A010008551
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Nel capo II, Huius Societatis forma, si fecero molte correzioni e modificazioni circa la conservazione e l'amministrazione dei beni particolari, mobili ed immobili, ed ecco le principali: vennero soppressi gli articoli 2° e 3°, dove si diceva che i soci, anche dopo fatti i voti, conservavano i diritti civili e potevano comprare, vendere, far testamento, ma finchè rimanevano in Società non potevano amministrarli se non nella forma permessa dal Rettor Maggiore, mentre i frutti dei loro beni sarebbero andati a vantaggio della Società, ma potevano, sempre col permesso del Rettor Maggiore, in parte ed anche integralmente, erogare ai parenti quei beni che si possedevano fuori di Congregazione; nell'art.
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