A032000057
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Ma siccome la facoltà delle dimissorie sarebbe stata inclusa nell'approvazione delle Costituzioni, e per allora trattavasi soltanto dell'approvazione {17 [247]} della società in genere e non delle Costituzioni, cosa fu preso il temperamento di concedere, non in forza delle Costituzioni, ma al superiore della Congregazione la facoltà delle dimissorie ad decennium a tutti quelli che entrati nei nostri collegi od ospizi prima dei quattordici anni a suo tempo avessero abbracciata la Congregazione.
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