di esemplari; 4. si rilevano varie opere in costruzione; a) una notabile ampliazione dell'edificio in Alassio,.per cui il numero degli allievi può essere elevato da 200 a 400; b) in Sanpier d' Arena si sta amplificando l'abitato in guisa che il numero presente dei ricoverati può essere triplicato; c) nel prossimo Ottobre si apriranno tre case per le Religiose dette Figlie di Maria Ausiliatrice {23 [123]} ad Alassio a Lanzo, ed in Valdocco, dove’da 30 anni esisteva una casa d'immoralità, con grande dispendio, fu testè acquistata per stabilirvi le figlie Ausiliatrici, che quanto prima prenderanno cura di molte povere fanciulle di quel contado, dove non esiste alcun mezzo per là loro morale, e religiosa educazione; d) finalmente l'opera di Maria Ausiliatrice, il cui scopo si è di raccogliere giovani graudicelli dai 16 ai 30 anni, di bontà Conosciuta, per far loro percorrere gli studi, ed avviarli allo stato Ecclesiastico, ed il numero di questi nel prossimo anno scolastico sorpasserà il centinaio.
Sulla seconda indagine relativa alle difficoltà incontrate nel chiedere specificatamente i privilegi, ammette il Supplicante d'essere stato consigliato a dimandare in modo specifico i privilegi, facoltà, e grazie spirituali affinchè potesse conseguire il suo scopo, e la propria autonomia, ma sostiene d' aver trovato nella pratica molte difficoltà: 1. perchè sarebbe necessario conoscere preventivamente le cose che possono occorrere e riferirle ai Superiori. Il che se può farsi per una casa determinata, riesce assai difficile in una Congregazione che conta già diciotto case stabilite in diverse Diocesi; 2. non conoscendosi le Congregazioni cui devono presentare le dimande, ciò da luogo ad un notabile perdimento di tempo; 3. adduce degli esempi che con somma difficoltà s'ottengono le grazie dimandate, anzi con grandi spese, cosicchè se non fosse stata la carità d'un Emo Card. per uri solo Breve avrebbe dovuto pagare più di mille franchi. Dall'altra parte sostiene essere più spedita la comunicazione implorata. Imperocchè: 1. se cotali concessioni fossero nuove potrebbero suscitare controversie, ma i privilegi che già da trecento anni si praticano in modo uniforme, e secondo lo spirito della S. Sede, sembrano doversi dire piuttosto un vincolo di unione, e perciò escluderebbero qualunque litigio; 2. non essere di grande ostacolo che tale comunicazione possa conturbare l'armonia con gli Ordinari, imperocchè in pratica i vescovi, ed i Parrochi conoscono già i privilegi degl'Istituti approvati dalla Chiesa, e cagionerebbe meraviglia il vedere che un Istituto goda minori favori degli altri. Anzi, soggiunge, i privilegi essendo atti {24 [124]} che altamente onorano la suprema Autorità del Pontefece, e fanno palese il pieno Suo gradimento verso di una Istituzione farebbe supporre, che una Congregazione non sin definitivamente approvata, finchè dalla S. Sede non è graziata dei medesimi privilegi, che godano le altre. Nè finalmente potersi dire che con tale comunicazione ai novelli istituti si concedano favori non opportuni, mentre in tali concessioni s'intendono apposte le clausole: Dummodo Institutis eorum conveniant, ac Regulari observantiae non sint contraria. D'altronde ogni timore svanisce al riflesso che s'appartiene sempre ed esclusivamente alla S. Sede revocarli, in specie se vi concorra qualche abuso per parte dei concessionari. Con questi ed altri riflessi svolti nel Som. cit. n. 1 dimanda rispettosamente, la comunicazione dei privilegi perchè, come insegna l'autore Elucid. Priv. Tract. 5 cap. 8 i differenti Ordini, e Congregazioni ad nomen Dei in terris propagandum, animarumque salutem procurandam copulentur, ut quos coniungunt par labor, et paria merita, paria etiam. coniungant privilegia.
Dopo tali rilievi che congiunti con quanto. fu già esposto nella passala Consultazione sopra l'approvazione delle Costituzioni somministrano gli elementi perchè le LL. Emze lime nella ben conosciuta maturità di senno, e pari prudenza di cui sono adorni sii degnino rispondere ai seguenti
DUBBI
I. Se, e come convenga concedere le lettere Dimissoriali ad quemcumque Catholicum Episcopum, e l'extra tempora in favore della Società Salesiana nel caso?
