A110000013
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in appresso dalla navigazione e viaggio; non ostando le Costituzioni delle Indulgenze da non concedersi ad instar e le altre Costituzioni Apostoliche e le Costituzioni, ordinazioni e le generali o speciali riserve di assoluzioni, rilassazioni e dispense edite nei Concilii generali, provinciali e sinodali, non che gli statuti, leggi, usi, consuetudini di qualunque Ordine di mendicanti e militari, congregazione e istituto, corroborate ancora da giuramento, Apostolica conferma e da qualunque altro sostegno, come ancora i privilegi, indulti e lettere apostoliche ai medesimi concesse, e quelle specialmente nelle quali è espressamente proibito che coloro, i quali professano qualche ordine, congregazione {22 [208]} e istituto, confessino i loro peccati fuori della propria religione.
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