A110000009
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Parimente concediamo in virtù di queste stesse presenti nostre lettere ai sopraddetti Ordinarii dei luoghi, che possano, secondo il prudente loro consiglio, dispensare, solamente in riguardo delle visite, le Monache, le Oblate, e le altre donne e fanciulle viventi nella clausura dei Monasteri, o in case e comunità religiose o pie, {15 [201]} nonché gli Anacoreti ed Eremiti, ed altre persone, qualunque esse siano, tanto laiche che ecclesiastiche secolari o regolari, esistenti in carcere o in cattività, o affette da qualche infermità del corpo, o ritenute da qualunque altro impedimento dal potere compiere le dette visite; i fanciulli poi non ancora ammessi alla prima Comunione concediamo che possano anche dispensarli dalla prescritta Comunione, prescrivendo ad essi tutti e singoli, sia per sè stessi, sia per mezzo dei rispettivi regolari superiori o Prelati, o per mezzo di prudenti Confessori, altre opere di pietà, carità e religione in luogo delle visite o della sacramentale Comunione che dovrebbe compiersi dai medesimi; e per riguardo ancora ai Capitoli e Congregazioni tanto di secolari che di regolari, ai sodalizii, confraternite, università che visiteranno processionalmente le nominate Chiese, concediamo che possano ridurre le prescritte visite ad un numero minore.
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