A010008553
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1°, circa l'essenza del voto, riguardante tra noi l'amministrazione [811], non già il possesso; per cui, mentre è permesso di ritenere il dominio, così detto radicale, dei propri beni, n'è vietata l'amministrazione, nonchè il disporne a piacimento e l'uso; quindi, prima di fare i voti, bisogna cederne l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto a chi si vuole, anche alla Società, sia pure a condizione di poter revocare tale cessione, quando si creda, ma sempre col consenso della S. Sede; e venivano imposte le stesse norme anche nei casi che un socio avesse qualche eredità, dopo aver fatto i voti; quindi furono soppressi gli art. 4° e 5° con la nota relativa; e in quattro nuovi articoli (il 2°, il 3°, il 4° e il 7°) venne dichiarato: - poter i Soci col permesso del Rettor Maggiore, disporre dei propri beni per atti tra vivi, - e collo stesso permesso compiere anche quegli atti di proprietà prescritti dalle leggi, - mentre qualunque cosa vengano ad acquistare, o colla propria industria, o in vista della Società, devono rifonderla a comune utilità della medesima; - e tutti devon vivere distaccati dalle cose terrene, il che procureranno di fare con una vita interamente comune, sia riguardo al vitto, come riguardo al vestito, e col non ritener nulla per sè, senza particolar permesso del Superiore..
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