II. Se come e di quali privilegi s' abbia a concedere la comunicazione a favore della stessa Società nel caso? {25 [125]} {26 [126]}
Beatissime Pater
Inter ea, quae in Ecelesiasticis Institutis ad animarum salutem conferre possunt, recensenda esse videtur facultas praesentandi ad Sacros Ordines loco et tempore opportuno. Qua in re, Beatissime Pater, (3 Aprilis 1874) Salesianae Congregazioni iam concedere dignatus es Dimissoriales Litteras relaxari posse ad Episcopum Dioecesanum iuxta Decretum Clementis VIII die 16 Martii 1596. Nostris vero temporibus, quum ob Sacerdot.urn deficientiam summopere urgeat eorum necessitas in nostris regionibus, eoque magis in exteris Missionibiis suscipiendis, acque domibus ibique adaperiendis, ad Sanctitatis Tuae Pedes provolutus pro lucro animarum, pro missionum necessitate et pro Ecclesiae utilitate tamquam singolare donum Salesianae Congregationi concedas suppliciter peto:
«Ut Clerici Nostrae Congregationis dummodo necessariis praediti sint requisitis, suorum superiorum Litteris Dimissorialibus Sacros Ordines extra tempora a Sacris Canonibus instituta a quocumque Catholico Episcopo gratiam et communionem habente cum Apostolica Sede, suscipere libere ac licite, servatis servandis, possint et valeant.»
Huiusmodi privilegium praelaudatus Clemens VIII die 23 Novembris 1596 iam concesserat pro Congregatione S. loannis Evangelistae ìn Pórtugallia. Postea multi alii religiosi hoc idem sunt consecuti.
Quo demum privilegio Sanctitas Tua adnotatis verbis di tare dignabaris Congregationem Missionis. Brevi Religiosas Familias 13 Maii 1859.
Ut hoc magnum beneócium addas aliis fere sine numero nobis benefactis tamquam singulare donum {I [127]} Sanetitatis Tuae pro Salesiana Congregatione humillime provolutus supplex postulo.
Ioannes Bosco Sacerdos.
Beatissime Pater
Ioannes Bosco Sacerdos ad Sanctitatis Tuae Pedes provolutus humillime pro Salesiana Congregatione exponit:
Die 3 Aprilis elapsi anni 1874 haec pia Societas a Clementia Tua absolutam et specificam Constitutionum adprobationem consecuta est, variisque inde privilegiis donata. Post tale ac tantum beneficium licet huius Conaregationis socii loti in eo essent, ut per regularem observantiam optatum animarum profectum referrent, plures tamen ac frequentes difficultates exortae sunt in sacro Ministerio exercendo, acque in domibus, Collegiis et Ecctesiis administrandis.
Etenim in nostris regionibus quum omnes Ecclesiasticae Congregationes praeter propter iisdem privilegiis fruantur, saepe de nobis dictitatur, an eadem privilegia, quibus aliae Congregationes gaudent, fuerint etiam nobis concessa.
Qua de re baud facile responsum dari potest.
Huius generis diffreultates iam occurrerunt Redemptoristis, quibus, licet ex Rescripto Benedirti XIV, Clementis XII, Clementis XIV plures concessiones directe factae fuerint, nihilominus eliminaci non potuerunt, nisi per Pii VI Rescriptum, quo Redemptoristis privilegia Passionistarum per communicationem concessit sub die 20 Octobris 1781.
Fere eadem obstacula babuerunt Oblati Beatae Mariae Virginis, quae omnia Leo XII sustulit, quum viam cognitam iisdem signans per communicationem privilegia et gratias spirituales Redemptoristarum concesserit. {II [128]}
Nunc vero quum nostra humilis Societas sive quoad Constitutiones et finem, sive quoad messem in Evangelico agro colendam praelaudatis Congregationibus assimilari possit, eademietiam privilegia suppliciter postulantur. Huiusmodi supplicationis addi etiam possunt nonnullae rationes particulares, quas adnotare iuvat:
1. Natura Congregationis, quae cum sit temporalibus subsidiis omnino destituta, specialibus privilegiorum auxiliis indiget ut inter tot temporum tempestates se constituere seque sustinere valeat.
2. Multitudo Sociorum, Alumnorum, Collegiorum, Hospitiorum, quorum Rectores per viam pariformem acque locorum Ordinariis cognitam incedentes, in novis casibus et in gravioribus dubiis ad Sanctam Sedem illis sic recurrendum.
3. Missiones in dissitis orbis terrae partibus iam susceptae, variaeque dornus de quibus aperiendis illic agitur, perdifficilem reddent frequentem recursum ad Romanum Pontificem, ut opportunas facuitates consequantur.
4. Specialia locorum et temporum adiuncta, quae prudenter consulere videntur multa facere sed non patefacere.
Hisce breviter adnotatis, Salesiani omnes ad Pedes Tuos provoluti, Beatissime Pater, supplices postulamus ut nostrae Congregationi per Communicationem concedas privilegia, facullates, gratias spirituales, quibus generalim aliae Congregationes, et nominatim Congregatio SS. Redemploris fruuntur, hoc est: «Perinde ac si specialiter et expresse, ac pariformiter et aeque principaliter Salesianae Congregationi concessa fuissent tamquam de verbo ad verbum expressa et inserta fuissent et specialem mentionem requirerent.»
Per huiusmodi communicationem, Beatissime Pater, Salesiana Societas tutam et cognitam viam habet quam sequatur; facillime Ordinariis locorum innotescent privilegia, quibus fruatur praecipue in Missionibus suscipiendis, et domibus in exteris regionibus adaperiendis.
