A010006824
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Nel capo IV, Della forma di questa Società (Hujus Societatis forma ) soppresse gli articoli 7° ed 8°, nei quali si specificava che la Società avrebbe fornito ai soci tutto il necessario, riguardo il vitto, il vestito e ogni altra cosa occorrente, non escluso, per giusta causa, anche il danaro; e che se un socio morisse senza far testamento a lui sarebbe succeduto chi secondo le leggi civili avesse diritto di esserne erede; nell'articolo 2° specificò il particolare della paga delle tasse e delle imposte secondo la prescrizione delle leggi civili dal socio che conserva beni particolari, nonchè della facoltà [675] a lui concessa di lecitamente comprare e vendere, senz'apporvi - come voleva l'Osservazione 5 a - che per far ciò si richiedeva il beneplacito della Santa Sede, non sembrandogli opportuno l'introdurvi tale dichiarazione per il fatto, che dovendosi allora ottenere il Regio Placet per i Rescritti Pontifici riguardanti il foro esterno, la Società avrebbe preso l'aspetto di un istituto legale sotto la tutela e la dipendenza delle autorità e delle leggi civili; mentre avrebbe implorato che fosse concesso al Rettor Maggiore ed al suo Capitolo di trattare simili affari, come Gregorio XVI il 21 giugno 1836 aveva concesso alla Congregazione delle Scuole della Carità; nell'art.
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