A143000051
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1° La legge Casati a guarentigia del libero insegnamento sancisce che un istituto privato, in cui le diverse materie sono affidate ad insegnanti patentati, non possa essere chiuso, se non per gravi cagioni, che offendano, o la morale, o le patrie istituzioni, o l'igiene.
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{21 [469]} Giova altresì avvertire che la legge vuole affidati a professori patentali gli insegnamenti di uno stabilimento privato, i quali perciò riposano sulla risponsabilità dei medesimi a guarentigia della pubblica fede, sicchè niente vieta che un insegnante titolato si faccia all'uopo surrogare in iscuola da un supplente non legale che goda la sua fiducia
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