Dum uno ore haec postulamus toto corde preces ad Deum fundimus ut Tu, Beatissime Pater, ea dumtaxat concedas, quae ad utilitatem nostram, lucrumque animarum melius in Domino iudicaveris. {III [129]}
Schiarimenti per la comunicazione dei Privilegi
alla Congregazione di S. Francesco di Sales.
Due cose furono specialmente richieste intorno alla comunicazione dei Privilegi e Grazie spirituali a questa Pia Società:
1º. Se abbia fatto qualche progresso dopo la definitiva approvazione delle sue Costituzioni il 3 Aprile 1874; 2°. Quali difficoltà s'incontrino nel chiedere specificatamente tali Privilegi.
Darò brevi schiarimenti a queste due dimande.
Pia Società Salesiana dal 3 Aprile 1874,
al 3 Aprile 1875.
Quest'anno si può dire impiegato a consolidare l'osservanza delle Costituzioni, specialmente tradurre in pratica le modificazioni introdotte nella definitiva approvazione di esse. Il Noviziato venne letteralmente diretto ed uniformato a quanto era stato prescritto o consigliato dai benemeriti Emi Cardinali di quella autorevole Congregazione. I religiosi poi crebbero notabilmente; il solo numero dei Novizi oltrepassa i cento, e porgono belle speranze di felice riuscita. Le varie case già esistenti accrebbero assai la messe primitiva, e perciò si dovette anche aumentare il personale quivi già stabilito. Le opere nuove affidate ai Salesiani, oltre a quelle notate nel riassunto dell'anno passato, sono le seguenti:
1 °. L' amministrazione delle pubbliche scuole di Mornese che è paese della Diocesi d'Acqui.
2°. Amministrazione delle pubbliche scuole di Borgo S. Martino presso Casale di Monferrato.
3°. Nuova casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le quali d'accordo coll'Ordinario Diocesano, presero la cura della biancheria e vestiario del piccolo Seminario eretto nel mentovato Borgo di S. Martino.
4°. Ospizio con Chiesa pubblica a Buenos-Ayres nella Repubblica Argentina in America. {IV [130]}
5°. Un Collegio con pubblica Chiesa per le Missioni a S. Nicolas, città assai popolata non molto distante dalle tribù selvagge tuttora esistenti al’Sud di quella vasta regione. Venti soci Salesiani si stanno preparando collo studio delle lingue. e dei costumi di quei paesi per recarsi colà al prossimo mese di Ottobre.
6°. Costruzione cominciata di una chiesa dedicata a S. Giovanni Evangelista, di un ospizio per poveri fanciulli, locali per pubbliche scuole e giardino di ricreazione festiva. E in Torino presso al tempio dei protestanti in una estensione di oltre a trenta mila abitanti, tra cui non avvi chiesa di sorta pel culto cattolico.
In tutte le case della Congregazione gli allievi ed i ricoverati sono in aumento e da pertutto si lavora per fabbricare od ampliare locali per accogliere maggior numero di giovanetti, che ad ogni momento fanno richiesta di essere accolti.
Co' Parrochi e coi Vescovi siamo in ottima relazione, a segno che possiamo chiamarli tutti protettori nostri e benevoli in tutto quanto è compatibile colla loro autorità. Si deve soltanto eccettuare un Ordinario, col quale si spera pure di. poter riacquistare la buona armonia, appena egli si risolva a manifestare i motivi che lo inducono a mostrarsi contrario. Taluno ha parimenti domandato se di frequente vi siano Salesiani che lascino la Congregazione e cagionino disturbi nelle loro Diocesi.
Posso rispondere, che finora pochissimi uscirono durante il tempo di prova, ma non si conta neppur un Salesiano definitivamente aggregato, che dipoi sia uscito, quindi non si può accennare alcuno che abbia cagionato disturbo in qualche Diocesi.
È bensì talvolta avvenuto, che giovani, non della Congregazione, ma semplicemente accolti ed istruiti nelle nostre case, non abbiano corrisposto a chi giudicò di ascriverli nel suo Clero, ma noi non possiamo essere responsabili nè della vocazione, nè della riuscita degli allievi quando usciti dai nostri Ospizi o Collegi fanno ritorno alle rispettive famiglie, o vanno in altri Collegi o in qualche Seminario Diocesano.
Pel rimanente mi rimetto a quanto fu già esposto l'anno scorso nella posizione per la definitiva approvazione delle Costituzioni. {V [131]}
2O Schiarimento
Difficoltà incontrate nel chiedere specificatamente
i Privilegi.
L'anno scorso da che Sua Santità si degnava di approvare le nostre Costituzioni, fui consigliato a dimandare non la Comunicazione, ma in modo specificativo i Privilegi, facoltà e Grazie spirituali necessarie, affinché una Congregazione Ecclesiastica possa conservare la propria autonomia e conseguire il suo fine che è di promuovere la maggior gloria di Dio. In pratica ho trovato molte difficoltà.
