A110000010
|
benché diverso ordine e istituto, e parimente dagli attuali Ordinarii, nelle città, diocesi e territori dei quali si dovranno ricevere le dette confessioni, approvato per ascoltare le confessioni delle persone secolari; quali Confessori entro lo spazio del sopra nominato anno, quelle e quelli che sinceramente e seriamente avranno stabilito di lucrare il presente Giubileo, e con questo animo di lucrarlo {17 [203]}e di compiere le altre opere necessarie per lucrarlo, si appresseranno ad essi per emettere la loro confessione, per questa volta e soltanto nel foro della coscienza, possano assolverli dalla scomunica, sospensione ed altre ecclesiastiche sentenze e censure comminate ed inflitte a jure vel ab nomine per qualunque causa, ancorché riservata agli Ordinarii dei luoghi, e a noi o alla Sede Apostolica, compresi i casi in modo speciale riservati a chiunque e al sommo Pontefice e alla Sede Apostolica, e che altrimenti in qualunque concessione quantunque ampia non s'intenderebbero concessi; parimente potranno i detti Confessori assolvere i nominati penitenti da tutti i peccati ed eccessi, per quanto gravi ed enormi, ancora, come si dice, riservati agli stessi Ordinarii, e a noi e alla Sede Apostolica; ingiunta ad essi una penitenza salutare ed altre cose da ingiungersi per diritto; come ancora potranno commutare in altre opere pie e salutari qualunque voto {18 [204]} anche giurato e riservato alla Sede Apostolica (eccettuati però sempre i voti di castità, di religione e di obbligazione che sia stata accettata da un terzo, o nei quali si tratti del pregiudizio di un terzo, non che i voti penali che chiamansi preservativi dal peccato, seppure la commutazione non si giudichi tale, che non meno della prima materia del voto allontani dal commettere il peccato); e finalmente colla stessa autorità ed ampiezza dell'apostolica benignità concediamo e permettiamo che possano dispensare questi tali penitenti, anche regolari, costituiti negli ordini sacri, dall'occulta irregolarità per l'esercizio dei medesimi Ordini, e per ascendere agli altri superiori, contratta solamente per la violazione delle censure.
|
A110000011
|
Nè finalmente intendiamo che queste stesse nostre lettere possano o debbano giovare a quelli, che da noi e dalla Sede Apostolica, o da qualunque altro Prelato o Giudice ecclesiastico fossero stati nominativamente scomunicati, sospesi, interdetti, o dichiarati caduti in altre sentenze e censure, o pubblicamente denunziati, seppure entro il termine del predetto anno non avessero soddisfatto e concordato, ove di bisogno, colle parti.
|