Don Bosco-Memorie biografiche Vol 02.html |
A002000971 |
II. La facoltà di celebrare il Sacrificio della S. Messa un'ora avanti l'aurora o un'ora dopo mezzogiorno, interveniente giusta e ragionevole causa, e nulla affatto ricevendo in riguardo di questo indulto, oltre la consueta ordinaria elemosina;. |
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A002000978 |
Il Santissimo rimise le preghiere all'arbitrio dell'Ordinario, colle facoltà necessarie ed opportune all'uopo di permettere che l'Oratore, interveniente un giusto e ragionevole motivo, possa celebrare il S. Sacrificio della Messa o un'ora prima dell'aurora, o un'ora dopo mezzogiorno, soltanto che per riguardo a questa concessione nulla percepisca oltre la consueta manuale elemosina. |
Don Bosco-Memorie biografiche Vol 10.html |
A010007706 |
[750] E Don Bosco nel 1° articolo del capo De Rectoris Majoris electione poneva che l'eligendo doveva essere professo da 10 anni almeno ed avere 35 anni d'età; e riguardo agli altri membri del Capitolo Superiore e al Maestro dei Novizi non mise nulla, essendo allora quasi tutti i confratelli molto giovani, per cui quasi tutti gli eletti a far parte del Capitolo avrebbero avuto il difetto d'età; e dichiarava, a parte, d'esser pronto ad accogliere l'osservazione in massima generale, ove, in via eccezionale, gli fosse concesso di poter sciogliere l'accennata difficoltà col beneplacito della S. Sede, aggiungendo alla dichiarazione le parole: Haec vero aetas minui aliquando poterit interveniente S. Sedis consensu.. |
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A010009394 |
Rcctor maior potest in societatem rēcipere et ad vota admit- tere vel etiam dimittere ex societate in unaquaque domo absque interventu Superioris Capituli; at hoc fieri poterit suffragante et praesente domus illius Capitulo, rationali causa interveniente. |
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A010009762 |
In abseutia Capituli Superioris ipse Rector Maior, rationabili causa interveniente, potest in societatem recipere et ad vota admittere vel etiam dimittere ex societate in uasaquaque domo; at hoc fieri poterit suffragante et praesente domus illius Capitulo. |
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A010009929 |
Per altro nel riflesso che potrebbe avvenire il difetto di età in coloro, i quali avessero compiuto i cinque, dieci anni di professione, per questo in via eccezionale vorrebbe prevedere tale ipotesi col premunirsi del Beneplacito Apostolico segnatamente per scegliere taluno idoneo alla carica di Superiore Generale, benché non abbia compiuto i quarant'anni, perciò propone [922] d'inserire nel citato § 8 la seguente clausola: haec vero aetas minui aliquando poterit, interveniente S. Sedis consensu.. |
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A010010497 |
In absentia Capitúli Superioris ipse Rector Major, rationabili causa interveniente, potest in Societatem recipere et ad vota admit bere, vel etiam dimittere ex Societate in unsquaque domo; at hoc fieri poterit suffragante et prsesente domus illius Capitulo. |