1º. Non sapendosi preventivamente le cose che possano occorrere, devesi attendere il caso del bisogno, e perciò qualche inconveniente prima di conoscerle, e quando si conoscono riferirle al Superiore, affinchè supplichi per l'opportuna facoltà. La qual cosa, se può farsi per una casa determinata, riesce assai difficile in una Congregazione, che conta già diciotto case o Chiese aperte in diverse Diocesi.
2°. Non conoscendosi poi le Congregazioni cui devonsi indirizzare le dimande, per lo più passa un tempo assai notabile prima di ricevere la desiderata risposta.
L'anno scorso umiliai alcune dimande di cose che mi parevano necessarie; ma dopo il carteggio di un anno dovetti recarmi a Roma per farmi assistere da persona pratica dei vari uffizi, cui ognuno devesi indirizzare.
3°. Con difficoltà si ottengono le cose richieste ho fatto dimanda alla sacra Penitenzieria di facoltà di cui in generale godono tutte le Congregazioni ecclesiastiche, e si giudicò bene di negarle tutte. In altre Congregazioni si concedettero alcune facoltà utili, ma se ne rifiutarono altre che sembrano di vera necessità; come sono la facoltà di ritenere e leggere libri proibiti, dare la benedizione Papale in articolo di morte ai propri Congregati.
In altre Congregazioni poi si modificarono le dimande in guisa, che il favore concesso non conseguiva più lo scopo. P. E. Fu chiesta la facoltà di poter celebrare {VI [132]} la s. Messa un'ora prima dell'aurora e un'ora dopo il mezzodì. Si concedette, ma solo pel tempo di missioni mentre il bisogno può succedere ad ogni giorno.
4°. Oltre alle difficoltà sopra notate avvi anche quella della spesa che si deve sostenere nelle poste, nelle tasse negli uffizi e nelle agenzie. Per esempio un solo Breve importava oltre a mille franchi: è vero però che la carità grande dell'Emo Cardinale Prefetto di quella sacra Congregazione, che ci ha già più volte beneficati, ridusse la somma a soli 120 franchi somma tenue, è vero., ma che resta tuttora rilevante per una Congregazione che affatto destituita di mezzi materiali, si sostiene della sola provvidenza cotidiana, e deve aver cura di oltre a settemila fanciulli, quattrocento soci, tener aperte al Divin culto diciotto Chiese, e provvedere a quanto è necessario a questo fine.
Ciò posto io rinnovo l'umile preghiera della Comunicazione de' favori e dei Privilegi che godono le altre Congregazioni Ecclesiastiche, cui mercè si provvede a quanto occorre nelle varie case e Chiese già aperte e per quelle che dovranno aprirsi quanto prima.
Torino 12 Aprile 1875.
Sac. Gio. Bosco.
Supplica per la Comunicazione delle grazie spirituali
a favore della Congregazione Salesiana.
I Privilegi e le Grazie spirituali concessi agli Ordini Religiosi ed alle Congregazioni Ecclesiastiche possono considerarsi come altrettante cordicelle, con cui tali Instituzioni restano legate colla S. Sede; perciocchè Essa sola potendoli concedere, restringere ed anche rivocare a piacimento secondo il bisogno e la convenienza, ne segue un vivo e continuo pensiero di gratitudine dei beneficati verso il. loro insigne benefattore. {VII [133]}
L'umile Congregazione di S. Francesco di Sales ottenne il più grande favore quando, mercè la definitiva approvazione delle sue Costituzioni (3. Aprile 1874), venne posta sotto all'immediata protezione della S. Cede. Alcuni altri favori furono di poi benignamente concessi con Decreti o Rescritti particolari. Ma sebbene si abbiano le più cordiali relazioni coi parrochi e cogli Ordinari, tuttavia ad ogni momento occorrendo incertezze nella pratica delle Costituzioni, si fa ora umile preghiera per ettenere la Comunicazione di queste grazie spirituali con qualche Congregazione di voti semplici, ma già costituita e conosciuta notoriamente. Questa Comunicazione è da mollo tempo praticata nella Chiesa, e fin dal secolo decimosesto il Pontefice Leone X concedette la vicendevole comunicazione dei Privilegi a tutti gli Ordini Mendicanti. Clemente VII (1525) colla Bolla che comincia: Dum fructus uberes concedette ai Religiosi detti della Regolare osservanza la Comunicazione dei Privilegi e Grazie spirituali con qualunque Ordine quibusvis Congregationibus et aliis Ordinibus quibuscumque etiam non mendicantibus quomodolibet concessis aut concedendis etc.
La cagione di queste comunicazioni dei Privilegi fu data da Clemente VIII nella Bolla (20 Decembris 1595) che comincia Ratio Pastoralis efflagitat ut quorum Religionem ac virtutern sedi Apostolicae, totique Ecclesiae non modo illustrem, et praeclaram, sed utilem etiam ac necessariam esse animadvertimus, easdem nostris et eius Sedis Apostolicae honoribus, ac benefciis libenter prosequamur.
