Don Bosco-Memorie biografiche Vol 10.html |
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11° chiariva l'accenno che taluno, uscendo dalla Società, aveva diritto di ricuperare i propri beni, immobili e mobili, qualora ne avesse ritenuta la proprietà; in fine, in un nuovo articolo (il 10°) dichiarava che chi entrasse in Società portando denaro, mobili e qualunque altra cosa, deciso di conservarne la proprietà, doveva consegnarne un elenco al Superiore, e se poi volesse ricuperar cose che coll'uso si consumano, le riprenderebbe come sono, senza alcun compenso.. |