A001001442
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Nel 1841 ricorreva al Papa e stringeva una convenzione con lui per restringere il privilegio del foro e l'immunità personale degli ecclesiastici; convenzione per cui restava stabilito che i magistrati laici giudicassero, i crimini, gli ecclesiastici i delitti; nei casi di condanna a morte, il vescovo esaminasse [479] gli atti del giudizio e la sentenza; ove trovasse irregolarità e gravi cause in favore del condannato, rimettesse la sentenza ad una commissione di tre vescovi dello Stato: se questi trovassero provata la reità, entro un mese si passasse alla degradazione del colpevole ed all'esecuzione della sentenza.
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