Nello stesso secolo cominciarono le comunicazioni de' Privilegi degli Ordini religiosi anche alle Congregazioni Ecclesiastiche. Sebbene queste abbiano ottenuto per concessione diretta parecchi privilegi, tuttavia perchè avessero una regola studiata, praticata ed uniforme, una via già conosciuta e tracciata, si cominciò per comunicazione concedere alle novelle Congregazioni i Privilegi degli Ordini religiosi ne' limiti che alle medesime convenivano. Così S. Pio V col breve che comincia Ad immarcescibilem (7 Febb. 1567) concedette la comunicazione dei Privilegi con tutti gli Ordini e Congregazioni Religiose ai Teatini, che si possono {VIII [134]} considerare come la prima tra le Congregazioni Ecclesiastiche[3].
Urbano VIII nella Bolla di erezione della. Congregazione dei Preti della Missione, che comincia Salvatoris Nostris (12 Ianuarii 1632) stabilì che quella potesse partecipare di tutti i privilegi, esenzioni, indulti, che godono aliae quaecumque similes vel dissimiles Congregationes. Eguale concessione fecero altri Pontefici a favore della Compagnia di Gesù, della Congregazione della Madre di Dio, dei Pii Operai, dei Ministri degli Infermi, dell'Oratorio, della Dottrina Cristiana, dei Passionisti, dei Redentoristi. Le ultime cui io sappia essere stati concessi i favori per Comunicazione sono quella degli Oblati di Maria, cui Leone XII (12 Settembre 1826) la concedette coi Redentoristi, e l' Istituto della Carità approvato da Gregorio XVI nel 1838.
Nell' approvazione di questo Istituto il Superiore Generale mostrava vivo desiderio che gli fossero concessi i Privilegi dei Regolari. A tale uopo tra gli altri furono proposti i seguenti dubbi nella Congregazione Generale del 30 Dicembre 1838:
1º. Se convenga estendere ad un tale Istituto, della Carità, i Privilegi dei Regolari:
2°. E se questi Privilegi vogliano concedersi come a Pia Congregazione, o come a Congregazione Religiosa:
Eminentissimi Patres referente Eminentissimo Caslracane, rescripserunt: {IX [135]}
Ad l. Affirmative iuxta modum: hoc est: Pro exemptione a iurisdictione Ordinariorum quoad visitationem domorum et Ecclesidrum: et quoad disciplinam, et observantiam regularem; itemque pro facultate expediendi suis subditis Litteras Dimissoriales ad Ordines Minores, et Sacros: Ad 2. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam. (V. Collectanea edita cura Eminentissimi Bizzarri pag. 800-1).
Ad esempio di queste e di altre Congregazioni Ecclesiastiche, le quali furono graziate della comunicazione dei Privilegi, l'umile esponente Superiore della Pia Società di S. Francesco di Sales, desideroso di tenere una via già conosciuta e praticata da uomini noti per virtù, santità ed esperienza, fa rispettosa preghiera, affinchè alla medesima sia accordata la comunicazione con qualche Congregazione dalla S. Sede definitivamente approvata, e che in mezzo alle varie Diocesi abbia già messi in pratica i Privilegi, gli indulti dalla S. Sede concessi. Si pregherebbe a scegliere di preferenza quella dei Redentoristi, o quella dei Preti della Missione, le cui Costituzioni e scopo possono dirsi identiche colle Salesiane. Dai Brevi di Concessione, che qui unitamente si accennano, appaiono le ragioni che mossero i Pontefici ad accordare ai Redentoristi tali Comunicazioni. I motivi speciali per cui si fa tale preghiera anche per la Congregazione Salesiana, sono:
1°. Essendo essa affatto destituita di mezzi materiali abbisogna di molta indulgenza e di molti aiuti spirituali, affinchè possa conseguire il suo fine.
2°. Questa Congregazione ebbe principio e si andò consolidando in tempi burrascosi, in cui tuttora ci troviamo, ed in cui si vorrebbero soppresse ed annientate tutte le istituzioni Ecclesiastiche, tuttavia potè crescere, aprire case in varie Diocesi, ed anche nelle Missioni estere. In questa calamità di tempi, diversità di paesi, in questa distanza grande degli uni dagli altri i soci Salesiani hanno bisogno di una maniera compiuta di governo con Privilegi già conosciuti e in generale già praticati da altre Pie Congregazioni.
3°. La tristezza dei tempi fa che le autorità civili vedano di mal'occhio il frequente ricorso alla {X [136]} Santa Sede. Essendo,.venuto a, notizia dell' Autorità governativa che la Santa Sede aveva concessi alcuni avori, pretese contro ogni diritto ed in modo minaccioso che fossero portati i Decreti e i Rescritti per sottoporli al così detto Regio Exequatur. Fu forza di accondiscendere, ma intanto non fu mai possibile nè di ottenere l' Exequatur, nè di riavere quegli originali.
4°. L'umile esponente poi desidera questo favore per impiegare quel po' di vita, che a Dio piacerà concedergli, nel regolare le varie case, e uniformare tutti quelli che ne hanno la Direzione a servirsi de' Privilegi colla massima parsimonia e prudenza; e solamente nei casi in cui chiara appaia la maggior gloria di Dio e il vantaggio delle anime.
