A061000122
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Il Sommo Pontefice pertanto nell'udienza avuta dal sottoscritto Mons, Segretario di questa Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in data 19 Febbraio 1869, attese le Lettere Commendatizie di moltissimi Vescovi, approvò e confermò l'enunciata Congregazione sotto il governo del Superiore Generale, salva la giurisdizione degli Ordinarii secondo la forma dei Sacri Canoni e delle Apostoliche Costituzioni, come a tenore del presente Decreto l'approva e conferma, differita a tempo più opportuno la approvazione delle Costituzioni, le quali dovranno correggersi secondo le osservazioni per ordine di Sua Santità già altre volte comunicate, eccetto la quarta, che dovrà modificarsi come segue: Cioè la Santità Sua annuendo benignamente alle preghiere del sacerdote Giovanni Bosco, concesse al medesimo, come a Superiore Generale della Pia Congregazione, la facoltà, valevole soltanto per tutto il Decennio prossimo venturo, di rilasciare le Lettere Dimissoriali per ricevere la Tonsura e gli Ordini tanto Minori, quanto Maggiori agli alunni, che avanti i quattordici anni furono accolti in qualche collegio, o convitto della medesima Congregazione, o che saranno accolti in avvenire, e che a suo tempo diedero il nome alla prefata Pia Congregazione o {30 [156]} ve lo daranno in appresso; ma in modo che, se per qualsiasi motivo vengano licenziati dalla Pia Congregazione, debbano rimanere sospesi dall'esercizio degli Ordini ricevuti, finchè provvedutisi di sufficiente Sacro Patrimonio, se sono insigniti dei Sacri Ordini, non trovino qualche Vescovo che benevolmente li accolga.
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A061000156
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Nell'Udienza di Sua Santità avuta dal sottoscritto Mons. Segretario della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari in data 3 Aprile 1874, feria sesta in Parasceve, la Santità Sua, considerate le cose esposte, benignamente concedette al Supplicante, Rettore Generale, la facoltà di rilasciare le Lettere Dimissoriali, valevole per un decennio, in favore dei Soci della sua Congregazione, che alla medesima sono legati col vincolo perpetuo dei voti semplici, affinchè, osservate le cose da osservarsi, possano essere promossi a tutti gli Ordini eziandio Sacri e del Presbiterato col titolo della Mensa Comune; a guisa di Privilegio pei Regolari, secondo il Decreto di Clemente VIII del giorno 15 Marzo 1596, rimanendo tuttavia in vigore le leggi nelle Apostoliche Costituzioni, specialmente quelle della Santa memoria di Benedetto XIV intorno alle Ordinazioni dei Regolari, che incominciano - Impositi, Nobis latis.
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A061000213
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ma e Rev. ma, nella certezza che, mercè la utile di Lei Direzione, e sotto il valevole suo patrocinio, si renderà ad essi più agevole di conseguire quanto desiderano, e di poter dar opera sollecita ed efficace ai loro intendimenti.
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