A010007701
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Anche la 5 a OSSERVAZIONE, non giudicando conforme allo spirito d'un istituto religioso che i chierici e i sacerdoti possano conservare i benefizi semplici, come leggevasi negli articoli 4° e 5° del capo Hujus Societatis forma, esigeva che se ne dichiarassero decaduti dopo emessi i voti perpetui, eccettuati i benefizi propri o di famiglia; e Don Bosco non ritenne necessario di cangiare neppure i suddetti articoli, perchè i soci, pur conservando, anche dopo la professione, tanto i benefizi di famiglia come i benefizi semplici senz'averne l'amministrazione, non venivano a mancare contro la pratica del voto di povertà, nè contro la forma propria d'ogni Istituto Religioso..
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A010010105
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Si opinerebbe che i Chierici o Sacerdoti provveduti di benefizii semplici ne fossero decaduti almeno dopo la professione dei voti perpetui, eccetto quei beneficii i quali potessero appartenere alla propria famiglia..
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