Intorno alla Comunicazione dei Privilegi alcuni vollero osservare che tali concessioni: 1º. Possono dare causa a questioni; 2°. Turbare l'armonia e la pace cogli Ordinari; 3°. Accordare Comunione di Privilegi ad Istituti, che ai medesimi non convengono.
1°. Al primo. Se queste concessioni fossero nuove, potrebbero essere cagione di questioni; ma i privilegi che si vanno comunicando dagli uni agli altri da oltre a trecento anni; che furono costantemente studiati, interpretati, e praticati in modo uniforme e secondo lo spirito della Santa Sede, sembrano doversi dire piuttosto un vincolo di unione, di uniformità, e quindi escludere ogni motivo di questioni.
2°. Al secondo nemmeno pare turbare la pace cogli Ordinari, perciocchè in pratica i Vescovi ed i Parrochi conoscono già i Privilegi degli Istituti approvati dalla Chiesa, e nei nostri paesi cagionerebbe inaraviglia il vedere che un Istituto goda maggiori o minori favori degli altri. Anzi i Privilegi essendo atti che altamente onorano la suprema Autorità del Pontefice, e fanno palese il pieno suo gradimento verso di una istituzione, farebbe supporre che una Congregazione non sia definitivamente approvata, finchè dalla S. Sede non {XI [137]} è graziata dei medesimi Privilegi che godano in altre.
Un dotto e rispettabile Ordinario non si poté finora indurre a credere, la nostra Congregazione essere definitivamente approvata perchè non gli consta che goda i Privilegi dei Ministri degli Infermi, dei Preti della Missione, degli Oblati di Maria.
3°. Al terzo nemmeno sembra potersi dire che con tale Comunicazione ai novelli Istituti si concedano favori non opportuni. Imperciocchò in tali concessioni si intendono sempre le clausole: Dummedo Institutis eorum conveniant, ac Regulari Observantiae non sint contraria. Si aggiunga ancora che tali favori potendosi esclusivamente concedere dalla S. Sede, essa li può liberamente modificare ed anche rivocare ogni volta scorgesse tornare di maggior bene a coloro cui furono concessi.
Ciò posto conchiudo rispettosamente colle parole di un accreditato Canonista, il quale nel dilucidare i Privilegi concessi per Comunicazione, come parafrasi delle parole di Clemente VIII, ha quanto segue: Regulares, qui licet diversorum ordinum, unum in Deo et professione existant, aequum etiam est, ut in iisdem inndultis, et privilegiis uniantur, et sic uniti arctiori vinculo Sedi Apostolicae, et inter se ad nomen Dei in terris propagandum, animarumque salutem procurandam copulentur; ut quos coniungunt par labor et paria merita, paria etiam coniungant Privilegia. Ita ab Aragonia Elucidatio Privilegiorum Tract. 5 Cap. 8.
Prima del Concilio Tridentino i superiori Regolari potevano dare l'Extra Tempora e le Dimissorie ad Quemcumque Episcopum. Il Concilio Tridentino abrogò questo Privilegio generale; e Clemente VIII confermando tale abrogazione stabilì che le Dimissorie dovessero rilasciarsi al Vescovo Diocesano. Benedetto XIV nella Costituzione Impositi Nobis dichiarò che il {XII [138]} Privilegio delle Dimissorie Ad' quemcumque Episcopum non si concede per Comunicazione, ma deve essere espresso directe et nominatim. La Congregazione di S. Francesco di Sales fu già graziata della facoltà delle Dimissorie ad Episcopum Dioecesanum. Ora supplica che le sia esteso il favore di poterle dare Ad quemcumque Episcopum. Simile concessione fu già fatta da Gregorio XIII alla Compagnia di Gesù, (22 Septembris 1532) e lo stesso sullodato Pontefice Clemente VIII alcuni mesi dopo al citato Decreto, (Die 23 Novembris 1596) fece al medesimo un'eccezione concedendo alla Congregazione di S. Giovanni Evangelista in Portogallo la facoltà delle Dimissorie ad quemcumque Episcopum. Molte altre Congregazioni Ecclesiastiche furono graziate dello stesso Privilegio. Ai tempi di Benedetto XIII essendosi masso dubbio se i Religiosi dell'Ordine dei Predicatori godessero di questo favore, lo stesso Pontefice nella Bolla che comincia Pretiosus fra le altre cose dice: lisdem fratribus signanter, specifice, et individue concedimus, quatenus a Dioecesano, eoque renuente aut non valente, a quocumque Catholico Episcopo Ordines extra Tempora suscipere valeant. Finalmente il (Regnante Pio IX, che Dio lungamente conservi, col Breve Religiosas Familias, accordò ai Preti della Missione la facoltà delle Dimissorie ad quemcumque Episcopum e di poter presentare agli Ordini Extra Tempus. Die 13 Maii 1359. Speciali ragioni muovono l' umile esponente a supplicare pel medesimo Privilegio.
La varietà delle Diocesi in cui esistono case della Congregazione Salesiana; gli Ospizi, i Collegi per le Missioni della Repubblica Argentina, e di altri di.cui trattasi di aprire in Australia, ed in Hongh-Gongh nella China, la qual cosa spesso richiede che alcuni Chierici siano con premura ed Extra Tempus presentati alle sacre Ordinazioni. Ma specialmente per appianare il grave incaglio di un Ordinario nella cui Diocesi esistono più Collegi ed Ospizi della Congregazione, e che da tre anni rifiuta le Ordinazioni ai Chierici Salesiani. Questi motivi muovono a fare rispettosamente preghiera agli Eminentissimi Cardinali della Congregazione scelta dalla Clemenza del Pontefice {XIII [139]} a, dare il sapiente. Loro voto, supplicandoli a voler rovvedere a questo bisogno estendendo la facoltà di rilasciare le Dimissorie ad quemcumque Catholicum Episcopum.
Quanto ho fin qui esposto sulla Comunicazione dei Privilegi e sulla facoltà delle Dimissorie, venne fatto per dare qualche ragione. della supplicazione umiliata agli Eminentissimi Cardinali, ma io lascio a parte tutte le ragioni e mi fo soltanto a pregare le Eminenze Loro a voler esclusivamente ponderare quello che nella Loro alta saviezza ed illuminata sapienza giudicheranno tornare alla maggior gloria di Dio e vantaggioso ad una Congregazione, che può dirsi nascente, e che ha bisogno di aiuto materiale e morale, di consiglio e di direzione.
Io pertanto mi professo preventivamente soddisfatto di qualunque Loro deliberazione, e tutti i Salesiani procureranno di mostrare la loro gratitudine invocando ogni giorno le benedizioni del Cielo sopra le LL. EE. Rme, affinchè Dio lungamente Le conservi a gloria della Chiesa e pcl bene della Società Salesiana, che Le considererà sempre come Padri Benevoli ed insigni Benefattori.
Facultates et Gratiae quibus potitur Cong. SSmi Redempt. ex Sedia Apostolicae.
1º. Benedictus XIV Annuens Precibus S. Alphonsi per Breve Pastoris Aeterni de die 11a. Aug. 1757. Congregationi concessit Communicationem cum Piis Operariis et Doctrinariis, et per Rescriptum de die 14 Sept. 1751 faculiaiem Missam celebrandi ante Auroram et post Meridiem.
2°. Clemens XIII ad Preces S. Fundatoris die 15 Octobris 1764 Congregationi concessit Altare Privilegiatum quotidianum et perpetuum.
3°. Pius VI per Breve Sacrosanctum Apostolatus de die 21 Augusti 1781. Congregationi concessit Privilegia {XIV [140]} et gratias spirituales, quibus Clerici Discalceati Crucis et Passionis D. N. I. Ch. fruuntur et gaudent, et Communicationem cum Piis Operariis et Doctrinariis a Benedicto XIV concessam confirmavit.
4°. Pius VII per Breve Qui sicut de die 9 Ianuarii 1807, omnia Privilegia Congregationi concessa in forma speciali confirmavit et amplissimam Communicationem cum supradictis Congregationibus concessit.
5°. Leo XII per Breve Inter Religiosas de die 11a. Martii 1828 Congregationi concessit Privilegium Ordinationis ad Titulum Mensae Communis.
6°. Pius VIII per Decretum S. R. Cong. de die 31 Iulii 1830 Congregationi Sanctissimi Redemptoris Kalendarium Proprium ad Formam Regularium concessit.
7°. Gregorius XVI per Breve Maxima inter de die 10 Ianuarii 1840 lndulgentiam Pienariam Festo S. Alphonsi Ecclesias Cong. Sanctissimi Redemptoris visitantibus concessit.
8º. Pius IX per Rescriptum S. Congr. Indulgentiarum concessit nonnullas Indulgentias in Missionibus lucrandas. Per Breve de die 24 Septembris 1858 concessit Indulgentias Plenarias in Septem Festis B. M. V. Ecclesias Congregationi Sanctissimi Redemptoris visitantibus. {XV [141]}
Vigevano li 9 Aprile 1875
Beatissimo Padre
Il nome del S. D. Bosco in modo specialissimo suona caro e benedetto in questa mia Diocesi. Non sono pochi i poveri giovanetti accolti nel suo Oratorio ed educati al bene, i quali benedicano alla sua carità! Parecchi sono i Sacerdoti. di cui egli fornì questa mia Diocesi in cui lamentasi tanta penuria di operai. I Sacerdoti educati dal S. D. Bosco si distinguono, si fanno benedire dai fedeli per la loro esemplarità e per il loro zelo.
Prostrato ai Vostri SS. Piedi oso raccomandare alla Santità Vostra l'Oratorio da questo sì insigne e benemerito Ecclesiastico fondato da vari anni, e di cui io potei ammirarne gli esordi. Io sono certo che accordando i favori che il piissimo fondatore implora da Vostra Beatitudine si promuoverà ampiamente la gloria di Dio e ne verrà un gran bene alle anime, ed anche lustro alla S. Chiesa.
Chi visita l'Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino, od i vari stabilimenti eretti, o governati dal S. D. Bosco coadiuvato da'suoi Sacerdoti vi sente tosto un non so che di pio, che non è dato sì -facilmente di sentire in altri simili instituti, pare che negli Instituti di D. Bosco vi si respiri proprio il buon odore di G. C.
Santo Padre è l'ultimo dei Vescovi che vi raccomanda si santa ed utile Instituzione, ma ve la ractomanda {XVI [142]} colla sicurezza di promuovere tale un opera che benedetta approvata dalla Santità Vostra riescirà un nuovo monumento di benedizione e di gloria fra quegli innumerevoli splendidissimi che la sapienza, la virtù di V. Santità seppe innalzarsi, monumenti che non periranno.
Mi permetta, invitto, maraviglioso Pontefice e Padre amorevolissimo che le baci in ispirito i Santissimi Piedi e con- tutto fervore implori l'Apostolica Benedizione su di me, e sopra il mio caro gregge.
Di Vostra Beatitudine
Umo Obbmo Dmo figlio
† Pietro Giuseppe Vescovo {XVII [143]} {XVIII [144]}
[1] Su tale oggetto non sarà discaro riprodurre alcune risposte di questa S. Congùe nella controversia fra 1' Arciv. di Lima e la Congregazione di S. Filippo Neri 30 Dee. 1757.
« I. An Congregatio sii omnimodo subiecta Archiepiscopo in modo, forma assumptis, et materii?
« R. Affirinative excepto eiu; ínstit.uto, sivo iis de quibus loquuntur Constitutiones Congregationis.
« II. An teneatur Cong. tra lere Archiep. visitanti quatuor libros, quos iuxta Constitutiones debent hibere Patres Oratoris, nec non libros, seu Inlices Archivii et Bibliochecae, et inventarium suppellectilimn Ecclesiae.
« R. Negative exceptis Inventario Suppellectilium Ecclesiae, nec non earumdem Visitatione.
« III. An asserti exeunptio ab exhibifione pr:re; ìctorunr Librorum cessat duro Archiepiscopus uti Apostolicus Delegatus visitet.
« R. Non ess lor um in praemissis turi Delogato.
« IV. An interiores oecoi omise Cougregationis; quoad expensas, et computa nec non electiones Praepositorum, admissiones, et expulsiones Presbyterorum sint subiectae directioni Archiepiscop?
« R. Negative in omnibus etc. (Coll. Emi Bizzari; p.481)».
[2] Congregatio Misionis quamvis non censcatu in numero Ordinum Religiosorum, sed sit de corpore cleri saecularis, ipsius que propterea Clerici non sint Regulares, tarnen in omnibus exempti omnino sunt a subiectione locorum Ordinariorum (exceptio quoad Missiones, et ea quae illas concernant), et promoveatur ad omnes etiam Sactos, et Presbyteratus. Ordines Cum dimissoriis suorum Superiorum in vim Coustitutionum Apostolicaruam fel. rec. Urbani VIII, et Alexandri VII editarum de anno 1632 et 1655. Et cum de anno 1657 tempore quo Cardinalis Gionettus rnunus Vicarii Dicti Alexandri VII in Urbe exercebat, non obstantibus dictis Constitutionibus, ab illius Auditore difficultas super hoc ultimo puncto proposita fuisset ce mandato eiusdeam Card. Vicarii habita fuit particularis Congregatio coram qua, proposito Dubio in forma, scripturisque tunc exhibitis ad eorumdem Missionariorum favorem capta fuit resobrtio, et ita ab eo tempore praxis concedendi litteras Dirnissoriales buiusmodi coufirmata fuit. Verum cum nonnulli Transmontani Episcopi quibus non bone resolutio baec innotuerat praedictam facultatem admittere recusarent, ita ut de coetero hac in re quaecumque difficultas removeretur, ad instantiam D. Ioannis Bonnet Superioris Generalis Presbyterorum saecularium dictae Congregationis Benedictus Papa XIII facultatem Superioribus eiusdem Congregationis concedendi litteras Dimissoriales suis subditis ubicumque existentibus prout illis competiisse resulutum fuit, adhoc de praesenti competere Apostolica auctoritate declaravit prout ex litteris in forma Brevis expeditis sub die 17 Sept. 1725. (Honorante Prox. Vic. Urbis. pag. 27)
[3] Clemente VII nel Breve di erezione dei Teatini, che comincia Exponi Nobis (24 Giugno 1524) loro aveva già comunicato tutti i Privilegi e favori concessi o concedendi ai Canonici Regolari.
Lo stesso Pontefice per la Bolla che comincia Dudum (7 Marzo 1533) accorda la stessa Comunicazione coi Cisterciensi, coi Cluniacensi, e con tutti gli Ordini mendicanti.
Pio V l'anno o primo del suo Pontificato colla Bolla Ad Immarcessibilem concedette ai Teatini la totale comunicazione colla Compagnia di Gesù. Gregorio XIV (5 Aprile 1591) concedette ai medesimi il grande privilegio di poter comunicare con tatti gli altri Ordini e Congiiagazioni di qualunque nome, mendicanti e non mendicanti.